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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 363/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 363/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 390/2021 pubblicata il 15/10/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1025/2016 R.G., notificata il 19/10/21 avente ad oggetto: Responsabilità professionale
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. IACOVONE NICOLINO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI ANDREUCCI 32 81014 CAPRIATI A VOLTURNO presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAVA IU, elettivamente domiciliato in VIA ANTONINO D'ANTONA 6 80131 NAPOLI presso il difensore
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. IACOVONE NICOLINO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“• In via preliminare, insiste nella istanza ex art. 89 cpc come formulata a pagina 4, rigo primo del proprio atto di appello;
• Appena dopo, insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori dedotti con l'atto di appello;
• In via gradata, chiede integrale accoglimento dell'atto di appello e rigetto dell'appello incidentale ex adverso interposto, siccome inammissibile ed infondato,
• Con vittoria di spese e competenze legali relativamente al doppio grado di giudizio, con < attribuzione”.
Pag. 1 a 7 per l'appellato, l'avv. FAVA IU “si riporta a tutte le difese già svolte, e in particolare a quelle per la precedente udienza del 13.04.2023 e qualora l'Ecc.ma Corte non abbia modificato la sua valutazione sulla necessità di disporre l'espletamento della prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice in primo grado nelle memorie difensive depositate in data 16.03.2017, impugna le conclusioni ex adverso formulate e conclude per il rigetto dell'appello proposto dalla
e per l'integrale accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria delle spese di CP_2 lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione iscritta a ruolo il 27/9/16 proponeva domanda nei Controparte_1 confronti dell' per senti accertare Parte_1 la responsabilità della convenuta per omessa informazione sul rapporto rischi benefici legati ad immediato intervento chirurgico;
per accertare l'imperizia negligenza e imprudenza nella fase preoperatoria e nella esecuzione dell'intervento e nella fase post operatoria;
per accertare i danni riportati dall'attore; per la condanna della convenuta al risarcimento del danno con danno biologico non inferiore al 30%, oltre agli ulteriori danni.
La convenuta si costituiva nel corso del procedimento di primo grado chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico-legale e formulata proposta conciliativa accettata solo da parte attrice, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 390/2021 pubblicata il 15/10/2021, notificata il 19/10/21, così provvedeva:
“in parziale accoglimento della domanda, condanna l'
[...] al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 50.673,00, somma, da svalutare dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno (11 marzo 2013) e fruttifera di interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata (al netto degli interessi) dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento;
condanna l' lla rifusione delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 550,00 per anticipazioni, € 9.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del CTU, pone definitivamente a carico dell' e Parte_1 spese di CTU, già liquidate con decreto in atti”.
L' roponeva appello avverso Parte_1 tale pronuncia con citazione notificata il 5/11/21 e iscritta a ruolo l' 11/11/2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• In accoglimento del primo motivo di gravame, dichiarare la nullità della sentenza per nullità dell'atto introduttivo di lite;
• In accoglimento del secondo motivo di gravame, dichiarare la nullità della sentenza per vizio di extra-petizione od ultra – petizione;
• In accoglimento del terzo motivo di gravame: ammettersi – come richiesto in prelimine – i mezzi istruttori tutti sollecitati dalla convenuta in comparsa di costituzione nel giudizio di 1° grado;
• In accoglimento dell'ultimo motivo di gravame ( merito ): dichiarare infondata e non provata la domanda spinta da per le causali tutte innanzi esposte e- in totale Controparte_1 riforma della impugnata sentenza – rigettarla.
- Sempre vinte le spese per entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva tempestivamente contestando l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
e nel merito l'infondatezza e chiedendone il rigetto;
proponeva appello incidentale chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti da quantificati in € Controparte_1
208.479,00 (in luogo della somma di € 50.673,00 liquidata in primo grado).
Pag. 2 a 7 Rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale effettuate da entrambe le parti, con ordinanza del 19/9/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato principale.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Deve essere rigettata la richiesta della Neuromed di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 cpc;
negli atti processuali di parte le espressioni quali "scorrettezza" non sono considerate a tal punto offensive e sconvenienti da travalicare gli ordinari limiti di critica ammessi in sede giudiziaria non rientrando nel novero di quelle di cui all'art. 89 c.p.c. ; nella fattispecie in esame peraltro “le scorrettezze” sono riferite alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, motivo per cui deve essere escluso l'intento offensivo della espressione in esame ( Cons. Stato n. 4979/19).
