Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
In caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza dell'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice. (Fattispecie di annullamento, senza rinvio, di decreto di archiviazione per delitto di falso ideologico).
Commentario • 1
- 1. Notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione nei procedimenti avanti al giudice di paceAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 aprile 2018
Anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace è applicabile - in virtù del richiamo operato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 274/2000 - l'art. 408 codice di procedura penale, il cui comma 3-bis dispone la notificazione alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione nei casi di delitti commessi con violenza alla persona. L'omesso avviso alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità del decreto di archiviazione. Massima: In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, codice di procedura penale, secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7946 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
massimario 07946-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE а Composta da т Sent. n. sez. 2350 -- Presidente. Aldo Fiale Angelo Matteo Socci CC 03/11/2016 - R.G.N. 41957/2015 Aldo Aceto -- Relatore - Motivazione semplificata Andrea Gentili Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC IR, nato a [...] il [...], quale persona offesa nel procedimento a carico di persona da identificare;
avverso il decreto del 08/05/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. IR IC ricorre per l'annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui il G.i.p. di Santa Maria Capua Vetere ha decretato l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di "persona da identificare" per i reati di cui agli artt. 323 e 479, cod. pen.. 1.1.Con unico motivo eccepisce la nullità del decreto perché emesso in assenza della notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, pur richiesta ai sensi dell'art. 408, cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto al contraddittorio.
2.Il ricorso è fondato.
3.Secondo l'indirizzo assolutamente maggioritario di questa Suprema Corte, consolidatosi dopo l'arresto di Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855, i delitti contro la fede pubblica sono reati plurioffensivi perché tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (nello stesso senso, Sez. 5, n. 7187 del 09/12/2008 dep. il 19/02/2009, Cucciniello, Rv. 243154; Sez. 5, n. 21574 del 27/03/2009, Rv. 243884; Sez. 5, n. 39839 del 14/10/2008, Ciaravola, Rv. 241725, resa in un caso di denunziata falsità ideologica di un permesso di costruire rilasciato al frontista;
Sez. 5, n. 2076 del 05/12/2008, Serafini, Rv. 242361).
3.1.Ne deriva che certamente il ricorrente era legittimato, nel caso di specie, a ricevere avviso della richiesta di archiviazione avendone fatto richiesta ai sensi dell'art. 408, cod. proc. pen.. 3.2.Quanto al delitto di cui all'art. 323, cod. pen., il Collegio condivide il principio secondo il quale il reato in questione presenta un'alternativa di eventi (conseguimento di ingiusto vantaggio patrimoniale realizzazione di danno ingiusto per altri) tale che soltanto il secondo consente di qualificare il reato come plurioffensivo, nel senso della presenza, ontologicamente necessaria, di un soggetto leso determinato, diverso dalla pubblica amministrazione. Nella prima ipotesi, viceversa, l'interesse tutelato resta soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. Consegue che, nell'ipotesi in cui il reato si realizzi attraverso il conferimento di un ingiusto vantaggio, il giudice non è tenuto a disporre l'archiviazione previa fissazione dell'udienza a seguito della opposizione del denunciante, potendo, al contrario, provvedere "de plano", in quanto difetta, in capo al denunciante medesimo, la qualità di persona offesa (Sez. 6, n. 3499 del 03/11/1999, Rv. 214919; Sez. 5, n. 2133 del 06/05/1999, Rv. 213525; Sez. 6, n. 1236 del 08/04/1999, Rv. 213479; Sez. 6, n. 23655 del 16/05/2001, Bria, Rv. 219003; Sez. 6, n. 20496 del 08/01/2003, Grimaldi, Rv. 224923; Sez. 6, n. 39259 del 20/09/2005, Rv. 232581; Sez. 6, n. 5746 del 19/01/2016, D'Amico, Rv. 266174).
3.3.Dalla lettura della denuncia allegata al ricorso risulta che il RU aveva ipotizzato la sussistenza, in suo danno, del reato di cui all'art. 323, cod. pen., con conseguente sua (astratta) legittimazione alla notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione.
3.4.Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato con restituzione degli atti al pubblico ministero dal momento che la nullità è conseguenza dell'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice (Sez. 2, n. 1587 del 10/04/1996, Sogliani, Rv. 205580; Sez. 6, n. 39242 del 25/10/2011, Celli, Rv. 251048).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 03/11/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Aldo Fiale Aldo Aceto Jerofale Aldo Niel DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 20 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3