Decreto cautelare 1 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14462 del 2022, proposto da EN VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Casabona e Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XII - Ambito Territoriale di Pavia AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001962.14-08-2022 pubblicato in data 14 agosto 2022, che dispone: “ Art. 1 La pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Pavia di prima e seconda fascia - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola di infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo di cui all'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (…) ”, dalle quali graduatorie risulta escluso il ricorrente, Sig. EN VA;
nonché per l'annullamento
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MI – USR Lombardia, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere incluso nella graduatoria di merito per le classi di concorso per le quali è stato escluso, precisamente ADSS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa SC PI e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor EN VA, con l’atto introduttivo del presente giudizio, impugnava il provvedimento emarginato in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, instando per la reiezione del ricorso.
La domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., trattata alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022, veniva respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 7887/2022.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente dichiarava che il signor EN VA non aveva più interesse alla decisione del ricorso; la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente, ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
SC PI, Primo Referendario, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC PI | EL ZZ |
IL SEGRETARIO