Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14489 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
A A T R M E I REPUBBLICA ITALIANA / 8 9 4 6 1 / 6 P 2 . . R . L E S D E I D S N I A ✓ N . 1 3 1 T B A . A L . L B - N . 5 T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N T D E T S I A N E R R Z O G A I S E T B R T U R A I I A TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 4489/02 Chamificatione cotericli- Ben-Jun Teli di g.fr magi that: dagli I befuctive enologica) R.G.N. 20875/98 Presidente SACCUCCI Dott. Bruno Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron.33823 Dott. Antonio MERONE - Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Ud. 30/04/02 Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA sul ricorso proposto da: COOP MADONNA DEI .MIRACOLI SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI BERIO 50, presso lo studio dell'avvocato CUNICELLA ANTONIO, difesa dall'avvocato BRACONE ANDREA, giusta mandato a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 1708 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avversO la sentenza n. 464/97 della Commissione regionale di L'AQUILA, depositata il tributaria 13/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato BRACONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Avverso la variazione del classamento, con attribu- zione di rendita, di immobili situati in comune di Ca- salbordino, e intestati alla Cooperativa Madonna dei miracoli a r.l., quest'ultima adiva la Commissione tri- butaria provinciale di Chieti, che accoglieva il ricor- So. La decisione era impugnata dall'Ufficio tecnico erariale di Chieti davanti alla Commissione regionale di L'Aquila, che accoglieva il gravame argomentando sulla natura imprenditoriale commerciale e/o industria- le del reddito della Cooperativa, in quanto ciò che la- vora, trasforma e commercializza, non è prodotto sui propri terreni, ma conferito dai soci che lo hanno pro- dotto sui loro fondi, con la conseguenza che gli immo- bili strumentali vanno iscritti al NCEU con attribuzio- ne di rendita. Ricorre per Cassazione la Cooperativa Madonna dei miracoli a r.l., in base ad un motivo. Si costituisce, senza opporre difese, il Ministero delle finanze. La ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, la Cooperativa Ma- donna dei miracoli a r.1., denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e omessa, in- sufficiente contraddittoria motivazione su punto deci- sivo, censura la sentenza impugnata per non aver consi- derato che l'attività della Cooperativa va considerata di natura agricola, posto che è composta di centinaia di piccoli soci proprietari di terreni di estensione limitata che personalmente coltivano a vigneto, dei quali trasforma l'uva e commercializza il prodotto. Il ricorso è infondato. L'oggetto del contendere attiene alla correttezza dell'accatastamento di un immobile al NCEU, di cui, vi- 3 ceversa, la ricorrente esclude la produttività di red- dito, trattandosi di fabbricato rurale strumentale all'attività agricola della cooperativa proprietaria. La non iscrivibilità dei fabbricati in questione al catasto urbano è stata esclusa nella sentenza impugna- ta, sotto il profilo che il reddito della Cooperativa non può essere considerato agricolo in quanto ciò che i lavora, trasforma e commercializza, non è prodotto dai propri terreni, ma conferito dai soci che lo hanno pro- dotto sul loro terreno: trattasi pertanto di reddito commerciale o industriale. Le dedotte agevolazioni che, nella prospettazione della ricorrente, competono alle Cooperative operanti in agricoltura, non rilevano riguardo alla limitata questione dell'accatastamento degli immobili. La qualificabilità dell'immobile come rurale, ai sensi e agli effetti dell'art. 39 d.p.r.
1.12.1949 n. 1142, dipende unicamente dai presupposti indicati dalla stessa norma, che non ricorrono nel caso di specie, non nella stessa prospettazione offerta dal trattandosi, né di abitazione di coltivatori manuali contribuente, (lett. a), né di ricovero di bestiame (lett. b), né, in particolare, di destinazione "alla conservazione e pri- ma manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non- ché alla custodia e conservazione delle macchine e de- 4 gli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi" (lett. c), dal momento che la ricorrente, operante nel settore vinicolo, deduce di completare, per conto e nell'interesse dei soci, il ciclo produtti- vo attraverso la trasformazione e la commercializzazio- ne delle materia prime conferite dai soci. Sussistono gusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 30.4.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Bruno Saccucci lak ing LCANGELLIERE N IL CANCELLIERE C1 O I Z AR AS A S S A C DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 OTT. 2002 Oggi IL CANCELLIERE CT AR AS N IV ' WN I S V I S A L I N N A IS I L I H N V U I Ɑ I 'E A V T G V V N 'Ɑ T N T I * I V * E U I 8 I S 9 / L V 'N b E / V 1 G Z 6 I 8 9 O N