4. Con il primo motivo di appello principale si contesta la nullità atto di citazione ex art. 164 e 163 n. 4 c.p.c., la grave genericità nell'individuazione del profilo problematico che caratterizza l'intervento nonché la genericità nell'individuazione delle cause dell'errore; tale nullità avrebeb determinato la nullità della sentenza emessa.
Il motivo è infondato.
Va osservato che la nullità della citazione di cui all'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2013 n. 11751). Orbene, nel caso di specie, l'atto di citazione contiene tutti gli elementi essenziali per individuare sia il petitum che la causa petendi, essendo stati specificamente indicati sia il petitum, consistente nell'accertamento della responsabilità della struttura e la sua condanna al risarcimento del danno, sia la causa petendi specificamente indicata nelle lettere da a) a d) della citazione, nelle quali venivano indicati gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto il danneggiato, nonché nelle specificazioni di cui alla prima memoria ex art. 183 co. VI cpc.
5. Con il secondo motivo di appello principale si chiede la riforma della sentenza impugnata per vizio di extra e/o ultra petizione;
la pronuncia di condanna resa dal tribunale sarebbe fondata su un profilo di danno non censurato e non richiesto dall'attore; non vi sarebbe alcun riferimento al danno da infezione nosocomiale da spondilodiciste.
Il motivo è del tutto infondato;
parte attrice già in citazione ha fatto rilevare il danno derivante dall'infezione “che colpiva l'istante in conseguenza del detto intervento chirurgico” (Lett. J) della citazione); l'attore nella prima memoria ex art. 183 co.VI cpc ha ulteriormente precisato la causa petendi rilevando che “Il quadro iatrogeno, infatti, com'è noto, venne ulteriormente aggravato dalla dislocazione delle cages e dalla spondilodiscite….”.
6. Con il terzo motivo di appello principale si contesta l'errata pronuncia sulla rilevata preclusione dei mezzi istruttori alla scadenza del secondo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c.; si contesta che le preclusioni istruttorie si verificherebbero soltanto all'udienza ex art. 184 c.p.c. quando il giudice, ai sensi dell'art. 183, comma 7, c.p.c. provvede sulle richieste istruttorie;
la parte contumace costituitasi tardivamente poteva produrre anche documenti secondo il disposto
Pag. 3 a 7 dell'art. 293 cpc.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, con ordinanza di cui al verbale di prima udienza del 18/1/17, nella contumacia della convenuta, concedeva i termini perentori di cui all'art. 183 co. VI cpc;
la convenuta si costituiva mediante deposito della comparsa di costituzione in data 24/4/17 , quando erano già scaduti i tre termini previsti dalla norma (scadenti il 10/4/17).
Ciò premesso, va rilevato che Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà "assertorie" ed istruttorie delle parti;
ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
Del tutto erronea è la deduzione relativa al fatto che l preclusioni istruttorie si verifichino solo all'udienza ex art. 184 cpc avuto riguardo al fatto che la norma di cui all'art. 183 cpc definisce espressamente come perentori i tre termini di cui al sesto comma sopra indicata;
del tutto irrilevante ai fini decisori è il riferimento all'art. 293 cpc, atteso il fatto che la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cass. n. 108/24); nessuna allegazione è stata neppure addotta circa la ricorrenza di ipotesi di rimessione in termini ex art. 294 cpc.
Ne consegue che deve essere confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 11/11/18 con la quale è stata dichiarata la parte convenuta decaduta dal potere di formulare istanze istruttorie, potendo solo svolgere mere difese;
sotto diverso profilo va pure rilevato che con le note di precisazione delle conclusioni la parte convenuta non ha in alcun modo richiesto la revoca di detta ordinanza e non ha reiterato la richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie, essendosi limitata a dedurre la propria intenzione di proporre appello avverso l'ordinanza istruttoria;
la Cassazione ha espressamente statuito la preclusione per la stessa parte della possibilità di reiterare detta richiesta in sede di impugnazione , ove tale richiesta non sia stata effettuata al giudice di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni (-v. Cass. civ. 2007/n. 16993; Cass. civ. 2012/n. 10748; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352, Cass. n. 3345/2023).
