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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1498/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile – Area commerciale
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena, applicato l'art. 281 sexies u.c.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. d'ordine 1498/2022,
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Donno Antonio;
C.F._2
- opponenti -
CONTRO
P.I. , con il patrocinio dell'avv. Pesenti Marco;
Controparte_1 P.IVA_1
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 06 novembre 2025, qui da intendersi ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e spiegavano opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 102/2022 r.g. (r.g. 6383/2021), emesso dal Tribunale di Trani in data 27/01/2022 in favore di chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
Preliminarmente: A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri
[...]
e , con estinzione della loro posizione per avvenuto Parte_1 Parte_2 consolidamento del debito;
B) disporre la media conciliazione civile trattandosi di materia obbligatoria per legge, ponendo il relativo onere di instaurazione a carico della società opposta;
Nel merito: A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 000006162932 stipulato in data 24.03.2010, per l'usura originaria del TEG ovvero, in subordine, per indeterminatezza del
TAEG ex artt. 117, 123 e 125 bis T.U.B., per violazione dei principi di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. nonché Delibera CICR del 04.03.2003 n°10688 e Direttiva Europea EU 2008/48/CE, e per la mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi in merito al piano di restituzione in violazione degli artt. 117 co 6 e/o co 8 T.U.B., artt. 1346 e 1418 c.c.; B) per l'effetto dichiarare eccessivo, esorbitante e non dovuto l'importo contenuto nel decreto ingiuntivo N.102/2022 –
R.G.6383/2021, emesso dal Tribunale di Trani in data 27.01.22; C) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo N.102/2022 – R.G.6383/2021, emesso dal Tribunale di Trani in data 27.01.22, ponendolo nel nulla e rendendolo privo di ogni effetto giuridico;
D) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Pag. 1 di 7 A sostegno delle proprie ragioni, gli opponenti deducevano, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in capo ai predetti, a seguito dell'asserita estinzione della posizione debitoria per consolidamento del debito da parte di tale IG.ra (coniuge del IG. CP_2 [...]
, nonché madre della IG.ra ; nel merito, eccepivano la Parte_2 Parte_1 nullità integrale e/o parziale del contratto di finanziamento n. 000006162932, stipulato in data
24.03.2010, per pattuizione e applicazione del TEG superiore al tasso soglia ex L. 108/1996; eccepivano, altresì, la nullità parziale e/o integrale del contratto per l'errata indicazione dell' , in violazione della previsione a tutela del consumatore di cui all'art. 125 bis Pt_3
T.U.B.; deducevano la mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario degli interessi in regime composto in luogo di quello semplice, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B. e degli artt. 1346-1418 c.c., nonché della Delibera CICR del 04.03.2003 n. 10688 e Direttiva
Europea EU 2008/48/CE, rilevando, per l'effetto, la necessità di un ricalcolo del rapporto al tasso
B.O.T. in luogo del tasso convenzionale.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 17.467,31, oltre interessi Controparte_1 di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui
l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare gli opponenti, in solido tra loro al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7,
T.U.B.”.
Parte opposta rilevava, in particolare, l'omessa contestazione, da parte degli opponenti, degli estratti conto afferenti al rapporto;
rilevava, altresì, l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione passiva formulata dagli opponenti, evidenziando che l'asserito contratto di consolidamento del debito è atto avulso rispetto ai fatti di causa, essendo stato stipulato, peraltro, nel 2009, ovvero in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento da cui
Pag. 2 di 7 origina il credito azionato in via monitoria (04.03.2010); nel merito, eccepiva la carenza di valenza probatoria della perizia di parte allegata agli atti, evidenziando il calcolo erroneo operato dall'opponente tenendo conto di penali e ulteriori voci di spesa effettivamente non applicati;
deduceva la regolarità del contratto di finanziamento e di tutte le clausole ivi contenute, con particolare riguardo al TAEG/ISC indicato;
rilevava, infine, la legittimità dei tassi di interesse applicati e dell'ammortamento alla francese adoperato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era rinviata per il tentativo di mediazione obbligatoria. Assolto il relativo onere ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 06/11/2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'opposizione è infondata e va respinta, per quanto di ragione.
