Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Nel sistema delineato dalle leggi n. 698 del 1975 e 482 del 1988 i dipendenti della soppressa ONMI trasferiti agli enti locali possono avere nei confronti dell'INADEL - ora INPDAP - due distinti diritti: il diritto all'indennità di anzianità già accantonata e il diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza tra l'importo riscosso e quello che sarebbe spettato teoricamente come indennità premio di servizio. Tali diritti hanno entrambi natura previdenziale tuttavia il primo deve essere fatto valere nei confronti dell'INADEL al momento della maturazione dell'indennità di anzianità e, cioè, al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ente di destinazione; il secondo - che, invece, è sorto soltanto per effetto dell'art. 6 della legge n. 482 del 1988 - ha per oggetto la restituzione di un indebito oggettivo che deve essere effettuata dall'INADEL non oltre un anno dal versamento da parte del Ministero del tesoro dei fondi accantonati presso l'ONMI. Ne consegue che tale ultimo credito è da considerare esigibile ai fini dell'attribuzione di interessi e rivalutazione monetaria soltanto un anno e centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 482 del 1988, sicché la suddetta attribuzione è possibile soltanto se il pagamento delle eccedenze sia stato effettuato dopo il 28 marzo 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10753 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RT IA, OE EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO IA PAPADIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO BERTOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar VALERIA MORGHEN di ROMA del 28.04.2000, rep. N. 117714;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 425/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 05/08/99 R.G.N. 2475/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 dicembre 1991, le signore IA Di RT ed EL RO convenivano in giudizio dinanzi al TO di Padova, quale giudice del lavoro, l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica), in persona del legale rappresentante pro-tempore. Esponevano che erano ex dipendenti dell'ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia), trasferite presso gli enti locali a seguito a dello scioglimento dell'ente, con decorrenza dal 1^ luglio 1976, e successivamente collocate a riposo;
che in relazione al servizio prestato presso l'ONMI avevano maturato al 31 dicembre 1975 una duplice indennità di fine rapporto, di anzianità e di buona uscita, e che le somme maturate non erano state liquidate al momento dello scioglimento, bensì trasferite dall'ufficio liquidatore del Ministero del Tesoro all'INADEL che le aveva accantonate per procedere al versamento solo all'atto del collocamento a riposo;
che, con l'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 482, contenente una nuova disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi trasferito ad altre amministrazioni, era stata prevista la ricongiunzione nella gestione dell'INADEL di tutti i servizi utili ai fini del preesistenti trattamenti di fine servizio ed era stata disposta la liquidazione immediata in favore del dipendenti della eventuale eccedenza tra l'importo maturato alla data di cessazione dell'ONMI a titolo di trattamento di quiescenza e quello che sarebbe loro spettato teoricamente alla stessa data quale indennità di premio di fine servizio INADEL, che, in applicazione di tale normativa, l'INADEL, solo dopo il collocamento a riposo, aveva liquidato nel 1990, unitamente all'indennità di premio di servizio, le differenze di trattamento, senza però attribuire gli interessi e la rivalutazione monetaria e calcolando l'eccedenza dovuta solo in relazione alla indennità di anzianità ONMI e non anche sull'indennità di buonuscita. Assumevano che il comportamento dell'INADEL era illegittimo in quanto gli importi erano stati calcolati alla data del 31 dicembre 1975. e che, invece, fino al momento del versamento, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile in relazione al computo degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito previdenziale;
che inoltre le eccedenze erano state erroneamente calcolate senza computare l'indennità di buonuscita dovuta in base alla disciplina per il personale dell'ONMI, ai sensi dell'art. 4 del regolamento speciale.
Tutto ciò premesso, chiedevano che, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della. questione di legittimità dell'art. 6 della legge n. 482 del 1988 in relazione dagli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione, l'istituto fosse condannato al pagamento delle somme residue con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 dicembre 1975 al saldo e alla rivalutazione e agli interessi sulle somme già liquidate con decorrenza dal 31 dicembre 1975 fino alle date del versamenti. L'INADEL si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza di ogni pretesa e chiedendo il rigetto di ogni domanda. Assumeva, in particolare, che le dipendenti erano iscritte alla CPDEL ai fini pensionistici, sicché alle stesse non competeva l'indennità di buonuscita in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio;
assumeva, inoltre, che gli interessi e la rivalutazione potevano competere solo a decorrere dal 28 marzo 1990, ossia centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della legge 482/1988 e fino al 7 marzo 1990, e cioè al momento della liquidazione dell'indennità di premio di servizio, in conformità al disposto dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. Il processo veniva riassunto delle ricorrenti nei confronti dell'INPDAP (istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica), quale successore, della gestione dell'ex INADEL.
Con sentenza pubblicata l'8 luglio 1996 il TO rigettava la richiesta di erogazione delle pretese eccedenze relative all'indennità di buonuscita, in quanto riteneva che tale indennità non fosse dovuta in conseguenza della scelta delle lavoratrici di iscrizione alla CPDEL ai fini del trattamento di quiescenza;
condannava, invece, l'INADEL a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme già liquidate dal 31 dicembre 1975 fino alle date del rispettivi pagamenti.
La decisione del TO è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Padova che, con sentenza depositata in cancelleria il 5 agosto 1999, ha rigettato anche le domande delle ricorrenti aventi ad oggetto la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria e le ha condannate a restituire all'INPDAP le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Avverso la decisione del Tribunale le signore Di RT e RO propongono ricorso articolato in due motivi.