Ne consegue che deve essere pienamente confermata l'ordinanza della Corte in data 13/4/22, con la quale è stata rigettata la richiesta di parte appellante di ammissione delle prove testimoniali, di ammissione di ispezione ex art. 118 cpc e di acquisizione documentale, tenuto conto della correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui sono state rigettate tali richieste, sul presupposto della costituzione tardiva della convenuta, quando erano già decorsi i termini previsti a pena di decadenza per la formulazione delle richieste istruttorie.
7. Con il quarto motivo di appello principale si assume l'infondatezza della domanda e si contesta la motivazione carente ed insufficiente.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato .
Il tribunale, motivando sul punto, facendo riferimento alla CTU svolta, ha rilevato che i consulenti avevano rilevato che “il sig. , in seguito all'intervento di stabilizzazione CP_1 vertebrale dell'11.02.2013 ha contratto un processo infettivo-infiammatorio nosocomiale a tipo spondilodiscite da inoculazione che ha determinato una importante..”; la lesione neurologica aveva avuto esiti permanenti ed era conseguenza dell'infezione imputabile alla Pt_1
Dalla lettura della relazione risulta chiaramente che i consulenti hanno accertato che in seguito all'intervento dell'11/2/13 il paziente aveva contratto un processo infettivo infiammatorio
“nosocomiale”, derivata da CT e CO EP a tipo Per_1
Pag. 4 a 7 spondilodiscite da inoculazione che aveva determinato una importante lesione neurologica che presentava all'attualità degli esiti permanenti.
La stessa parte appellata ha precisato che “il 16.02.13 v'era riscontro ematochimico di probabile infezione (gl. bianchi 13,21 x 10.e3/uL v, Neutrofili 88.0%, PCR 40.4 mg/dl); il 25/2/13 si segnalava dorso-lombalgia persistente (da 2 giorni) con difficoltà a mantenere la posizione sdraiata, sintomatologia che si aggravava nei giorni seguenti, come dimostrato dalle annotazioni dell‟01.03.13 e del 04.03.13, (dolore locale ed irradiato tale da impedire tutti i movimenti), in presenza, peraltro, di progressivo aumento della PCR (il 5/3/13 pari a 85.50 mg/L)”.
Nella ricorrenza di ipotesi di infezione nosocomiale la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente:
“nell'indicazione di protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” (Cass. n. 16900/23); nessuna di dette prove è stata ritualmente fornita o richiesta dalla convenuta stante l'avvenuta costituzione tardiva oltre i termini perentori per la produzione di documenti o la richiesta di prove.
Il fatto che a seguito dell'accertamento della presenza di infezione da CT NI e CO EP sia stato posto in essere trattamento antibiotico mirato, non elimina la responsabilità della struttura per la mancata prova liberatoria dell'adozione delle misure utili alla prevenzione dell'infezione come sopra motivato.
8. Non si ravvisano gli estremi per la condanna dell'appellante principale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sollecitata dall'appellato principale, pronuncia che ai sensi del primo comma di tale articolo presuppone, oltre alla mala fede e colpa grave del soccombente, l'allegazione del danno subito, nella specie mancante, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado;
la pronuncia ai sensi del terzo comma della stessa norma, pronunciabile anche d'ufficio, è poi volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, condotta che non appare ravvisabile nella fattispecie.
9. Con il primo motivo di appello incidentale si contesta la liquidazione del danno non patrimoniale, l'ingiustizia ed erroneità della motivazione e la violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto;
secondo parte appellante incidentale il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato il danno facendo riferimento esclusivamente all'invalidità permanente derivata dall'infezione nosocomiale, senza tener conto del danno differenziale;
il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'invalidità permanente complessiva attuale pari almeno al 41%; il tribunale avrebbe dovuto liquidare in denaro detta percentuale di invalidità; avrebbe poi dovuto indicare nella misura del 25% la percentuale di invalidità per le patologie di cui il danneggiato era già affetto (escludendo quella del 16% per l'infezione nosocomiale) e liquidare tale invalidità in denaro;
infine si sarebbe dovuto sottrarre dall'importo relativo all'invalidità complessiva, quello relativo all'invalidità preesistente, determinando così l'importo effettivo spettante;
e tanto in applicazione della sentenza della Cassazione n. 28986/2019.
