CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20925 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di AR US, nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] avverso il decreto in data 21/09/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 21/09/2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Palermo in data 24/02/2021, confermando la Penale Sent. Sez. 6 Num. 20925 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 03/04/2023 confisca di beni immobili, titoli, libretti postali, saldi di conto corrente, disposta nei confronti del proposto OR Di SI e nei confronti dei terzi interessati AG IN, AN Di SI e PI Di SI, ma revocando quella del saldo attivo di libretto di risparmio presso Poste Italiane s.p.a., limitatamente alla somma di euro 104.671,20. 2. Hanno proposto ricorso AN Di SI e PI Di SI nella veste di eredi di OR Di SI e di AG IN e di terzi interessati nonché US Di AR, nella veste di terza interveniente. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20, 24 d.lgs. 159 del 2011 e mancanza di motivazione in ordine all'impossibilità di attribuire un'incapacità di risparmio ai coniugi Di SI e IN e in ordine alle censure formulate in sede di appello e con apposita memoria. Contesta l'apparenza di motivazione a fronte delle considerazioni difensive volte a suffragare le possibilità per i due coniugi di accantonare risorse rivenienti dall'attività lavorativa, da possidenze ricevute in qualità di eredi, alcune oggetto di alienazione e altre di sfruttamento. La perizia affidata dal Tribunale era riferita al periodo tra il 1997 e il 2016, cosicché per gli anni anteriori mancava un valido accertamento. In ogni caso la valutazione era vulnerata dal fatto che erano stati attribuiti a Di SI due immobili intestati al figlio, che il proposto non aveva mai acquistato, non potendosi dunque detrarre le relative spese dalle entrate. Ciò risultava evidente, considerando che due box acquistati nel 1996 in Monreale, sarebbero stati poi oggetto di confisca disposta nei confronti di US Di AR, suocero di PI Di SI, a fronte della presunzione sulla cui base i beni erano stati attribuiti al proposto, benché intestati a terzi. La Corte non aveva fornito risposta in ordine alle possibilità di risparmio dei coniugi, senza che fosse stato ritenuto necessario l'ampliamento del lasso temporale cui riferire gli accertamenti patrimoniali. La Corte si era basata su criteri astratti e non aveva dato conto delle censure relative all'incompetenza del Tribunale rispetto alla valutazione riguardante l'attribuzione al proposto di beni intestati al figlio e acquistati prima del 1997, la cui esistenza era desumibile solo dalla visura del sistema Sister e che non avevano formato oggetto di sequestro. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 159 de 2011 e in ordine alla possibilità del terzo interessato di giovarsi delle entrate derivanti da evasione fiscale. La Corte aveva omesso di considerare i ricavi degli affitti di due immobili, uno sito in via Ambieri, intestato a IN AG, l'altro sito in via dell'Alba, intestato 2 ai due coniugi, ritenendo che si trattasse semmai di provento dell'evasione fiscale, ciò che non avrebbe potuto sostenersi nei confronti del terzo interessato, non vincolato, diversamente dal proposto, dal criterio di giudizio espresso dall'art. 24 d.lgs. 159 cit. ai fini del computo della sproporzione. 2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 19 d.lgs. 159 del 2011. Erroneamente era stata disposta la restituzione della somma di cui al libretto di risparmio, solo limitatamente alla somma di euro 104.671,20, parte della . maggior somma di euro 146.641,61: la restituzione era stata il frutto di un conteggio aritmetico delle somme via via introitate, provenienti da enti previdenziali, ma la somma restante era il frutto dell'accumulo di indennità pensionistiche e mensilità accreditate ad entrambi i coniugi, trattandosi di libretto cointestato, sul quale confluivano anche somme di altra natura percepite dalla sola IN, fra l'altro titolare di fitti provenienti da immobili. La Corte aveva dato rilievo al fatto che per il resto la provenienza era rimasta ignota per incompletezza della documentazione, ma ciò avrebbe imposto un accertamento ulteriore, senza che potessero farsi ricadere sui ricorrenti le conseguenze dell'incompleta documentazione disponibile. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel loro complesso inammissibili, in quanto i motivi sono genericamente formulati e risultano comunque manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, incentrato sulla sussistenza di una capacità di risparmio indebitamente esclusa per il periodo anteriore al 1997 e sul riscontro della riferibilità di due box, pur intestati a PI Di SI, al suocero di quest'ultimo, non si confronta con le puntuali osservazioni della Corte territoriale. 