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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 434/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Genova - Via Di Francia 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16121 Genova GE Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 929/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820050018876224 PIGNORAMENTO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820080024091849 PIGNORAMENTO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820249004480574000 INTIMAZIONE 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820249004480069000 INTIMAZIONE 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012259101 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100010709822 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100031914226 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220013807209 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110019368812 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820180003164182 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLMM00370 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria adita, previa sospensione della pronuncia impugnata, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare l'atto impugnato. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
Per l'Agenzia Entrate Riscossione:
“Respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, non essendo provato né il fumus né il periculum, CHIEDE che accertato come legittimo l'operato dell'Agente della riscossione e dell'ente impositore, che l'appello avversario sia respinto/dichiarato inammissibile;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e conferma degli atti impugnati”.
Per l'Agenzia delle Entrate:
“CHIEDE che l'onorevole Corte adita voglia:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'esecutorietà della Sentenza;
2) Nel merito, rigettare il Ricorso in appello, stante l'infondatezza dei relativi motivi e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
3) Condannare l'Appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dello scrivente Ufficio”.
Per il Comune di Genova:
“Chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria rigetti il ricorso in appello. Con riconoscimento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 578/2024, depositato l'8 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, del Tribunale di Genova e del Comune di Genova le seguenti cartelle, avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento: N.04820050018876224000; N.04820080024091849000;
N.04820090012259101000; N.04820100002807751000; N.04820100010709822000; N.04820100031914226000;
N.04820110009350078000; N. 04820220013807209000; N. 04820140005077885000; N. 04820110019368812000;
N. 04820110021396515000; N. 04820140018447851000; N. 04820180002164182000; N. TLMM00370; N.
04820249004480069000.
Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, l'inesistenza giuridica dei titoli esecutivi per omessa notifica degli atti prodromici (comunicazioni di deposito o notifica, CAD/CAN), con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio “nulla executio sine titulo”; ha altresì contestato la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, trattandosi di pretese relative a periodi d'imposta risalenti, e ha invocato l'inapplicabilità di preclusioni derivanti da mancata impugnazione di atti intermedi, stante la radicale nullità originaria degli atti presupposti.
In via subordinata, ha eccepito la nullità delle notifiche dei pignoramenti e avvisi di intimazione per vizi formali e sostanziali.
Il procedimento origina, in parte, da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (R.G. 514-1/2024) depositata il 1° marzo 2024 presso il Tribunale di Genova avverso i suddetti pignoramenti, riassunta nel merito dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per competenza.
All'udienza del 15 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha pronunciato sentenza n. 929/2024 (depositata il 23 ottobre 2024), dichiarando:
- cessata la materia del contendere per alcune cartelle, a seguito di revoca del pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- inammissibile il ricorso per le restanti cartelle e atti esecutivi, per tardività delle censure relative alle notifiche degli atti presupposti (precluse ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, in quanto non impugnate nei termini contro gli atti antecedenti); ha altresì rilevato, in via incidentale, la ricezione delle cartelle da parte del ricorrente
(alcune "a mani proprie", altre confermate da istanza di rateizzazione) e l'esclusione della giurisdizione tributaria per cartelle relative a contravvenzioni del codice della strada. Avverso tale sentenza, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello con atto notificato il 23 aprile 2025 e depositato il successivo 30 aprile 2025, iscritto al R.G. n. 434/2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Liguria, chiedendo la riforma integrale con declaratoria di nullità e annullamento degli atti impugnati in primo grado, unitamente ai relativi atti prodromici, previa sospensione dell'esecuzione e discussione in pubblica udienza ex art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, ribadendo l'inammissibilità per violazione dei termini processuali e la preclusione delle eccezioni su vizi di notifica (ex Cass. n. 6436/2025), nonché la conferma della ricezione degli atti (da notifiche dirette e istanza di rateizzazione), senza produzione degli atti originali.
Hanno altresì depositato memorie di costituzione:
- l'Agenzia delle Entrate evidenziando, in relazione all'Avviso di accertamento n. TLMM00370, come ADER abbia prodotto due precedenti Intimazioni di pagamento (n. 0482018900151250000 e n.
04820199009091245000, notificate rispettivamente in data 19.01.2018 e 20.09.2019), le quali facevano espresso riferimento all'Avviso di accertamento in questione;
ciò comporterebbe l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione in merito all'atto prodromico alle suddette Intimazioni (ossia l'Avviso di accertamento di cui trattasi), stante la mancata pregressa impugnazione delle stesse.
- il Comune di Genova, evidenziando che le impugnazioni del ricorso di primo grado siano tutte tardive.
