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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 28/10/2025
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c., resa nella causa n. 1017/2025 avente ad oggetto “controversie agrarie” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti DONNIACUO GIUSEPPE e PIZZUTI PASQUALE
- ricorrente- e
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 C.F._2
- contumace - CONCLUSIONI All'udienza del 28/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto Con ricorso debitamente depositato, ha agito in Parte_1 giudizio contro al fine di sentire […] dichiarare risolto per Controparte_1 grave morosità di esso resistente, l'intercorrente rapporto di affitto, avente ad oggetto il fondo di proprietà del ricorrente sito in Montoro Inferiore alla Fraz.
Borgo, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 211, esteso ha 2.22.36, con condanna del primo al rilascio immediato dello stesso nonché al pagamento dei canoni
2 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
scaduti ed a scadere e/o indennità di occupazione, oltre interessi. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa […]. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduceva di aver concesso in fitto a con contratto ex art. 45 L. 203/82 del Controparte_1
04/04/2023 il proprio fondo rustico sito in agro di Montoro Inferiore alla loc. Borgo, che il suddetto contratto prevedeva una durata di anni 7 a decorrere dal 10/11/2022, con canone annuo di € 1.650,00 per i primi cinque anni ed € 1.950,00 per i restanti, da corrispondersi entro il 31/08 di ogni annata agraria, e che il resistente si rendeva moroso nel pagamento del canone relativamente all'annata 23/24 da versarsi entro il 31/08/23, per cui veniva diffidato ai sensi dell'art. 5 L. 203/82, nonché, scaduto il termine ivi previsto, convocato per il tentativo di conciliazione, parimenti conclusosi senza esito. Nella contumacia del resistente, , ritualmente citato Controparte_1 ma non costituitosi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sul merito Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda, così come proposta. Il ricorrente, infatti, ha rispettato il disposto normativo di cui agli artt. 5 L.203/82 e 11. D.lgs. 150/2011. In punto di diritto, è noto che, affinché la domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto sia proponibile, occorre che sussistano due presupposti processuali: 1) il previo esperimento del tentativo di conciliazione;
2) la previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti mossi all'affittuario a norma dell'art. 5, comma 3, della citata legge, al fine di dare al conduttore la possibilità di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, sì da evitare l'instaurazione del giudizio. Quest'ultimo adempimento è autonomo rispetto al primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il termine previsto dalla legge per adeguare la sua condotta in esecuzione del contratto alle richieste del concedente. Tanto premesso, risulta documentalmente provato che l'odierno ricorrente ha previamente contestato la morosità del conduttore mediante pec del 02/10/2024 (v. costituzione in mora di cui in atti, debitamente sottoscritta dalla parte e dal proprio difensore, ed indicante in maniera specifica e dettagliata gli inadempimenti contestati), e successivamente, decorso inutilmente il termine
3 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
di tre mesi concesso per la sanatoria della morosità, v'è stata la convocazione dinanzi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) per il tentativo di conciliazione, tenutosi in data 17/03/2025, e conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione del resistente (v. verbale in atti), su istanza del ricorrente, debitamente notificata a mezzo pec in data 7/02/2025 (v. istanza in atti). Quanto alle suddette notificazioni, avutesi ad un indirizzo pec la cui univoca riferibilità al resistente è stata debitamente comprovata dal ricorrente (v. estratto inipec di cui in atti), le medesime devono ritenersi pienamente valide ed efficaci, avendo condivisa giurisprudenza da ultimo chiarito che il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, comma 2 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale") equipara la trasmissione di documento informatico alla notificazione a mezzo posta, affermando altresì che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 agosto 2019, n. 21560, Rv. 654818-01, non massimata sul punto). Passando quindi al merito, fondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta. Giova ricordare che In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019). Parte ricorrente ha documentalmente provato l'esistenza del contratto tra le parti (v. all.1) ed ha allegato l'inadempimento del resistente nella propria obbligazione di pagamento, entro il termine stabilito (31 agosto di ciascun anno ai sensi dell'art. 8 del contratto in atti) del canone di affitto nella misura indicata in contratto (pari a € 1.650,00, per i primi cinque anni – cui si riferiscono le annate per cui è causa – ai sensi del medesimo art. 8 del contratto). Parte resistente non ha inteso costituirsi e, pertanto, non emerge agli atti alcun pagamento, neanche parziale;
