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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 7768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7768 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GU DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso) C-orttDe,s -4,,t it9 rt,i kftsilt 0,-ofn A;
fi mr, 21 0. m. Art. ibto t ,Ivcc• rL9 .92 Penale Sent. Sez. 1 Num. 7768 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata nel preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza in data 9 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata ad EA ID la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato cui agli artt. 110, 318, 321, 416-bis.1 cod. pen., relativamente ad un episodio di corruzione commessa quale assessore del Comune di Lecce, aggravata dal fine di agevolare il sodalizio criminale mafioso. Secondo l'incolpazione provvisoria, ID, assessore all'Ambiente del Comune di Lecce, avrebbe incassato, per il tramite di NO, D'IA e Di NO, la somma di € 2.500,00 per favorire la società Soloil Italia, di proprietà di quest'ultimo, nel servizio di raccolta dell'olio esausto presso il Comune di Lecce. 1.1. Il grave quadro indiziario, a carico dell'indagato, era costituito, secondo il Tribunale, da una pluralità di conversazioni, riportate da p. 604 e ss. dell'ordinanza genetica e richiamate per relationem nel provvedimento impugnato, ove non riportate in nota (ciò che è avvenuto per quelle ritenute maggiormente rilevanti). Il giudice della cautela ha preliminarmente inserito la vicenda oggetto di esame in quella, più ampia e allarmante, concernente la riscontrata strategia di espansione criminale del clan mafioso CI nel settore della raccolta degli scarti di macellazione e degli oli alimentari esausti di origine animale e vegetale, attraverso la collaborazione di imprenditori intranei al sodalizio e, tra questi, SC di NO, titolare della Soloil Italia, gestita in via occulta dal clan. Per quanto qui interessa, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione da parte di SC Di NO, all'uopo avvalsosi della collaborazione di MA NO e US D'IA, Di EA ID, nella sua qualità di assessore alle politiche ambientali del Comune di Lecce, ricompensato con una somma di denaro (originariamente pattuita in € 5.000,00, successivamente ridotta) in cambio del suo interessamento per l'affidamento del servizio di raccolta degli oli di origine alimentare alla società di Di NO. Oltre all'eloquente contenuto delle conversazioni captate, il Tribunale ha richiamato: i) i risultati della local positioning del cellulare nella disponibilità di NO che cristallizzata incontro avvenuto il 20 aprile 2017 tra quest'ultimo, D'IA e l'odierno ricorrente, nonché le conversazioni immediatamente successive, tra NO e Di NO, in cui il primo riferiva al secondo che ID si era reso disponibile ad aiutare l'azienda soprattutto se fosse riuscito a vincere le elezioni comunali;
ii)il servizio di osservazione svolto dal Ros dei Carabinieri di 2 Lecce dell'incontro del 17 maggio 2017 tra di NO, IA e ID, preceduto da quello avvenuto il giorno prima tra NO e di NO in occasione del quale il primo consegnava al secondo il denaro da consegnare a ID, come cristallizzato nelle conversazioni immediatamente successive del NO con altri soggetti («...stamattina io ho 3000 euro nel marsupio, devo portare i soldi all'assessore e i soldi a US... 2500 euro all'assessore e 500 euro a US... Ci ho due buste separate 2500 a uno...»); iii) la conversazione del 21 giugno 2017 che testimoniava il buon fine della consegna, posto che in essa NO lamentava che ID, pur avendo già ricevuto la somma di C 2.500,00 non avesse ancora adottato alcun provvedimento a favore della Soloil, ridadendo l'intenzione di consegnare il resto della somma pattuita;
iv) la conversazione intercorsa 1'11 luglio 2017 tra NO e sua moglie in occasione della quale il primo commentava lo stupore il disappunto manifestato da ID alla vista della consegna della seconda tranche, trattandosi di una cifra inferiore rispetto a quella promessa («ha detto che sono di meno (...) Gli ho detto assessore la lira svaluta»); ciò che il Tribunale ha ritenuto confermativo della circostanza che, nonostante ID non fosse risultato vincitore in occasione delle elezioni per rinnovo del consiglio comunale di Lecce nel ballottaggio del giugno 2017, avesse ugualmente ricevuto la seconda parte del compenso, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto pattuito;
