Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 2
La contestazione da parte del convenuto dei presupposti di fatto e di diritto sui quali è basata la pretesa dell'attore, nella quale deve ritenersi compresa anche la contestazione della valenza probatoria degli elementi di prova documentale prodotti dall'attore per dimostrarne la sussistenza, non costituisce una eccezione (nè in senso stretto ne' in senso lato), ma rientra fra le mere difese. Ne consegue che non è vietato dedurre nel giudizio di appello l'inidoneità probatoria della documentazione esibita dalla controparte - e già acquisita al giudizio - a fondamento del diritto azionato del quale sia stata ritualmente eccepita in primo grado l'insussistenza degli elementi costitutivi.
Nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali l'esistenza del requisito reddituale può essere provata anche sulla base della dichiarazione sostitutiva della certificazione rilasciata dagli uffici delle imposte dirette prevista dall'art. 24 della legge n. 114 del 1977 e dall'art. 1, comma primo, lett. b) d.P.R. n. 403 del 1998 (ora sostituito dall'art. 46, comma primo, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000) la quale, a differenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio regolata dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, non è utilizzabile solo in sede amministrativa.
Commentario • 1
- 1. Edilizia e urbanistica: illegittima la giurisdizione esclusiva su tutta la materiaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Ronciglione n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabio Gullotta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
UR FR, elett.te dom.to in Roma, presso lo la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Licci per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 23 dell'8.1.1999 (R.G. n. 1230/98). Udita nella pubblica udienza del 29.10.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Fabio Gullotta e Aldo Licci;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo e del terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 25 novembre 1995 FR UR conveniva davanti al RE del lavoro di Lecce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri ed esponeva che, essendo iscritto nell'albo dei geometri fin dall'anno 1948 ed essendogli stata liquidata dalla convenuta la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1^ febbraio 1993, aveva inutilmente chiesto la retrodatazione dell'iscrizione fin dal giorno della costituzione della Cassa, disposta con la legge 24 ottobre 1955 n. 990, allo scopo di ottenere la pensione anche per il periodo pregresso. Il ricorrente chiedeva, quindi, che fosse dichiarato il suo diritto alla iscrizione alla Cassa e a percepire la pensione di vecchiaia, con ricostituzione dei periodi contributivi, a far tempo dall'anno di costituzione della Cassa medesima, con la condanna di quest'ultima al pagamento di tutti i ratei arretrati e dei relativi accessori.
Costituitasi in giudizio, la Cassa convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 26 marzo 1998 il RE accoglieva il ricorso e questa decisione, impugnata dalla Cassa di previdenza dei geometri, veniva confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza dell'8 gennaio 1999. Il Tribunale, in primo luogo, osservava che l'appellante nel corso del giudizio di primo grado non aveva formulato alcuna contestazione in ordine ai documenti esibiti dallo UR (un certificato dell'Ufficio delle Imposte dirette di Lecce rilasciato in data 26 maggio 1995 e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 1^ giugno 1996), con la conseguenza che inammissibili dovevano considerarsi le doglianze dedotte per la prima volta con l'atto di appello sulla efficacia probatoria dei documenti in questione;
e, in secondo luogo, rilevava che in ogni caso a tali documenti doveva conferirsi valore probatorio, sicché, pur risultando che il geometra UR aveva svolto attività di lavoro dipendente dal 29 luglio 1958 al 27 agosto 1958 e dal 1^ novembre 1959 al 18 luglio 1970, tuttavia "la mancanza di un lavoro stabile per tutto il periodo di riferimento non faceva ritenere verosimile che lo stesso UR avesse abbandonato, durante tale periodo, l'attività di libero professionista", la quale, oltre tutto, essendo attestata dalla iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale, non era incompatibile con una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di privati.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti, che ha dedotto cinque distinti motivi. Ha resistito con controricorso lo UR.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo dell'impugnazione, che in ordine logico va esaminato con priorità, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, stesso codice e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la doglianza con la quale nell'atto di appello era stata da essa contestata la rilevanza probatoria dei documenti prodotti in giudizio dallo UR, dal momento che tale contestazione altro non era che una più precisa puntualizzazione della difesa svolta nel giudizio di primo grado, nel quale era stato eccepito che il geometra era privo dei requisiti per ottenere la retrodatazione della iscrizione.
Questo motivo è fondato.