Ritiene la corte che il motivo sia infondato.
La sentenza cui ha fatto riferimento l'appellante incidentale si riferisce all'ipotesi di patologie preesistenti per il danneggiato e di invalidità permanente preesistente;
nella fattispecie il danneggiato non ha prospettato di avere preesistenti patologie comportanti invalidità permanente;
ha prospettato la sussistenza di danno permanente derivante sia da errato intervento chirurgico, sia da infezione nosocomiale;
i consulenti hanno escluso qualsiasi responsabilità della struttura per l'intervento chirurgico, che è stato eseguito nel rispetto delle linee guida, e hanno accertato la responsabilità della struttura unicamente in relazione
Pag. 5 a 7 all'infezione nosocomiale provvedendo poi a quantificare l'invalidità permanente derivante da detta infezione;
il Tribunale conseguentemente correttamente ha liquidato l'importo in denaro relativo alla percentuale accertata dai consulenti del 16% in relazione all'età del danneggiato, nonché le somme dovute per 60 giorni di invalidità temporanea totale e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, senza tener conto della invalidità successiva all'intervento chirurgico, per il quale alcuna responsabilità poteva essere attribuita alla struttura stessa.
10. Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta la pronuncia sulle spese in relazione alla quantificazione del compenso professionale in € 9.000,00; si contesta che detta somma sarebbe inferiore a quanto dovuto in relazione ai parametri del DM 55/14; il danneggiato aveva richiesto la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 del DM 55/14; si doveva tenere conto anche della mancata adesione della controparte alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc;
doveva infine essere disposta la distrazione ex art. 93 cpc.
Il motivo è infondato, salvo quanto si dirà appresso in relazione all'art. 93 cpc.
La condanna alle spese, come disposta dal Tribunale, deve essere confermata, anche se con diversa motivazione.
Il Tribunale in motivazione ha specificato: che per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria il compenso veniva determinato in complessivi € 8.000,00; che in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda detta somma doveva essere compensata per la metà con condanna della al pagamento della somma di € 4.000,00, solo per le fasi di studio introduttiva e Pt_1 istruttoria;
che tenuto conto dell'art. 91 co. 1 cpc e del rifiuto senza giustificato motivo della per la fase decisionale la stessa andava condannata al pagamento della somma di € Pt_1 5.000,00 per compensi, con compenso finale determinato in € 9.000,00 oltre spese di lite per anticipazioni e spese di CTU.
10.1. Osserva la Corte che la domanda è stata accolta per l'importo di € 50.673,00; applicando il relativo scaglione del DM 55/14 l'importo del compenso, con applicazione dei valori medi, è pari ad € 7.254,00 e quindi l'importo finale liquidato dal tribunale non è inferiore agli importi previsti dal citato DM;
è del tutto irrilevante il fatto che il danneggiato ha chiesto la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 DM citato, non ricorrendo alcun presupposto per tale maggiorazione, avuto riguardo, tra l'altro, dell'accoglimento solo parziale della domanda;
del tutto irrilevante è il riferimento alla mancata adesione alla proposta conciliativa della parte soccombente, tenuto conto del fatto che l'art. 91 co.1 è riferito alla parte vittoriosa che non abbia accettato la proposta conciliativa, mentre la parte soccombente che abbia rifiutato immotivatamente tale proposta resta obbligata al pagamento sia delle spese antecedenti la proposta che di quelle successive.
10.2. Deve essere accolta la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 cpc, tenuto conto del fatto che il procuratore, pur non avendo proposto la relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni, ha formulato la domanda in comparsa conclusionale;
la richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum", atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. n. 412/2006).