di talché in presenza della prova dell'esistenza del rapporto, la morosità deve ritenersi sussistente e grave, stante il chiaro disposto dell'art. 5, ultimo comma della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità (v. citato art. 5). Pertanto, va dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 5 L. 203/82 del contratto di concessione di fondo agricolo intercorso tra le parti, con conseguente condanna del conduttore
4 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
medesimo al rilascio del fondo oggetto del contratto - in corso di causa meglio specificato, in conformità con quanto ivi previsto (v. art. 2 contratto in atti), con il fondo, sito in Montoro Inferiore alla frazione Borgo, riportato in catasto al foglio 6, particella 211, per la minore superficie di are 0.95.98 (v. da ultimo note conclusionali) - alla scadenza dell'annata agraria in corso (10.11.2025), così come previsto dall'art. 47 L. 203/82, oggi art. 11, comma 11 del d.lgs. 150/2011. A tal fine è utile rammentare che la Suprema Corte ha già chiarito che ogni qualvolta nella legge 3 maggio 1982 n. 203 si menziona “l'anno” inteso come
“annata agraria”, l'espressione deve essere letta come facente riferimento non al periodo tra l'1 gennaio e il successivo 31 dicembre, o tra il 6 maggio, data di entrata in vigore della legge e il 5 maggio dell'anno solare successivo, ma come al periodo tra l'11 novembre di un certo anno solare ed il 10 novembre dell'anno successivo, atteso che le altre due interpretazioni condurrebbero a conclusioni irrazionali (giungendosi a ritenere che il legislatore abbia, con espressioni equivalenti sul piano del linguaggio comune, inteso indicare fenomeni totalmente diversi, creando incertezze difficilmente superabili invece di giungere alla auspicata omogeneizzazione della durata dei suddetti contratti), mentre il canone dell'interpretazione logica impone di adottare sempre una lettura del testo positivo che riconduca la normativa a razionalità (Corte Cost. 24 ottobre n. 1995 n. 445). Nel contempo, in accoglimento della formulata richiesta, va disposta la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, entro il termine contrattualmente previsto (id est: 31 agosto di ogni anno) in riferimento alle annate agrarie 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo pari ad
€ 3.300,00 (= 1.650,00 x 2), oltre ai canoni a scadere fino alla riconsegna del bene e interessi legali dalla scadenza delle singole annualità all'effettivo soddisfo. Assorbita o comunque respinta, alla stregua di tutto quanto precede, deve per converso intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa o comunque assorbita, ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: accoglie
5 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
la domanda così come proposta e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra le parti in data 4 aprile 2023, avente ad oggetto il fondo di proprietà del ricorrente sito in Montoro Inferiore alla frazione Borgo, riportato in catasto al foglio 6, particella 211, per la minore superficie di are 95.98; condanna parte resistente, , al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
del suddetto fondo, libero da persone e cose, entro la fine dell'annata
[...] agraria in corso (10.11.2025); condanna parte resistente, , al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente, , della complessiva somma di € 3.300,00 a Parte_1 titolo di canoni scaduti e non pagati fino alla data del 10.11.2025, oltre ai canoni a scadere fino alla riconsegna del bene ove successiva ed interessi legali dalla scadenza delle singole annualità all'effettivo soddisfo;
condanna parte resistente, , alla rifusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente, , delle spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 in € 125,00 per spese vive e € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 28/10/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter ratione temporis applicabile.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Pasquariello dott. Sossio Pellecchia
6
Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 28/10/2025
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c., resa nella causa n. 1017/2025 avente ad oggetto “controversie agrarie” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti DONNIACUO GIUSEPPE e PIZZUTI PASQUALE
- ricorrente- e
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 C.F._2
- contumace - CONCLUSIONI All'udienza del 28/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto Con ricorso debitamente depositato, ha agito in Parte_1 giudizio contro al fine di sentire […] dichiarare risolto per Controparte_1 grave morosità di esso resistente, l'intercorrente rapporto di affitto, avente ad oggetto il fondo di proprietà del ricorrente sito in Montoro Inferiore alla Fraz.