Fermo restando che, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., colui che agisce in giudizio deve dare la prova dei fatti posti a fondamento del diritto del quale chiede il riconoscimento, non costituisce eccezione, ne' in senso lato ne' in senso stretto (trattandosi di una mera difesa), la contestazione proveniente dal convenuto dei presupposti di fatto e di diritto sui quali la pretesa è basata;
con la conseguenza che, qualora il convenuto abbia dedotto la mancanza di tali presupposti, in tale deduzione deve ritenersi compresa la contestazione della valenza probatoria degli elementi di prova documentale sui quali fa leva l'attore e con l'ulteriore conseguenza che non costituisce nuova eccezione, vietata nel giudizio di appello, quella avente per oggetto la specifica allegazione della non idoneità probatoria della documentazione già acquisita al giudizio.
Avuto riguardo a questo principio di diritto, evidente risulta l'errore in cui è incorso il Tribunale di Lecce, ove si consideri che nel giudizio di primo grado la Cassa ricorrente aveva dedotto l'inesistenza dei requisiti in capo allo UR per ottenere la retrodatazione dell'iscrizione e che la stessa Cassa nell'atto di appello non ha fatto altro che precisare che la prova dei suddetti requisiti non poteva ricavarsi dalla documentazione a suo tempo esibita dalla controparte. Non ricorreva, pertanto, l'inammissibilità rilevata dal Tribunale (il quale, peraltro, ha poi esaminato, nel merito, le argomentazioni difensive svolte nell'atto di appello: v. la trattazione che segue).
Con i motivi primo e terzo del ricorso, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, la Cassa di previdenza deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 l. 24 ottobre 1955 n. 990 e degli artt. 2 e 4 l. 4 gennaio 1968 n. 15,
oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e, rilevato che nella vigenza della suddetta legge n. 990 del 1955 l'iscrizione alla Cassa era obbligatoria solamente per quei geometri che, essendo compresi nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per reddito professionale, esercitassero la professione con carattere di continuità, lamenta che il Tribunale:
a) abbia ricavato la prova dell'iscrizione dello UR nei relativi ruoli da un certificato rilasciato dall'Ufficio delle imposte dirette inidoneo allo scopo (in quanto attestante l'impossibilità di verificare, dato il tempo trascorso, l'iscrizione dello UR per gli anni dal 1955 al 1967) nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ugualmente inidonea (in quanto alla parte non è consentito di trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni); b) abbia ritenuto dimostrata l'esistenza del carattere di continuità nell'esercizio della professione di geometra da parte dello UR benché non fosse stata fornita alcuna prova al riguardo e benché fosse emerso che per lunghi periodi di tempo l'interessato aveva prestato attività di lavoro subordinato, pervenendo a tale conclusione, in modo illogico, da un elemento (l'iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile) che non era stato provato.
Questa seconda censura è fondata, mentre la prima non merita di essere accolta.
La Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri è stata istituita con la legge 24 ottobre 1955 n. 990 (v. l'art. 1), la quale, nel primo comma dell'art. 2, ha individuato il requisito indispensabile per l'iscrizione, stabilendo che "sono iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità". Nel medesimo comma, poi, sono state previste due diverse modalità di iscrizione, quella obbligatoria o d'ufficio (ipotesi, codesta, cui ha fatto riferimento lo UR nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) per "coloro che sono compresi nei ruoli d'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale" (lett. a) e quella facoltativa su domanda per "coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perché non raggiungono il minimo reddito imponibile" (lett. b). Queste norme hanno avuto efficacia fino all'entrata in vigore della successiva l. 4 febbraio 1967 n. 37 (v. l'espressa previsione abrogatrice della precedente disciplina contenuta nell'art. 43), il cui art. 1, con norma innovativa, ha disposto che dovessero essere inquadrati obbligatoriamente nella Cassa "tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri".
La materia, successivamente, è stata dal legislatore rielaborata in forma integratrice - e poi ulteriormente modificatrice dalle seguenti disposizioni di legge: a) dall'art. 1, ultimo comma, 1. 8 agosto 1977 n. 583, con il quale, a decorrere dal 1^ gennaio 1978, sono stati esclusi dall'iscrizione alla Cassa i geometri "iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata"; b) dall'art. 22 l. 20 ottobre 1982 n. 773, nel quale, riguardo alla iscrizione obbligatoria, è stata sostanzialmente ripetuta la lettera del suddetto art. 1 della legge n. 37 del 1967; c) dall'art. 1, comma 14, l. 4 agosto 1990 n. 236, con il quale è stata parzialmente ripristinata l'originaria previsione, essendo stato stabilito che all'iscrizione obbligatoria si dovesse far luogo in caso di esercizio della libera professione "con carattere di continuità" e purché non ricorresse l'ipotesi di iscrizione "ad altra forma di previdenza obbligatoria".
