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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente AM LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5232/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5084/2024, depositata il 15 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 5, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €
250,00 per compensi e spese in favore di ciascuna delle parti costituite, il ricorso proposto dalla sig.ra
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220196422322, relativa a TARI annualità 2013-2017.
Con atto spedito e consegnato il 12 novembre 2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e a
Roma Capitale e depositato in pari data ha proposto appello la contribuente.
Nel gravame si deduce la nullità della notificazione degli atti sottesi alla cartella di pagamento impugnata perché sarebbe avvenuta a mezzo RAR, con consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario non seguita dalla CAN.
In ogni caso, si eccepisce la prescrizione della pretesa impositiva in riferimento all'asserito mancato pagamento della TARI anno 2013. Al riguardo si sostiene che la prescrizione del credito vantato da Roma Capitale per la Tari anno 2013 sarebbe maturata già alla data del 31 dicembre 2018; pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 4 gennaio
2019, sarebbe da considerarsi tardiva, oltre il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il tributo in questione.
Si chiede pertanto la riforma della sentenza appellata.
Con atto depositato il 9 gennaio 2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate–Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello perché “non chiaro nell'esposizione dei suoi motivi” e, comunque, chiedendone il rigetto.
2 Con atto depositato il 18 novembre 2025 ha controdedotto Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è infondata.
La sentenza impugnata si fonda, infatti, sul rilievo secondo cui gli atti impositivi presupposto della cartella risulterebbero essere stati ritualmente notificati e, dunque, deve ritenersi che il gravame esponga adeguatamente le ragioni di critica alla decisione appellata laddove ripropone l'eccezione di nullità della notificazione di tali atti presupposto.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve
l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura” (Cass., Sez.
5, 10 gennaio 2024, n. 1030).
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre premettere che la cartella in questione attiene agli avvisi di accertamento TARI nn.
403283, 425394, 415930, 419094 e 403284 per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Orbene, è pacifico che tali avvisi di accertamento furono inoltrati da Roma Capitale con unico plico, ma la documentazione prodotta è ontologicamente inidonea a dimostrare la ritualità della procedura di notificazione.
Dalla relata in atti risulta, infatti, che il plico venne consegnato il 4 gennaio 2019 presso il domicilio della contribuente a persona diversa dalla destinataria, ma l'ente impositore non ha prodotto la ricevuta di spedizione alla contribuente della dovuta raccomandata informativa di avvenuta consegna.
Vero è che il notificatore dà atto nella relata di aver provveduto all'incombenza, ma va osservato che tale annotazione, da sola, è insufficiente perché avrebbe dovuto essere accompagnata dalla ricevuta di spedizione della raccomandata in questione (per l'affermazione secondo cui è necessario che “la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle 3 raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione”, Cass., Sez. 3, 3 settembre 2024, n. 23653).
D'altra parte, anche a non voler ritenere necessaria l'allegazione della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, la relata in atti risulta comunque insufficiente per genericità dato che neanche riporta gli estremi identificativi della detta raccomandata informativa nonostante che il modulo prestampato di avviso di ricevimento (del plico originario consegnato a persona diversa dal destinatario) significativamente riservi un apposito spazio proprio per l'annotazione del numero identificativo e della data della raccomandata da spedire al destinatario per informarlo dell'avvenuta consegna del plico ad altra persona.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo d'appello e con assorbimento di ogni altra questione, deve concludersi che manca in atti la prova del rituale perfezionamento della procedura di notificazione degli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto della cartella per cui è causa.
All'accoglimento dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della contribuente.
Tali spese, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, vengono liquidate in complessivi € 900,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il primo grado di giudizio ed in € 1.000,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Le spese di lite vanno, invece, compensate tra contribuente ed Agenzia delle Entrate-
Riscossione considerato che il vizio notificatorio rilevato attiene agli atti impositivi e non coinvolge l'attività del Concessionario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate in € 900,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il primo grado di giudizio ed in € 1.000,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Compensa le spese tra contribuente e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MA AM US MA
4
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente AM LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5232/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196422322 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5084/2024, depositata il 15 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 5, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €
250,00 per compensi e spese in favore di ciascuna delle parti costituite, il ricorso proposto dalla sig.ra
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220196422322, relativa a TARI annualità 2013-2017.
