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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa da:
( ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 condominiale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MICHELA PIANTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Sant'Agostino n. 15.
PARTE RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. del 23.01.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato il 20.01.2025, ossia: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, respinta ogni contraria richiesta, previa valutazione e verifica della documentazione depositata ed assunzione delle prove istruttorie richieste, previo accertamento ex Artt. 476 e 485 c.c. da parte della convenuta Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1 dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità devoluta ex lege dal defunto padre Per_1 (C.F. , nato il [...] a [...] e
[...] C.F._2
deceduto ad Arezzo il 23.02.2005, di cui alla denuncia di successione trascritta in data 11.11.2006 al RG 23239 e RP 15084, accertare e dichiarare la qualità di erede in capo alla sig.ra CP_1
(C.F. ), eredità ricomprendente :
[...] C.F._1
a) quota di 1/4 di bene immobile sito in Arezzo Via Fattori n° 9, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo Sezione A, Foglio 127, Particella 588, Sub. 9, Vani 5,5, cat A\2 (oggi ricompreso nel Subalterno 33 per effetto di fusione n° 102325.1\2016 del 18.07.2016) ;
b) quota di 1/4 di Box\Garage ubicato in Arezzo Via Fattori n° 9, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo Sezione A, Foglio 127, Particella 588, Sub. 24, categoria C\6 , mq 14 ;
c) quota di 1/4 di Box\Garage ubicato in Arezzo Via Fattori n° 9, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo Sezione A, Foglio 127, Particella 588, Sub. 25 , categoria C\6, mq 14 ; d) quota di 1/4 di bene immobile sito in Subbiano (AR) Loc. Prati, rappresentato al
Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano (AR) al Foglio 65, Particella 128, categoria A\3, Vani 7,5. Con richiesta di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Arezzo di provvedere, ai sensi degli artt. 2648 e 2660 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità”.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 24.07.2024 il Parte_2
ha adito questo Tribunale per sentir accertare e dichiarare che
[...] Controparte_1
ha acquistato la qualità di erede del padre (CF: , nato a Persona_1 C.F._2
Passignano sul Trasimeno (PG) il 27.08.1925 e deceduto ad Arezzo in data 23.02.2005, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c.
Deduceva, in sintesi, che:
- con decreto ingiuntivo n. 98/2021 provvisoriamente esecutivo emesso in data
26.01.2021, il Giudice di Pace di Arezzo intimava alla sig.ra Controparte_1
residente nel condominio di Arezzo, in via G. Fattori n. 9 di pagare in favore di quest'ultimo la somma di € 3.615,01;
- a seguito della notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva e di atto di precetto alla sig.ra il Condominio ricorrente iniziava l'azione esecutiva e procedeva CP_1
a pignoramento immobiliare successivamente trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Arezzo in data 14.06.2023; - in particolare, il Condominio ricorrente depositava istanza di vendita in relazione agli immobili di seguito indicati: “Fabbricato posto nel Comune di Arezzo, Via G. Fattori
n° 9, consistente in un immobile di civile abitazione al piano terra, composto di vani
11,00, oltre 3 garages di 14 e 15 mq, con identificazione al Catasto Fabbricati del
Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 33,
Categoria A2, vani 11,00; Foglio 127, Particella 588, Subalterno 23, Categoria C6, mq 15; Foglio 127, Particella 588, Subalterno 24, Categoria C6, mq 14; Foglio 127,
Particella 588, Subalterno 25, Categoria C6, mq 14. 2)- Piena proprietà in capo a
(Cod.Fisc. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._1
21.07.1961, di un Fabbricato posto nel Comune di Subbiano (AR), Loc. I Prati, consistente in un immobile di civile abitazione al piano terra, composto di vani 7,5, con identificazione al Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano (AR), al Foglio 65, particella 128, Categoria A3, vani 7,5.”;
- che dalla certificazione notarile emergeva l'insussistenza della trascrizione dell'accettazione di eredità della figlia del de cuius , sig.ra Persona_1
in quanto per la moglie del de cuius, sig.ra Controparte_1 Parte_3
l'accettazione tacita di eredità risultava da atto di donazione Notaio Rep. Persona_2
141064/40666 del 25.07.2006, nel quale la sig.ra disponeva delle quote Parte_3
di sua proprietà in favore della figlia nonché della quota alla Controparte_1
medesima pervenuta in successione dal defunto marito;
Persona_1
- che in data 15.07.2024 il Condominio, per il principio della continuità delle trascrizioni, provvedeva a trascrivere presso l'Agenzia delle Entrate e del Territorio di
Arezzo l'accettazione tacita di eredità del de cuius sig. a favore Persona_1
della sig.ra Parte_3
- che dunque è interesse del Condominio ricorrente agire per ottenere una pronuncia che accerti giudizialmente che la sig.ra è erede puro e semplice del Controparte_1
sig. , al fine di consentire la relativa trascrizione di accettazione Persona_1 dell'eredità, ciò in quanto la sig.ra ha compiuto atti che Controparte_1
presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare tacitamente l'eredità, quali la voltura catastale e l'effettivo possesso di beni ereditari, dei quali la CP_1
avrebbe materialmente disposto a seguito della morte del padre.
