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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO EB, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5309/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202500006380001 IVA-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 09484202500006380001 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- PIGNORAMENTO n. 09484202500006380001 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché nei riguardi di Banca_1., quale terzo pignorato litisconsorte necessario, avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 72 bis DPR n. 602/73,
n. 09484202500006380001, notificatogli il 12.6.2025, consequenziale a n. 21 cartelle di pagamento e n. 1 avvisi di addebito, quali atti presupposti, aventi ad oggetto pretese patrimoniali di diversa natura, come meglio indicate in atti, del complessivo importo di Euro 67.617,21.
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità di detto atto per omessa notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420249010266384000, indicata quale atto presupposto l'avviata azione di recupero coatto del credito, nonché delle cartelle di pagamento e dell'avviso richiamati nel prospetto allegato alle comunicazioni e maturata prescrizione delle somme richieste a titolo di diritto annuale camera di commercio, di tassa smaltimento rifiuti ed a titolo di tassa automobilistica.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava l'erroneo richiamo operato dal contribuente all'intimazione di pagamento n. 09420249010266384000 per conseguire, invero, il pignoramento dalla diversa intimazione di pagamento n. 09420249009248139000, risultante regolarmente notificata, tramite messo notificatore, e ricevuta dal destinatario in data 27 settembre 2024, con correlativa infondatezza della spiegata opposizione.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Va evidenziato, preliminarmente, come l'azione esecutiva sia stata promossa sulla base di un titolo, ovvero l'intimazione di pagamento n. 09420249009248139000, che risulta parimenti richiamata dal contribuente nel proprio ricorso in opposizione, dovendosi perciò il riferimento operato in seguito dal medesimo, nel corpo di tale atto, all'intimazione n. 09420249010266384000 ritenersi frutto di mero, irrilevante, errore.
Ebbene, ciò chiarito, la doglianza afferente l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420249009248139000 è fondata dal momento che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nulla ha comprovato in ordine all'avvenuta rituale notifica alla parte di tale atto, presupposto dell'odierna azione esecutiva.
L'Ader, infatti, ha documentato l'avvenuta notificazione al contribuente di altro pregresso atto (la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000562000), nulla evincendosi dalla produzione depositata in atti in ordine all'intimazione di pagamento n. 09420249009248139000 fondante l'odierno atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
In difetto di tale dimostrazione e ferma l'eccezione di controparte, l'acclarata omissione della notificazione della sottesa intimazione e delle ad essa sottostanti 21 cartelle di pagamento e n. 1 avvisi di addebito, inficia la validità dell'intera procedura di legge e comporta l'accoglimento dello spiegato ricorso.
Dalle ragioni della decisione consegue, in regime di spese processuali, la condanna dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione alla refusione delle stesse in favore del procuratore antistatario del ricorrente, tale qualificatosi, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Ader al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 250,00, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art.93 c.p. c. in favore del procuratore antistatario, tale dichiaratosi. Reggio Calabria, 26.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO EB, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5309/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202500006380001 IVA-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 09484202500006380001 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- PIGNORAMENTO n. 09484202500006380001 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché nei riguardi di Banca_1., quale terzo pignorato litisconsorte necessario, avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 72 bis DPR n. 602/73,
n. 09484202500006380001, notificatogli il 12.6.2025, consequenziale a n. 21 cartelle di pagamento e n. 1 avvisi di addebito, quali atti presupposti, aventi ad oggetto pretese patrimoniali di diversa natura, come meglio indicate in atti, del complessivo importo di Euro 67.617,21.
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità di detto atto per omessa notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420249010266384000, indicata quale atto presupposto l'avviata azione di recupero coatto del credito, nonché delle cartelle di pagamento e dell'avviso richiamati nel prospetto allegato alle comunicazioni e maturata prescrizione delle somme richieste a titolo di diritto annuale camera di commercio, di tassa smaltimento rifiuti ed a titolo di tassa automobilistica.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava l'erroneo richiamo operato dal contribuente all'intimazione di pagamento n. 09420249010266384000 per conseguire, invero, il pignoramento dalla diversa intimazione di pagamento n. 09420249009248139000, risultante regolarmente notificata, tramite messo notificatore, e ricevuta dal destinatario in data 27 settembre 2024, con correlativa infondatezza della spiegata opposizione.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Va evidenziato, preliminarmente, come l'azione esecutiva sia stata promossa sulla base di un titolo, ovvero l'intimazione di pagamento n. 09420249009248139000, che risulta parimenti richiamata dal contribuente nel proprio ricorso in opposizione, dovendosi perciò il riferimento operato in seguito dal medesimo, nel corpo di tale atto, all'intimazione n. 09420249010266384000 ritenersi frutto di mero, irrilevante, errore.
Ebbene, ciò chiarito, la doglianza afferente l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420249009248139000 è fondata dal momento che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nulla ha comprovato in ordine all'avvenuta rituale notifica alla parte di tale atto, presupposto dell'odierna azione esecutiva.
L'Ader, infatti, ha documentato l'avvenuta notificazione al contribuente di altro pregresso atto (la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300000562000), nulla evincendosi dalla produzione depositata in atti in ordine all'intimazione di pagamento n. 09420249009248139000 fondante l'odierno atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
In difetto di tale dimostrazione e ferma l'eccezione di controparte, l'acclarata omissione della notificazione della sottesa intimazione e delle ad essa sottostanti 21 cartelle di pagamento e n. 1 avvisi di addebito, inficia la validità dell'intera procedura di legge e comporta l'accoglimento dello spiegato ricorso.
Dalle ragioni della decisione consegue, in regime di spese processuali, la condanna dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione alla refusione delle stesse in favore del procuratore antistatario del ricorrente, tale qualificatosi, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Ader al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 250,00, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art.93 c.p. c. in favore del procuratore antistatario, tale dichiaratosi. Reggio Calabria, 26.1.2026