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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6974/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa DD ON ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano, viale Abruzzi n. 83, presso lo studio dell'avv. Marco
Donzelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore
e
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di per chiedere che Controparte_1
fosse condannata alla restituzione (ex art. 2033 c.c.) della somma di €15.000,00, oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, co. 4, c.c., sino al saldo effettivo, da lui indebitamente corrisposta alla convenuta nell'erroneo presupposto di aver investito tale importo in operazioni di trading on line.
pagina 1 di 12 In particolare, l'attore ha dedotto di aver corrisposto la suddetta somma in favore della convenuta al fine di effettuare investimenti finanziari in “Bitcoin”, come prospettato dal sedicente broker appartenente alla società “Live Coin Watch
LLC” con sede nel Regno Unito.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni nei confronti della società odierna convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare che la somma di 15.000,00 € versata dall'attore alla convenuta rappresenti un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., e pertanto condannare la
[...]
in nome del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo Controparte_1
indebitamente percepito di euro 15.000,00, più interessi legali dal giorno del pagamento e interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4 dal giorno della proposizione della presente domanda giudiziale”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c, il Tribunale dichiarava la contumacia del convenuto e, ritenuto che in relazione a tutte le domande proposte ricorrevano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c., nonché, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, disponeva che la causa venisse trattata con rito semplificato e fissava udienza del 27/03/2025 ex art. 281 duodecies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 09/09/2025, precisate le conclusioni, all'esito di discussione orale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
La fattispecie normativa di cui all'art. 2033 c.c., invocata dall'attore al fine di conseguire la restituzione di quanto versato alla società convenuta perché non dovuto, prevede che al fine di ottenere la restituzione dell'indebito, il pagamento pagina 2 di 12 deve intendersi non dovuto, e che da tale presupposto potrebbe scaturire l'obbligo di ripetere ciò che è stato pagato, oltre a interessi e frutti.
La domanda di indebito oggettivo per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che poiché
l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo
(cfr. Cass. 22872/2010; Cass. 5896/2006).
Nel caso di specie, risulta provata, secondo la prospettazione attorea e da quanto emerso dall'istruttoria documentale, che si sia verificata l'ipotesi di indebito oggettivo, atteso che risulta realizzata la non debenza del pagamento in favore della convenuta della somma di €15.000,00, stante l'inesistenza di un rapporto contrattuale che lo giustifichi e, in particolare, di un contratto avente ad oggetto la vendita di prodotti finanziari, così come prospettato dal sedicente consulente della società “Live Coin Watch LLC”.
Né risulta che la convenuta operasse in ambito finanziario e che fosse autorizzata a farlo, avendo come oggetto sociale la “Compravendita di beni immobili;
locazione di beni immobili propri;
lavori generali di costruzione di edifici” (risultante dal
Registro Imprese), ovvero l'esercizio di un'attività che nulla ha a che vedere con gli investimenti finanziari.
Dopo aver incassato la somma ricevuta da parte attrice, infatti, non risulta che la convenuta abbia sottoposto alcun contratto di investimento all'attore, né
pagina 3 di 12 che abbia effettuato alcuna operazione, omettendo, tuttavia, di provvedere alla restituzione della somma indebitamente percepita.
Invero, parte convenuta, disertando la lite, non ha (ovviamente) contestato le circostanze in fatto dedotte (ricevimento e incasso delle somme suddette) né ha offerto una giustificazione causale dello spostamento patrimoniale in oggetto.
La domanda attorea risulta, pertanto, fondata e meritevole di accoglimento con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della somma di €15.000,00.
Sulla somma oggetto di restituzione sono altresì dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Ciò in considerazione del fatto che non si reputa raggiunta la prova della mala fede della convenuta. In proposito, si ritiene che tale prova non consegua automaticamente dall'aver riscosso la somma versata tramite bonifico dall'attore, non risultando in modo chiaro che l'attore sia stato effettivamente indotto dalla società convenuta alla corresponsione delle somme per prestazioni non dovute, nonostante la sua volontà contraria, risultando, dalla stessa ricostruzione fornita da parte attrice, l'intera operazione oggetto di causa frutto della condotta scorretta tenuta dal sedicente consulente della società “Live Coin Watch LLC” e dal contegno superficiale (e non complice) tenuto dalla convenuta, che, a fronte dell'anomalia rappresentata dalla ricezione di un bonifico da parte di un soggetto estraneo, non ha svolto alcun approfondimento o richiesta di chiarimenti a conferma della genuinità dell'operazione posta in essere dall'attore.