La società odierna opposta ha agito in via monitoria affermandosi titolare di crediti nei confronti dei IGg.ri e , opponenti-convenuti in senso sostanziale, Parte_1 Parte_2 dolendosi dell'inadempimento dei predetti per il mancato pagamento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento nr. 6162932 stipulato in data 24.03.2010 con Santander Consumer
Bank (assunte da in qualità di coobbligata). Parte_1
In particolare, il credito vantato in relazione al suddetto contratto, così come quantificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, ammonta a € 17.467,21, di cui € 7.667,21 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come attestato dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., ed €.9.800,10 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale al tasso contrattualmente previsto.
Ciò premesso, è anzitutto infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva degli opponenti a seguito di consolidamento del debito, assuntamente avvenuto a mezzo del contratto di prestito personale n. 12092257 sottoscritto da (genitrice di CP_2 Parte_1 Par
nonché coniuge di ), stipulato al fine di estinguere non meglio
[...] Parte_2 specificate “pratiche esterne”, tra le quali vi sarebbero le obbligazioni assunte da Parte_1
[...]
Nessuna valenza probatoria può attribuirsi al suddetto contratto, il quale, oltre a non recare alcun riferimento a specifici altri rapporti negoziali (tanto meno a quello azionato dall'odierna opposta), riporta la data dell'01.12.2009 quale scadenza per il pagamento della prima rata del piano di ammortamento, ovvero una data antecedente rispetto al contratto da cui origina il credito oggetto di causa, sottoscritto dagli opponenti in data 24.03.2010.
In via assorbente, quest'ultimo elemento è dirimente rispetto all'eccezione di cui si discute, non risultando ragionevolmente ipotizzabile che il finanziamento erogato con l'invocato contratto di consolidamento potesse essere stato stipulato per l'estinzione di non meglio specificate “pratiche esterne” non ancora sorte alla data di relativa stipula.
Ciò detto, parte opposta ha senz'altro adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante (circa la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza e la mera allegazione
Pag. 3 di 7 dell'inadempienza dell'obbligato), producendo il contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti, contenente per esteso le condizioni applicate ed accettate con la sottoscrizione di parti, nonché la ulteriore documentazione a corredo del rapporto azionato, allegando, al tempo stesso,
l'inadempimento dei debitori all'obbligo di rimborso rateale.
La corresponsione effettiva delle somme erogate è non contestata, come tale non bisognevole di prova (cfr. Cass., Civ., Sez. 3, sent. n. 5356 del 05/03/2009).
A fronte dell'adempimento dell'onere probatorio dell'opposta in ordine ai fatti costitutivi del credito azionato, nessuna delle eccezioni degli opponenti è idonea a paralizzare la domanda avversaria.
Anzitutto, è infondata la doglianza di nullità parziale e/o integrale del contratto per pattuizione del TEG superiore al tasso soglia, ai sensi della L. n. 108/1996.
Gli opponenti deducono che dal ricalcolo eseguito dal consulente di parte, dott. Persona_1 applicando la formula prevista dal Decreto del Ministero del Tesoro dell'08.07.1992, conformemente alle Istruzioni impartite dalla BA d'IT il 12.08.2009 (e, dunque, tenendo conto di tutte le spese effettivamente applicate dalla banca, e includendovi anche la penale per decadenza dal beneficio del termine pattuita in contratto, indicata in € 3.165,90 – a fronte dell'importo effettivamente applicato dalla banca di € 760,23 – ), è risultato che il TEG applicato al rapporto è pari al 30%, ovvero superiore al tasso soglia, pari al 18,255% per il primo trimestre
2010.
Gli opponenti argomentano, poi, che a fronte del credito avanzato dalla banca opposta pari ad €
6.855,95 in linea capitale, sarebbe emerso uno sgravio in favore degli opponenti di € 1.833,17 in quanto, dal superamento del tasso soglia discenderebbe, ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, espressamente comminata dalla richiamata norma, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto.
Anzitutto, la consulenza tecnica di parte è “una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, dunque “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. Civ. n. 259/2013), ovvero una
“mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. Civ. ord. n. 2524/2023). Ciò premesso, non possono avvalorarsi i conteggi offerti.
La giurisprudenza ha chiarito che nella base di calcolo del TEG non vanno inclusi gli oneri eventuali (quali le penali per l'estinzione anticipata e la decadenza dal beneficio del termine), la cui corresponsione non ha funzione remunerativa del credito (ai sensi dell'art.1 legge n.108/96) e che, pertanto, non sono spese connesse all'erogazione del credito;
non rilevano, pertanto, ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia (v. Cass. Civ. n. 13228/2023).
