Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Aula A Richiesta copia studio RE PUBBLICA I TALIANA dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE 0 1 669/01 per diritti L. 3.000 6 FEB. 2001 il IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO ogg.:previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.20446/98 Amirante Dott. Francesco Putaturo Donati V. Consigliere " Mario " Cron. 3526 " Federico \ EL " RA . UG " Rep. Mercur Ettore De Renzis Ud. 10/11/2000 " Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LA RO, elett.dom.in Roma, via Baldo degli Ubaldi n.66 presso l'avv.Vincenzo Rinaldi che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO -I.N.A.I.L.,in persona del legale rappresentante pro- tempore,elett.dom.in Roma, via IV Novembre n.144, presso gliavv. Antonino Catania e Rita Raspanti,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE 4606 1 1141019 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cagliari in data 13 marzo 1998,n.88 (R.G.N.4836/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10/11/2000,la causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donatirelazione della E Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. MASSIMO FEDE e ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del Consorzio GI AL, dipendente Formazione Professionale Agricola, veniva incaricata dal proprio datore di lavoro di compiere un accertamento professionale per il conseguimento della qualifica di motoseghista presso l'Ufficio del Lavoro di IA il 5 ottobre 1995. In tale giorno la AL si era recata con un collega ad IA e, dopo avere espletato le prime formalità presso l'Ufficio del Lavoro,era uscita dall'ufficio pubblico per recarsi nell'azienda di tale Tommaso Minaudo, in località Barega, ove doveva avere luogo la prova pratica per l'accertamento professionale. Nel breve tragitto tra l'ufficio pubblico e la propria autovettura era scivolata al suolo procurandosi la distorsione della tibio-tarsica sinistra con minimo distacco del malleolo peroneale che pur non avendo causato postumi permanenti aveva ☑ comportato una inabilità temporanea fino al 23 dicembre 1995. La AL conveniva perciò davanti al Pretore del lavoro di Cagliari l'INAIL chiedendo l'accertamento del suo diritto alla 2 R fruizione della detta rendita con la condanna dell'Istituto alla corresponsione delle somme dovute oltre accessori. assumeva che in giudizio 1'INAILNel costituirsi l'infortunio, verificatosi fuori dall'ambiente del lavoro, non era indennizzabile perché rientrante nel rischio generico. Con sentenza del 27 giugno 1997 il Pretore,in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto della AL ad una rendita per inabilità temporanea con decorrenza di legge e fino al 23 decisione, su appello dell'INAIL, venivadicembre 1995 ma la interamente riformata dal locale Tribunale che con sentenza del 13 marzo 1998 rigettava la domanda. La AL ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione, falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 2 e 4 del Testo Unico Infortuni DPR n. 1124 del 1965, dei principi generali e della normativa in materia di assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro nonché erronea, difettosa e contraddittoria ⠀ motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,,si censura l'impugnata sentenza per avere disatteso la domanda di rendita per inabilità temporanea sul rilievo che non era ravvisabile alcun nesso di derivazione eziologica ancorchè indiretto o riflesso, ma topografica, tale solo marginale e di coincidenza cronologica o quindi da non consentire il riconoscimento della sussistenza dell'occasione di lavoro. 3 R Eppure il Tribunale aveva accertato che la AL era scivolata cadendo al suolo nella pubblica via mentre raggiungeva l'autovettura, parcheggiata poco distante dall'Ufficio del Lavoro, su autorizzazione dei superiori - si sarebbe dovuta con la quale - t recare presso la sede della prova pratica per l'accertamento professionale. Né era possibile fare diversamente per la distanza tra l'azienda e l'Ufficio del Lavoro. Trattavasi in altri termini del rischio specifico improprio e cioè di quel rischio che pur non inerendo materialmente tipica della specifica prestazione lavorativa all'attività riguardava situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa. Il motivo va accolto perché fondato. di questa Corte Secondo l'orientamento prevalente Suprema, l'occasione di lavoro che, a norma dell'art.2 del DPR n.1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro,ma anche quando si concretizza improprio, che cioè, seppurun rischio cosiddetto non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente,sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni (Cass., 4 agosto 2000, n.10298;1 febbraio 2000, n.1109; Cass.,22 novembre 1999,n.12930; Cass., 27 maggio 1998,n.5253). R Siffatti principi non sono stati applicati dal Tribunale che,pur avendo accertato che la ricorrente, impegnata in una prova pratica di qualificazione ed autorizzata dal datore di lavoro ad avvalersi per gli spostamenti della propria autovettura,si era scivolando in tale occasione,ha escluso qualsiasiinfortunata nesso di derivazione eziologica ancorchè indiretto o riflesso in favore di un ruolo ambientale solo marginale e di coincidenza cronologica e topografica, tale quindi da non consentire il riconoscimento della sussistenza dell'occasione di lavoro e perciò l'indennizzabilità dell'infortunio. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati,provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Cagliari. Roma, 10 novembre 2000 Vi s Il Presidente Il Consigliere est. Panora Ancreate Mon te I D A , S O S I L A . L T T O , R B F A I 'A S . E D L P L N S A E I Cons. estensore: Stille Il Presidente: I T 3 D S N 7 I O - G S P 8 O N - M E 1 A I S 1 D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I A E D E A , Depositata in Cancelleria O G E O T R G T T N T E S I E I L R S -6 FEB. 2001 G I E Oggi, E D A R L O L IL COLLABORATOREBORATORY E CA D DI CANCELLERIA. E N I O Z A T R O C * 5