***
Quanto alla richiesta di applicazione al credito vantato a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. del disposto di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., previsione, quest'ultima, introdotta con l'art. 17, comma 1, D.L. 132/2014, come a propria volta modificato dalla legge di conversione 162/2014, si osserva quanto segue. pagina 4 di 12 La previsione in esame stabilisce che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.lgs. 231/2002, ed in particolare agli art. 2 (ed in particolare alle definizioni: “(...) e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f)
“tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni rifinanziamento principali”)” e 3 (“1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).
Appare comunque evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituito dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza - poi rivelatasi in tutto o in parte infondata - ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio.
Scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione - o deflazione - dei giudizi, come del resto ben evidenziato dalla stessa intitolazione del D.L. 132/2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”) e come percepito dalla Suprema Corte sin dalle sue prime pronunce in materia (Cfr. Cass.
n. 28409 del 07/11/2018, che osserva come “la voluntas legis sia diretta a colpire
l'inadempienza, rispetto ad nu obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante
l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto”).
Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito di applicazione della speciale categoria interessi, profilo in relazione al quale, invece, pagina 5 di 12 si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte che, seppur sulla base di differenti impianti motivazionali, ha sempre condiviso l'idea che la norma non si applichi indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le tante: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del
14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e Cass. n. 13145 del
14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti
“anche se afferenti ad obbligo restitutorio”). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile.
Anche all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive della Suprema Corte (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché
Cass. n. 7677 del 22/03/2025, quest'ultima peraltro successiva a Cass., sez. un.,
n. 12449 del 07/05/2024, di cui ci si dirà in seguito), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato nei principi per cui “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n. 61 del 03/01/2023, nella quale si precisa che “Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o pagina 6 di 12 sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni”) “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n. 7677 del 22/03/2025). Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass., sez. un., n. 12449 del 07/05/2024). In quella sede, le Sezioni Unite - che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo “che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, con la conseguenza “che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, [è] anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4”, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno pagina 7 di 12 dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella “(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”, venendo “in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”. Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite a chiarire che lo stabilire se “(...) l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”, tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché l'individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale (lato sensu) concretamente riconducibili all'ampia nozione di
“domanda” utilizzata nella previsione.
Constatato, allora, che l'attuale approdo delle Sezioni Unite risulta radicalmente smentire l'originaria impostazione assunta dalla Suprema Corte - e cioè l'affermazione dell'applicabilità dei c.d. super interessi alle sole obbligazioni di fonte negoziale - e viene invece ad affermare la necessità di valutare l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. caso per caso con riferimento alle singole fattispecie di rapporto obbligatorio riconducibili all'art. 1173 c.c., si è
pagina 8 di 12 riproposto lo specifico tema dell'operatività dei c.d. super-interessi nell'ipotesi in cui il credito venga ad essere vantato a titolo di ripetizione di indebito.
Sul punto, con un recente arresto (ord. n. 21806 del 29/07/2025) la
Suprema Corte – ritenendo di dare continuità ad un orientamento che ha visto sostanzialmente accomunate pronunce che pure si erano contrapposte sulla complessiva interpretazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. (le già citate Cass. n.
28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. n. 61 del
03/01/2023; Cass. n. 7677 del 22/03/2025) – ha affermato espressamente l'applicabilità dei c.d. super-interessi all'obbligazione da ripetizione di indebito.
