Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL PO05 352/03 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 10583/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 11731 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. | Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso 10 studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ALFIERI DOMENICO;
- intimato 51/2001 A avverso la sentenza n. 100 della Corte d'Appello di 2003 100 | SALERNO, depositata il 01/02/01 - R.G.N. 78/2000; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accgolimento del ricorso. CANCELLIERE O Clovanul Contempo -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe specificata, ha dichiarato improcedibile l'appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la decisione pretorile di accoglimento della domanda proposta dall'odierno intimato intesa alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizio. I giudici di gravame hanno ritenuto che la mancata notifica del ricorso in appello, pur tempestivamente depositato, comportasse l'improcedibilità non potendo trovare applicazione analogica ladell'impugnazione, disposizione di cui all'art. 291 c.p.c. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Non v'è controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa 434 e 435 c.p.c., si deduce che nel processoapplicazione degli art. 433, del lavoro il potere di impugnazione si consuma con il deposito del ricorso, nei termini previsti, e tale deposito è di per sé idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, sicchè in caso di mancata ○ viziata notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione il giudice ha il potere-dovere di fissare altra udienza, a norma dell'art. 291 c.p.c. Il motivo è fondato. 'ur Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 25 ottobre 1996 n. 9331, componendo il contrasto di giurisprudenza che era insorto sulla questione ora in esame, hanno affermato il principio secondo cui nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio ° inesistenza - giuridica о di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di necessariamente perentorio per provvedere a discussione, un termine notificare il ricorso-decreto. Nella medesima decisione si è sottolineato, con considerazioni che rilevano specificamente nel caso qui in esame, che il suddetto principio deve trovare applicazione non solo in ipotesi di nullità della notificazione dell'atto di vocatio in jus, ma anche nelle ipotesi di mancanza ° inesistenza della stessa, tenuto conto che la notificazione della vocatio in jus si presenta sia come fattispecie autonoma che come elemento di una fattispecie complessa, formata dalla combinazione di più atti elementari, quali il decreto del giudice di fissazione della prima udienza, la comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del provvedimento e la notificazione all'appellato del ricorso e del decreto, con la conseguenza che la mancanza o la giuridica inesistenza dell'elemento г ля notificazione ove riguardato come componente dell'atto complesso determina la nullità, e non l'inesistenza, dell'atto di vocatio in jus da notificare, perché privo di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, ma in relazione al quale ben si può disporre la rinnovazione proprio perché esiste l'atto da rinnovare, che il giudice deve modificare con l'emanazione di un secondo provvedimento di fissazione della nuova udienza. A tali principi, che si sono ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, ex plurimis, Cass. 21 luglio 2000 n. 9645) e devono essere ribaditi nella presente sede, non si è attenuta la sentenza impugnata, che è incorsa nell'errore di dichiarare - in mancanza della notifica dell'atto di vocatio in jus 1'improcedibilità dell'appello, senza provvedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto, come richiesto dall'appellante. Tale sentenza, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata. Non può procedersi, peraltro, alla decisione della causa nel merito, ex art. 384, primo comma, c.p.c., così come richiesto dal difensore della società ricorrente in sede di discussione orale, atteso che tale decisione è ammessa solo in caso di violazione di norme di diritto sostanziale (art. 360 n. 3 c.p.c.), essendo la ratio della invocata disposizione, come novellata dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, non tanto quella di realizzare al massimo l'economia dei giudizi, quanto di evitare un terzo o un secondo, se in unico grado giudizio di merito, ma senza sopprimerne uno, come si verificherebbe nel caso di sostituzione della Cassazione al giudice di fatto in mancanza di giudizio di merito nella 3з лез sentenza impugnata (v., in tali termini, Cass. 11 novembre 2002 n. 15808, 30 ottobre 1998 n. 10896, 26 febbraio 1998 n. 2123, 15 gennaio 1997 n. 355; in senso difforme, Cass. 12 giugno 1999 n. 5820). Nella specie, la richiesta decisione nel merito, senza rinvio restitutorio, interverrebbe in mancanza di un integro contraddittorio in sede di appello, in difetto di notifica del ricorso-decreto e di rinnovazione della stessa per ordine del giudice, e comporterebbe quindi tout court la soppressione di quel grado di giudizio: la quale eventualità è del tutto estranea alla fattispecie decisa dalla stessa giurisprudenza minoritaria sopra richiamata, come anche alla stessa parte di dottrina che ammette la decisione nel merito in caso di cassazione per violazione di norme processuali, per le ipotesi in cui la pronunzia viziata da error in procedendo contenga ugualmente l'accertamento del merito. Si impone, per tali considerazioni, il rinvio ad altro giudice di appello, designato nella Corte di appello di Napoli, cui spetterà di attivare il contraddittorio sul merito dell'impugnazione, provvedendo alla rinnovazione omessa dal giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, in applicazione degli enunciati principi di diritto. Allo stesso giudice di rinvio è rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente M an Morcandles A % IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oogi, -4 APR 2003 IL CANCELLERE CANCELLIEREC) LO CA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-0-73 N. 533 7.