Con memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 depositata il 30 dicembre 2025, l'appellante ha ribadito i motivi di gravame, insistendo sulla motivazione meramente apparente della sentenza impugnata (omesso esame delle doglianze su inesistenza del titolo e prescrizione), sull'onere della controparte di provare l'esistenza e la notifica degli atti prodromici (non assolto mediante estratti di ruolo), e sull'infondatezza delle eccezioni di acquiescenza (istanza di rateizzazione) e preclusione (mancata impugnazione di atti intermedi), invocando Cass. SS.UU. n. 10012/2021 e principi del processo esecutivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel contesto del processo tributario, la questione attinente al principio di impugnazione cumulativa degli atti di riscossione (art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992), che consente al contribuente di contestare vizi (quali la mancata notifica o la prescrizione) di atti presupposti non notificati, impugnando un atto esecutivo successivo (es. intimazione di pagamento o pignoramento) ha subito un'evoluzione giurisprudenziale significativa negli anni successivi alla sentenza Sezioni Unite n. 10012/2021 citata dalla difesa dell'appellante, consolidando un orientamento più rigoroso che preclude la contestazione di tali vizi se l'atto intermedio
(come l'avviso di intimazione) non è stato impugnato nei termini di legge.
In particolare dopo il 2021, la Cassazione ha progressivamente limitato l'ampiezza dell'impugnazione cumulativa, enfatizzando il principio di "autonomia" degli atti impugnabili (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992) per evitare "aggiramenti" dei termini di decadenza. L'orientamento è ormai "solido" nel ritenere che l'avviso di intimazione (o atti analoghi) sia un "atto tipico" autonomamente impugnabile: se non contestato nei 60 giorni, preclude la dolenza di vizi propri degli atti sottostanti (prescrizione quinquennale, nullità per omessa notifica).
In particolare Cass. n. 6436/2025 ha espresso il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» Detto orientamento supporta la declaratoria di inammissibilità espressa dalla sentenza di primo grado, poiché le censure su mancata notifica/prescrizione delle cartelle sono precluse dalla mancata impugnazione tempestiva delle intimazioni (n. 0482018900151250000 e n. 04820199009091245000, notificate rispettivamente in data 19.01.2018 e 20.09.2019 ). L'istanza di rateizzazione (citata in primo grado) rafforza l'acquiescenza implicita, confermando che il contribuente era ben a conoscenza degli atti di cui sostiene la mancata notificazione.
Quanto sopra premesso, ritiene il Collegio che i primi Giudici abbiano con estrema accuratezza esaminato la documentazione probatoria prodotta dall'Agente della Riscossione, che smentisce le tesi difensive del contribuente, le cui doglianze, si ribadisce, sono del tutto infondate: la sentenza risulta infatti esaurientemente motivata su tutti i punti oggetto del ricorso di primo grado, che l'appello del contribuente si limita a riprodurre e la cui genericità e strumentalità appare del tutto evidente.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle parti costituite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 6.000,00 già ridotti, di cui € 4.000,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, € 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed € 500,00 in favore del Comune di Genova.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 434/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Genova - Via Di Francia 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16121 Genova GE Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 929/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820050018876224 PIGNORAMENTO 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820080024091849 PIGNORAMENTO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820249004480574000 INTIMAZIONE 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820249004480069000 INTIMAZIONE 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012259101 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100010709822 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100031914226 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220013807209 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110019368812 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820180003164182 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLMM00370 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria adita, previa sospensione della pronuncia impugnata, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare l'atto impugnato. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
Per l'Agenzia Entrate Riscossione:
“Respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, non essendo provato né il fumus né il periculum, CHIEDE che accertato come legittimo l'operato dell'Agente della riscossione e dell'ente impositore, che l'appello avversario sia respinto/dichiarato inammissibile;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e conferma degli atti impugnati”.
Per l'Agenzia delle Entrate:
“CHIEDE che l'onorevole Corte adita voglia:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'esecutorietà della Sentenza;
2) Nel merito, rigettare il Ricorso in appello, stante l'infondatezza dei relativi motivi e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
3) Condannare l'Appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dello scrivente Ufficio”.
Per il Comune di Genova:
“Chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria rigetti il ricorso in appello. Con riconoscimento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 578/2024, depositato l'8 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, del Tribunale di Genova e del Comune di Genova le seguenti cartelle, avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento: N.04820050018876224000; N.04820080024091849000;
N.04820090012259101000; N.04820100002807751000; N.04820100010709822000; N.04820100031914226000;
N.04820110009350078000; N. 04820220013807209000; N. 04820140005077885000; N. 04820110019368812000;
N. 04820110021396515000; N. 04820140018447851000; N. 04820180002164182000; N. TLMM00370; N.
04820249004480069000.
Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, l'inesistenza giuridica dei titoli esecutivi per omessa notifica degli atti prodromici (comunicazioni di deposito o notifica, CAD/CAN), con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio “nulla executio sine titulo”; ha altresì contestato la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, trattandosi di pretese relative a periodi d'imposta risalenti, e ha invocato l'inapplicabilità di preclusioni derivanti da mancata impugnazione di atti intermedi, stante la radicale nullità originaria degli atti presupposti.
In via subordinata, ha eccepito la nullità delle notifiche dei pignoramenti e avvisi di intimazione per vizi formali e sostanziali.
Il procedimento origina, in parte, da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (R.G. 514-1/2024) depositata il 1° marzo 2024 presso il Tribunale di Genova avverso i suddetti pignoramenti, riassunta nel merito dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per competenza.