Al riguardo, la Corte ha puntualizzato che tale esito non può essere fatto dipendere - come affermavano le prime pronunce citate - dal fatto che l'obbligazione, pur se a carattere restitutorio, trovi “la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti”. Una simile opinione, infatti, si mostra tributaria di quella tesi originaria - e superata ormai dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite - che veniva a limitare l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. alla presenza di un rapporto contrattuale ma non sembra tenere conto del fatto che l'obbligazione da ripetizione di indebito, anche se nascente da una vicenda che abbia visto la conclusione di un contratto, resta comunque una obbligazione che si fonda sulla constatazione della pregressa esecuzione di una prestazione sine causa od ob causam finitam, e quindi di una prestazione che, nella conclusione di un precedente contratto, può, sì, trovare (mera) occasione, ma non vero e proprio fondamento, ed anzi viene sovente scaturire proprio dall'assenza - originaria o sopravvenuta - del titolo contrattuale, come avviene in tutti i casi di accertata patologia genetica o funzionale - del vincolo contrattuale: insomma, l'obbligazione di restituzione dell'indebito nasce dalla legge, non dall'eventuale pregresso contratto.
Operato tale chiarimento preliminare, la Suprema Corte ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. al credito da ripetizione di indebito trova pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che lo scopo del dettato pagina 9 di 12 normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo -
è cioè l'applicazione dei super-interessi - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale. Se tale è la ratio dell'art. 1284, comma 4, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno
(non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore - rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale - non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Così ricostruiti i presupposti applicativi della previsione, la Corte ha quindi ritenuto quest'ultima pienamente applicabile all'obbligazione da ripetizione di indebito, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell'indebito medesimo e presenta - soprattutto - i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio. La Corte ha ulteriormente osservato, poi, che nell'individuare la decorrenza dei c.d. super-interessi dal momento della domanda, l'art. 1284, comma 4, c.c. finisce per armonizzarsi pienamente con il regime degli interessi dettato dall'art. 2033 c.c. per l'ipotesi di accipiens in buona fede.
pagina 10 di 12 È consolidata, infatti, l'opinione per cui la decorrenza degli interessi dal solo momento della domanda - prevista appunto per l'accipiens in buona fede - viene ad integrare un regime di favore, dal momento che l'obbligazione restitutoria sorge in realtà al momento stesso dell'indebito ed è, come visto, immediatamente liquida, con la conseguenza che la stessa - come del resto previsto per l'accipiens in mala fede - dovrebbe essere immediatamente produttiva di interessi. Per l'accipiens in buona fede viene tuttavia ad essere previsto un regime più favorevole che però viene a cessare con la proposizione della domanda, momento a partire dal quale evidentemente non risulta più configurabile una condizione soggettiva di buona fede ed il convenuto è reso edotto dell'esistenza dell'obbligazione.
In tale contesta, la Suprema Corte – il cui orientamento il Tribunale condivide – ha ritenuto che le medesime ragioni che fondano il peculiare regime degli interessi dettato dall'art. 2033 c.c. valgono, allora, a fondare anche l'applicazione all'indebito dell'art. 1284, comma 4, c.c.: se la domanda giudiziale risulta idonea a determinare anche per l'accipiens in buona fede la produzione degli interessi legali - in quanto a partire da quel momento vi è la consapevolezza dell'esistenza di una obbligazione restitutoria e la possibilità di adempierla - non vi è ragione alcuna per escludere l'applicazione dello specifico regime di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. - che finisce per assorbire quello dell'art. 2033 c.c. quanto alla determinazione del tasso di interessi dal momento che identici ne sono - come visto - i presupposti applicativi.
In conclusione, quindi, si deve affermare, in continuità con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, che il disposto di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. trova applicazione anche all'obbligazione da ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 с.с.
La convenuta deve essere, dunque, condannata al pagamento della somma di €15.000,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dal momento della domanda giudiziale (24/10/2024), non rinvenendosi in atti precedenti richieste indirizzate alla convenuta e provenienti direttamente da parte attrice;
il pagina 11 di 12 tutto per la complessiva somma di €16.593,00, oltre interessi eventualmente maturati dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., e applicati i valori medi della tariffa forense in relazione alla fase di studio e introduttiva e i valori minimi in relazione alla fase di trattazione e decisione, non ravvisata alcuna complessità della controversia, si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, CP_1
al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1
€16.593,00, oltre interessi legali dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €267,00 per esborsi e in €3.387,00
[...]