Con atto spedito e consegnato il 12 novembre 2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e a
Roma Capitale e depositato in pari data ha proposto appello la contribuente.
Nel gravame si deduce la nullità della notificazione degli atti sottesi alla cartella di pagamento impugnata perché sarebbe avvenuta a mezzo RAR, con consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario non seguita dalla CAN.
In ogni caso, si eccepisce la prescrizione della pretesa impositiva in riferimento all'asserito mancato pagamento della TARI anno 2013. Al riguardo si sostiene che la prescrizione del credito vantato da Roma Capitale per la Tari anno 2013 sarebbe maturata già alla data del 31 dicembre 2018; pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 4 gennaio
2019, sarebbe da considerarsi tardiva, oltre il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il tributo in questione.
Si chiede pertanto la riforma della sentenza appellata.
Con atto depositato il 9 gennaio 2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate–Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello perché “non chiaro nell'esposizione dei suoi motivi” e, comunque, chiedendone il rigetto.
2 Con atto depositato il 18 novembre 2025 ha controdedotto Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è infondata.
La sentenza impugnata si fonda, infatti, sul rilievo secondo cui gli atti impositivi presupposto della cartella risulterebbero essere stati ritualmente notificati e, dunque, deve ritenersi che il gravame esponga adeguatamente le ragioni di critica alla decisione appellata laddove ripropone l'eccezione di nullità della notificazione di tali atti presupposto.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve
l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura” (Cass., Sez.
5, 10 gennaio 2024, n. 1030).
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre premettere che la cartella in questione attiene agli avvisi di accertamento TARI nn.
403283, 425394, 415930, 419094 e 403284 per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Orbene, è pacifico che tali avvisi di accertamento furono inoltrati da Roma Capitale con unico plico, ma la documentazione prodotta è ontologicamente inidonea a dimostrare la ritualità della procedura di notificazione.
Dalla relata in atti risulta, infatti, che il plico venne consegnato il 4 gennaio 2019 presso il domicilio della contribuente a persona diversa dalla destinataria, ma l'ente impositore non ha prodotto la ricevuta di spedizione alla contribuente della dovuta raccomandata informativa di avvenuta consegna.
Vero è che il notificatore dà atto nella relata di aver provveduto all'incombenza, ma va osservato che tale annotazione, da sola, è insufficiente perché avrebbe dovuto essere accompagnata dalla ricevuta di spedizione della raccomandata in questione (per l'affermazione secondo cui è necessario che “la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle 3 raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione”, Cass., Sez. 3, 3 settembre 2024, n. 23653).
D'altra parte, anche a non voler ritenere necessaria l'allegazione della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, la relata in atti risulta comunque insufficiente per genericità dato che neanche riporta gli estremi identificativi della detta raccomandata informativa nonostante che il modulo prestampato di avviso di ricevimento (del plico originario consegnato a persona diversa dal destinatario) significativamente riservi un apposito spazio proprio per l'annotazione del numero identificativo e della data della raccomandata da spedire al destinatario per informarlo dell'avvenuta consegna del plico ad altra persona.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo d'appello e con assorbimento di ogni altra questione, deve concludersi che manca in atti la prova del rituale perfezionamento della procedura di notificazione degli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto della cartella per cui è causa.
All'accoglimento dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della contribuente.
Tali spese, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, vengono liquidate in complessivi € 900,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il primo grado di giudizio ed in € 1.000,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Le spese di lite vanno, invece, compensate tra contribuente ed Agenzia delle Entrate-
Riscossione considerato che il vizio notificatorio rilevato attiene agli atti impositivi e non coinvolge l'attività del Concessionario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate in € 900,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il primo grado di giudizio ed in € 1.000,00 oltre spese e oneri accessori se dovuti, per il secondo grado di giudizio, entrambe le somme da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Compensa le spese tra contribuente e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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