CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC AM - Presidente - Sent. n. sez. 60/2026 TT EN UP - 14/01/2026 EF TA R.G.N. 23299/2025 EMANUELA AI - Relatore - VA RG ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AN UA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2025 del TRIBUNALE di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AE RI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. 1. AN UA ha proposto appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, con la quale era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131 cod.pen. dal reato di cui all’art. 515 cod.pen. La Corte d’appello, con ordinanza in data 16/0672025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardiva, declaratoria di inammissibilità impugnata con ricorso per cassazione da AN UA. La Corte di cassazione, con sentenza in data 28/10/2025, ha accolto il ricorso dell’imputato e rilevato che la sentenza di proscioglimento, emessa in data 9 gennaio 2025, era inappellabile e, pertanto, convertito l’appello dell’imputato in ricorso per cassazione, ha rinviato il procedimento per la trattazione dell’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma. 2. L’imputato a mezzo del difensore ha proposto impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis cod.pen. denunciando la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 515 cod.pen. rilevando in punto Penale Sent. Sez. 3 Num. 4239 Anno 2026 Presidente: AM UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 14/01/2026 2 di fatto che era stata accertata unicamente la non conformità formale relativa alla procedura amministrativa, che comporta unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa e non integra la fattispecie contestata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. 4. Il ricorso è fondato. Va premesso, in punto di fatto, che la sentenza impugnata ha accertato che i beni sottoposti a sequestro (prodotti di bigiotteria varia) sottoposti a perizia, contenevano nichel entro i limiti di legge, ma che risultava l’assenza della prescritta certificazione attestante la conformità, come del resto indicato nello stesso capo di imputazione. Ciò premesso, come osserva il Procuratore generale, anche con richiamo ai precedenti di questa Terza Sezione, ciò che rileva per la sussistenza del reato di frode in commercio, è la messa in vendita di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito (Sez. 3, n. 30685 del 2021, Rv 282078), mentre le difformità formali, relative alle procedure amministrative possono comportare, al più, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 14 c. 7 d. lgs. n. 86 del 2019 (Sez. 3, n. 28144 del 2019, Sez. 3, n. 30754 del 2023). La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC AM
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AE RI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. 1. AN UA ha proposto appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, con la quale era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131 cod.pen. dal reato di cui all’art. 515 cod.pen. La Corte d’appello, con ordinanza in data 16/0672025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardiva, declaratoria di inammissibilità impugnata con ricorso per cassazione da AN UA. La Corte di cassazione, con sentenza in data 28/10/2025, ha accolto il ricorso dell’imputato e rilevato che la sentenza di proscioglimento, emessa in data 9 gennaio 2025, era inappellabile e, pertanto, convertito l’appello dell’imputato in ricorso per cassazione, ha rinviato il procedimento per la trattazione dell’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma. 2. L’imputato a mezzo del difensore ha proposto impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis cod.pen. denunciando la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 515 cod.pen. rilevando in punto Penale Sent. Sez. 3 Num. 4239 Anno 2026 Presidente: AM UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 14/01/2026 2 di fatto che era stata accertata unicamente la non conformità formale relativa alla procedura amministrativa, che comporta unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa e non integra la fattispecie contestata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. 4. Il ricorso è fondato. Va premesso, in punto di fatto, che la sentenza impugnata ha accertato che i beni sottoposti a sequestro (prodotti di bigiotteria varia) sottoposti a perizia, contenevano nichel entro i limiti di legge, ma che risultava l’assenza della prescritta certificazione attestante la conformità, come del resto indicato nello stesso capo di imputazione. Ciò premesso, come osserva il Procuratore generale, anche con richiamo ai precedenti di questa Terza Sezione, ciò che rileva per la sussistenza del reato di frode in commercio, è la messa in vendita di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito (Sez. 3, n. 30685 del 2021, Rv 282078), mentre le difformità formali, relative alle procedure amministrative possono comportare, al più, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 14 c. 7 d. lgs. n. 86 del 2019 (Sez. 3, n. 28144 del 2019, Sez. 3, n. 30754 del 2023). La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC AM