Ora, ai fini della decisione che deve essere emessa, dalla Corte debbono essere prese in esame esclusivamente le disposizioni contenute nel suddetto art. 2 della legge originaria, quella n. 990 del 1955, e non tutte le altre norme, sopra indicate, che in periodi successivi hanno regolato la materia. Valgono in proposito le seguenti considerazioni (dovendo le circostanze di fatto esposte essere considerate come altrettanti punti fermi della causa): 1) è pacifico - perché ciò non è stato mai contestato dalla Cassa che ne aveva interesse - che lo UR fin dal 1948 è stato ininterrottamente iscritto nell'albo dei geometri, sicché non occorre ora discutere di tale questione (la quale, come si è visto, è stata presa a riferimento per la concessione della pensione dall'art. 1 della legge n. 37 del 1967 oltre che dall'art. 22, primo comma, della legge n. 773 del 1982); 2) in questa sede di legittimità dalla Cassa ricorrente non è stato dedotto (analogamente, del resto, a quanto era stato fatto nell'atto di appello) che lo UR in periodi successivi al 31 dicembre 1977 abbia usufruito di forme obbligatorie di previdenza diverse da quella erogata dalla Cassa geometri, con la conseguenza che, avuto riguardo all'ambito del giudizio di cassazione (e anche di quello d'appello, anch'esso collegato alle censure dedotte nell'atto di impugnazione), nemmeno occorre esaminare la questione presa in considerazione dall'art. 1, ultimo comma, della legge n. 583 del 1977; 3) per le stesse ragioni or ora esposte nessuna disamina va fatta della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 14, della legge n. 236 del 1990, alla quale la ricorrente non ha mai fatto riferimento.
In definitiva, poiché la Cassa ricorrente ha appuntato le sue censure, sia quelle dedotte nell'atto di appello sia quelle formulate nel ricorso per cassazione, solamente in relazione al periodo di vigenza della suddetta, originaria legge del 1955, deve ritenersi ormai passata in giudicato la sentenza del primo giudice per la parte in cui quest'ultimo ha riconosciuto il diritto dello UR ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza dei geometri (con tutte le altre pronunce consequenziali) per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 37 del 1967;
con la conseguenza che, dovendo essere presa in esame solamente la situazione dello UR collegata al periodo di tempo compreso fra l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1955 (istitutrice della Cassa) e l'entrata in vigore della successiva legge modificatrice n. 37 del 1967, occorre stabilire se il Tribunale abbia errato o no nel riconoscere il diritto del medesimo UR alla chiesta retrodatazione per il periodo in questione.
Come è stato sopra riferito, in base all'art. 2 della legge n. 990 del 1955, per l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di previdenza dei geometri a quel tempo occorreva l'esistenza di entrambi i requisiti sopra menzionati (l'iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale e l'esercizio della libera professione con carattere di continuità), la cui prova, a norma dell'art. 2697 C.C., incombeva sull'interessato. Pertanto, poiché il giudice di appello ha ritenuto, come è stato esposto in narrativa, che lo UR avesse fornito la prova dell'uno e dell'altro requisito, va subito precisato che, mentre risulta conforme al diritto, al contrario di quanto deduce la ricorrente, la motivazione che sorregge la pronuncia impugnata in ordine alla asserita esistenza del requisito relativo all'iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile, viceversa l'accertamento inerente all'altro requisito (quello dell'esercizio della professione con carattere di continuità) è stato effettuato con motivazione che, essendo del tutto insufficiente, non si sottrae alle censure dedotte dalla ricorrente. Al riguardo valgono le seguenti, brevi argomentazioni.
1^. Prendendo in esame la motivazione che concerne l'accertamento del requisito per primo indicato, non vale richiamare, come fa la ricorrente, il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziarlo. può essere attribuito nel processo civile alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prevista dall'art. 4 l. 4 gennaio 1968 n. 15, dato che nella specie occorre invece fare riferimento ad una (diversa e) specifica norma di legge (con l'interpretazione che alla stessa è stata data dalla giurisprudenza di legittimità).