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
09/10/2025
Il Giudice
DD ON
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa DD ON ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano, viale Abruzzi n. 83, presso lo studio dell'avv. Marco
Donzelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore
e
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di per chiedere che Controparte_1
fosse condannata alla restituzione (ex art. 2033 c.c.) della somma di €15.000,00, oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, co. 4, c.c., sino al saldo effettivo, da lui indebitamente corrisposta alla convenuta nell'erroneo presupposto di aver investito tale importo in operazioni di trading on line.
pagina 1 di 12 In particolare, l'attore ha dedotto di aver corrisposto la suddetta somma in favore della convenuta al fine di effettuare investimenti finanziari in “Bitcoin”, come prospettato dal sedicente broker appartenente alla società “Live Coin Watch
LLC” con sede nel Regno Unito.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni nei confronti della società odierna convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare che la somma di 15.000,00 € versata dall'attore alla convenuta rappresenti un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., e pertanto condannare la
[...]
in nome del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo Controparte_1
indebitamente percepito di euro 15.000,00, più interessi legali dal giorno del pagamento e interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4 dal giorno della proposizione della presente domanda giudiziale”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c, il Tribunale dichiarava la contumacia del convenuto e, ritenuto che in relazione a tutte le domande proposte ricorrevano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c., nonché, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, disponeva che la causa venisse trattata con rito semplificato e fissava udienza del 27/03/2025 ex art. 281 duodecies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 09/09/2025, precisate le conclusioni, all'esito di discussione orale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
La fattispecie normativa di cui all'art. 2033 c.c., invocata dall'attore al fine di conseguire la restituzione di quanto versato alla società convenuta perché non dovuto, prevede che al fine di ottenere la restituzione dell'indebito, il pagamento pagina 2 di 12 deve intendersi non dovuto, e che da tale presupposto potrebbe scaturire l'obbligo di ripetere ciò che è stato pagato, oltre a interessi e frutti.
La domanda di indebito oggettivo per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che poiché
l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo
(cfr. Cass. 22872/2010; Cass. 5896/2006).
Nel caso di specie, risulta provata, secondo la prospettazione attorea e da quanto emerso dall'istruttoria documentale, che si sia verificata l'ipotesi di indebito oggettivo, atteso che risulta realizzata la non debenza del pagamento in favore della convenuta della somma di €15.000,00, stante l'inesistenza di un rapporto contrattuale che lo giustifichi e, in particolare, di un contratto avente ad oggetto la vendita di prodotti finanziari, così come prospettato dal sedicente consulente della società “Live Coin Watch LLC”.
Né risulta che la convenuta operasse in ambito finanziario e che fosse autorizzata a farlo, avendo come oggetto sociale la “Compravendita di beni immobili;
locazione di beni immobili propri;
lavori generali di costruzione di edifici” (risultante dal
Registro Imprese), ovvero l'esercizio di un'attività che nulla ha a che vedere con gli investimenti finanziari.
Dopo aver incassato la somma ricevuta da parte attrice, infatti, non risulta che la convenuta abbia sottoposto alcun contratto di investimento all'attore, né
pagina 3 di 12 che abbia effettuato alcuna operazione, omettendo, tuttavia, di provvedere alla restituzione della somma indebitamente percepita.
Invero, parte convenuta, disertando la lite, non ha (ovviamente) contestato le circostanze in fatto dedotte (ricevimento e incasso delle somme suddette) né ha offerto una giustificazione causale dello spostamento patrimoniale in oggetto.
La domanda attorea risulta, pertanto, fondata e meritevole di accoglimento con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della somma di €15.000,00.
Sulla somma oggetto di restituzione sono altresì dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Ciò in considerazione del fatto che non si reputa raggiunta la prova della mala fede della convenuta. In proposito, si ritiene che tale prova non consegua automaticamente dall'aver riscosso la somma versata tramite bonifico dall'attore, non risultando in modo chiaro che l'attore sia stato effettivamente indotto dalla società convenuta alla corresponsione delle somme per prestazioni non dovute, nonostante la sua volontà contraria, risultando, dalla stessa ricostruzione fornita da parte attrice, l'intera operazione oggetto di causa frutto della condotta scorretta tenuta dal sedicente consulente della società “Live Coin Watch LLC” e dal contegno superficiale (e non complice) tenuto dalla convenuta, che, a fronte dell'anomalia rappresentata dalla ricezione di un bonifico da parte di un soggetto estraneo, non ha svolto alcun approfondimento o richiesta di chiarimenti a conferma della genuinità dell'operazione posta in essere dall'attore.