11. Avuto riguardo al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale e alla conferma della sentenza di primo grado, sia per il merito, sia in relazione alla statuizione delle spese e all'importo liquidato (la domanda di distrazione è autonoma rispetto alla domanda di merito;
l'omessa pronuncia sulla domanda per distrazione può essere sanata mediante il rimedio della correzione di errore materiale), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di grado di appello.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nonché sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 390/2021 pubblicata il 15/10/2021 dal Controparte_1 Tribunale di Isernia, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale a parziale modifica della sentenza impugnata, dispone la distrazione delle spese ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, confermando per il resto la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese di grado di appello;
-dichiara che, sia a carico dell'appellante principale, sia a carico dell'appellante incidentale, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 26/06/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 363/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 390/2021 pubblicata il 15/10/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1025/2016 R.G., notificata il 19/10/21 avente ad oggetto: Responsabilità professionale
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. IACOVONE NICOLINO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI ANDREUCCI 32 81014 CAPRIATI A VOLTURNO presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAVA IU, elettivamente domiciliato in VIA ANTONINO D'ANTONA 6 80131 NAPOLI presso il difensore
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. IACOVONE NICOLINO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“• In via preliminare, insiste nella istanza ex art. 89 cpc come formulata a pagina 4, rigo primo del proprio atto di appello;
• Appena dopo, insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori dedotti con l'atto di appello;
• In via gradata, chiede integrale accoglimento dell'atto di appello e rigetto dell'appello incidentale ex adverso interposto, siccome inammissibile ed infondato,
• Con vittoria di spese e competenze legali relativamente al doppio grado di giudizio, con < attribuzione”.
Pag. 1 a 7 per l'appellato, l'avv. FAVA IU “si riporta a tutte le difese già svolte, e in particolare a quelle per la precedente udienza del 13.04.2023 e qualora l'Ecc.ma Corte non abbia modificato la sua valutazione sulla necessità di disporre l'espletamento della prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice in primo grado nelle memorie difensive depositate in data 16.03.2017, impugna le conclusioni ex adverso formulate e conclude per il rigetto dell'appello proposto dalla
e per l'integrale accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria delle spese di CP_2 lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione iscritta a ruolo il 27/9/16 proponeva domanda nei Controparte_1 confronti dell' per senti accertare Parte_1 la responsabilità della convenuta per omessa informazione sul rapporto rischi benefici legati ad immediato intervento chirurgico;
per accertare l'imperizia negligenza e imprudenza nella fase preoperatoria e nella esecuzione dell'intervento e nella fase post operatoria;
per accertare i danni riportati dall'attore; per la condanna della convenuta al risarcimento del danno con danno biologico non inferiore al 30%, oltre agli ulteriori danni.
La convenuta si costituiva nel corso del procedimento di primo grado chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico-legale e formulata proposta conciliativa accettata solo da parte attrice, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 390/2021 pubblicata il 15/10/2021, notificata il 19/10/21, così provvedeva:
“in parziale accoglimento della domanda, condanna l'
[...] al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 50.673,00, somma, da svalutare dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno (11 marzo 2013) e fruttifera di interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata (al netto degli interessi) dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento;
condanna l' lla rifusione delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 550,00 per anticipazioni, € 9.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del CTU, pone definitivamente a carico dell' e Parte_1 spese di CTU, già liquidate con decreto in atti”.
L' roponeva appello avverso Parte_1 tale pronuncia con citazione notificata il 5/11/21 e iscritta a ruolo l' 11/11/2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• In accoglimento del primo motivo di gravame, dichiarare la nullità della sentenza per nullità dell'atto introduttivo di lite;
• In accoglimento del secondo motivo di gravame, dichiarare la nullità della sentenza per vizio di extra-petizione od ultra – petizione;
• In accoglimento del terzo motivo di gravame: ammettersi – come richiesto in prelimine – i mezzi istruttori tutti sollecitati dalla convenuta in comparsa di costituzione nel giudizio di 1° grado;
• In accoglimento dell'ultimo motivo di gravame ( merito ): dichiarare infondata e non provata la domanda spinta da per le causali tutte innanzi esposte e- in totale Controparte_1 riforma della impugnata sentenza – rigettarla.
- Sempre vinte le spese per entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva tempestivamente contestando l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
e nel merito l'infondatezza e chiedendone il rigetto;
proponeva appello incidentale chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti da quantificati in € Controparte_1
208.479,00 (in luogo della somma di € 50.673,00 liquidata in primo grado).
Pag. 2 a 7 Rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale effettuate da entrambe le parti, con ordinanza del 19/9/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato principale.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Deve essere rigettata la richiesta della Neuromed di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 cpc;
negli atti processuali di parte le espressioni quali "scorrettezza" non sono considerate a tal punto offensive e sconvenienti da travalicare gli ordinari limiti di critica ammessi in sede giudiziaria non rientrando nel novero di quelle di cui all'art. 89 c.p.c. ; nella fattispecie in esame peraltro “le scorrettezze” sono riferite alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, motivo per cui deve essere escluso l'intento offensivo della espressione in esame ( Cons. Stato n. 4979/19).
