Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 35
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Principio di ordinarietà applicato dall'Ufficio

    La Corte ritiene che il criterio di valutazione usato dalla società (costo di costruzione con deprezzamento) sia legittimo date le caratteristiche uniche e particolari dell'immobile. L'Ufficio, invece, ha determinato il valore sulla stima di normali immobili adibiti ad uso ufficio senza una precisa indicazione dei valori nel periodo di riferimento e delle caratteristiche specifiche di tali immobili. La Corte richiama anche la Circolare n. 6/2012 che prevede la valutazione con applicazione del costo di costruzione.

  • Accolto
    Illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione ed eccessività della rendita

    La Corte ritiene legittimo il criterio di valutazione usato dalla società (costo di costruzione con deprezzamento) in base alle specifiche caratteristiche dell'unità immobiliare. L'applicazione di tale metodo è prevista dall'art. 28 DPR n. 1142 e ripreso nel Prezziario dell'Agenzia delle Entrate. La Corte evidenzia inoltre che l'Ufficio non ha documentato la correttezza dei valori utilizzati con la comparazione di compravendite di immobili similari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 35
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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