la conversazione del 17 agosto 2017 nella quale D'IA tranquillizzava Di NO che sebbene l'amico", "il candidato" avesse perso le elezioni, prima di terminare l'incarico «avrebbe lasciato tutte le carte belle sistemate» e che il nuovo assessore all'ambiente NO avrebbe contattato lo stesso D'IA in merito all'assegnazione del centro di stoccaggio o pero dell'isola ecologica di Lecce. Riteneva, poi, il tribunale la correttezza della contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella in colpa provvisoria, alla stregua della condotta del ricorrente, interfacciatosi personalmente con esponenti di spicco della consorteria imprenditoriale mafiosa facente capo al clan CI, l'averne sposato attraverso l'accordo corruttivo gli intenti dell'operato, nella piena consapevolezza della finalità di apportare un vantaggio al clan stesso. 1.2. In punto di esigenze cautelari, anche muovendo dalla configurabilità di detta aggravante, riteneva certamente sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, a tal fine richiamando sia la personalità negativa del ricorrente espressa dalla disinvoltura con cui aveva acconsentito alla espansione delle mire imprenditoriali del clan CI nel territorio pugliese, sia la spregiudicatezza con cui, terminato l'incarico per l'esito infausto delle elezioni, si era preoccupato di «lasciare tutte le carte a posto», come aveva assicurato D'IA, così da consentire la prosecuzione nella conclusione degli accordi illeciti 3 dallo stesso assunti;
il tutto, in assenza di elementi, emergenti dagli atti ovvero prospettati dalla difesa, idonei a neutralizzare in radice la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3. cod. proc. pen. 2.Ricorre ID, per messo del difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di mancata risposta da parte del Tribunale alla doglianza concernente il difetto di autonoma valutazione da parte Giudice per le indagini preliminari dell'ordinanza genetica e, comunque, di verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ivi compresa la contestata aggravante. Sotto il primo profilo, la difesa osserva l'insufficienza di una motivazione che vorrebbe inferire la sussistenza di un vaglio autonomo da parte del Gip dall'avvenuta applicazione di una misura di minor rigore (quella degli arresti domiciliari) rispetto a quella richiesta dall'Ufficio requirente. Inoltre stigmatizza l'unicità dell'elemento indiziario nei riguardi del ricorrente, costituito da conversazioni avvenute tra terzi soggetti e non adeguatamente interpretate. A fronte di tali captazioni, avvenute in tempo reale, la difesa manifesta perplessità sul motivo per cui gli inquirenti non siano intervenuti tempestivamente per documentare l'incontro che si assume intervenuto tra i protagonisti della vicenda. Si sarebbero, inoltre, illogicamente dequotate altre conversazioni, ad esempio quelle di NO, nelle quali questi esprime dubbi sull'effettiva corresponsione al ricorrente della somma e lo stesso contributo fornito da D'IA alla Soloil Italia. Del resto nell'unico incontro tra ID, Di NO ed IA, monitorato dagli investigatori il 17 maggio 2017, non è avvenuto alcuno scambio di denaro. Immotivatamente enfatizzati i rapporti tra Di NO e tale RT CO, esponente della criminalità barese che, però, non ha alcun rapporto con il ricorrente. Di contro non si sono adeguatamente valutate le dichiarazioni di alcune persone informate dei fatti (NO, TI e ET) che contrastano con la prospettazione accusatoria. Concludendo sul punto, giusta la tesi difensiva, il Tribunale non si sarebbe confrontato con una serie di dati processuali evidenziati nel corso della discussione e, tra questi, l'argomento della verosimiglianza della ricostruzione alternativa secondo la quale il denaro - pur messo a disposizione dal corruttore - non fosse poi giunto nelle mani del ricorrente, ben potendo essere stato trattenuto dall'IA. In secondo luogo è lamentata la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1. cod. pen. 4 Non vi è nessun elemento per sostenere che il ricorrente conoscesse il calibro criminale e, comunque, l'appartenenza a un sodalizio mafioso dei suoi interlocutori campani. L'approdo del Tribunale del riesame, peraltro, contrasta con altra decisione assunta nell'ambito dello stesso procedimento, nei riguardi del coimputato D'IA, con riferimento al quale il provvedimento cautelare stato annullato nella parte relativa alla sussistenza della menzionata aggravante. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. relativamente alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. La difesa lamenta l'implausibilità di un pericolo di recidivanza con riferimento a condotte, quelle contestate, risalenti al 2017, epoca dalla quale il ricorrente non ha più avuto alcun potere nell'ambito dell'amministrazione comunale di Lecce ovvero in altre amministrazioni pubbliche, conservando esclusivamente ruolo di consigliere comunale di opposizione sino alla sospensione prefettizia, intervenuta conseguentemente all'applicazione della misura cautelare. 2.3. Con note di udienza depositate il 17 ottobre 2022 la difesa ha chiesto l'acquisizione del provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli in data 13 maggio 2022, relativo al coimputato D'IA menzionato nel primo motivo di ricorso. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Franca Zacco, con requisitoria scritta depositata il 28 settembre 2022, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente deve segnalarsi come le "note d'udienza" depositate dalla difesa possono valere esclusivamente quali memorie di replica, non essendo invece facultata la difesa a produrre documentazione che essa aveva l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi. Non può pertanto essere acquisito il provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli in data 13 maggio 2022, menzionato nel primo motivo di ricorso ma non allegato allo stesso, non mancando il Collegio di rilevare come lo stesso, in quanto relativo al coimputato D'IA, non sia pertinente alla specifica posizione processuale del ricorrente. 2.2. Ciò premesso, la censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa 5 * aspecifica, a fronte delle compiute deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso, con motivazione puntuale e articolata (p. 2 e 3), la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor Robert, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato. Venendo alla doglianza in punto di gravità indiziaria, va osservato che, a fronte di una motivazione logica - fondata sulla riconducibilità all'indagato della condotta di corruzione emergente dalle risultanze indiziarie richiamate in premessa - le deduzioni del ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del fatto e di una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 6 E, d'altra parte, in tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti (nella specie le altre conversazioni e dichiarazioni segnalate dalla difesa ricorrente), costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Nel provvedimento impugnato, il giudice del riesame ha sottoposto a verifica le censure difensive (p. 12), segnalandone l'infondatezza per la lettura parcellizzata del quadro indiziario. Alla correttezza e completezza delle argomentazioni, anche in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in cui tale giudizio si riflette, la difesa muove obiezioni non decisive, già preventivamente confutate dai giudici del riesame. 3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, che trascura di considerare che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.» (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049). In tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo a fronte del richiesto standard motivazionale appena delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici oggettivi e soggettivi che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identificabili nella intervenuta sospensione prefettizia dal ruolo di consigliere comunale, intervenuta successivamente all'applicazione della misura cautelare. Pertinente è in materia richiamare il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati 7 contro la pubblica amministrazione, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi ovvero fuori dall'ambito di essi, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni» (Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, Carletti, RV. 278338; Sez. 2 n. 388 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139). Sotto questo profilo il Tribunale, con motivazione non illogica, ha valorizzato l'avvenuta pervicace predisposizione da parte del ID di "misure" («tutte le carte a posto») idonee a consentire, nonostante la sua mancata rielezione, ol buon fine dell'operazione corruttiva. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare, per ciascuno, in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President
lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso) C-orttDe,s -4,,t it9 rt,i kftsilt 0,-ofn A;
fi mr, 21 0. m. Art. ibto t ,Ivcc• rL9 .92 Penale Sent. Sez. 1 Num. 7768 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata nel preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza in data 9 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata ad EA ID la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato cui agli artt. 110, 318, 321, 416-bis.1 cod. pen., relativamente ad un episodio di corruzione commessa quale assessore del Comune di Lecce, aggravata dal fine di agevolare il sodalizio criminale mafioso. Secondo l'incolpazione provvisoria, ID, assessore all'Ambiente del Comune di Lecce, avrebbe incassato, per il tramite di NO, D'IA e Di NO, la somma di € 2.500,00 per favorire la società Soloil Italia, di proprietà di quest'ultimo, nel servizio di raccolta dell'olio esausto presso il Comune di Lecce. 1.1. Il grave quadro indiziario, a carico dell'indagato, era costituito, secondo il Tribunale, da una pluralità di conversazioni, riportate da p. 604 e ss. dell'ordinanza genetica e richiamate per relationem nel provvedimento impugnato, ove non riportate in nota (ciò che è avvenuto per quelle ritenute maggiormente rilevanti). Il giudice della cautela ha preliminarmente inserito la vicenda oggetto di esame in quella, più ampia e allarmante, concernente la riscontrata strategia di espansione criminale del clan mafioso CI nel settore della raccolta degli scarti di macellazione e degli oli alimentari esausti di origine animale e vegetale, attraverso la collaborazione di imprenditori intranei al sodalizio e, tra questi, SC di NO, titolare della Soloil Italia, gestita in via occulta dal clan. Per quanto qui interessa, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione da parte di SC Di NO, all'uopo avvalsosi della collaborazione di MA NO e US D'IA, Di EA ID, nella sua qualità di assessore alle politiche ambientali del Comune di Lecce, ricompensato con una somma di denaro (originariamente pattuita in € 5.000,00, successivamente ridotta) in cambio del suo interessamento per l'affidamento del servizio di raccolta degli oli di origine alimentare alla società di Di NO. Oltre all'eloquente contenuto delle conversazioni captate, il Tribunale ha richiamato: i) i risultati della local positioning del cellulare nella disponibilità di NO che cristallizzata incontro avvenuto il 20 aprile 2017 tra quest'ultimo, D'IA e l'odierno ricorrente, nonché le conversazioni immediatamente successive, tra NO e Di NO, in cui il primo riferiva al secondo che ID si era reso disponibile ad aiutare l'azienda soprattutto se fosse riuscito a vincere le elezioni comunali;
ii)il servizio di osservazione svolto dal Ros dei Carabinieri di 2 Lecce dell'incontro del 17 maggio 2017 tra di NO, IA e ID, preceduto da quello avvenuto il giorno prima tra NO e di NO in occasione del quale il primo consegnava al secondo il denaro da consegnare a ID, come cristallizzato nelle conversazioni immediatamente successive del NO con altri soggetti («...stamattina io ho 3000 euro nel marsupio, devo portare i soldi all'assessore e i soldi a US... 2500 euro all'assessore e 500 euro a US... Ci ho due buste separate 2500 a uno...»); iii) la conversazione del 21 giugno 2017 che testimoniava il buon fine della consegna, posto che in essa NO lamentava che ID, pur avendo già ricevuto la somma di C 2.500,00 non avesse ancora adottato alcun provvedimento a favore della Soloil, ridadendo l'intenzione di consegnare il resto della somma pattuita;
iv) la conversazione intercorsa 1'11 luglio 2017 tra NO e sua moglie in occasione della quale il primo commentava lo stupore il disappunto manifestato da ID alla vista della consegna della seconda tranche, trattandosi di una cifra inferiore rispetto a quella promessa («ha detto che sono di meno (...) Gli ho detto assessore la lira svaluta»); ciò che il Tribunale ha ritenuto confermativo della circostanza che, nonostante ID non fosse risultato vincitore in occasione delle elezioni per rinnovo del consiglio comunale di Lecce nel ballottaggio del giugno 2017, avesse ugualmente ricevuto la seconda parte del compenso, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto pattuito;
