Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10753
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Nel sistema delineato dalle leggi n. 698 del 1975 e 482 del 1988 i dipendenti della soppressa ONMI trasferiti agli enti locali possono avere nei confronti dell'INADEL - ora INPDAP - due distinti diritti: il diritto all'indennità di anzianità già accantonata e il diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza tra l'importo riscosso e quello che sarebbe spettato teoricamente come indennità premio di servizio. Tali diritti hanno entrambi natura previdenziale tuttavia il primo deve essere fatto valere nei confronti dell'INADEL al momento della maturazione dell'indennità di anzianità e, cioè, al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ente di destinazione; il secondo - che, invece, è sorto soltanto per effetto dell'art. 6 della legge n. 482 del 1988 - ha per oggetto la restituzione di un indebito oggettivo che deve essere effettuata dall'INADEL non oltre un anno dal versamento da parte del Ministero del tesoro dei fondi accantonati presso l'ONMI. Ne consegue che tale ultimo credito è da considerare esigibile ai fini dell'attribuzione di interessi e rivalutazione monetaria soltanto un anno e centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 482 del 1988, sicché la suddetta attribuzione è possibile soltanto se il pagamento delle eccedenze sia stato effettuato dopo il 28 marzo 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10753
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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