2.1. Deve premettersi che la pericolosità del proposto OR di SI, deceduto dopo il decreto emesso dal Tribunale, è stata riferita ad un ampio arco temporale, con decorrenza dai primi anni '90, in relazione alla appartenenza del predetto a consorteria mafiosa. Nel contempo, i giudici di merito hanno ritenuto che i beni, anche se intestati ai figli o alla moglie, avrebbero dovuto ricondursi al proposto. A tal fine hanno richiamato principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, essendosi ripetutamente affermato che «in tema di sequestro e 3 confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art.
2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016,• Poli, Rv. 266142; il principio trova eco e conferma, in motivazione, anche in Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081). Nel caso di specie è stato in effetti dato conto dell'indisponibilità da parte di soggetti diversi dal proposto di redditi idonei a giustificare gli acquisti e gli investimenti, a fronte del fatto che il figlio PI Di SI solo per il periodo successivo al 2000 aveva attestato concretamente di fruire di redditi da lavoro. 2.2. Ciò posto, la Corte territoriale, con riferimento alla invocata capacità di risparmio del proposto e di sua moglie, ha osservato come non vi fossero margini per prospettare consistenti accumuli di disponibilità finanziarie per il periodo anteriore al 1997, a fronte di modeste capacità reddituali e di consistenti acquisti immobiliari senza far ricorso al credito bancario, risultando dunque impensabile che in aggiunta alle necessità del vivere quotidiano potessero residuare apprezzabili risorse, tali da giustificare investimenti immobiliari e finanziari effettuati negli anni successivi, costantemente connotati da elevata sperequazione, computata sia anno per anno sia in termini complessivi. Né può dirsi che sia stato fatto improprio ricorso a presunzioni, anche con riguardo all'utilizzo degli indicatori Istat, dovendosi segnalare la ponderata valorizzazione dei dati, in assenza della puntuale contrapposizione di diversi elementi di valutazione. Di nessun rilievo risulta la circostanza che due box, intestati a PI Di SI fossero stati poi sequestrati e confiscati in danno del suocero di lui, posto che la Corte ha rilevato come, anche escludendo il relativo investimento, nulla sarebbe cambiato nella valutazione delle risorse disponibili e nel conteggio della sperequazione. Del tutto infondati risultano inoltre i rilievi incentrati sulla valutazione anche di due immobili parimenti intestati a PI Di SI, non oggetto di azione di prevenzione e dunque non fatti oggetto di sequestro e di confisca. In realtà la Corte non ha ecceduto dalle proprie competenze, correlate a quanto formava oggetto della richiesta originaria, ma ha formulato una valutazione globale della situazione patrimoniale, volta ad inquadrare nel modo più completo la capacità reddituale del proposto e della famiglia, ed ha in tale 4 prospettiva preso in considerazione gli esborsi che avrebbero potuto ricondursi a OR Di SI, onde vagliarne la capacità di spesa e di risparmio, giudizio all'evidenza funzionale alle valutazioni di cui i giudici di merito erano stati investiti per effetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Di qui l'assenza nel provvedimento impugnato dei vizi dedotti, in termini esaustivi essendo state spiegare le ragioni per cui non avrebbe dovuto procedersi ad accertamenti integrativi, a fronte della perizia già disposta e del giudizio espresso •dal perito, che si era confrontato con gli •argomenti valorizzati dal consulente di parte. 3. Generico e manifestamente infondato risulta il secondo motivo. I ricorrenti hanno dedotto l'erroneità della mancata valutazione di quanto ricavato da canoni locativi, relativi all'immobile di via Ambieri, intestato a AG IN, moglie del proposto, per il periodo decorrente dal 2012, nonché all'immobile di Piazzale dell'Alba, cointestato ai coniugi, per il periodo decorrente dal 1996. In particolare, nel motivo di ricorso si contesta l'assunto che si trattasse di proventi dell'evasione fiscale, non deducibili ai fini del calcolo della sproporzione: si fa al riguardo rilevare che il divieto di computo vale per il proposto ma non dovrebbe valere per il terzo. Orbene, i Giudici di merito hanno in realtà primariamente escluso la valorizzazione di proventi derivanti da canoni locativi in ragione del fatto che non era stato fornito alcun riscontro degli stessi, in mancanza dei relativi contratti e della loro registrazione e della attestazione della percezione di