Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il rispetto delle metodiche di campionamento e di analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802 (richiamata dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998), trattandosi di un insieme di disposizioni prive di portata generale vincolante, dirette unicamente allo scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell'impianto di produzione dei rifiuti.
In tema di reati ambientali, la predisposizione o l'utilizzo durante il trasporto di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, indipendentemente dalla loro natura pericolosa o non pericolosa, integra il reato punito dall'art. 483 cod. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 introdotta dall'art. 35 del D.Lgs. n. 205 del 2010.
Commentari • 2
- 1. Rifiuti. Attività di campionamentoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025
Rifiuti. Attività di campionamento Cass. Penale Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta, dalla società Ecologia Oggi s.p.a., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia dell'11 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società Eco Call S.p.a., sito in Vazzano, loc. Stagliate, e di dieci automezzi di proprietà della società Ecologia Oggi S.p.a., rappresentata da A.G.. 2. Avverso l'ordinanza la società indagata propone, tramite i suoi difensori di …
Leggi di più… - 2. Relata di notifica con nome del destinatario errato: quando la notifica è validaAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2738
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 8251/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC AL N. IL 04/11/1952;
SA IA OR N. IL 06/01/1971;
avverso la sentenza n. 960/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 01/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO IA;
Udito il Procuratore Generale in .persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per annullamento senza rinvio per il capo b) perché estinto per prescrizione e con rinvio alla sezione distaccata Corte d'Appello di Sassari per il reato di cui al Capo A). Udito il difensore Avv. FRANCINI Annarosa di Pisa anche in sostituzione dell'Avv. PADOVANI Tullio di Pisa.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 1 marzo 2013, la Corte d'appello di Cagliari ha - per la parte che qui rileva - confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari del 28 febbraio 2012, resa a seguito di giudizio abbreviato, nella parte in cui gli imputati erano stati condannati, anche al risarcimento del danno alle parti civili costituite, entrambi per i reati di cui ai capi A e B e il solo CC anche per il reato di cui al capo E dell'imputazione. Il capo A richiamato è riferito all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, per avere gli imputati, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, CC, quale responsabile del sistema gestione ambientale della Portovesme s.r.l., produttrice di rifiuti pericolosi, Asara, quale responsabile della gestione dei rifiuti dello stabilimento della Portovesme s.r.l., con più operazioni continuative e organizzate costituite dalla raccolta mediante mezzi non autorizzate e con documenti di viaggio e formulari falsi, dallo stoccaggio e smaltimento mediante interramento, dalla miscelazione con terre di cava e inerti da demolizione, frantumati e poi impiegato per sottofondi stradali in cantieri, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti misti pericolosi (CER 170903), provenienti dallo stabilimento della Portovesme s.r.l., stimati in circa 10.625 m3, con alte concentrazioni delle sostanze inquinanti analiticamente indicate nell'imputazione, e al fine di conseguire un ingiusto profitto, costituito dalla riduzione dei costi aziendali di smaltimento regolare in discarica (tra il 2005 e la fine del 2007). Nel capo B si contesta agli imputati la violazione dell'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, per avere, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità e con le condotte sopraindicate, realizzato due discariche non autorizzate di rifiuti misti pericolosi (CER 170903), provenienti dallo stabilimento della Portovesme s.r.l., stimati in circa 10.625 m3 e contenenti le alte concentrazioni di sostanze inquinanti indicate nell'imputazione, e rifiuti non pericolosi (fino alla fine del 2007).
La condotta di cui al capo E, contestata - per quanto qui rileva - al solo CC (art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, in relazione all'art. 483 c.p.), è
riferita all'istigazione da questo posta in essere per formare il certificato di analisi dei rifiuti, n. 78 del 2007, contenente false indicazioni sulla natura, sulla provenienza e sulle caratteristiche chimico-fisiche; certificato utilizzato per giustificare l'ingresso di rifiuti pericolosi provenienti dalla Portovesme s.r.l. in un impianto gestito dalla Tecnoscavi s.r.l. (tra il gennaio 2007 e la fine del 2007).
