Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA @2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pangione SIVITY SEZIONE TERZA Composta dagli Ill.mi Si Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 1752/98 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 653 Rep. 108 Dott. Francesco SABATINI Consigliere محمد Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Ud. 02/10/01 Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA COPTE sul ricorso proposto da: IC IO IA NA VED IL, domiciliato in ROMA IL SOLE 24 ORE dal S 1.55 րո presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato # 1.4 GEN. 2002 SCOTTI GALLETTA ANTONIO, con studio in 80100 NAPOLI VIA CARDUCCI, 18, giusta delega in atti;
- ricorrente €1,55 L.3000
contro
CANCELLERIA COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato DH675602 in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, difeso dall'avvocato SASSANI BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 2955/96 della Corte d'Appello 1679 -1- di NAPOLI, sez.I CIVILE emessa il 7/10/94,depositata il 10/12/96; RG.1046/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ANTONIO SCOTTI GALLETTA;
udito l'Avvocato BRUNO SASSANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 19/4/90 NA IA, dichiarando di agire in proprio e quale rappresentante degli eredi IL, premesso che il Comune di Grumo Nevano - locatario del cinema "Carmen" come da contratto di locazione del 12/6/86 a seguito di delibera di Giunta del 26/9/85 - si era reso responsabile di numerosi danni e distruzioni, lo conveniva davanti al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento di tali danni. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda che, però, l'adito Tribunale, espletata C.T.U., con sentenza n. 8805/1994, accoglieva, condannando il Comune al pagamento della somma di L. 341.000.000, con gli interessi legali dal 17/10/91 al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore dell'attrice. Proponevano gravame il Comune ed in via incidentale la IA ed il suo procuratore in punto rivalutazione monetaria e la Corte di Appello partenopea, con sentenza 10 dicembre 1996, accoglieva il primo e dichiarava assorbito il secondo, con compensazione delle spese del doppio grado, ritenendo che l'originaria attrice non avesse alcuna legittimazione sostanziale ad agire in proprio e non avesse fornito la prova della legitimazione processuale ad agire in nome e per conto dgli eredi IL, peraltro neppure indicati nominativamente con le rispettive quote. Ha proposto ricorso per cassazione la IA "vedova IL", sulla base di un solo, articolato motivo. Ha resistito il Comune di Grumo Nevano con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrene, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1571, 1705, 1218 e 1362 ss. c.c. e 115 c.p.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., critica la sentenza impugnata per averle negato sia la legitimatio ad causam che quella ad processum. A parere della ricorrente il giudice di appello, verificando d'ufficio la legittimazione, non ha tenuto conto che essa IA agiva con mandato senza rappresentanza e che, comunque, era comproprietaria e colocatrice dell'immobile affittato, avendo conseguentemente legittimazione ad agire in giudizio. La complessa censura, quanto meno sotto il secondo profilo, è fondata. La Corte partenopea non si è accorta, infatti, che la IA aveva stipulato il contratto in qualità di rappresentante degli eredi IL, tra i quali, ovviamente, annoverava anche se medesima, insieme ai figli;
che come tale e, quindi, come locatrice era stata considerata dall'amministrazione comunale conduttrice nel corso dell'intero rapporto contrattuale, fino all'atto di risoluzione consensuale, senza che al riguardo venisse sollevata alcuna eccezione;
che in citazione la IA aveva agito in proprio e quale rappresentante degli eredi IL e in tale qualità era stata considerata nella sentenza del Tribunale;
infine, che nella comparsa di costituzione in appello, si era dichiarata locatrice e comproprietaria dell'immobile locato. Alla stregua degli elementi esposti, non sembra contestabile che alla IA dovesse riconoscersi la qualità di locatrice, che la legittimava ad agire in giudizio in proprio per tutte le azioni fondate sul rapporto locativo, senza necessità d'intervento degli altri comproprietari-colocatori, il cui consenso si presume fino a prova contraria (principi talmente pacifici da esonerare da qualsiasi riferimento giurisprudenziale). conseguente cassazioneIl ricorso va, pertanto, accolto, con dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà anche sulle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Care Chart Schetom, IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria NA OL oggi, 14/102 A M E R P IL CANCELLIERE C1 NA OL V AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regis ts in 37 FFR 2002 ore 4. da #105? 149,77 n. VE/77) 100T 129,11 (euroCEN OPPO) (Dr. M. RACOCHING 456T 20,66 Responce eudiziari TOT. 149,77