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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRAP 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021081658000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2405/2025 depositato il
13/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'avviso di intimazione di pagamento riportato in epigrafe notificato il 19.11.2024 contenente n. 4 cartelle di pagamento di cui la n..............658000 di € 3.263,67 riferita all'omesso/insufficiente versamento di IRPEF, IRES, Addizionali regionali e comunali,IRAP e IVA relative all'a.i. 2013.
Il Sig. Ricorrente_1 ,evocando solo l'ultima cartella,quella sopra descritta,eccepisce l'irregolarità della notifica dell'atto impugnato;
e la mancata notifica degli atti propedeutici con conseguente decadenza e prescrizione dei tributi.Ne chiede pertanto l'annullamento,con le conseguenze in ordine alle spese di lite.
Non vi sono rilievi od osservazioni nel merito della pretesa impositiva.
Si costituisce ritualmente in giudizio l'Agenzia delle entrate che preliminarmente fa presente che gli scritti difensivi sono predisposti" nell'interesse sia della scrivente Direzione che di Agenzia Entrate Riscossione, atteso l'incarico conferito in data 19/02/2025, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto."
L'Agenzia,che ricorda come gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio finanziario siano la conseguenza del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, fatta la suindicata premessa, confuta puntualmente l'assunto di parte ricorrente, confermando la regolarità delle notifiche degli atti prodromici e la mancanza di qualsivoglia decadenza o prescrizione del credito tributario,in considerazione anche degli atti interruttivi della prescrizione ,medio temepore, notificati.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,conclude chiedendo la loro reiezione,con le conseguenze relative alle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,privo di fondamento ,non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, appare senz'altro dirimente verificare, iuxta alligata, la regolarità delle notifiche degli atti prodromici,rectius, della cartella di pagamento sottostante l'atto esecutivo impugnato,da cui dipende il motivo sul quale si fonda la contestazione di parte ricorrente.
La cartella in questione che termina (per brevità si indicano solo le ultime sei cifre)......658000 di € 3.263,67 , come versata in atti, risulta notificata a mezzo servizio postale, con raccomandata A.R. il 02.01.2017 , consegnata dal portalettere, con A.R. a firma di un addetto alla casa/uff. o azienda del destinatario.
Il recapito della raccomandata è stato curato dalla Società_1 di ER ,con sede in Roma alla Indirizzo_1, società prima autorizzata,poi acquisita da Poste_1 nel 2021,in possesso delle L.I.S. necessarie per la notifica,fra gli altri,di atti giudiziari.
Essa è infatti un operatore postale privato ,autorizzato a svolgere il servizio di notifica atti giudiziari dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione,regolarmente iscritto nell'elenco del MIMIT (Ministero delle Imprese
e del Made in Italy). La cartella non risulta opposta.
Risulta altresì versata in atti , con validità di atto interruttivo della prescrizione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,riferita alla cartella surrichiamata,anch'essa incontestata, notificata a mezzo del servizio postale in data 16.03.2023 con A.R. firmato dalla sig.ra Nominativo_1,moglie convivente del destinatario.
In proposito, si prende atto che sono stati osservati tutti i requisiti richiesti e prescritti dall'art. 26 del DPR
602/1973 sulla validità della notifica degli atti della riscossione.
Trattasi quindi di atti da considerare definitivi,che rendono incontestabile la pretesa tributaria recata dall'atto impugnato,attesa la sua non opponibilità ,se non per vizi propri,come da giurisprudenza,ormai pacifica sul punto(Cass. ord. 3005 del 07.02.2020; Cass. civile Sez.VI n.1901 del 28.01.2020; Cass. sent. 11800/2018 )
Il credito maturato,in definitiva, è da ritenere irretrattabile per mancata impugnazione dell'atto prodromico.
Alla stregua delle suesposte osservazioni , anche l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta priva di pregio, considerati gli atti interruttivi,medio tempore,notificati.
E' appena il caso di ricordare,a tale riguardo, che trattasi di imposte dirette e IVA che scontano una prescrizione ordinaria,che è decennale, ex art. 2946 c.c.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese di lite
P.Q.M.