2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano, in relazione al capo A dell'imputazione, l'erronea applicazione dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e l'erronea applicazione della norma CNR IRSA, quaderno 64/1985, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente ai campionamenti. Premette la difesa che la società Portovesme s.r.l., della quale gli imputati odierni ricorrenti sono i responsabili tecnici, aveva affidato in appalto il servizio di cernita, ricondizionamento, trasporto e smaltimento di rifiuti inerti da demolizione alla Gap Service s.r.l., che aveva a sua volta incaricato di tali servizi la Tecnoscavi s.r.l. Era stato rilevato, in alcune occasioni, che gli autocarri di quest'ultima società, in difformità rispetto a quanto indicato nei documenti di accompagnamento, avevano deviato dal percorso stabilito per andare a depositare il carico di rifiuti in un sito diverso. Tale circostanza sarebbe stata addebitata agli imputati, così come l'attività di frantumazione e miscelazione abusiva effettuata dalla Tecnoscavi s.r.l. Quanto al campionamento dei rifiuti, la difesa aveva sostenuto - nel giudizio d'appello - che lo stesso era avvenuto da parte della polizia giudiziaria in violazione della disciplina dettata dal D.M. 5 febbraio 1998, art. 8, che disponeva l'applicazione delle metodiche di campionamento e analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802 in luogo della metodica previgente CNR IRSA 64/1985. In particolare, era stata fatta una setacciatura del materiale, senza pesatura e conservazione del materiale scartato. Non sarebbe condivisibile, sul punto, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la norma UNI ha un ambito di applicazione diverso da quello oggetto del presente giudizio, nel quale dovrebbe invece trovare applicazione la norma CNR IRSA. Del pari illogico sarebbe il rilievo secondo cui la rilevazione delle sostanze nocive non può essere influenzata dal metodo di analisi o dalla modalità di campionamento. Sarebbe inoltre erronea l'affermazione secondo cui l'eventuale violazione del mezzo di campionamento, anche ove ravvisata, nonché configurerebbe un'inutilizzabilità patologica della prova.
La difesa prosegue evidenziando che, in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata circa la riferibilità dei rifiuti non conformi presenti nel sito della Tecnoscavi s.r.l. a quelli ivi conferiti dalla società Portovesme sarebbe carente. Quanto alla differenza fra il metodo UNI e il metodo CNR IRSA, la difesa osserva che solo il primo dei due metodi è caratterizzato da un vero e proprio manuale operativo di campionamento dei rifiuti, nel quale si specifica che il campione prelevato deve essere rappresentativo dell'intero; cosicché, prima del prelievo, il materiale deve essere movimentato e suddiviso in ammassi più piccoli, per evitare di raccogliere solo lo strato superficiale;
ne è consentita dal metodo UNI la vagliatura o setacciatura, perché questa ha come ovvio esito l'aumento dell'eventuale concentrazione di sostanze inquinanti rilevata nel campione preso. Si richiama, a tal fine, la sentenza Cass., sez. 3^, 27 aprile 2010, n 16386, nella quale si afferma che è necessario che il giudice motivi circa le ragioni per le quali viene utilizzato il metodo IRSA CNR anziché il metodo UNI 10802. 2.2. - Con una seconda doglianza, sempre riferita al campionamento dei rifiuti effettuato dalla polizia giudiziaria, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello afferma che i rifiuti provenivano tutti dalla Portovesme e avevano sicura destinazione al sito della Tecnoscavi s.r.l. Con tale affermazione - ad avviso della difesa - la Corte distrettuale non avrebbe risposto al motivo di impugnazione con il quale si sosteneva che i rifiuti presenti nel sito della Tecnoscavi s.r.l. non erano solo quelli conferiti dalla Portovesme, ma anche altri, come risulterebbe dalla documentazione prodotta.
2.3. - Il terzo motivo di ricorso è riferito alla motivazione della sentenza circa l'elemento soggettivo. In particolare, la Corte d'appello avrebbe ritenuto irrilevante la circostanza che gli imputati non conoscevano personalmente il legale rappresentante della Tecnoscavi s.r.l. Nè vi sarebbero richiami sufficientemente dettagliati alle intercettazioni telefoniche, dalle quali i giudici di secondo grado avrebbero tratto conferma della consapevolezza degli imputati della reale portata dei traffici riferiti di rifiuti e del ruolo rivestito dalla Tecnoscavi s.r.l. Sotto tale profilo sarebbero del tutto equivoci i richiami alle telefonate del 6 e del 30 luglio 2007, perché queste riguarderebbero, invece, normali rapporti commerciali.
