Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2025REG.PROV.COLL.
N. 00322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2025, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 683 del 2024, passata in giudicato, con la quale sono stati annullati:
- la diffida a demolire del 3 febbraio 2011 e l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire (prot. 35349) reso in data 17 gennaio 2017, emessi nei confronti della defunta sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- proprietaria dei terreni siti in Palermo;
- la nota confermativa prot. 114134 del 10/2/2017;
- ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché ignoto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il Cons. AN Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso le signore -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- invocano l’esecuzione del giudicato scaturente dalla sentenza di questo Consiglio n. 683/2024, che - in riforma della decisione del T.A.R. Sicilia - Palermo n. 3168/2021 - ha riconosciuto l’illegittimità degli atti con i quali il Comune di Palermo aveva ordinato la demolizione e successivamente disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di terreni di proprietà della loro madre, signora -OMISSIS-, soggetto estraneo alla commissione dell’abuso edilizio e, all’epoca, già affetta da grave decadimento cognitivo di tipo Alzheimer.
2. Con atto notificato in data 10 settembre 2024 la sentenza è stata portata a conoscenza dell’Amministrazione in forma esecutiva, ma quest’ultima non ha provveduto, nonostante il successivo sollecito del 9 settembre 2024, a darvi seguito, mantenendo inalterate le trascrizioni e le intestazioni catastali derivanti dal provvedimento di acquisizione prot. n. -OMISSIS- - provvedimento che il giudicato ha espunto dall’ordinamento.
3. Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio dichiarando, con memoria del 18 luglio 2025, di avere “ preso atto ” della sentenza e di avere “ avviato le procedure per la restituzione dell’immobile ”, chiedendo perciò la declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. La difesa del Comune di Palermo non resiste al vaglio dei questo Collegio.
Dalla documentazione prodotta in atti - segnatamente dalle visure catastali aggiornate al 12 settembre 2025 relative alle particelle nn.-OMISSIS- - risulta, infatti, che il Comune di Palermo risulta tuttora intestatario per quota prevalente (2332/4520) dei medesimi terreni, in forza del citato provvedimento di acquisizione, trascritto il 22 febbraio 2017, mai rimosso né rettificato.
La sentenza ottemperanda ha affermato chiaramente che: la misura ablativa di cui all’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 presuppone un inadempimento consapevole e volontario all’ordine di demolizione; laddove tale condotta difetti - come nel caso di persona incapace d’intendere e di volere - l’effetto acquisitivo non si produce perché verrebbe a colpire un soggetto privo di ogni possibilità giuridica di conformarsi.
Il Comune di Palermo ha mantenuto ferma la trascrizione della propria proprietà, perpetuando un’occupazione di fatto e di diritto incompatibile con la portata precettiva del giudicato.
È principio costante che l’amministrazione, una volta divenuta definitiva la pronuncia di annullamento, è tenuta non soltanto a riconoscere formalmente il decisum , ma deve adottare tutti gli atti necessari per ripristinare la situazione giuridica violata, cancellando gli effetti residui del provvedimento caducato.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellato, non è sufficiente un atto di “ presa d’atto ”: occorre un’azione amministrativa piena, efficace e concreta, volta alla cancellazione delle trascrizioni, al ripristino dell’intestazione e alla restituzione materiale dei beni. Deve, pertanto, dichiararsi l’inadempimento del Comune di Palermo e ordinarsi la completa esecuzione del giudicato, concedendo all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per provvedervi spontaneamente; trascorso inutilmente tale termine, la funzione esecutiva sarà affidata a un Commissario ad acta , affinché la volontà del giudicato non rimanga lettera morta.
Il Comune di Palermo o, in caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta, provvederennao in particolare a:
a) dare atto dell’inefficacia del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (prot. n. -OMISSIS-), già annullato dalla sentenza ottemperanda;
b) disporre la cancellazione delle trascrizioni e delle volture catastali che ne sono derivate;
c) ricostituire la piena intestazione catastale delle particelle nn.-OMISSIS- in favore delle signore -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, nelle rispettive quote di successione;
d) restituire alle medesime la piena disponibilità materiale dei terreni.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi nonostante il sollecito e in violazione di un giudicato, giustifica la condanna alle spese nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso per ottemperanza proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- e, per l’effetto ordina al Comune di Palermo di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di questo Consiglio n. 683 del 2024 entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, nei sensi indicati in motivazione.
Si dispone che decorso inutilmente il termine assegnato sarà nominato Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di subdelega a un dirigente del medesimo Ufficio, affinché, entro ulteriori sessanta (60) giorni, provveda in via sostitutiva all’esecuzione integrale della presente sentenza, con spese dell’attività commissariale a carico dell’Amministrazione inadempiente, da liquidarsi con separato decreto del Presidente della Sezione.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio, come in motivazione specificato, in favore delle appellanti, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle appellanti e della madre Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
AN Di TT, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di TT | TO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.