Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 176
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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La contestazione da parte del convenuto dei presupposti di fatto e di diritto sui quali è basata la pretesa dell'attore, nella quale deve ritenersi compresa anche la contestazione della valenza probatoria degli elementi di prova documentale prodotti dall'attore per dimostrarne la sussistenza, non costituisce una eccezione (nè in senso stretto ne' in senso lato), ma rientra fra le mere difese. Ne consegue che non è vietato dedurre nel giudizio di appello l'inidoneità probatoria della documentazione esibita dalla controparte - e già acquisita al giudizio - a fondamento del diritto azionato del quale sia stata ritualmente eccepita in primo grado l'insussistenza degli elementi costitutivi.

Nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali l'esistenza del requisito reddituale può essere provata anche sulla base della dichiarazione sostitutiva della certificazione rilasciata dagli uffici delle imposte dirette prevista dall'art. 24 della legge n. 114 del 1977 e dall'art. 1, comma primo, lett. b) d.P.R. n. 403 del 1998 (ora sostituito dall'art. 46, comma primo, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000) la quale, a differenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio regolata dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, non è utilizzabile solo in sede amministrativa.

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  • 1Edilizia e urbanistica: illegittima la giurisdizione esclusiva su tutta la materiaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 176
Data del deposito : 9 gennaio 2002

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