4. Con il primo motivo di appello principale si contesta la nullità atto di citazione ex art. 164 e 163 n. 4 c.p.c., la grave genericità nell'individuazione del profilo problematico che caratterizza l'intervento nonché la genericità nell'individuazione delle cause dell'errore; tale nullità avrebeb determinato la nullità della sentenza emessa.
Il motivo è infondato.
Va osservato che la nullità della citazione di cui all'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2013 n. 11751). Orbene, nel caso di specie, l'atto di citazione contiene tutti gli elementi essenziali per individuare sia il petitum che la causa petendi, essendo stati specificamente indicati sia il petitum, consistente nell'accertamento della responsabilità della struttura e la sua condanna al risarcimento del danno, sia la causa petendi specificamente indicata nelle lettere da a) a d) della citazione, nelle quali venivano indicati gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto il danneggiato, nonché nelle specificazioni di cui alla prima memoria ex art. 183 co. VI cpc.
5. Con il secondo motivo di appello principale si chiede la riforma della sentenza impugnata per vizio di extra e/o ultra petizione;
la pronuncia di condanna resa dal tribunale sarebbe fondata su un profilo di danno non censurato e non richiesto dall'attore; non vi sarebbe alcun riferimento al danno da infezione nosocomiale da spondilodiciste.
Il motivo è del tutto infondato;
parte attrice già in citazione ha fatto rilevare il danno derivante dall'infezione “che colpiva l'istante in conseguenza del detto intervento chirurgico” (Lett. J) della citazione); l'attore nella prima memoria ex art. 183 co.VI cpc ha ulteriormente precisato la causa petendi rilevando che “Il quadro iatrogeno, infatti, com'è noto, venne ulteriormente aggravato dalla dislocazione delle cages e dalla spondilodiscite….”.
6. Con il terzo motivo di appello principale si contesta l'errata pronuncia sulla rilevata preclusione dei mezzi istruttori alla scadenza del secondo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c.; si contesta che le preclusioni istruttorie si verificherebbero soltanto all'udienza ex art. 184 c.p.c. quando il giudice, ai sensi dell'art. 183, comma 7, c.p.c. provvede sulle richieste istruttorie;
la parte contumace costituitasi tardivamente poteva produrre anche documenti secondo il disposto
Pag. 3 a 7 dell'art. 293 cpc.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, con ordinanza di cui al verbale di prima udienza del 18/1/17, nella contumacia della convenuta, concedeva i termini perentori di cui all'art. 183 co. VI cpc;
la convenuta si costituiva mediante deposito della comparsa di costituzione in data 24/4/17 , quando erano già scaduti i tre termini previsti dalla norma (scadenti il 10/4/17).
Ciò premesso, va rilevato che Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà "assertorie" ed istruttorie delle parti;
ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
Del tutto erronea è la deduzione relativa al fatto che l preclusioni istruttorie si verifichino solo all'udienza ex art. 184 cpc avuto riguardo al fatto che la norma di cui all'art. 183 cpc definisce espressamente come perentori i tre termini di cui al sesto comma sopra indicata;
del tutto irrilevante ai fini decisori è il riferimento all'art. 293 cpc, atteso il fatto che la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cass. n. 108/24); nessuna allegazione è stata neppure addotta circa la ricorrenza di ipotesi di rimessione in termini ex art. 294 cpc.
Ne consegue che deve essere confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 11/11/18 con la quale è stata dichiarata la parte convenuta decaduta dal potere di formulare istanze istruttorie, potendo solo svolgere mere difese;
sotto diverso profilo va pure rilevato che con le note di precisazione delle conclusioni la parte convenuta non ha in alcun modo richiesto la revoca di detta ordinanza e non ha reiterato la richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie, essendosi limitata a dedurre la propria intenzione di proporre appello avverso l'ordinanza istruttoria;
la Cassazione ha espressamente statuito la preclusione per la stessa parte della possibilità di reiterare detta richiesta in sede di impugnazione , ove tale richiesta non sia stata effettuata al giudice di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni (-v. Cass. civ. 2007/n. 16993; Cass. civ. 2012/n. 10748; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352, Cass. n. 3345/2023).