quegli introiti, solo verbalmente invocati. In ogni caso è stato aggiunto che si sarebbe tratto di proventi derivanti da evasione fiscale, come tale non deducibili nel giudizio di sproporzione. I rilievi difensivi in ordine alla possibilità per il terzo di invocare anche proventi dell'evasione fiscale non risultano nel caso di specie pertinenti, in quanto non si trattava di dimostrare la disponibilità effettiva del bene in capo al terzo (ipotesi presa in considerazione da Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798), ma di verificare la concreta disponibilità di risorse, che avrebbero dovuto confluire nel giudizio di sproporzione rispetto al complesso degli introiti della famiglia, situazione nella quale appare maggiormente pertinente il principio per cui «la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza 5 della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988). Va peraltro rilevato che in concreto il tema risulta inconferente. Ed invero l'immobile di Piazzale dell'Alba era cointestato ai coniugi e non solo alla moglie, per cui la questione perde in radice qualsivoglia consistenza. Quanto all'immobile di via Ambieri, va invece rimarcato che i canoni sarebbero stati riscossi dal 2012 e non è stato in alcun modo prospettato in che modo gli stessi avrebbero potuto concretamente influire sul giudizio di sproporzione. 4. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, in quanto genericamente formulato. La Corte territoriale, con riferimento al saldo presente nel libretto di deposito n. 8317429, ha ritenuto che, relativamente alla somma di euro 104.671,20, potesse disporsi il dissequestro con revoca della confisca, trattandosi di risorse rivenienti da erogazioni di enti previdenziali. I ricorrenti contestano la conferma della confisca relativamente alla residua somma di euro 41.970,41. Ma la Corte ha rilevato che non era emersa la provenienza di tale importo, così come quella dei saldi attivi riferiti agli altri rapporti postali, tutti incompatibili con le capacità reddituali anno per anno manifestatesi. A fronte di ciò, il motivo di ricorso prospetta la provenienza della somma da entrate lecite, ma non fornisce al riguardo alcun concreto elemento di riscontro, limitandosi ad allegazioni generiche, formulate in termini ipotetici e non specificamente suffragate, inidonee a smentire la complessiva ricostruzione, incentrata sul riscontro di una costante sperequazione. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 21/09/2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Palermo in data 24/02/2021, confermando la Penale Sent. Sez. 6 Num. 20925 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 03/04/2023 confisca di beni immobili, titoli, libretti postali, saldi di conto corrente, disposta nei confronti del proposto OR Di SI e nei confronti dei terzi interessati AG IN, AN Di SI e PI Di SI, ma revocando quella del saldo attivo di libretto di risparmio presso Poste Italiane s.p.a., limitatamente alla somma di euro 104.671,20. 2. Hanno proposto ricorso AN Di SI e PI Di SI nella veste di eredi di OR Di SI e di AG IN e di terzi interessati nonché US Di AR, nella veste di terza interveniente. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20, 24 d.lgs. 159 del 2011 e mancanza di motivazione in ordine all'impossibilità di attribuire un'incapacità di risparmio ai coniugi Di SI e IN e in ordine alle censure formulate in sede di appello e con apposita memoria. Contesta l'apparenza di motivazione a fronte delle considerazioni difensive volte a suffragare le possibilità per i due coniugi di accantonare risorse rivenienti dall'attività lavorativa, da possidenze ricevute in qualità di eredi, alcune oggetto di alienazione e altre di sfruttamento. La perizia affidata dal Tribunale era riferita al periodo tra il 1997 e il 2016, cosicché per gli anni anteriori mancava un valido accertamento. In ogni caso la valutazione era vulnerata dal fatto che erano stati attribuiti a Di SI due immobili intestati al figlio, che il proposto non aveva mai acquistato, non potendosi dunque detrarre le relative spese dalle entrate. Ciò risultava evidente, considerando che due box acquistati nel 1996 in Monreale, sarebbero stati poi oggetto di confisca disposta nei confronti di US Di AR, suocero di PI Di SI, a fronte della presunzione sulla cui base i beni erano stati attribuiti al proposto, benché intestati a terzi. La Corte non aveva fornito risposta in ordine alle possibilità di risparmio dei coniugi, senza che fosse stato ritenuto necessario l'ampliamento del lasso temporale cui riferire gli accertamenti patrimoniali. La Corte si era basata su criteri astratti e non aveva dato conto delle censure relative all'incompetenza del Tribunale rispetto alla valutazione riguardante l'attribuzione al proposto di beni intestati al figlio e acquistati prima del 1997, la cui esistenza era desumibile solo dalla visura del sistema Sister e che non avevano formato oggetto di sequestro. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 159 de 2011 e in ordine alla possibilità del terzo interessato di giovarsi delle entrate derivanti da evasione fiscale. La Corte aveva omesso di considerare i ricavi degli affitti di due immobili, uno sito in via Ambieri, intestato a IN AG, l'altro sito in via dell'Alba, intestato 2 ai due coniugi, ritenendo che si trattasse semmai di provento dell'evasione fiscale, ciò che non avrebbe potuto sostenersi nei confronti del terzo interessato, non vincolato, diversamente dal proposto, dal criterio di giudizio espresso dall'art. 24 d.lgs. 159 cit. ai fini del computo della sproporzione. 2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 19 d.lgs. 159 del 2011. Erroneamente era stata disposta la restituzione della somma di cui al libretto di risparmio, solo limitatamente alla somma di euro 104.671,20, parte della . maggior somma di euro 146.641,61: la restituzione era stata il frutto di un conteggio aritmetico delle somme via via introitate, provenienti da enti previdenziali, ma la somma restante era il frutto dell'accumulo di indennità pensionistiche e mensilità accreditate ad entrambi i coniugi, trattandosi di libretto cointestato, sul quale confluivano anche somme di altra natura percepite dalla sola IN, fra l'altro titolare di fitti provenienti da immobili. La Corte aveva dato rilievo al fatto che per il resto la provenienza era rimasta ignota per incompletezza della documentazione, ma ciò avrebbe imposto un accertamento ulteriore, senza che potessero farsi ricadere sui ricorrenti le conseguenze dell'incompleta documentazione disponibile. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel loro complesso inammissibili, in quanto i motivi sono genericamente formulati e risultano comunque manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, incentrato sulla sussistenza di una capacità di risparmio indebitamente esclusa per il periodo anteriore al 1997 e sul riscontro della riferibilità di due box, pur intestati a PI Di SI, al suocero di quest'ultimo, non si confronta con le puntuali osservazioni della Corte territoriale. 2.1. Deve premettersi che la pericolosità del proposto OR di SI, deceduto dopo il decreto emesso dal Tribunale, è stata riferita ad un ampio arco temporale, con decorrenza dai primi anni '90, in relazione alla appartenenza del predetto a consorteria mafiosa. Nel contempo, i giudici di merito hanno ritenuto che i beni, anche se intestati ai figli o alla moglie, avrebbero dovuto ricondursi al proposto. A tal fine hanno richiamato principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, essendosi ripetutamente affermato che «in tema di sequestro e 3 confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art.
2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016,• Poli, Rv. 266142; il principio trova eco e conferma, in motivazione, anche in Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081). Nel caso di specie è stato in effetti dato conto dell'indisponibilità da parte di soggetti diversi dal proposto di redditi idonei a giustificare gli acquisti e gli investimenti, a fronte del fatto che il figlio PI Di SI solo per il periodo successivo al 2000 aveva attestato concretamente di fruire di redditi da lavoro. 2.2. Ciò posto, la Corte territoriale, con riferimento alla invocata capacità di risparmio del proposto e di sua moglie, ha osservato come non vi fossero margini per prospettare consistenti accumuli di disponibilità finanziarie per il periodo anteriore al 1997, a fronte di modeste capacità reddituali e di consistenti acquisti immobiliari senza far ricorso al credito bancario, risultando dunque impensabile che in aggiunta alle necessità del vivere quotidiano potessero residuare apprezzabili risorse, tali da giustificare investimenti immobiliari e finanziari effettuati negli anni successivi, costantemente connotati da elevata sperequazione, computata sia anno per anno sia in termini complessivi. Né può dirsi che sia stato fatto improprio ricorso a presunzioni, anche con riguardo all'utilizzo degli indicatori Istat, dovendosi segnalare la ponderata valorizzazione dei dati, in assenza della puntuale contrapposizione di diversi elementi di valutazione. Di nessun rilievo risulta la circostanza che due box, intestati a PI Di SI fossero stati poi sequestrati e confiscati in danno del suocero di lui, posto che la Corte ha rilevato come, anche escludendo il relativo investimento, nulla sarebbe cambiato