***
Quanto alla richiesta di applicazione al credito vantato a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. del disposto di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., previsione, quest'ultima, introdotta con l'art. 17, comma 1, D.L. 132/2014, come a propria volta modificato dalla legge di conversione 162/2014, si osserva quanto segue. pagina 4 di 12 La previsione in esame stabilisce che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.lgs. 231/2002, ed in particolare agli art. 2 (ed in particolare alle definizioni: “(...) e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f)
“tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni rifinanziamento principali”)” e 3 (“1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).
Appare comunque evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituito dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza - poi rivelatasi in tutto o in parte infondata - ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio.
Scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione - o deflazione - dei giudizi, come del resto ben evidenziato dalla stessa intitolazione del D.L. 132/2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”) e come percepito dalla Suprema Corte sin dalle sue prime pronunce in materia (Cfr. Cass.
n. 28409 del 07/11/2018, che osserva come “la voluntas legis sia diretta a colpire
l'inadempienza, rispetto ad nu obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante
l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto”).
Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito di applicazione della speciale categoria interessi, profilo in relazione al quale, invece, pagina 5 di 12 si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte che, seppur sulla base di differenti impianti motivazionali, ha sempre condiviso l'idea che la norma non si applichi indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le tante: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del
14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e Cass. n. 13145 del
14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti
“anche se afferenti ad obbligo restitutorio”). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile.
Anche all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive della Suprema Corte (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché
Cass. n. 7677 del 22/03/2025, quest'ultima peraltro successiva a Cass., sez. un.,
n. 12449 del 07/05/2024, di cui ci si dirà in seguito), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato nei principi per cui “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n. 61 del 03/01/2023, nella quale si precisa che “Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o pagina 6 di 12 sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni”) “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n. 7677 del 22/03/2025). Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass., sez. un., n. 12449 del 07/05/2024). In quella sede, le Sezioni Unite - che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo “che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, con la conseguenza “che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, [è] anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4”, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno pagina 7 di 12 dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella “(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”, venendo “in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”. Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite a chiarire che lo stabilire se “(...) l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”, tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché l'individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale (lato sensu) concretamente riconducibili all'ampia nozione di
“domanda” utilizzata nella previsione.
Constatato, allora, che l'attuale approdo delle Sezioni Unite risulta radicalmente smentire l'originaria impostazione assunta dalla Suprema Corte - e cioè l'affermazione dell'applicabilità dei c.d. super interessi alle sole obbligazioni di fonte negoziale - e viene invece ad affermare la necessità di valutare l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. caso per caso con riferimento alle singole fattispecie di rapporto obbligatorio riconducibili all'art. 1173 c.c., si è
pagina 8 di 12 riproposto lo specifico tema dell'operatività dei c.d. super-interessi nell'ipotesi in cui il credito venga ad essere vantato a titolo di ripetizione di indebito.
Sul punto, con un recente arresto (ord. n. 21806 del 29/07/2025) la
Suprema Corte – ritenendo di dare continuità ad un orientamento che ha visto sostanzialmente accomunate pronunce che pure si erano contrapposte sulla complessiva interpretazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. (le già citate Cass. n.
28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. n. 61 del
03/01/2023; Cass. n. 7677 del 22/03/2025) – ha affermato espressamente l'applicabilità dei c.d. super-interessi all'obbligazione da ripetizione di indebito.
