Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
0 21 67 /0 1 15.11. 0 0 Reg. Gen. N. 19177/98 LA CORTE 021 67 /0 1 REPUBBLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE 2a CIVILE CRON.4463 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REP.683 Presidente Dott. Gaetano GAROFALO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Rafaele CORONA Richiesta copia studio dal Sig.....IL SOLE 240 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE per diritti L. SO00 PATRIOTTIận may mga man gan # 14 FEB 2001 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere IL CANCELLERE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 19177/98 proposto Oggetto: Opposizione a da decreto ingiuntivo. CASO GIANFRANCO, nella qualità di Amministratore p.t. LIRE 3000 CANCELLERIA del CONDOMINIO DI VIA D'AVALOS 35 VASTO, elettiva- mente domiciliato in Roma, Via Garigliano n. 65, presso lo studio dell' Avv. Michelina Manuppella, rappresentato e difeso CG064117 dall' Avv. Francesco Del Prete come da procura a margine del ricorso, RICORRENTE
contro
PE RE, 1 1847/00 INTIMATO per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Vasto 118 n. 188/97 del 19.09.1997 / 06.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Vincenzo Raspa per il ricorrente. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dome- nico Jannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 28.01.1997, DO ES propone- va opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Vasto, al decreto ingiuntivo n. 632/96 emesso da quel giudice su istanza del Condominio di via D'Avalos n. 35 per il pagamento della som- ma di £ 1.414.475, oltre interessi e spese, dovute per quote condominiali relative all'anno 1996. Deduceva l' opponente la nullità assoluta della delibera assembleare del 23.1.1996 con la quale erano state approvate le spese poste a base della pre- tesa monitoria, siccome adottata senza che avesse ricevuto il relativo avviso di convocazione. In subordine chiedeva la com- pensazione di un credito vantato nei confronti del Condomi- nio. Costituitosi, il Condominio chiedeva il rigetto dell' opposi- zione, deducendo, in particolare, che la delibera assembleare " del 23.1.1996 avrebbe dovuta essere impugnata dinanzi al 2 giudice competente entro il termine fissato, a pena di deca- denza, dall' ultimo comma dell'art. 1137 c.c., e cioè entro trenta giorni dalla data (17.9.1996) della nota con la quale l'amministratore del Condominio nel sollecitare il pagamento delle quote condominiali scadute aveva informato il ES dell'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea del conto consuntivo della gestione del 1995 e del conto preventivo dell' esercizio del 1996, oppure entro trenta giorni dalla data (19.12.1996) di notifica del ricorso e decreto ingiuntivo. Il Giudice di pace, con sentenza n. 188/97 del 19.09.1997 / 06.11.1997, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto in- giuntivo, osservando che il ES aveva dedotto la nullità assoluta della delibera assembleare e che tale nullità sussiste- va perché l'omessa convocazione anche di un solo condomino comportava la nullità della delibera e il Condominio, come era suo onere, nessuna prova aveva dato che il ES era stato informato della convocazione dell'assemblea. Trattandosi di nullità assoluta l'azione diretta a farla valere era imprescritti- bile e non soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NC SO, nella qualità di amministratore del Condo- mino, deducendo un solo motivo di annullamento. L'intimato DO ES non si è costituito. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1137 c.c. e 63 disp. att. c.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver accolto l'opposizione senza considerare che il decreto ingiuntivo era basato su delibera assembleare che avrebbe do- vuto essere impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c.. In mancanza di tale impugnazione e della prova da parte del Pe- solillo di aver pagato le somme richieste, il Giudice di pace non poteva revocare il decreto ingiuntivo. Il motivo è inammissibile. Al riguardo va osservato che la sentenza del Giudice di pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milion: (come quella in esame) è sempre pronunciata secondo equità (ex art. 113, comma secondo, c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), anche se il giudicante non abbia fatto alcun riferimento all'equità ovvero abbia applicato una norma di legge senza menzionare l'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presu- mere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (v. ex plurimis: Cass.
8.1.1999 n. 107; 11.6.1998 n. 5794). Va poi osservato che le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità sono impugnabili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione delle norme sulla competenza (ex art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.), ovvero (con rife- rimento al n. 3 dello stesso articolo) solo per violazioni di nor- me costituzionali, di norme comunitarie, di norme processuali e dei principi generali dell'ordinamento, mentre non sono de- nunciabili le violazioni dei "principi regolatori della materia". avendo la novella dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., soppresso il riferimento a tali principi, quale limite al potere equitativo del Giudice di pace (Cass. 12.1.1999 n. 227), né le altre violazion di legge (Cass. 29.3.1999 n. 2984). Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per vizi della motivazione, quan- do questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su affermazioni contrastanti o per- plesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi (Cass.
5.2.1999 n. 1007). Poiché le norme che il ricorrente assume violate non rien- trano in nessuna di tali categorie, in particolare in quelle pro- cessuali, né costituiscono principi generali dell'ordinamento, tale violazione non può essere dedotta col ricorso per cassa- zione. Invero la censura avverso la sentenza del Giudice di pace, adito per una controversia non eccedente i due milioni, per violazione dell'art. 1137 c.c., per aver questi ritenuto la delibe- il ra dell'assemblea condominiale inficiata da nullità (deducibile 5 in ogni momento con azione di accertamento e, quindi, oltre il termine stabilito dal 2° comma dell'art. 1137 c.c.) e non da 11. annullabilità (da farsi valere mediante impugnazione da pro- J porre a pena di decadenza nel termine prescritto dal cit. art. 1137 c.c.), è sostanziale perché attiene alla valutazione dei vizi da cui è affetta la delibera e, pertanto, non è ammissibile. In base alle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla in ordine alle spese processuali perché l'intimato Al- fredo ES non si è costituito.
P. Q. M.
4000 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 290000 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 15 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Anturino Elefank aw Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il. IL CANCELLIERE C1 Art. n. Valeria Neri 14 FEB. 2001 OF NCELLIERE ILO for 1 9