Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 741
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolarità della notifica dell'atto impugnato

    La cartella di pagamento è stata notificata regolarmente a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. in data 02.01.2017. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quale atto interruttivo della prescrizione, è stata notificata in data 16.03.2023. Sono stati osservati tutti i requisiti di legge per la notifica degli atti di riscossione.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti propedeutici

    La cartella di pagamento sottostante l'atto esecutivo impugnato, notificata in data 02.01.2017, non risulta opposta. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 16.03.2023. Pertanto, gli atti sono da considerare definitivi e il credito tributario irretrattabile per mancata impugnazione dell'atto prodromico.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei tributi

    La prescrizione è decennale per le imposte dirette e IVA. La notifica della cartella di pagamento in data 02.01.2017 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 16.03.2023, quali atti interruttivi della prescrizione, rendono l'eccezione infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 741
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 741
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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