2.4. - In quarto luogo, si prospettano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui al capo B dell'imputazione, sul quale la Corte d'appello non si sarebbe sostanzialmente pronunciata, limitandosi a fare riferimento ad un generico mancato controllo circa la destinazione e l'impiego di rifiuti da parte degli imputati. Non si sarebbe considerato, inoltre, che almeno uno dei due siti di destinazione non poteva essere considerato una discarica, perché non ne aveva i requisiti. 2.5. - Si deduce, poi, l'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo B, sul rilievo che gli ultimi conferimenti in discarica risalirebbero al 13 settembre 2007.
Secondo la difesa, dei 93 giorni di sospensione della prescrizione computati in primo grado, 60 erano dovuti al riconoscimento di un termine per la verifica degli atti di costituzione le parti civili;
residuavano, dunque, solo 33 giorni di sospensione, con la conseguenza che il reato avrebbe dovuto essere ritenuto prescritto il 16 ottobre 2012 e, dunque, prima - ad avviso della difesa - dell'udienza di appello fissata proprio per tale data. Ne conseguirebbe la non applicabilità alla fattispecie dell'ulteriore sospensione della prescrizione per 79 giorni in grado d'appello. 2.6. - Con un sesto motivo di doglianza, si deduce l'abrogazione del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, contestato al capo E dell'imputazione.
2.7. - Una settima censura è riferita alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui al capo E dell'imputazione. La Corte d'appello avrebbe desunto la falsificazione dei rapporti di prova relativi alla qualità dei rifiuti dalle conversazioni telefoniche del settembre 2007, dalle quali risulterebbe un'istigazione di CC in tal senso. Del resto, non vi sarebbe stata di fatto alcuna corrispondenza fra quanto attestato dai certificati e quanto richiesto dall'imputato CC.
2.8. - L'ottavo di doglianza è dedicato, in generale, alle carenze di motivazione presenti nella sentenza.
2.9. - Si deducono, infine, la mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si rilevano, in relazione al capo A dell'imputazione, l'erronea applicazione del D.M. ambiente 5 febbraio 1998, art. 8 e l'erronea applicazione della norma CNR IRSA, quaderno 64/1985, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente ai campionamenti dei rifiuti - è infondato.
3.1.1. - Come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, art. 1) non ha applicazione diretta nel caso di specie.
Esso si riferisce alla "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 33" ed ha, perciò, una portata limitata alle attività, ai procedimenti e ai metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal decreto stesso: rifiuti liquidi, granulari, fastosi e fanghi (art. 1). L'art. 8 dello stesso D.M., intitolato "Campionamenti e analisi", richiama le norme UNI 10802 per il campionamento di rifiuti, agli specifici fini della loro caratterizzazione chimico-fisica (comma 1) e si riferisce a campionamenti e analisi che sono effettuati a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti siano prodotti (comma 4). Si tratta, dunque, di un insieme di disposizioni prive di portata generale, perché dirette allo specifico scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell'impianto di produzione di rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, per le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso decreto ministeriale.