La penale di decadenza dal beneficio del termine si applica sugli importi scaduti, una tantum, senza considerare i giorni di ritardo nel pagamento delle rate;
pertanto, tale percentuale non può considerarsi un tasso di mora, ma è un costo a carico del beneficiario da applicarsi solo nel caso
Pag. 4 di 7 di versamento in ritardo delle rate. Tale circostanza fa sì che non sia confrontabile tale entità numerica con un TEG soglia addizionato dei tassi medi di mora, che sono previsti in funzione del periodo di ritardato pagamento, mentre nel caso di specie l'importo addebitato risulta essere fisso.
Detto altrimenti, l'obbligazione nascente dalla suddetta penale non appartiene ai costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire e utilizzare il credito;
non trova, pertanto, la sua ragione giustificatrice, né sul piano economico né su quello giuridico, nell'utilizzo del credito;
non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, escludendo la penale in esame tra i costi da considerare nel calcolo per la determinazione del costo totale dell'operazione in termini percentuali, è possibile ritenere il TEG applicato al rapporto pari al 12,05%, ovvero inferiore al tasso soglia, pari al
18,225% per il primo trimestre 2010.
Risultano infondate le eccezioni di nullità parziale e/o di integrale del contratto per errata indicazione dell'ISC/TAEG, ai sensi dell'art.125 bis T.U.B. e dell'art. 117 TUB commi 6 e 8.
Sul punto, le contestazioni mosse sono del tutto generiche e in assenza di indispensabili specificazioni, l'azione appare in contrasto con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda azionata
(art. 163 c.p.c.).
Ad ogni buon conto, deve richiamarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla BA d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA d'IT. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di Pa pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
Pag. 5 di 7 nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che […] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Pa condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (ex plurimis, Cass. Civ. 14/2/2023 n. 4597). Par Ne consegue che l'errata indicazione dell' , anche ove accertata, lungi dall'alterare il consenso negoziale del consumatore, sarebbe idonea al più a fondare una domanda risarcitoria, nel caso di specie non formulata.
Parimenti, le censure mosse dall'opponente in ordine al regime finanziario degli interessi non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del regolamento negoziale.
Sul punto, gli opponenti argomentano che il metodo di ammortamento applicato al contratto di finanziamento, c.d. “alla francese” (sulla base di un regime finanziario, quello dell'interesse composto, non dichiarato in contratto), determinerebbe un tasso di interesse effettivo diverso da quello previamente pattuito, derivandone la nullità della relativa clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, co. 4, TUB, ed anche per la violazione dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo).
L'omessa indicazione del regime composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, purché il negozio indichi i dati essenziali quali l'importo mutuato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse, in modo da fornire un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo ed il relativo costo.
Per costante giurisprudenza, il requisito di univocità e determinabilità delineatosi nel quadro normativo in materia bancaria impone, di verificare, non tanto, se il contratto riporti esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, quanto se il complesso delle condizioni pattuite consenta o meno di individuare una metodologia di calcolo dell'interesse che sia coerente ed univoca;
in tal guisa, “affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo
Pag. 6 di 7 che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. civ., sez. II, 27/12/2023 n. 36026).
Nel caso in parola, il contratto riporta le modalità di concessione del finanziamento e di rimborso, il tipo di ammortamento (alla francese) applicato al rapporto, con indicazione del numero delle rate e dell'importo di ciascuna, prevedendo pure per esteso le condizioni (TAN e TAEG, costi per servizi accessori) applicate e accettate con la sottoscrizione dagli opponenti.
Premesso quanto innanzi, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente. Nel metodo
"alla francese", gli interessi delle rate pregresse non costituiscono base di calcolo nella rata corrente, in quanto vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti (ed unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Ciò non dà luogo alla capitalizzazione degli interessi, atteso che gli stessi – conglobati nella rata successiva – sono di volta in volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In altri termini, nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico in quanto la capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo;
la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto (Cass. Civ. n.
18835/2025; Cass. Civ. n. 8322/2025).
