Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 33
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dei titoli esecutivi per omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ritiene che le censure relative alla mancata notifica e alla prescrizione siano precluse dalla mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di intimazione, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata che considera l'avviso di intimazione un atto autonomamente impugnabile.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei crediti vantati

    La Corte ritiene che le censure relative alla prescrizione siano precluse dalla mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di intimazione.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche dei pignoramenti e avvisi di intimazione per vizi formali e sostanziali

    La Corte ritiene che anche queste censure siano inammissibili in quanto non tempestivamente sollevate avverso gli atti presupposti.

  • Rigettato
    Richiesta di ripetizione delle somme riscosse

    La domanda di ripetizione delle somme riscosse viene respinta in quanto accessoria alla domanda principale di annullamento degli atti, che è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 33
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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