Dispone l'art. 24 l. 13 aprile 1977 n. 114 (recante le modificazioni della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) che "i soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati. dichiarare i fatti oggetto della certificazione". A questa norma - che va applicata ratione temporis: v. successivamente l'art. 1, primo comma lett. b, d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, primo comma lett. o, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 - ha fatto più
volte riferimento la giurisprudenza specialmente nei giudizi aventi per oggetto prestazioni di previdenza obbligatoria nei quali era necessario accertare, allo scopo della erogazione delle prestazioni medesime, l'esistenza di una determinata situazione reddituale. Più volte, infatti, è stato sostenuto che in tali giudizi l'interessato può utilizzare, anche in sede giudiziaria, la dichiarazione prevista dall'art. 24 della sopra indicata legge n. 114 del 1977, aggiungendosi da parte di qualche sentenza che la dichiarazione in questione ha valore non già di mero indizio, ma di piena prova documentale, con efficacia assimilabile a quella della scrittura privata (cfr. Cass. 4 novembre 1994 n. 9101 e Cass. 11 febbraio 1991 n. 1389) e da parte di altre che l'atto di autocertificazione, qualora non sia contrastato dalle risultanze acquisite dalla pubblica amministrazione, ha un'efficacia valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 10 agosto 2001 n. 11031). Avuto riguardo alla disposizione di legge che regola la specifica materia, come interpretata da questa Corte, debbono allora essere disattese le censure dedotte dalla Cassa con il primo motivo del ricorso. Lo UR, infatti, poiché dal documento che gli era stato rilasciato dall'Ufficio delle imposte dirette di Lecce risultava che non era possibile certificare, atteso il tempo trascorso, se il medesimo fosse stato iscritto nei ruoli di ricchezza mobile negli anni dal 1955 al 1967, ha esibito in giudizio non già - come è stato indicato nella sentenza impugnata per un evidente errore materiale - la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio regolata dall'art. 4 della medesima legge 4 gennaio 1968 n. 15, ma proprio la dichiarazione sostitutiva della certificazione, prevista dal suddetto art. 24 della legge n. 114 del 1977, che richiama l'art. 2 della suddetta l. n. 15 del 1968. E ciò basta, in applicazione dei principi giurisprudenziale sopra richiamati ed essendo stato il documento considerato dal Tribunale di Lecce come una prova del tutto sufficiente, a ritenere che l'interessato abbia assolto all'onere di dimostrare la sua iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale per gli anni dal 1955 al 1967 e per escludere che sussista il vizio di violazione di legge denunciato con il suddetto primo motivo del ricorso. Si consideri, oltre tutto (come è pacifico in causa), che nella fase amministrativa che ha preceduto il giudizio promosso dallo UR il Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza aveva chiesto a quest'ultimo proprio l'esibizione del documento di cui la stessa Cassa ora contesta, contraddicendosi, l'efficacia probatoria.
2^. Evidente è, viceversa, il vizio di omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, denunciato dalla Cassa di previdenza con il terzo motivo del ricorso, nella parte in cui il Tribunale è pervenuto all'accertamento del carattere di continuità (che avrebbe avuto lo svolgimento dell'attività professionale dello UR), dovendosi al riguardo rilevare: a) che nessun concreto elemento (positivo) di riscontro è stato indicato dal giudice di merito per suffragare il convincimento espresso;
b) che la prova, contraddittoriamente (giacché tale elemento, semmai, avrebbe dovuto essere considerato come un dato indiziario contrario), è stata tratta dall'espletamento di una attività di lavoro subordinato prestata dall'interessato per un lungo arco di tempo (dal 1^ novembre 1959 al 18 luglio 1970) c) che, in modo altrettanto contraddittorio, l'attività di lavoro subordinato dal giudice di appello è stata parificata alla "mancanza di un lavoro stabile per tutto il periodo di riferimento", in modo tale da "non far ritenere verosimile che lo UR abbia abbandonato, durante tale periodo, l'attività di libero professionista", evidente essendo, oltre tutto, che il fatto da provare era non già l'esercizio della professione di geometra (dimostrata, se non altro, dalla iscrizione nell'albo), ma il carattere della continuità di tale esercizio;
d) che, in definitiva, tale carattere dal giudice di appello è stato in modo illogico ricavato da un elemento di fatto (l'iscrizione nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per reddito professionale) al quale la legge del tempo aveva fatto riferimento solamente per consentire l'iscrizione d'ufficio alla Cassa purché fosse presente anche l'altro elemento. A fronte di questi rilievi, del tutto inconferenti risultano le obiezioni esposte dal resistente nel controricorso. Si deve in primo luogo escludere, in base alle stesse argomentazioni svolte dal controricorrente, che prima della causa vi fosse stato un riconoscimento dell'altrui (vantato) diritto da parte della Cassa, dato che quest'ultima, nell'erogare la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1^ febbraio 1993, si era limitata ad ammettere che da quella data l'interessato possedeva i requisiti di legge a quel tempo richiesti.