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono il criterio di causalità e soccombenza e sono poste a carico degli opponenti, come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014, ss.mm.ii., tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e del contenuto riepilogativo degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1498/2022, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 102/2022 r.g. (r.g.6383/2021) emesso dal Tribunale di Trani in data 27.01.2022;
2. condanna e alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre Controparte_3 rimborso forfetario (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 05 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Lacatena
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile – Area commerciale
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena, applicato l'art. 281 sexies u.c.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. d'ordine 1498/2022,
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Donno Antonio;
C.F._2
- opponenti -
CONTRO
P.I. , con il patrocinio dell'avv. Pesenti Marco;
Controparte_1 P.IVA_1
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 06 novembre 2025, qui da intendersi ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e spiegavano opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 102/2022 r.g. (r.g. 6383/2021), emesso dal Tribunale di Trani in data 27/01/2022 in favore di chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
Preliminarmente: A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri
[...]
e , con estinzione della loro posizione per avvenuto Parte_1 Parte_2 consolidamento del debito;
B) disporre la media conciliazione civile trattandosi di materia obbligatoria per legge, ponendo il relativo onere di instaurazione a carico della società opposta;
Nel merito: A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 000006162932 stipulato in data 24.03.2010, per l'usura originaria del TEG ovvero, in subordine, per indeterminatezza del
TAEG ex artt. 117, 123 e 125 bis T.U.B., per violazione dei principi di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. nonché Delibera CICR del 04.03.2003 n°10688 e Direttiva Europea EU 2008/48/CE, e per la mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi in merito al piano di restituzione in violazione degli artt. 117 co 6 e/o co 8 T.U.B., artt. 1346 e 1418 c.c.; B) per l'effetto dichiarare eccessivo, esorbitante e non dovuto l'importo contenuto nel decreto ingiuntivo N.102/2022 –
R.G.6383/2021, emesso dal Tribunale di Trani in data 27.01.22; C) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo N.102/2022 – R.G.6383/2021, emesso dal Tribunale di Trani in data 27.01.22, ponendolo nel nulla e rendendolo privo di ogni effetto giuridico;
D) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Pag. 1 di 7 A sostegno delle proprie ragioni, gli opponenti deducevano, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in capo ai predetti, a seguito dell'asserita estinzione della posizione debitoria per consolidamento del debito da parte di tale IG.ra (coniuge del IG. CP_2 [...]
, nonché madre della IG.ra ; nel merito, eccepivano la Parte_2 Parte_1 nullità integrale e/o parziale del contratto di finanziamento n. 000006162932, stipulato in data
24.03.2010, per pattuizione e applicazione del TEG superiore al tasso soglia ex L. 108/1996; eccepivano, altresì, la nullità parziale e/o integrale del contratto per l'errata indicazione dell' , in violazione della previsione a tutela del consumatore di cui all'art. 125 bis Pt_3
T.U.B.; deducevano la mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario degli interessi in regime composto in luogo di quello semplice, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B. e degli artt. 1346-1418 c.c., nonché della Delibera CICR del 04.03.2003 n. 10688 e Direttiva
Europea EU 2008/48/CE, rilevando, per l'effetto, la necessità di un ricalcolo del rapporto al tasso
B.O.T. in luogo del tasso convenzionale.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 17.467,31, oltre interessi Controparte_1 di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui
l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare gli opponenti, in solido tra loro al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7,
T.U.B.”.
Parte opposta rilevava, in particolare, l'omessa contestazione, da parte degli opponenti, degli estratti conto afferenti al rapporto;
rilevava, altresì, l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione passiva formulata dagli opponenti, evidenziando che l'asserito contratto di consolidamento del debito è atto avulso rispetto ai fatti di causa, essendo stato stipulato, peraltro, nel 2009, ovvero in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento da cui
Pag. 2 di 7 origina il credito azionato in via monitoria (04.03.2010); nel merito, eccepiva la carenza di valenza probatoria della perizia di parte allegata agli atti, evidenziando il calcolo erroneo operato dall'opponente tenendo conto di penali e ulteriori voci di spesa effettivamente non applicati;
deduceva la regolarità del contratto di finanziamento e di tutte le clausole ivi contenute, con particolare riguardo al TAEG/ISC indicato;
rilevava, infine, la legittimità dei tassi di interesse applicati e dell'ammortamento alla francese adoperato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era rinviata per il tentativo di mediazione obbligatoria. Assolto il relativo onere ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 06/11/2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'opposizione è infondata e va respinta, per quanto di ragione.