L'INPDAP resiste depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 442 e dell'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile in relazione all'art. 9 della legge n. 698 del 1975. Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto presente che l'indennità di anzianità, per cui è causa, ha natura previdenziale e che, è stata liquidata, o avrebbe comunque dovuto essere liquidata e versata, all'atto del trasferimento del personale, e cioè il primo gennaio 1976; di conseguenza, in base al disposto dell'art. 442 del codice di procedura civile, avrebbe dovuto essere riconosciuto alle ricorrenti il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 1975, così come giustamente deciso dal TO.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano che il Tribunale non abbia in alcun modo motivato in ordine alla mancata applicazione dell'art. 9 della legge n. 698 del 1975 e degli articoli 442 e 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.
Come è noto, la legge 23 dicembre 1975 n. 698 ha disposto lo scioglimento dell'opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) alla data del 31 dicembre 1975 e ha attribuito al Ministero del tesoro il compito di provvedere alle operazioni di liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (art. 1 della legge).
Il legislatore si è quindi preoccupato di disciplinare. la posizione previdenziale dei dipendenti dell'Opera. In particolare l'art. 6 della legge ha disposto che il trasferimento del personale dell'ONMI alle Regioni, ai Comuni, alle Province o ad altri enti pubblici ha effetto dal 1^ gennaio 1976; ha disposto inoltre che il personale trasferito agli enti locali fosse iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) ai fini del trattamento di pensione e all'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali (INADEL) ai fini del trattamento di fine servizio (art. 8 e 9 della legge). La norma ha disposto, infine, che l'indennità di buonuscita sarebbe stata liquidata dall'INADEL per i periodi di servizio prestati presso l'ente di destinazione nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale. dell'ente di provenienza, e cioè dell'ONMI stessa. L'ufficio liquidatore del ministero del tesoro avrebbe versato all'INADEL, per conto dell'ONMI, l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento da ciascun dipendente trasferito (art. 9). In base alla disciplina originaria della legge 698 del 1975 poteva verificarsi che il trattamento dovuto dall'ente di destinazione fosse inferiore a quello dovuto dall'ente di provenienza;
e che, di conseguenza, i fondi accantonati o percepiti dall'ente di provenienza e trasferiti all'INADEL fossero maggiori di quelli dovuti dall'ente di destinazione. Per evitare che il dipendente subisse un danno ingiustificato e l'ente previdenziale ricevesse un ingiustificato arricchimento, l'art. 6 della legge 1988 n. 482 ha stabilito che l'INADEL avrebbe dovuto determinare "in via teorica", ossia come se avesse dovuto pagarlo subito, l'importo della indennità del premio di servizio riferita alla data di iscrizione all'istituto stesso, vale a dire al passaggio dall'uno all'altro ente secondo le disposizioni del proprio ordinamento;
e che l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica "fosse corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dall'effettivo trasferimento".
Di conseguenza il lavoratore può avere nei confronti dell'INADEL un duplice, distinto diritto: il diritto all'indennità di anzianità già accantonata e il diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza. Entrambi hanno natura previdenziale: tuttavia il primo deve essere fatto valere nei confronti dell'INADEL al momento della maturazione dell'indennità di anzianità e cioè al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ente di destinazione;
il secondo ha per oggetto la restituzione di un indebito oggettivo e deve essere effettuata dall'INADEL non oltre un anno dal versamento della somma da parte del Ministero (Cass. S.U. 16 giugno 1993 n. 6706). La controversia in esame ha per oggetto attualmente la sola richiesta delle ricorrenti di percepire gli interessi legali e la rivalutazione per il tardivo pagamento da parte dell'INADEL delle eccedenze tra l'importo maturato alla data di cessazione dell'ONMI a titolo di trattamento di quiescenza e quello teoricamente spettante alla stessa data quale indennità di premio di servizio nella gestione INADEL. Il TO ha ritenuto che si tratti di un credito previdenziale e ha riconosciuto alle ricorrenti gli interessi e la rivalutazione dal 31 dicembre 1975, e cioè dalla data dello scioglimento dell'ONMI Ha ritenuto infatti il TO che la cristallizzazione del credito si risolverebbe in una ingiustificata dequalificazione del potere di acquisto delle somme. In tal modo tuttavia il TO non ha tenuto presente che l'obbligo di restituzione delle eccedenze da parte dell'INADEL ai dipendenti è sorto soltanto per effetto dell'art. 6 della legge n. 482 del 1988 e che il credito degli stessi dipendenti è divenuto esigibile soltanto con la scadenza del termine di un anno concesso all'INADEL dal quarto comma dell'art. 6 e dopo la maturazione del centoventesimo giorno per la rilevanza della mora ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973; che l'esigibilità del credito, ai fini dell'attribuzione degli interessi della rivalutazione, non poteva risultare se non successiva, quanto meno di un anno e quattro mesi dall'entrata in vigore della legge dalla quale l'obbligo derivava, sicché va collocata in data non anteriore al 28 marzo 1990.
Di conseguenza, dato che i pagamenti risultano anteriori alla scadenza predetta, il Tribunale ha esattamente escluso la mora dell'istituto e la pretesa maturazione degli interessi e della rivalutazione sugli importi versati.
D'altra parte i rilievi delle ricorrenti secondo le quali gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono elementi del credito capitale e all'atto del trasferimento le lavoratrici avevano già maturato il credito, non tiene conto del fatto che il credito per la restituzione delle eccedenze non è liquido ed esigibile e quindi non può essere produttivo di interessi e di rivalutazione monetaria prima del decorso dei termini previsti dall'art. 9 per la sua liquidazione. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001