E tale conclusione trova conferma nella stessa sentenza Cass., sez. 3^, 27 aprile 2010, n 16386, richiamata dalla difesa. In tale pronuncia si afferma, infatti, che l'uso del metodo UNI 10802 non è obbligatorio e che la scelta sul metodo da utilizzare per il campionamento è questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul punto (in senso analogo, sez. 3^, 30 maggio 2007, n. 24481, Rv. 236890); con la conseguenza che è necessario e sufficiente che il giudice motivi circa le ragioni per le quali viene utilizzato il diverso metodo IRSA CNR anziché il metodo UNI 10802. 3.1.2. - La Corte d'appello ha fornito un'adeguata motivazione in punto di fatto, perché ha rilevato che nel caso di specie i rifiuti oggetto di campionamento erano derivati da demolizioni e, dunque, non potevano rientrare, neanche per tipologia, nell'ambito di applicazione della norma UNI 10802, la quale, nel richiamare la necessità di ottenere un campione rappresentativo del rifiuto tal quale è, si riferisce a rifiuti omogenei, quali sono quelli liquidi, granulari, pastosi, fangosi. E la setacciatura costituisce un passaggio necessario del campionamento, in presenza di macerie, mattoni, terreni assai eterogenei tra loro. Del tutto correttamente la stessa Corte d'appello ha poi evidenziato che, anche a prescindere dalla correttezza del metodo di analisi e campionamento seguito, non si verte comunque in ipotesi di inutilizzabilità patologica;
con la conseguenza che, a seguito della scelta degli imputati per il rito abbreviato, l'eventuale inutilizzabilità non potrebbe essere comunque rilevata (ex plurimis, sez. 3^, 24 gennaio 2006, n. 6757;
sez. 3, 13 maggio 2014, n. 40209). 3.2. - Il secondo motivo di ricorso, anticipato in alcuni passaggi del primo motivo - con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello afferma che i rifiuti provenivano tutti dalla Portovesme s.r.l. e avevano sicura destinazione al sito della Tecnoscavi s.r.l. - è invece fondata. La Corte territoriale non ha, infatti, fornito un'adeguata motivazione al rilievo difensivo secondo cui i rifiuti presenti nel sito della Tecnoscavi s.r.l. non erano solo quelli della Portovesme, ma anche altri, come risulterebbe dalla documentazione prodotta e relativa al conferimento dei rifiuti in tale sito da parte di imprese diverse.
In altri termini, la circostanza che i rifiuti provenissero dalla società Portovesme e avessero come sicura destinazione la cava della Tecnoscavi non è sufficiente a dimostrare che i rifiuti che sono stati concretamente oggetto di campionamento siano proprio quelli provenienti dalla prima. La Corte d'appello non ha, infatti, specificato il luogo nel quale i prelievi sono avvenuti. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al reato di cui al capo A, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, perché proceda a nuovo giudizio fornendo adeguata motivazione sulla corrispondenza tra i rifiuti oggetto di campionamento e quelli provenienti dalla Portovesme s.r.l. 3.3. - Il terzo motivo di ricorso - riferito alla motivazione circa l'elemento soggettivo - è invece infondato. La sentenza impugnata evidenzia chiari indici di una piena consapevolezza degli imputati circa l'abusiva miscelazione di rifiuti e, più in generale, circa la loro abusiva gestione. I dati fondamentali sono costituiti, sul punto, dalla circostanza che gli imputati erano i responsabili tecnici di settore della Portovesme s.r.l. e che essi avevano una chiara consapevolezza della non corrispondenza dei bassi costi di gestione rispetto all'effettiva natura dei rifiuti prodotti, che avrebbero richiesto costi ben più alti;
erano inoltre pienamente consapevoli dell'illiceità delle modalità di smaltimento. Nè la mancata conoscenza diretta da parte degli imputati del legale rappresentante della Tecnoscavi s.r.l. può essere ritenuta rilevante in contrario, anche perché, dalle conversazioni telefoniche intercettate risulta che entrambi erano a conoscenza dell'attività di smaltimento abusivo svolta da tale società (pagine 19 e 20 della sentenza impugnata).
3.4. - Quanto al reato di cui al capo B - oggetto del quarto e del quinto motivo di doglianza - lo stesso deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, in mancanza di elementi in base ai quali poter pronunciare una sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., comma 2. Infatti, l'eventuale accoglimento delle doglianze aventi ad oggetto la motivazione della sentenza sul punto potrebbe al più condurre all'annullamento con rinvio della sentenza stessa. Anche a prescindere dalla correttezza dei calcoli effettuati dai ricorrenti e volendo, dunque, considerare esistenti sospensioni della prescrizione per complessivi 172 giorni, il reato, la cui consumazione si è esaurita il 31 dicembre 2007, è abbondantemente prescritto alla data della pronuncia della presente sentenza. Si tratta, infatti, di fattispecie contravvenzionale, per la quale il termine prescrizionale complessivo è di cinque anni, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2. In conclusione, deve essere data prevalenza alla causa di estinzione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo B dell'imputazione, per essere lo stesso estinto per prescrizione.