La società odierna opposta ha agito in via monitoria affermandosi titolare di crediti nei confronti dei IGg.ri e , opponenti-convenuti in senso sostanziale, Parte_1 Parte_2 dolendosi dell'inadempimento dei predetti per il mancato pagamento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento nr. 6162932 stipulato in data 24.03.2010 con Santander Consumer
Bank (assunte da in qualità di coobbligata). Parte_1
In particolare, il credito vantato in relazione al suddetto contratto, così come quantificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, ammonta a € 17.467,21, di cui € 7.667,21 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come attestato dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., ed €.9.800,10 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale al tasso contrattualmente previsto.
Ciò premesso, è anzitutto infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva degli opponenti a seguito di consolidamento del debito, assuntamente avvenuto a mezzo del contratto di prestito personale n. 12092257 sottoscritto da (genitrice di CP_2 Parte_1 Par
nonché coniuge di ), stipulato al fine di estinguere non meglio
[...] Parte_2 specificate “pratiche esterne”, tra le quali vi sarebbero le obbligazioni assunte da Parte_1
[...]
Nessuna valenza probatoria può attribuirsi al suddetto contratto, il quale, oltre a non recare alcun riferimento a specifici altri rapporti negoziali (tanto meno a quello azionato dall'odierna opposta), riporta la data dell'01.12.2009 quale scadenza per il pagamento della prima rata del piano di ammortamento, ovvero una data antecedente rispetto al contratto da cui origina il credito oggetto di causa, sottoscritto dagli opponenti in data 24.03.2010.
In via assorbente, quest'ultimo elemento è dirimente rispetto all'eccezione di cui si discute, non risultando ragionevolmente ipotizzabile che il finanziamento erogato con l'invocato contratto di consolidamento potesse essere stato stipulato per l'estinzione di non meglio specificate “pratiche esterne” non ancora sorte alla data di relativa stipula.
Ciò detto, parte opposta ha senz'altro adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante (circa la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza e la mera allegazione
Pag. 3 di 7 dell'inadempienza dell'obbligato), producendo il contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti, contenente per esteso le condizioni applicate ed accettate con la sottoscrizione di parti, nonché la ulteriore documentazione a corredo del rapporto azionato, allegando, al tempo stesso,
l'inadempimento dei debitori all'obbligo di rimborso rateale.
La corresponsione effettiva delle somme erogate è non contestata, come tale non bisognevole di prova (cfr. Cass., Civ., Sez. 3, sent. n. 5356 del 05/03/2009).
A fronte dell'adempimento dell'onere probatorio dell'opposta in ordine ai fatti costitutivi del credito azionato, nessuna delle eccezioni degli opponenti è idonea a paralizzare la domanda avversaria.
Anzitutto, è infondata la doglianza di nullità parziale e/o integrale del contratto per pattuizione del TEG superiore al tasso soglia, ai sensi della L. n. 108/1996.
Gli opponenti deducono che dal ricalcolo eseguito dal consulente di parte, dott. Persona_1 applicando la formula prevista dal Decreto del Ministero del Tesoro dell'08.07.1992, conformemente alle Istruzioni impartite dalla BA d'IT il 12.08.2009 (e, dunque, tenendo conto di tutte le spese effettivamente applicate dalla banca, e includendovi anche la penale per decadenza dal beneficio del termine pattuita in contratto, indicata in € 3.165,90 – a fronte dell'importo effettivamente applicato dalla banca di € 760,23 – ), è risultato che il TEG applicato al rapporto è pari al 30%, ovvero superiore al tasso soglia, pari al 18,255% per il primo trimestre
2010.
Gli opponenti argomentano, poi, che a fronte del credito avanzato dalla banca opposta pari ad €
6.855,95 in linea capitale, sarebbe emerso uno sgravio in favore degli opponenti di € 1.833,17 in quanto, dal superamento del tasso soglia discenderebbe, ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, espressamente comminata dalla richiamata norma, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto.
Anzitutto, la consulenza tecnica di parte è “una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, dunque “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. Civ. n. 259/2013), ovvero una
“mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. Civ. ord. n. 2524/2023). Ciò premesso, non possono avvalorarsi i conteggi offerti.
La giurisprudenza ha chiarito che nella base di calcolo del TEG non vanno inclusi gli oneri eventuali (quali le penali per l'estinzione anticipata e la decadenza dal beneficio del termine), la cui corresponsione non ha funzione remunerativa del credito (ai sensi dell'art.1 legge n.108/96) e che, pertanto, non sono spese connesse all'erogazione del credito;
non rilevano, pertanto, ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia (v. Cass. Civ. n. 13228/2023).