Al riguardo, la Corte ha puntualizzato che tale esito non può essere fatto dipendere - come affermavano le prime pronunce citate - dal fatto che l'obbligazione, pur se a carattere restitutorio, trovi “la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti”. Una simile opinione, infatti, si mostra tributaria di quella tesi originaria - e superata ormai dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite - che veniva a limitare l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. alla presenza di un rapporto contrattuale ma non sembra tenere conto del fatto che l'obbligazione da ripetizione di indebito, anche se nascente da una vicenda che abbia visto la conclusione di un contratto, resta comunque una obbligazione che si fonda sulla constatazione della pregressa esecuzione di una prestazione sine causa od ob causam finitam, e quindi di una prestazione che, nella conclusione di un precedente contratto, può, sì, trovare (mera) occasione, ma non vero e proprio fondamento, ed anzi viene sovente scaturire proprio dall'assenza - originaria o sopravvenuta - del titolo contrattuale, come avviene in tutti i casi di accertata patologia genetica o funzionale - del vincolo contrattuale: insomma, l'obbligazione di restituzione dell'indebito nasce dalla legge, non dall'eventuale pregresso contratto.
Operato tale chiarimento preliminare, la Suprema Corte ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. al credito da ripetizione di indebito trova pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che lo scopo del dettato pagina 9 di 12 normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo -
è cioè l'applicazione dei super-interessi - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale. Se tale è la ratio dell'art. 1284, comma 4, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno
(non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore - rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale - non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Così ricostruiti i presupposti applicativi della previsione, la Corte ha quindi ritenuto quest'ultima pienamente applicabile all'obbligazione da ripetizione di indebito, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell'indebito medesimo e presenta - soprattutto - i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio. La Corte ha ulteriormente osservato, poi, che nell'individuare la decorrenza dei c.d. super-interessi dal momento della domanda, l'art. 1284, comma 4, c.c. finisce per armonizzarsi pienamente con il regime degli interessi dettato dall'art. 2033 c.c. per l'ipotesi di accipiens in buona fede.
pagina 10 di 12 È consolidata, infatti, l'opinione per cui la decorrenza degli interessi dal solo momento della domanda - prevista appunto per l'accipiens in buona fede - viene ad integrare un regime di favore, dal momento che l'obbligazione restitutoria sorge in realtà al momento stesso dell'indebito ed è, come visto, immediatamente liquida, con la conseguenza che la stessa - come del resto previsto per l'accipiens in mala fede - dovrebbe essere immediatamente produttiva di interessi. Per l'accipiens in buona fede viene tuttavia ad essere previsto un regime più favorevole che però viene a cessare con la proposizione della domanda, momento a partire dal quale evidentemente non risulta più configurabile una condizione soggettiva di buona fede ed il convenuto è reso edotto dell'esistenza dell'obbligazione.
In tale contesta, la Suprema Corte – il cui orientamento il Tribunale condivide – ha ritenuto che le medesime ragioni che fondano il peculiare regime degli interessi dettato dall'art. 2033 c.c. valgono, allora, a fondare anche l'applicazione all'indebito dell'art. 1284, comma 4, c.c.: se la domanda giudiziale risulta idonea a determinare anche per l'accipiens in buona fede la produzione degli interessi legali - in quanto a partire da quel momento vi è la consapevolezza dell'esistenza di una obbligazione restitutoria e la possibilità di adempierla - non vi è ragione alcuna per escludere l'applicazione dello specifico regime di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. - che finisce per assorbire quello dell'art. 2033 c.c. quanto alla determinazione del tasso di interessi dal momento che identici ne sono - come visto - i presupposti applicativi.
In conclusione, quindi, si deve affermare, in continuità con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, che il disposto di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. trova applicazione anche all'obbligazione da ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 с.с.
La convenuta deve essere, dunque, condannata al pagamento della somma di €15.000,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dal momento della domanda giudiziale (24/10/2024), non rinvenendosi in atti precedenti richieste indirizzate alla convenuta e provenienti direttamente da parte attrice;
il pagina 11 di 12 tutto per la complessiva somma di €16.593,00, oltre interessi eventualmente maturati dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., e applicati i valori medi della tariffa forense in relazione alla fase di studio e introduttiva e i valori minimi in relazione alla fase di trattazione e decisione, non ravvisata alcuna complessità della controversia, si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, CP_1
al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1
€16.593,00, oltre interessi legali dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €267,00 per esborsi e in €3.387,00
[...]
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
09/10/2025
Il Giudice
DD ON
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