In secondo luogo, errata è la tesi secondo cui la Cassa, non avendolo fatto in sede amministrativa (quando, per rigettare l'istanza, aveva basato il provvedimento su ragioni del tutto diverse, come ora si sostiene nel controricorso), non aveva più il potere di contestare l'esistenza degli elementi di fatto dedotti a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio. In contrario, richiamato quanto è stato esposto nella trattazione del secondo motivo, va precisato che la contestazione degli elementi di fatto sui quali è fondato il diritto dedotto dall'attore è sempre ammessa da parte dell'ente previdenziale convenuto, non avendo rilievo, una volta acclarato che l'istanza era stata rigettata, la posizione assunta dallo stesso nella fase amministrativa che ha preceduto il giudizio.
Infine, come è appena il caso di sottolineare, non vale affermare che davanti ai giudici di merito il requisito del carattere della continuità era stato dimostrato per mezzo di una copiosa documentazione prodotta in giudizio, dal momento che, attesi i limiti del giudizio di legittimità, dell'esame di, tale documentazione si dovrà occupare il giudice al quale sarà rinviata la causa. Con i motivi quarto e quinto dell'impugnazione che nel ricorso sono stati erroneamente indicati con il n. 3 e che, essendo connessi, vanno congiuntamente esaminati - la Cassa di previdenza denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 e 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, come modificato dall'art. 41 l. 30 aprile 1969 n. 153, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., nonché "la violazione e la falsa applicazione della delibera n. 141 del 23.6.98 della Cassa Geometri" e sostiene: a) che la richiesta avanzata dallo UR, in quanto rivolta alla erogazione della pensione per un periodo in relazione al quale in origine non vi era stata l'iscrizione alla Cassa, si pone in contrasto con le norme di legge sopra indicate, le quali impediscono l'adempimento dell'obbligo contributivo con riferimento ad annualità ormai prescritte;
b) che la domanda dello UR non può trovare accoglimento perché, attesa l'autonomia normativa degli enti previdenziali privati, la domanda in questione si porrebbe in contrasto con il contenuto della suddetta delibera (emessa dopo la proposizione dell'atto di appello), con la quale, stante l'acquisita certezza della impossibilità di percepire contributi ormai caduti in prescrizione, è stata disposta la revoca di precedenti provvedimenti di retrodatata iscrizione.
Attesa la preclusione che si è formata sulla questione ora dedotta dalla Cassa e che attiene alla (asserita) prescrizione dei contributi obbligatori per legge (posti a carico dello UR), entrambi i motivi debbono essere disattesi.
Come risulta dal relativo documento, lo UR con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto che, riconosciuto il suo diritto ad ottenere la retrodatazione della iscrizione alla Cassa fin dalla data di costituzione della medesima, fosse dichiarato il suo conseguenziale diritto a percepire i ratei pregressi della pensione di vecchiaia, "con ricostituzione dei periodi contributivi per effetto della suddetta retrodatazione". E il RE aveva accolto integralmente la domanda, dato che nella sentenza di primo grado, contenente pure la condanna al pagamento dei ratei pregressi di pensione, era stato espressamente dichiarato "il diritto di FR UR, già titolare di pensione di vecchiaia n. 78360, matricola 414530 Q, alla ricostituzione dei periodi contributivi per effetto della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri a far tempo dalla costituzione di quest'ultima".
Orbene, nell'atto di appello, avverso quest'ultima pronuncia, la Cassa di previdenza non aveva formulato alcuna censura (v., del resto, quanto è stato esposto nella trattazione congiunta dei motivi primo e terzo del ricorso circa la formazione di un giudicato interno per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 37 del 1967); senza contare, poi, che ne' davanti al RE ne' davanti al
Tribunale da parte della medesima Cassa era stata dedotta l'eccezione di prescrizione (che, come è noto, quale eccezione in senso stretto, deve essere formulata a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 416 del codice di rito). Ne deriva che, sia per la formazione del giudicato interno sulla decisione avente per oggetto "la ricostituzione dei periodi contributivi" (giudicato ovviamente condizionato, quanto al periodo ancora in contestazione, all'accoglimento della domanda principale relativa al riconoscimento del diritto dell'interessato alla iscrizione alla Cassa: art. 336, primo comma, c.p.c.), sia per la novità della eccezione per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità, è precluso alla Corte l'esame della questione che ora forma oggetto degli ultimi due motivi del ricorso.
A conclusione di tutte le argomentazioni che precedono debbono essere accolti i motivi secondo e terzo del ricorso proposto dalla Cassa di previdenza dei geometri e debbono essere rigettati tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata, per conseguenza, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame in ordine all'accertamento del requisito della continuità previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1955 n. 990, alla Corte di appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002