Ne consegue che deve essere pienamente confermata l'ordinanza della Corte in data 13/4/22, con la quale è stata rigettata la richiesta di parte appellante di ammissione delle prove testimoniali, di ammissione di ispezione ex art. 118 cpc e di acquisizione documentale, tenuto conto della correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui sono state rigettate tali richieste, sul presupposto della costituzione tardiva della convenuta, quando erano già decorsi i termini previsti a pena di decadenza per la formulazione delle richieste istruttorie.
7. Con il quarto motivo di appello principale si assume l'infondatezza della domanda e si contesta la motivazione carente ed insufficiente.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato .
Il tribunale, motivando sul punto, facendo riferimento alla CTU svolta, ha rilevato che i consulenti avevano rilevato che “il sig. , in seguito all'intervento di stabilizzazione CP_1 vertebrale dell'11.02.2013 ha contratto un processo infettivo-infiammatorio nosocomiale a tipo spondilodiscite da inoculazione che ha determinato una importante..”; la lesione neurologica aveva avuto esiti permanenti ed era conseguenza dell'infezione imputabile alla Pt_1
Dalla lettura della relazione risulta chiaramente che i consulenti hanno accertato che in seguito all'intervento dell'11/2/13 il paziente aveva contratto un processo infettivo infiammatorio
“nosocomiale”, derivata da CT e CO EP a tipo Per_1
Pag. 4 a 7 spondilodiscite da inoculazione che aveva determinato una importante lesione neurologica che presentava all'attualità degli esiti permanenti.
La stessa parte appellata ha precisato che “il 16.02.13 v'era riscontro ematochimico di probabile infezione (gl. bianchi 13,21 x 10.e3/uL v, Neutrofili 88.0%, PCR 40.4 mg/dl); il 25/2/13 si segnalava dorso-lombalgia persistente (da 2 giorni) con difficoltà a mantenere la posizione sdraiata, sintomatologia che si aggravava nei giorni seguenti, come dimostrato dalle annotazioni dell‟01.03.13 e del 04.03.13, (dolore locale ed irradiato tale da impedire tutti i movimenti), in presenza, peraltro, di progressivo aumento della PCR (il 5/3/13 pari a 85.50 mg/L)”.
Nella ricorrenza di ipotesi di infezione nosocomiale la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente:
“nell'indicazione di protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” (Cass. n. 16900/23); nessuna di dette prove è stata ritualmente fornita o richiesta dalla convenuta stante l'avvenuta costituzione tardiva oltre i termini perentori per la produzione di documenti o la richiesta di prove.
Il fatto che a seguito dell'accertamento della presenza di infezione da CT NI e CO EP sia stato posto in essere trattamento antibiotico mirato, non elimina la responsabilità della struttura per la mancata prova liberatoria dell'adozione delle misure utili alla prevenzione dell'infezione come sopra motivato.
8. Non si ravvisano gli estremi per la condanna dell'appellante principale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sollecitata dall'appellato principale, pronuncia che ai sensi del primo comma di tale articolo presuppone, oltre alla mala fede e colpa grave del soccombente, l'allegazione del danno subito, nella specie mancante, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado;
la pronuncia ai sensi del terzo comma della stessa norma, pronunciabile anche d'ufficio, è poi volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, condotta che non appare ravvisabile nella fattispecie.
9. Con il primo motivo di appello incidentale si contesta la liquidazione del danno non patrimoniale, l'ingiustizia ed erroneità della motivazione e la violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto;
secondo parte appellante incidentale il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato il danno facendo riferimento esclusivamente all'invalidità permanente derivata dall'infezione nosocomiale, senza tener conto del danno differenziale;
il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'invalidità permanente complessiva attuale pari almeno al 41%; il tribunale avrebbe dovuto liquidare in denaro detta percentuale di invalidità; avrebbe poi dovuto indicare nella misura del 25% la percentuale di invalidità per le patologie di cui il danneggiato era già affetto (escludendo quella del 16% per l'infezione nosocomiale) e liquidare tale invalidità in denaro;
infine si sarebbe dovuto sottrarre dall'importo relativo all'invalidità complessiva, quello relativo all'invalidità preesistente, determinando così l'importo effettivo spettante;
e tanto in applicazione della sentenza della Cassazione n. 28986/2019.
Ritiene la corte che il motivo sia infondato.