nella valutazione delle risorse disponibili e nel conteggio della sperequazione. Del tutto infondati risultano inoltre i rilievi incentrati sulla valutazione anche di due immobili parimenti intestati a PI Di SI, non oggetto di azione di prevenzione e dunque non fatti oggetto di sequestro e di confisca. In realtà la Corte non ha ecceduto dalle proprie competenze, correlate a quanto formava oggetto della richiesta originaria, ma ha formulato una valutazione globale della situazione patrimoniale, volta ad inquadrare nel modo più completo la capacità reddituale del proposto e della famiglia, ed ha in tale 4 prospettiva preso in considerazione gli esborsi che avrebbero potuto ricondursi a OR Di SI, onde vagliarne la capacità di spesa e di risparmio, giudizio all'evidenza funzionale alle valutazioni di cui i giudici di merito erano stati investiti per effetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Di qui l'assenza nel provvedimento impugnato dei vizi dedotti, in termini esaustivi essendo state spiegare le ragioni per cui non avrebbe dovuto procedersi ad accertamenti integrativi, a fronte della perizia già disposta e del giudizio espresso •dal perito, che si era confrontato con gli •argomenti valorizzati dal consulente di parte. 3. Generico e manifestamente infondato risulta il secondo motivo. I ricorrenti hanno dedotto l'erroneità della mancata valutazione di quanto ricavato da canoni locativi, relativi all'immobile di via Ambieri, intestato a AG IN, moglie del proposto, per il periodo decorrente dal 2012, nonché all'immobile di Piazzale dell'Alba, cointestato ai coniugi, per il periodo decorrente dal 1996. In particolare, nel motivo di ricorso si contesta l'assunto che si trattasse di proventi dell'evasione fiscale, non deducibili ai fini del calcolo della sproporzione: si fa al riguardo rilevare che il divieto di computo vale per il proposto ma non dovrebbe valere per il terzo. Orbene, i Giudici di merito hanno in realtà primariamente escluso la valorizzazione di proventi derivanti da canoni locativi in ragione del fatto che non era stato fornito alcun riscontro degli stessi, in mancanza dei relativi contratti e della loro registrazione e della attestazione della percezione di quegli introiti, solo verbalmente invocati. In ogni caso è stato aggiunto che si sarebbe tratto di proventi derivanti da evasione fiscale, come tale non deducibili nel giudizio di sproporzione. I rilievi difensivi in ordine alla possibilità per il terzo di invocare anche proventi dell'evasione fiscale non risultano nel caso di specie pertinenti, in quanto non si trattava di dimostrare la disponibilità effettiva del bene in capo al terzo (ipotesi presa in considerazione da Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798), ma di verificare la concreta disponibilità di risorse, che avrebbero dovuto confluire nel giudizio di sproporzione rispetto al complesso degli introiti della famiglia, situazione nella quale appare maggiormente pertinente il principio per cui «la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza 5 della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988). Va peraltro rilevato che in concreto il tema risulta inconferente. Ed invero l'immobile di Piazzale dell'Alba era cointestato ai coniugi e non solo alla moglie, per cui la questione perde in radice qualsivoglia consistenza. Quanto all'immobile di via Ambieri, va invece rimarcato che i canoni sarebbero stati riscossi dal 2012 e non è stato in alcun modo prospettato in che modo gli stessi avrebbero potuto concretamente influire sul giudizio di sproporzione. 4. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, in quanto genericamente formulato. La Corte territoriale, con riferimento al saldo presente nel libretto di deposito n. 8317429, ha ritenuto che, relativamente alla somma di euro 104.671,20, potesse disporsi il dissequestro con revoca della confisca, trattandosi di risorse rivenienti da erogazioni di enti previdenziali. I ricorrenti contestano la conferma della confisca relativamente alla residua somma di euro 41.970,41. Ma la Corte ha rilevato che non era emersa la provenienza di tale importo, così come quella dei saldi attivi riferiti agli altri rapporti postali, tutti incompatibili con le capacità reddituali anno per anno manifestatesi. A fronte di ciò, il motivo di ricorso prospetta la provenienza della somma da entrate lecite, ma non fornisce al riguardo alcun concreto elemento di riscontro, limitandosi ad allegazioni generiche, formulate in termini ipotetici e non specificamente suffragate, inidonee a smentire la complessiva ricostruzione, incentrata sul riscontro di una costante sperequazione. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/04/2023