Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico l'alterazione dell'iscrizione di un professionista nel relativo albo, che è atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno "status" professionale. (Fattispecie in materia di iscrizione nell'albo dei pubblicisti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2010, n. 27095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27095 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 02/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 565
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 31667/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VOLPE GIANFRANCO, N. IL 24/07/1944;
avverso la sentenza n. 557/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 25/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Giuseppe Febbraro, che chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
A.- Volpe Gianfranco, tratto al giudizio del Tribunale Monocratico de L'Aquila per rispondere di due episodi di falso in atto pubblico, da lui consumati, secondo l'ipotesi di accusa, nella qualità di presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, e perciò di pubblico ufficiale, una prima volta come autore mediato, per aver tratto in inganno il consiglio dell'Ordine dei giornalisti, facendo risultare falsamente che il De IE EO, aspirante all'iscrizione all'albo dei pubblicisti, aveva percepito retribuzione per gli articoli pubblicati, così inducendo i colleghi a deliberare all'unanimità l'iscrizione; una seconda volta per aver falsamente attestato nella scheda istruttoria da lui redatta a corredo della pratica relativa, che il De IE aveva ricevuto corrispettivi per l'opera prestata. La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza del 25.9.2008 ha confermato la condanna pronunciata in primo grado in relazione al primo capo di imputazione, derubricando il secondo capo nel reato di falso in certificato ex art. 480 c.p., e dichiarandone la prescrizione, con conseguente riduzione proporzionale della pena. Avverso detta sentenza propone ricorso il Volpe tramite difensore di fiducia deducendo:
1) la violazione dell'art. 479 c.p., per essere stato ritenuto che il provvedimento di iscrizione all'albo dei giornalisti costituisca atto pubblico, mentre invece a suo avviso è un'autorizzazione amministrativa, il cui eventuale falso costituirebbe il reato di cui all'art. 480 c.p.;
2) inadeguata motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove.
B.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Va chiarito che la delibera di iscrizione di un professionista nel relativo albo configura un atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno "status" professionale, di modo che "l'immutatio veri" di esso integra gli estremi del falso in atto pubblico (Sez. 5, n. 636 del 18.2.1992 Rv. 190014; ma si confronti anche Sez.Unite n. 10929 del 10.10.1981 Rv. 151243 sul concetto di atto pubblico), ne' giova al ricorrente appellarsi alla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 25831 dell'11.12.2007, atteso che la natura di atto amministrativo che detta sentenza riconosce al provvedimento di iscrizione di un professionista all'albo professionale al solo fine di identificare l'Autorità Giudiziaria competente a conoscerne, non ne esclude la sua qualità di atto pubblico.
Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile, in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni. Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010