Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1987
CASS
Sentenza 8 ottobre 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Alfredo Teresi, il 8 ottobre 2014. Le parti in causa, due imputati, hanno presentato ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che aveva confermato la condanna per reati ambientali, tra cui la gestione illecita di rifiuti pericolosi. Gli imputati hanno contestato l'applicazione di norme relative al campionamento dei rifiuti, sostenendo che la Corte d'Appello avesse errato nell'applicazione delle metodologie di analisi e nella valutazione della prova. Hanno inoltre sollevato questioni riguardanti la prescrizione di uno dei reati e la mancanza di motivazione sulla responsabilità penale.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata per il reato estinto per prescrizione e rinviando per un nuovo giudizio sulla responsabilità penale per il reato di gestione illecita di rifiuti. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'erronea applicazione delle norme sul campionamento, confermando la legittimità delle scelte metodologiche della Corte d'Appello. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di una motivazione più dettagliata riguardo alla corrispondenza tra i rifiuti campionati e quelli provenienti dalla Portovesme s.r.l., nonché sulla determinazione della pena per il reato di falsificazione dei certificati di analisi.

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Massime2

In tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il rispetto delle metodiche di campionamento e di analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802 (richiamata dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998), trattandosi di un insieme di disposizioni prive di portata generale vincolante, dirette unicamente allo scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell'impianto di produzione dei rifiuti.

In tema di reati ambientali, la predisposizione o l'utilizzo durante il trasporto di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, indipendentemente dalla loro natura pericolosa o non pericolosa, integra il reato punito dall'art. 483 cod. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 introdotta dall'art. 35 del D.Lgs. n. 205 del 2010.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1987
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1987
Data del deposito : 8 ottobre 2014

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