Borgo, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 211, esteso ha 2.22.36, con condanna del primo al rilascio immediato dello stesso nonché al pagamento dei canoni
2 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
scaduti ed a scadere e/o indennità di occupazione, oltre interessi. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa […]. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduceva di aver concesso in fitto a con contratto ex art. 45 L. 203/82 del Controparte_1
04/04/2023 il proprio fondo rustico sito in agro di Montoro Inferiore alla loc. Borgo, che il suddetto contratto prevedeva una durata di anni 7 a decorrere dal 10/11/2022, con canone annuo di € 1.650,00 per i primi cinque anni ed € 1.950,00 per i restanti, da corrispondersi entro il 31/08 di ogni annata agraria, e che il resistente si rendeva moroso nel pagamento del canone relativamente all'annata 23/24 da versarsi entro il 31/08/23, per cui veniva diffidato ai sensi dell'art. 5 L. 203/82, nonché, scaduto il termine ivi previsto, convocato per il tentativo di conciliazione, parimenti conclusosi senza esito. Nella contumacia del resistente, , ritualmente citato Controparte_1 ma non costituitosi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sul merito Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda, così come proposta. Il ricorrente, infatti, ha rispettato il disposto normativo di cui agli artt. 5 L.203/82 e 11. D.lgs. 150/2011. In punto di diritto, è noto che, affinché la domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto sia proponibile, occorre che sussistano due presupposti processuali: 1) il previo esperimento del tentativo di conciliazione;
2) la previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti mossi all'affittuario a norma dell'art. 5, comma 3, della citata legge, al fine di dare al conduttore la possibilità di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, sì da evitare l'instaurazione del giudizio. Quest'ultimo adempimento è autonomo rispetto al primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il termine previsto dalla legge per adeguare la sua condotta in esecuzione del contratto alle richieste del concedente. Tanto premesso, risulta documentalmente provato che l'odierno ricorrente ha previamente contestato la morosità del conduttore mediante pec del 02/10/2024 (v. costituzione in mora di cui in atti, debitamente sottoscritta dalla parte e dal proprio difensore, ed indicante in maniera specifica e dettagliata gli inadempimenti contestati), e successivamente, decorso inutilmente il termine
3 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
di tre mesi concesso per la sanatoria della morosità, v'è stata la convocazione dinanzi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) per il tentativo di conciliazione, tenutosi in data 17/03/2025, e conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione del resistente (v. verbale in atti), su istanza del ricorrente, debitamente notificata a mezzo pec in data 7/02/2025 (v. istanza in atti). Quanto alle suddette notificazioni, avutesi ad un indirizzo pec la cui univoca riferibilità al resistente è stata debitamente comprovata dal ricorrente (v. estratto inipec di cui in atti), le medesime devono ritenersi pienamente valide ed efficaci, avendo condivisa giurisprudenza da ultimo chiarito che il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, comma 2 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale") equipara la trasmissione di documento informatico alla notificazione a mezzo posta, affermando altresì che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 agosto 2019, n. 21560, Rv. 654818-01, non massimata sul punto). Passando quindi al merito, fondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta. Giova ricordare che In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019). Parte ricorrente ha documentalmente provato l'esistenza del contratto tra le parti (v. all.1) ed ha allegato l'inadempimento del resistente nella propria obbligazione di pagamento, entro il termine stabilito (31 agosto di ciascun anno ai sensi dell'art. 8 del contratto in atti) del canone di affitto nella misura indicata in contratto (pari a € 1.650,00, per i primi cinque anni – cui si riferiscono le annate per cui è causa – ai sensi del medesimo art. 8 del contratto). Parte resistente non ha inteso costituirsi e, pertanto, non emerge agli atti alcun pagamento, neanche parziale;
