Sentenza 7 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/10/2002, n. 14346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14346 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 6314 I 5 Z . A R N A T Z O U Oggetto: Imposta sui consumi14 340/02 . B C R L I E L R R A T A CL POLO TALIA B E SUPREMA DI CASSAZIONE A T A I 1 R R E E T . T SEZIONE QUINTA CIVILE A R.G.N. 19478/1998 N A M M Cron. 33312 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Cicala Presidente Rep. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Ud. 13.05.2002 Consigliere Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor IG ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Maz- zoni, Angela Codecà e Giuseppe Merlino, presso il cui studio è elettivamen- te domiciliato in Roma, Via Federico Cesi 44, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi 12; - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 2035 N. 63146 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna 26 maggio-30 giugno 1998, notificata il 16 settembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 13 maggio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 12 novembre 1998 il signor IG ER notifica al Mini- stero delle finanze in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, in Via Guido Reni 4, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna 26 maggio-30 giugno 1998, notificata il 16 settembre 1998, che, in accoglimento dell'ap- pello proposto dall'Amministrazione delle finanze dello Stato e in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna 16 settembre-7 ottobre 1996, n. 1589, ha rigettato l'opposizione da lui proposta e lo ha condannato al paga- mento in favore dell'Amministrazione finanziaria di diritti di confine relativi a merce estera per lire 4.736.515, oltre che al pagamento delle spese proces- suali.
1.2. Nei precedenti gradi di giudizio la controversia si è sviluppata nei modi seguenti: -il 16 maggio 1995 il Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette – Ufficio dogana di Piacenza notifica al signor IG ER l'ingiunzione di pagamento di lire 4.736.515 per IVA all'im- portazione relativa a merce estera (legna da ardere), che si assume introdotta 2 illecitamente dalla Francia in territorio nazionale, con evasione dell'imposta interna sui consumi;
-- il 30 giugno 1995 il signor IG ER notifica all'Amministrazione delle finanze dello Stato un atto di citazione, proponendo opposizione con- tro l'ingiunzione; - l'Amministrazione finanziaria si costituisce in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento della somma in- giunta;
il Tribunale di Bologna, con sentenza 16 settembre-7 ottobre 1996, n. 1589, accoglie l'opposizione e condanna l'Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese, perché le operazioni descritte nel verbale di accerta- mento 3 dicembre 1993 non offrono elementi probatori sufficienti a affer- mare che effettivamente il signor IG ER abbia introdotto in Italia la merce di cui all'ingiunzione; infatti, la documentazione doganale riguarda il signor NT ER, padre dell'opponente; gli autisti non hanno fatto alcun riferimento al signor IG ER e la ricostruzione di illecita intro- duzione di legname dalla Francia da parte della ditta di IG ER si fonda solo sul rinvenimento, presso la ditta francese Ecobois, di fatture atte- stanti la vendita alla ditta dell'opponente; questo elemento, secondo il Tri- bunale di Bologna, in mancanza di altri riscontri potrebbe far emergere solo un'ipotesi, alla quale l'opponente potrebbe essere del tutto estraneo, di falsa fatturazione da parte della stessa Ecobois;
-contro la sentenza del Tribunale di Bologna propone appello l'Ammini- strazione finanziaria dello Stato, il quale è accolto dalla Corte d'appello di Bologna con la sentenza ora impugnata per cassazione. 3 1.3. La sentenza della Corte d'appello di Bologna 26 maggio-30 giugno 1998 è così motivata: l'ipotesi, formulata dall'Amministrazione ap- pellante, di falsa applicazione dell'art. 116 cpc in relazione agli art. 2727- 2729 cc, è fondata, perché le circostanze di fatto sono state accertate nel senso di costituire indizi gravi, precisi e concordanti della responsabilità del signor IG ER ai sensi dell'art. 292 DPR. 23 gennaio 1973, n. 43, e di rendere del tutto plausibile che la partita di legname di cui si tratta fosse de- stinata all'appellato.
2.1. Il ricorso per cassazione del signor IG ER è sostenuto con un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza del- la Corte di appello di Bologna impugnata, con condanna alle spese, compe- tenze ed onorari.
3.1. L'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Mi- nistro, resiste con controricorso.
3.2. La controricorrente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari. Motivi della decisione 4. In via preliminare si rileva che il ricorso per cassazione del signor IG ER è stato indirizzato contro il Ministero delle finanze, in perso- na del Ministro pro tempore, ma è stato notificato presso l'Avvocatura di- strettuale dello Stato di Bologna. Si è così realizzata una notificazione affet- ta da nullità, il cui vizio è stato, peraltro, sanato dalla costituzione in giudi- zio del Ministro delle finanze con il patrocinio dell'Avvocatura generale del- lo Stato. 4 ........... 5.1. Con l'unico motivo di impugnazione il signor IG ER i- potizza la violazione e la falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 cc.
5.2. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna e gli elementi posti a base della decisione sa- rebbero contraddittori e presunti, con la conseguenza che la sentenza viole- rebbe gli art. 2727 e 2729 cc per errata interpretazione delle norme e per fal- sa loro applicazione alla fattispecie. Dopo avere ricordato quali sono le cir- costanze sulle quali la Corte di appello ha basato la sua convinzione, il ri- corrente ritiene che esse siano del tutto inconferenti e prive di giuridica rile- vanza in ordine ai fatti rappresentati e alla sua responsabilità, posto che, ad una attenta analisi dei singoli indizi, ben difficilmente potrebbe conseguirsi un sereno e convincente giudizio di univocità e concordanza, ai fini di un'applicazione alla fattispecie della presunzione semplice addotta dal giu- dice d'appello a fondamento della sua decisione. Se tutti gli elementi posti a base della sentenza impugnata fossero stati valutati nella loro reale portata, avrebbero condotto ad una conclusione diametralmente opposta a quella a- dottata. Si segnala, al riguardo, che all'opposta conclusione sarebbero giunti sia il giudice tributario sia il giudice penale in sede di violazioni fiscali pe- nalmente rilevanti connessi alla contestazione per cui è causa.
5.3. Il motivo di ricorso è inammissibile, perché, lo stesso ricorrente dichiara che, se tutti gli elementi posti a base della sentenza impugnata fos- sero stati valutati nella loro reale portata, avrebbero condotto ad una conclu- sione diametralmente opposta a quella adottata. Invero, tutte le argomenta- zioni utilizzate nel ricorso mirano ad ottenere dal giudice della legittimità una valutazione dei fatti diversa da quella fornita dal giudice di merito, al राम 5 quale tale valutazione è riservata. Inoltre, nonostante nel ricorso si prean- munci che si evidenzierà la contraddittorietà della motivazione, non si indi- cano, poi, gli elementi che, nel giudizio valutativo operato dalla Corte d'ap- pello, contrasterebbero tra di loro.
6. Per le considerazioni illustrate il ricorso dev'essere dichiarato i- nammissibile.
7. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 600,00 (seicento), di cui Euro 500,00 (cinquecento) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2002. Presidenteтся Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1. Amaldo Casano DEPOSITATO 70 E MA AS лычашь 6 Oggi. 8 N IL CANCELLIERE C1 9 O 1 I / Z 5 4 / A A . 6 I R N 2 T R - . S R I A . B P T G . . E L D U L R B L A I E A . D R B D I T A S A T E N I E T 1 R S 3 N E I 1 E A T S . E A N M σ