La sentenza cui ha fatto riferimento l'appellante incidentale si riferisce all'ipotesi di patologie preesistenti per il danneggiato e di invalidità permanente preesistente;
nella fattispecie il danneggiato non ha prospettato di avere preesistenti patologie comportanti invalidità permanente;
ha prospettato la sussistenza di danno permanente derivante sia da errato intervento chirurgico, sia da infezione nosocomiale;
i consulenti hanno escluso qualsiasi responsabilità della struttura per l'intervento chirurgico, che è stato eseguito nel rispetto delle linee guida, e hanno accertato la responsabilità della struttura unicamente in relazione
Pag. 5 a 7 all'infezione nosocomiale provvedendo poi a quantificare l'invalidità permanente derivante da detta infezione;
il Tribunale conseguentemente correttamente ha liquidato l'importo in denaro relativo alla percentuale accertata dai consulenti del 16% in relazione all'età del danneggiato, nonché le somme dovute per 60 giorni di invalidità temporanea totale e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, senza tener conto della invalidità successiva all'intervento chirurgico, per il quale alcuna responsabilità poteva essere attribuita alla struttura stessa.
10. Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta la pronuncia sulle spese in relazione alla quantificazione del compenso professionale in € 9.000,00; si contesta che detta somma sarebbe inferiore a quanto dovuto in relazione ai parametri del DM 55/14; il danneggiato aveva richiesto la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 del DM 55/14; si doveva tenere conto anche della mancata adesione della controparte alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc;
doveva infine essere disposta la distrazione ex art. 93 cpc.
Il motivo è infondato, salvo quanto si dirà appresso in relazione all'art. 93 cpc.
La condanna alle spese, come disposta dal Tribunale, deve essere confermata, anche se con diversa motivazione.
Il Tribunale in motivazione ha specificato: che per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria il compenso veniva determinato in complessivi € 8.000,00; che in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda detta somma doveva essere compensata per la metà con condanna della al pagamento della somma di € 4.000,00, solo per le fasi di studio introduttiva e Pt_1 istruttoria;
che tenuto conto dell'art. 91 co. 1 cpc e del rifiuto senza giustificato motivo della per la fase decisionale la stessa andava condannata al pagamento della somma di € Pt_1 5.000,00 per compensi, con compenso finale determinato in € 9.000,00 oltre spese di lite per anticipazioni e spese di CTU.
10.1. Osserva la Corte che la domanda è stata accolta per l'importo di € 50.673,00; applicando il relativo scaglione del DM 55/14 l'importo del compenso, con applicazione dei valori medi, è pari ad € 7.254,00 e quindi l'importo finale liquidato dal tribunale non è inferiore agli importi previsti dal citato DM;
è del tutto irrilevante il fatto che il danneggiato ha chiesto la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 DM citato, non ricorrendo alcun presupposto per tale maggiorazione, avuto riguardo, tra l'altro, dell'accoglimento solo parziale della domanda;
del tutto irrilevante è il riferimento alla mancata adesione alla proposta conciliativa della parte soccombente, tenuto conto del fatto che l'art. 91 co.1 è riferito alla parte vittoriosa che non abbia accettato la proposta conciliativa, mentre la parte soccombente che abbia rifiutato immotivatamente tale proposta resta obbligata al pagamento sia delle spese antecedenti la proposta che di quelle successive.
10.2. Deve essere accolta la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 cpc, tenuto conto del fatto che il procuratore, pur non avendo proposto la relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni, ha formulato la domanda in comparsa conclusionale;
la richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum", atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. n. 412/2006).
11. Avuto riguardo al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale e alla conferma della sentenza di primo grado, sia per il merito, sia in relazione alla statuizione delle spese e all'importo liquidato (la domanda di distrazione è autonoma rispetto alla domanda di merito;
l'omessa pronuncia sulla domanda per distrazione può essere sanata mediante il rimedio della correzione di errore materiale), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di grado di appello.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nonché sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 390/2021 pubblicata il 15/10/2021 dal Controparte_1 Tribunale di Isernia, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale a parziale modifica della sentenza impugnata, dispone la distrazione delle spese ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, confermando per il resto la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese di grado di appello;
-dichiara che, sia a carico dell'appellante principale, sia a carico dell'appellante incidentale, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 26/06/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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