3.5. - Il sesto motivo di doglianza - con cui si deduce l'avvenuta abrogazione del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, contestato al capo E dell'imputazione - è manifestamente infondato.
Nella sua formulazione originaria, la disposizione stabiliva che, per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti, trovava applicazione la sanzione amministrativa, mentre per il trasporto nelle medesime condizioni di rifiuti pericolosi la sanzione applicabile era quella dell'artt. 483 c.p.. Tale ultima sanzione si applicava anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, forniva false indicazioni sulla natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche di rifiuti stessi oltre a chi faceva uso di un certificato falso durante il trasporto;
e ciò a prescindere dal fatto se i rifiuti fossero pericolosi o non pericolosi. A seguito della sostituzione della disposizione ad opera del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 35, comma 1, lett. c), la disciplina è rimasta - per la parte che qui interessa - immutata. Si continua a prevedere infatti che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p., a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 3^, 17 dicembre 2013, n. 3692), il certificato di analisi dei rifiuti si distingue dal semplice formulario di accompagnamento in ragione del fatto che esso risponde all'esigenza di certezza pubblica e proviene da un soggetto qualificato e abilitato all'esercizio di una specifica professione che comporta l'esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti la natura, la composizione e le caratteristiche dei rifiuti, tanto che la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 481 c.p.. È questa la ragione per cui il legislatore ha previsto e continua a prevedere la sanzione penale per la predisposizione e l'uso del certificato falso, prescindendo dalla natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti.
Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto applicabile nel caso di specie il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, ultima parte, in relazione al quale - come visto - non è intervenuta alcuna abrogazione.
3.6. - Venendo alla responsabilità penale per tale fattispecie - oggetto del settimo motivo di ricorso - deve rilevarsi che la Corte d'appello ha correttamente desunto la falsificazione dei rapporti di prova relativi alla qualità dei rifiuti dalle conversazioni telefoniche del settembre 2007, dalle quali risulta un'istigazione di CC in tal senso.
In particolare, dopo aver evidenziato che i materiali prelevati dal camion proveniente dalla Portovesme s.r.l. il 13 gennaio 2007 non erano, come falsamente dichiarato, rifiuti misti di costruzione e di demolizione, ma rifiuti pericolosi, i giudici di secondo grado hanno valorizzato l'univoco tenore delle conversazioni del settembre 2007, nelle quali l'imputato si riferiva sia alla necessità di predisporre false certificazioni per i rifiuti gestiti in quel periodo, sia di "sistemare" il pregresso in modo analogo. Tale essendo il quadro probatorio, la stessa Corte distrettuale ha correttamente ritenuto irrilevanti le generiche deduzioni difensive secondo cui non vi sarebbe stata di fatto alcuna corrispondenza fra quanto attestato dai certificati e quanto richiesto dall'imputato CC. Ne deriva l'infondatezza della doglianza.
2.8. - L'ottavo motivo - dedicato, in generale, alle carenze di motivazione presenti nella sentenza - è invece inammissibile. I ricorrenti non specificano, infatti, quali sarebbero in concreto tali carenze, rendendo così impossibile per questa Corte ogni verifica sul punto.
2.9. - Il nono motivo di censura - con cui si deducono la mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche - è parzialmente fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è, infatti, sufficiente solo quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove la Corte territoriale fa riferimento a dati correttamente ritenuti decisivi quali: la gravita dei reati, la durata delle condotte per un tempo significativo, la mancanza della prospettazione di elementi positivi di giudizio. In relazione alla commisurazione della pena, la motivazione è, invece, carente, perché manca ogni riferimento all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., con riguardo al caso concreto. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, perché provveda a nuovo giudizio, fornendo adeguata motivazione limitatamente alla determinazione della pena per il reato di cui al capo E dell'imputazione. Le rilevate carenze motivazionali devono essere, infatti, ritenute assorbite quanto al reato di cui al capo A, per il quale è stato pronunciato annullamento con rinvio in riferimento alla responsabilità penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: senza rinvio quanto al reato di cui al capo B, per essere lo stesso estinto per prescrizione;
con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari quanto al reato di cui al capo A e quanto alla determinazione della pena per il reato di cui al capo E. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015