Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37388 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
TA De IC EM NA DA
IE LV
IC DI
AO Di ER
37388-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
1628
Sent.n.sez. /25 CC-14/11/2025 R.G.N.34830/2025
sul ricorso proposto da
DE BR, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere AO Di ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito l'Avvocato Antioco Pintus, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria rumena, in virtù di mandato di arresto esecutivo emesso in relazione alla condanna irrevocabile alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 24, par.1, della decisione quadro 2002/584/GAI, rappresentando che il ricorrente è stato condannato in via definitiva in Italia ed ha presentato richiesta di rinvio della consegna all'esito dell'espiazione della pena, senza che la Corte di appello abbia in alcun modo motivato sul punto.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 16 I. 22 aprile 2005, n.69 e art.3 CEDU, avendo la Corte di appello omesso di chiedere informazioni in ordine alle condizioni detentive cui il ricorrente sarà sottoposto.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 18-bis 1. 22 aprile 2005, n.69, sostenendo di aver dimostrato uno stabile radicamento sul territorio nazionale con conseguente possibilità di chiedere di espiare in Italia la pena irrogata dallo Stato richiedente.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art.
4-bis, comma 1, lett.a), b), e d) della decisione quadro 2002/584/GAI, sottolineando come il ricorrente non abbia mai ricevuto la notifica dell'avvio del procedimento penale, vizio che non può essere superato sulla base della attestazione, contenuta nel mandato di arresto europeo, in virtù della quale al condannato è riconosciuta la possibilità, una volta consegnato, di ricevere copia della sentenza e di proporre impugnazione nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è volto a censurare l'omesso rinvio della consegna stante la pendenza dell'istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma, in relazione al provvedimento di cumulo emesso per le condanne intervenute in Italia. Il motivo è manifestamente infondato, posto che la esecutività di pronuncia di condanna adottata dal giudice italiano per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto non produce alcun automatismo quale causa di rinvio della consegna, chiesto dall'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, ma si pone tra gli indicatori rilevanti per le discrezionali valutazioni della Corte di appello (Sez.6, n. 19696 del 23/5/2025, Takas, Rv.288100). Al contempo, il consegnando non può dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale di rinviare la consegna, a meno che egli non l'abbia espressamente
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sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez.6, n. 13994 del 20/3/2018, Ademi, Rv. 272768). Nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di aver specificamente richiesto, dinanzi alla Corte di appello, il rinvio della consegna ex art. 24 1. 22 aprile 2005, n.69 e, peraltro, neppure nel ricorso per Cassazione ha spiegato le ragioni poste a sostegno dell'interesse alla preventiva espiazione della pena irrogata in Italia.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendosi dedotta, in maniera generica, l'omessa richiesta di informazioni all'autorità rumena circa le condizioni di detenzione cui il ricorrente verrà sottoposto. In linea generale deve premettersi che, stante il principio di reciproco affidamento tra gli Stati facenti parte dell'Unione europea, deve presumersi che le condizioni detentive applicate in Romania non siano tali da ingenerare il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti. Tale presunzione può essere superata, con il conseguente obbligo per l'autorità richiesta di attivarsi mediante la richiesta di informazioni, solo ove venga rappresentato un rischio specifico e concreto di violazione dei diritti fondamentali del consegnando. La richiesta di informazioni, pertanto, non è un obbligo automaticamente conseguente alla richiesta di consegna (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, [...], Rv. 280852), ma deve essere supportata da elementi specifici addotti dal ricorrente o, comunque, noti alla Corte di appello. La censura relativa ai trattamenti inumani o degradanti impone ai giudici di merito di compiere accertamenti, anche a prescindere da specifiche allegazioni difensive, solamente quando le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano un fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (così, tra le molte, proprio in relazione alla condizione delle carceri rumene, Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, [...], non massimata). Queste condizioni, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie, in linea con quanto ribadito, di recente, da questa sezione della Corte secondo cui le più recenti pronunce di legittimità hanno accertato il superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie (Sez. 6, n.36082 del 4/11/2025, [...], n.m.; Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, [...], Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 28/03/2024, [...], n.m.; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, [...], n. m.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, [...], n.m.).
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, tende a
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riproporre questioni di merito attinenti alla sussistenza o meno dello stabile radicamento in Italia, al fine di ottenere l'espiazione della pena sul territorio nazionale anziché nello Stato richiedente. Occorre premettere che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'8/3/2022, Gheorghe, Rv. 282911). Nel caso di specie, la Corte di appello ha compiutamente esaminato la questione, fornendo una motivazione ampiamente adeguata a sostenere le ragioni dell'insussistenza del requisito del radicamento, senza che sia ravvisabile alcun vizio per violazione di legge. Ne consegue che le argomentazioni difensive si traducono nella proposizione di un non consentito vizio di motivazione, il che rende inammissibile il motivo.
5. L'ultimo motivo di ricorso attiene alla presunta violazione del diritto alla partecipazione al processo svoltosi in Romania. Per consolidata giurisprudenza, la natura contumaciale del giudizio svoltosi nello Stato emittente non costituisce causa di rifiuto della consegna laddove l'ordinamento di tale Stato estero consenta alla persona condannata in absentia di chiedere, una volta venuta a conoscenza della relativa decisione, un nuovo processo che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, alla riforma della condanna in sua presenza (Sez.6, n. 23253 del 13/6/2022, Ouled, Rv.283320; Sez.6, n. 42592 del 19/11/2024, Rv.287122). Quanto detto consente di superare il motivo di ricorso, posto che non è contestata la possibilità di ottenere un nuovo giudizio di merito, né è contestabile in questa sede la validità o meno delle notifiche che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio, trattandosi di questione di merito attinente allo svolgimento del giudizio dinanzi all'autorità rumena e sindacabile esclusivamente con i rimedi previsti in quell'ordinamento.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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(uh)
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge n.69 del 2005.
Così deciso il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore AO Di ER
Il Presidente
TA De IC
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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