Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7946
CASS
Sentenza 3 novembre 2016

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Massime1

In caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza dell'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice. (Fattispecie di annullamento, senza rinvio, di decreto di archiviazione per delitto di falso ideologico).

Commentario1

  • 1Notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione nei procedimenti avanti al giudice di pace
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 aprile 2018

    Anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace è applicabile - in virtù del richiamo operato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 274/2000 - l'art. 408 codice di procedura penale, il cui comma 3-bis dispone la notificazione alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione nei casi di delitti commessi con violenza alla persona. L'omesso avviso alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità del decreto di archiviazione. Massima: In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, codice di procedura penale, secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7946
Data del deposito : 3 novembre 2016

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