La penale di decadenza dal beneficio del termine si applica sugli importi scaduti, una tantum, senza considerare i giorni di ritardo nel pagamento delle rate;
pertanto, tale percentuale non può considerarsi un tasso di mora, ma è un costo a carico del beneficiario da applicarsi solo nel caso
Pag. 4 di 7 di versamento in ritardo delle rate. Tale circostanza fa sì che non sia confrontabile tale entità numerica con un TEG soglia addizionato dei tassi medi di mora, che sono previsti in funzione del periodo di ritardato pagamento, mentre nel caso di specie l'importo addebitato risulta essere fisso.
Detto altrimenti, l'obbligazione nascente dalla suddetta penale non appartiene ai costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire e utilizzare il credito;
non trova, pertanto, la sua ragione giustificatrice, né sul piano economico né su quello giuridico, nell'utilizzo del credito;
non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, escludendo la penale in esame tra i costi da considerare nel calcolo per la determinazione del costo totale dell'operazione in termini percentuali, è possibile ritenere il TEG applicato al rapporto pari al 12,05%, ovvero inferiore al tasso soglia, pari al
18,225% per il primo trimestre 2010.
Risultano infondate le eccezioni di nullità parziale e/o di integrale del contratto per errata indicazione dell'ISC/TAEG, ai sensi dell'art.125 bis T.U.B. e dell'art. 117 TUB commi 6 e 8.
Sul punto, le contestazioni mosse sono del tutto generiche e in assenza di indispensabili specificazioni, l'azione appare in contrasto con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda azionata
(art. 163 c.p.c.).
Ad ogni buon conto, deve richiamarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla BA d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA d'IT. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di Pa pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La
Pag. 5 di 7 nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che […] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Pa condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (ex plurimis, Cass. Civ. 14/2/2023 n. 4597). Par Ne consegue che l'errata indicazione dell' , anche ove accertata, lungi dall'alterare il consenso negoziale del consumatore, sarebbe idonea al più a fondare una domanda risarcitoria, nel caso di specie non formulata.
Parimenti, le censure mosse dall'opponente in ordine al regime finanziario degli interessi non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del regolamento negoziale.
Sul punto, gli opponenti argomentano che il metodo di ammortamento applicato al contratto di finanziamento, c.d. “alla francese” (sulla base di un regime finanziario, quello dell'interesse composto, non dichiarato in contratto), determinerebbe un tasso di interesse effettivo diverso da quello previamente pattuito, derivandone la nullità della relativa clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, co. 4, TUB, ed anche per la violazione dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo).
L'omessa indicazione del regime composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, purché il negozio indichi i dati essenziali quali l'importo mutuato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse, in modo da fornire un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo ed il relativo costo.
Per costante giurisprudenza, il requisito di univocità e determinabilità delineatosi nel quadro normativo in materia bancaria impone, di verificare, non tanto, se il contratto riporti esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, quanto se il complesso delle condizioni pattuite consenta o meno di individuare una metodologia di calcolo dell'interesse che sia coerente ed univoca;
in tal guisa, “affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo
Pag. 6 di 7 che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. civ., sez. II, 27/12/2023 n. 36026).
Nel caso in parola, il contratto riporta le modalità di concessione del finanziamento e di rimborso, il tipo di ammortamento (alla francese) applicato al rapporto, con indicazione del numero delle rate e dell'importo di ciascuna, prevedendo pure per esteso le condizioni (TAN e TAEG, costi per servizi accessori) applicate e accettate con la sottoscrizione dagli opponenti.
Premesso quanto innanzi, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente. Nel metodo
"alla francese", gli interessi delle rate pregresse non costituiscono base di calcolo nella rata corrente, in quanto vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti (ed unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Ciò non dà luogo alla capitalizzazione degli interessi, atteso che gli stessi – conglobati nella rata successiva – sono di volta in volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In altri termini, nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico in quanto la capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo;
la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto (Cass. Civ. n.
18835/2025; Cass. Civ. n. 8322/2025).
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono il criterio di causalità e soccombenza e sono poste a carico degli opponenti, come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014, ss.mm.ii., tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e del contenuto riepilogativo degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1498/2022, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 102/2022 r.g. (r.g.6383/2021) emesso dal Tribunale di Trani in data 27.01.2022;
2. condanna e alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre Controparte_3 rimborso forfetario (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 05 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Lacatena
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