la conversazione del 17 agosto 2017 nella quale D'IA tranquillizzava Di NO che sebbene l'amico", "il candidato" avesse perso le elezioni, prima di terminare l'incarico «avrebbe lasciato tutte le carte belle sistemate» e che il nuovo assessore all'ambiente NO avrebbe contattato lo stesso D'IA in merito all'assegnazione del centro di stoccaggio o pero dell'isola ecologica di Lecce. Riteneva, poi, il tribunale la correttezza della contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella in colpa provvisoria, alla stregua della condotta del ricorrente, interfacciatosi personalmente con esponenti di spicco della consorteria imprenditoriale mafiosa facente capo al clan CI, l'averne sposato attraverso l'accordo corruttivo gli intenti dell'operato, nella piena consapevolezza della finalità di apportare un vantaggio al clan stesso. 1.2. In punto di esigenze cautelari, anche muovendo dalla configurabilità di detta aggravante, riteneva certamente sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, a tal fine richiamando sia la personalità negativa del ricorrente espressa dalla disinvoltura con cui aveva acconsentito alla espansione delle mire imprenditoriali del clan CI nel territorio pugliese, sia la spregiudicatezza con cui, terminato l'incarico per l'esito infausto delle elezioni, si era preoccupato di «lasciare tutte le carte a posto», come aveva assicurato D'IA, così da consentire la prosecuzione nella conclusione degli accordi illeciti 3 dallo stesso assunti;
il tutto, in assenza di elementi, emergenti dagli atti ovvero prospettati dalla difesa, idonei a neutralizzare in radice la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3. cod. proc. pen. 2.Ricorre ID, per messo del difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di mancata risposta da parte del Tribunale alla doglianza concernente il difetto di autonoma valutazione da parte Giudice per le indagini preliminari dell'ordinanza genetica e, comunque, di verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ivi compresa la contestata aggravante. Sotto il primo profilo, la difesa osserva l'insufficienza di una motivazione che vorrebbe inferire la sussistenza di un vaglio autonomo da parte del Gip dall'avvenuta applicazione di una misura di minor rigore (quella degli arresti domiciliari) rispetto a quella richiesta dall'Ufficio requirente. Inoltre stigmatizza l'unicità dell'elemento indiziario nei riguardi del ricorrente, costituito da conversazioni avvenute tra terzi soggetti e non adeguatamente interpretate. A fronte di tali captazioni, avvenute in tempo reale, la difesa manifesta perplessità sul motivo per cui gli inquirenti non siano intervenuti tempestivamente per documentare l'incontro che si assume intervenuto tra i protagonisti della vicenda. Si sarebbero, inoltre, illogicamente dequotate altre conversazioni, ad esempio quelle di NO, nelle quali questi esprime dubbi sull'effettiva corresponsione al ricorrente della somma e lo stesso contributo fornito da D'IA alla Soloil Italia. Del resto nell'unico incontro tra ID, Di NO ed IA, monitorato dagli investigatori il 17 maggio 2017, non è avvenuto alcuno scambio di denaro. Immotivatamente enfatizzati i rapporti tra Di NO e tale RT CO, esponente della criminalità barese che, però, non ha alcun rapporto con il ricorrente. Di contro non si sono adeguatamente valutate le dichiarazioni di alcune persone informate dei fatti (NO, TI e ET) che contrastano con la prospettazione accusatoria. Concludendo sul punto, giusta la tesi difensiva, il Tribunale non si sarebbe confrontato con una serie di dati processuali evidenziati nel corso della discussione e, tra questi, l'argomento della verosimiglianza della ricostruzione alternativa secondo la quale il denaro - pur messo a disposizione dal corruttore - non fosse poi giunto nelle mani del ricorrente, ben potendo essere stato trattenuto dall'IA. In secondo luogo è lamentata la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1. cod. pen. 4 Non vi è nessun elemento per sostenere che il ricorrente conoscesse il calibro criminale e, comunque, l'appartenenza a un sodalizio mafioso dei suoi interlocutori campani. L'approdo del Tribunale del riesame, peraltro, contrasta con altra decisione assunta nell'ambito dello stesso procedimento, nei riguardi del coimputato D'IA, con riferimento al quale il provvedimento cautelare stato annullato nella parte relativa alla sussistenza della menzionata aggravante. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. relativamente alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. La difesa lamenta l'implausibilità di un pericolo di recidivanza con riferimento a condotte, quelle contestate, risalenti al 2017, epoca dalla quale il ricorrente non ha più avuto alcun potere nell'ambito dell'amministrazione comunale di Lecce ovvero in altre amministrazioni pubbliche, conservando esclusivamente ruolo di consigliere comunale di opposizione sino alla sospensione prefettizia, intervenuta conseguentemente all'applicazione della misura cautelare. 2.3. Con note di udienza depositate il 17 ottobre 2022 la difesa ha chiesto l'acquisizione del provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli in data 13 maggio 2022, relativo al coimputato D'IA menzionato nel primo motivo di ricorso. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Franca Zacco, con requisitoria scritta depositata il 28 settembre 2022, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente deve segnalarsi come le "note d'udienza" depositate dalla difesa possono valere esclusivamente quali memorie di replica, non essendo invece facultata la difesa a produrre documentazione che essa aveva l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi. Non può pertanto essere acquisito il provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli in data 13 maggio 2022, menzionato nel primo motivo di ricorso ma non allegato allo stesso, non mancando il Collegio di rilevare come lo stesso, in quanto relativo al coimputato D'IA, non sia pertinente alla specifica posizione processuale del ricorrente. 2.2. Ciò premesso, la censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa 5 * aspecifica, a fronte delle compiute deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso, con motivazione puntuale e articolata (p. 2 e 3), la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor Robert, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato. Venendo alla doglianza in punto di gravità indiziaria, va osservato che, a fronte di una motivazione logica - fondata sulla riconducibilità all'indagato della condotta di corruzione emergente dalle risultanze indiziarie richiamate in premessa - le deduzioni del ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del fatto e di una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 6 E, d'altra parte, in tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti (nella specie le altre conversazioni e dichiarazioni segnalate dalla difesa ricorrente), costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Nel provvedimento impugnato, il giudice del riesame ha sottoposto a verifica le censure difensive (p. 12), segnalandone l'infondatezza per la lettura parcellizzata del quadro indiziario. Alla correttezza e completezza delle argomentazioni, anche in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in cui tale giudizio si riflette, la difesa muove obiezioni non decisive, già preventivamente confutate dai giudici del riesame. 3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, che trascura di considerare che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.» (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049). In tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo a fronte del richiesto standard motivazionale appena delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici oggettivi e soggettivi che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identificabili nella intervenuta sospensione prefettizia dal ruolo di consigliere comunale, intervenuta successivamente all'applicazione della misura cautelare. Pertinente è in materia richiamare il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati 7 contro la pubblica amministrazione, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi ovvero fuori dall'ambito di essi, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni» (Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, Carletti, RV. 278338; Sez. 2 n. 388 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139). Sotto questo profilo il Tribunale, con motivazione non illogica, ha valorizzato l'avvenuta pervicace predisposizione da parte del ID di "misure" («tutte le carte a posto») idonee a consentire, nonostante la sua mancata rielezione, ol buon fine dell'operazione corruttiva. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare, per ciascuno, in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President