di talché in presenza della prova dell'esistenza del rapporto, la morosità deve ritenersi sussistente e grave, stante il chiaro disposto dell'art. 5, ultimo comma della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità (v. citato art. 5). Pertanto, va dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 5 L. 203/82 del contratto di concessione di fondo agricolo intercorso tra le parti, con conseguente condanna del conduttore
4 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
medesimo al rilascio del fondo oggetto del contratto - in corso di causa meglio specificato, in conformità con quanto ivi previsto (v. art. 2 contratto in atti), con il fondo, sito in Montoro Inferiore alla frazione Borgo, riportato in catasto al foglio 6, particella 211, per la minore superficie di are 0.95.98 (v. da ultimo note conclusionali) - alla scadenza dell'annata agraria in corso (10.11.2025), così come previsto dall'art. 47 L. 203/82, oggi art. 11, comma 11 del d.lgs. 150/2011. A tal fine è utile rammentare che la Suprema Corte ha già chiarito che ogni qualvolta nella legge 3 maggio 1982 n. 203 si menziona “l'anno” inteso come
“annata agraria”, l'espressione deve essere letta come facente riferimento non al periodo tra l'1 gennaio e il successivo 31 dicembre, o tra il 6 maggio, data di entrata in vigore della legge e il 5 maggio dell'anno solare successivo, ma come al periodo tra l'11 novembre di un certo anno solare ed il 10 novembre dell'anno successivo, atteso che le altre due interpretazioni condurrebbero a conclusioni irrazionali (giungendosi a ritenere che il legislatore abbia, con espressioni equivalenti sul piano del linguaggio comune, inteso indicare fenomeni totalmente diversi, creando incertezze difficilmente superabili invece di giungere alla auspicata omogeneizzazione della durata dei suddetti contratti), mentre il canone dell'interpretazione logica impone di adottare sempre una lettura del testo positivo che riconduca la normativa a razionalità (Corte Cost. 24 ottobre n. 1995 n. 445). Nel contempo, in accoglimento della formulata richiesta, va disposta la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, entro il termine contrattualmente previsto (id est: 31 agosto di ogni anno) in riferimento alle annate agrarie 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo pari ad
€ 3.300,00 (= 1.650,00 x 2), oltre ai canoni a scadere fino alla riconsegna del bene e interessi legali dalla scadenza delle singole annualità all'effettivo soddisfo. Assorbita o comunque respinta, alla stregua di tutto quanto precede, deve per converso intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa o comunque assorbita, ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: accoglie
5 Tribunale di Avellino n. 1017/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
la domanda così come proposta e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra le parti in data 4 aprile 2023, avente ad oggetto il fondo di proprietà del ricorrente sito in Montoro Inferiore alla frazione Borgo, riportato in catasto al foglio 6, particella 211, per la minore superficie di are 95.98; condanna parte resistente, , al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
del suddetto fondo, libero da persone e cose, entro la fine dell'annata
[...] agraria in corso (10.11.2025); condanna parte resistente, , al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente, , della complessiva somma di € 3.300,00 a Parte_1 titolo di canoni scaduti e non pagati fino alla data del 10.11.2025, oltre ai canoni a scadere fino alla riconsegna del bene ove successiva ed interessi legali dalla scadenza delle singole annualità all'effettivo soddisfo;
condanna parte resistente, , alla rifusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente, , delle spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 in € 125,00 per spese vive e € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 28/10/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter ratione temporis applicabile.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Pasquariello dott. Sossio Pellecchia
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