Il G. monocratico rigetta il ricorso, perchè infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025 Il Giudice monocratico
AR IN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014715452000 IRAP 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021081658000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2405/2025 depositato il
13/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'avviso di intimazione di pagamento riportato in epigrafe notificato il 19.11.2024 contenente n. 4 cartelle di pagamento di cui la n..............658000 di € 3.263,67 riferita all'omesso/insufficiente versamento di IRPEF, IRES, Addizionali regionali e comunali,IRAP e IVA relative all'a.i. 2013.
Il Sig. Ricorrente_1 ,evocando solo l'ultima cartella,quella sopra descritta,eccepisce l'irregolarità della notifica dell'atto impugnato;
e la mancata notifica degli atti propedeutici con conseguente decadenza e prescrizione dei tributi.Ne chiede pertanto l'annullamento,con le conseguenze in ordine alle spese di lite.
Non vi sono rilievi od osservazioni nel merito della pretesa impositiva.
Si costituisce ritualmente in giudizio l'Agenzia delle entrate che preliminarmente fa presente che gli scritti difensivi sono predisposti" nell'interesse sia della scrivente Direzione che di Agenzia Entrate Riscossione, atteso l'incarico conferito in data 19/02/2025, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto."
L'Agenzia,che ricorda come gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio finanziario siano la conseguenza del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, fatta la suindicata premessa, confuta puntualmente l'assunto di parte ricorrente, confermando la regolarità delle notifiche degli atti prodromici e la mancanza di qualsivoglia decadenza o prescrizione del credito tributario,in considerazione anche degli atti interruttivi della prescrizione ,medio temepore, notificati.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,conclude chiedendo la loro reiezione,con le conseguenze relative alle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,privo di fondamento ,non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, appare senz'altro dirimente verificare, iuxta alligata, la regolarità delle notifiche degli atti prodromici,rectius, della cartella di pagamento sottostante l'atto esecutivo impugnato,da cui dipende il motivo sul quale si fonda la contestazione di parte ricorrente.
La cartella in questione che termina (per brevità si indicano solo le ultime sei cifre)......658000 di € 3.263,67 , come versata in atti, risulta notificata a mezzo servizio postale, con raccomandata A.R. il 02.01.2017 , consegnata dal portalettere, con A.R. a firma di un addetto alla casa/uff. o azienda del destinatario.
Il recapito della raccomandata è stato curato dalla Società_1 di ER ,con sede in Roma alla Indirizzo_1, società prima autorizzata,poi acquisita da Poste_1 nel 2021,in possesso delle L.I.S. necessarie per la notifica,fra gli altri,di atti giudiziari.
Essa è infatti un operatore postale privato ,autorizzato a svolgere il servizio di notifica atti giudiziari dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione,regolarmente iscritto nell'elenco del MIMIT (Ministero delle Imprese
e del Made in Italy). La cartella non risulta opposta.
Risulta altresì versata in atti , con validità di atto interruttivo della prescrizione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,riferita alla cartella surrichiamata,anch'essa incontestata, notificata a mezzo del servizio postale in data 16.03.2023 con A.R. firmato dalla sig.ra Nominativo_1,moglie convivente del destinatario.
In proposito, si prende atto che sono stati osservati tutti i requisiti richiesti e prescritti dall'art. 26 del DPR
602/1973 sulla validità della notifica degli atti della riscossione.
Trattasi quindi di atti da considerare definitivi,che rendono incontestabile la pretesa tributaria recata dall'atto impugnato,attesa la sua non opponibilità ,se non per vizi propri,come da giurisprudenza,ormai pacifica sul punto(Cass. ord. 3005 del 07.02.2020; Cass. civile Sez.VI n.1901 del 28.01.2020; Cass. sent. 11800/2018 )
Il credito maturato,in definitiva, è da ritenere irretrattabile per mancata impugnazione dell'atto prodromico.
Alla stregua delle suesposte osservazioni , anche l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta priva di pregio, considerati gli atti interruttivi,medio tempore,notificati.
E' appena il caso di ricordare,a tale riguardo, che trattasi di imposte dirette e IVA che scontano una prescrizione ordinaria,che è decennale, ex art. 2946 c.c.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese di lite
P.Q.M.
Il G. monocratico rigetta il ricorso, perchè infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025 Il Giudice monocratico
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