All'udienza del 15 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha pronunciato sentenza n. 929/2024 (depositata il 23 ottobre 2024), dichiarando:
- cessata la materia del contendere per alcune cartelle, a seguito di revoca del pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- inammissibile il ricorso per le restanti cartelle e atti esecutivi, per tardività delle censure relative alle notifiche degli atti presupposti (precluse ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, in quanto non impugnate nei termini contro gli atti antecedenti); ha altresì rilevato, in via incidentale, la ricezione delle cartelle da parte del ricorrente
(alcune "a mani proprie", altre confermate da istanza di rateizzazione) e l'esclusione della giurisdizione tributaria per cartelle relative a contravvenzioni del codice della strada. Avverso tale sentenza, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello con atto notificato il 23 aprile 2025 e depositato il successivo 30 aprile 2025, iscritto al R.G. n. 434/2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Liguria, chiedendo la riforma integrale con declaratoria di nullità e annullamento degli atti impugnati in primo grado, unitamente ai relativi atti prodromici, previa sospensione dell'esecuzione e discussione in pubblica udienza ex art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, ribadendo l'inammissibilità per violazione dei termini processuali e la preclusione delle eccezioni su vizi di notifica (ex Cass. n. 6436/2025), nonché la conferma della ricezione degli atti (da notifiche dirette e istanza di rateizzazione), senza produzione degli atti originali.
Hanno altresì depositato memorie di costituzione:
- l'Agenzia delle Entrate evidenziando, in relazione all'Avviso di accertamento n. TLMM00370, come ADER abbia prodotto due precedenti Intimazioni di pagamento (n. 0482018900151250000 e n.
04820199009091245000, notificate rispettivamente in data 19.01.2018 e 20.09.2019), le quali facevano espresso riferimento all'Avviso di accertamento in questione;
ciò comporterebbe l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione in merito all'atto prodromico alle suddette Intimazioni (ossia l'Avviso di accertamento di cui trattasi), stante la mancata pregressa impugnazione delle stesse.
- il Comune di Genova, evidenziando che le impugnazioni del ricorso di primo grado siano tutte tardive.
Con memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 depositata il 30 dicembre 2025, l'appellante ha ribadito i motivi di gravame, insistendo sulla motivazione meramente apparente della sentenza impugnata (omesso esame delle doglianze su inesistenza del titolo e prescrizione), sull'onere della controparte di provare l'esistenza e la notifica degli atti prodromici (non assolto mediante estratti di ruolo), e sull'infondatezza delle eccezioni di acquiescenza (istanza di rateizzazione) e preclusione (mancata impugnazione di atti intermedi), invocando Cass. SS.UU. n. 10012/2021 e principi del processo esecutivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel contesto del processo tributario, la questione attinente al principio di impugnazione cumulativa degli atti di riscossione (art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992), che consente al contribuente di contestare vizi (quali la mancata notifica o la prescrizione) di atti presupposti non notificati, impugnando un atto esecutivo successivo (es. intimazione di pagamento o pignoramento) ha subito un'evoluzione giurisprudenziale significativa negli anni successivi alla sentenza Sezioni Unite n. 10012/2021 citata dalla difesa dell'appellante, consolidando un orientamento più rigoroso che preclude la contestazione di tali vizi se l'atto intermedio
(come l'avviso di intimazione) non è stato impugnato nei termini di legge.
In particolare dopo il 2021, la Cassazione ha progressivamente limitato l'ampiezza dell'impugnazione cumulativa, enfatizzando il principio di "autonomia" degli atti impugnabili (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992) per evitare "aggiramenti" dei termini di decadenza. L'orientamento è ormai "solido" nel ritenere che l'avviso di intimazione (o atti analoghi) sia un "atto tipico" autonomamente impugnabile: se non contestato nei 60 giorni, preclude la dolenza di vizi propri degli atti sottostanti (prescrizione quinquennale, nullità per omessa notifica).
In particolare Cass. n. 6436/2025 ha espresso il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» Detto orientamento supporta la declaratoria di inammissibilità espressa dalla sentenza di primo grado, poiché le censure su mancata notifica/prescrizione delle cartelle sono precluse dalla mancata impugnazione tempestiva delle intimazioni (n. 0482018900151250000 e n. 04820199009091245000, notificate rispettivamente in data 19.01.2018 e 20.09.2019 ). L'istanza di rateizzazione (citata in primo grado) rafforza l'acquiescenza implicita, confermando che il contribuente era ben a conoscenza degli atti di cui sostiene la mancata notificazione.
Quanto sopra premesso, ritiene il Collegio che i primi Giudici abbiano con estrema accuratezza esaminato la documentazione probatoria prodotta dall'Agente della Riscossione, che smentisce le tesi difensive del contribuente, le cui doglianze, si ribadisce, sono del tutto infondate: la sentenza risulta infatti esaurientemente motivata su tutti i punti oggetto del ricorso di primo grado, che l'appello del contribuente si limita a riprodurre e la cui genericità e strumentalità appare del tutto evidente.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle parti costituite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 6.000,00 già ridotti, di cui € 4.000,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, € 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed € 500,00 in favore del Comune di Genova.