Il Condominio ricorrente rilevava in particolare che, nel caso di specie, la sig.ra Controparte_1
aveva effettuato la voltura catastale in relazione ai beni oggetto della successione appartenuti al de cuius, come da visura allegata (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), compiendo dunque un atto incompatibile con la volontà di rinunciare alla suddetta eredità; inoltre, il Condominio ricorrente ha allegato che la sig.ra sarebbe in possesso dei beni immobili del defunto padre, Controparte_1
e che non avendo la stessa provveduto ad effettuare l'inventario entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. né tantomeno la rinuncia, la stessa dovrebbe di conseguenza considerarsi erede puro e semplice del de cuius.
Dunque, sarebbe dimostrato che è erede puro e semplice di , Controparte_1 Persona_1 con conseguente acquisizione dei correlati diritti ereditari sui beni facenti parte dell'asse ereditario paterno.
All'udienza del 27.11.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, è stata dichiarata la contumacia di ed è stato ammesso Controparte_1
l'interrogatorio formale della convenuta così come articolato dalla parte ricorrente.
All'udienza fissata per l'interrogatorio formale della convenuta contumace la stessa, regolarmente citata, non si è presentata.
La causa è passata dunque in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti di cui al verbale d'udienza del 23.01.2025.
Ciò premesso, la domanda di accertamento della qualità di erede è fondata e va accolta.
L'articolo 474 del codice civile prevede che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
Giova rammentare che, a mente dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4843/2019), affinché possa verificarsi una accettazione tacita è necessaria, oltre alla consapevolezza da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore, “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Sono invece privi di rilevanza, ai fini dell'accettazione, tutti quegli atti che costituiscono
“adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”, quale la denuncia di successione. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività (…) incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass.
14499/2018). In particolare, nel caso di specie si rileva che l'immobile sito in Arezzo, Via G. Fattori n. 9, consistente in un immobile di civile abitazione al piano terra, composto di vani 11,00, oltre 3 garages di 14 e 15 mq, con identificazione al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana
A, Foglio 127, particella 588, subalterno 33, Categoria A2, vani 11,00; Foglio 127, Particella 588,
Subalterno 23, Categoria C6, mq 15; Foglio 127, Particella 588, Subalterno 24, Categoria C6, mq 14;
Foglio 127, Particella 588, Subalterno 25, Categoria C6, mq 14. 2) risulta abitato dalla resistente, come si desume dalla CTU esperita nella procedura esecutiva e depositata quale doc. 4 allegato al ricorso (cfr. pag. 3: “Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dal debitore”).
Tale immobile risulta dalla documentazione in atti di provenienza parzialmente ereditaria, poiché la quota di ¼ della proprietà del suddetto immobile è pervenuta alla resistente in ragione della successione ereditaria del padre . Persona_1
Si desume, infatti, dal certificato notarile ex art. 567 c.p.c. redatto dal Notaio dott. Persona_3
(doc. 3): a) che il bene censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione
[...]
Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 33, è originato in seguito a fusione n. 102325.1/2016 del 18 luglio 2016 con i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana
A, Foglio 127, particella 588, subalterno 9 e 10; b) che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 9, 24 e 25 erano pervenuti per la quota di ¼ alla sig.ra per successione ab intestato di , Controparte_1 Persona_1
deceduto il 23.02.2005 in Arezzo (i restanti ¾ sono pervenuti alla convenuta in ragione di donazione effettuata dalla madre sig.ra con atto di donazione ai rogiti del Notaio in Parte_3 Persona_2
data 25.07.2006 – doc. 6).
La provenienza ereditaria del bene immobile attualmente occupato dalla convenuta CP_1
risulta inoltre confermata dalla denuncia di successione in morte del sig.
[...] Per_1
, depositata quale doc. 5, da cui si evince che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune
[...]
di Arezzo, alla Sezione Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 9, 24 e 25 siano caduti in successione, per la quota di ½ appartenente al de cuius, in pari misura in favore della madre della convenuta, sig.ra e della convenuta stessa. Parte_3
Inoltre, nel caso di specie sia il possesso dell'immobile sopra indicato da parte della convenuta, sia la provenienza ereditaria di questi ultimi e l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. Per_1
risultano confermati anche dalla mancata presentazione della parte convenuta contumace
[...] all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, così come stabilito dall'art. 232, co. I c.p.c., il quale testualmente dispone che “Se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Come ricordato dalla Suprema Corte, “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione.” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 10099/2013).
La domanda di accertamento della qualità di erede deve pertanto trovare accoglimento.
Deve inoltre trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di ordinare la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, essendo il presente provvedimento trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che nata ad [...] il [...] (CF: Controparte_1
), è erede di (CF: , nato C.F._1 Persona_1 C.F._2
a Passignano sul Trasimeno (PG) il 27.08.1925, e deceduto ad Arezzo in data 23.02.2005;
- ordina la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Arezzo;
- spese compensate.
Arezzo, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa da:
( ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 condominiale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MICHELA PIANTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Sant'Agostino n. 15.
PARTE RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. del 23.01.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato il 20.01.2025, ossia: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, respinta ogni contraria richiesta, previa valutazione e verifica della documentazione depositata ed assunzione delle prove istruttorie richieste, previo accertamento ex Artt. 476 e 485 c.c. da parte della convenuta Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1 dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità devoluta ex lege dal defunto padre Per_1 (C.F. , nato il [...] a [...] e
[...] C.F._2
deceduto ad Arezzo il 23.02.2005, di cui alla denuncia di successione trascritta in data 11.11.2006 al RG 23239 e RP 15084, accertare e dichiarare la qualità di erede in capo alla sig.ra CP_1
(C.F. ), eredità ricomprendente :
[...] C.F._1
a) quota di 1/4 di bene immobile sito in Arezzo Via Fattori n° 9, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo Sezione A, Foglio 127, Particella 588, Sub. 9, Vani 5,5, cat A\2 (oggi ricompreso nel Subalterno 33 per effetto di fusione n° 102325.1\2016 del 18.07.2016) ;
b) quota di 1/4 di Box\Garage ubicato in Arezzo Via Fattori n° 9, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo Sezione A, Foglio 127, Particella 588, Sub. 24, categoria C\6 , mq 14 ;
c) quota di 1/4 di Box\Garage ubicato in Arezzo Via Fattori n° 9, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo Sezione A, Foglio 127, Particella 588, Sub. 25 , categoria C\6, mq 14 ; d) quota di 1/4 di bene immobile sito in Subbiano (AR) Loc. Prati, rappresentato al
Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano (AR) al Foglio 65, Particella 128, categoria A\3, Vani 7,5. Con richiesta di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Arezzo di provvedere, ai sensi degli artt. 2648 e 2660 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da sua responsabilità”.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 24.07.2024 il Parte_2
ha adito questo Tribunale per sentir accertare e dichiarare che
[...] Controparte_1
ha acquistato la qualità di erede del padre (CF: , nato a Persona_1 C.F._2
Passignano sul Trasimeno (PG) il 27.08.1925 e deceduto ad Arezzo in data 23.02.2005, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c.
Deduceva, in sintesi, che:
- con decreto ingiuntivo n. 98/2021 provvisoriamente esecutivo emesso in data
26.01.2021, il Giudice di Pace di Arezzo intimava alla sig.ra Controparte_1
residente nel condominio di Arezzo, in via G. Fattori n. 9 di pagare in favore di quest'ultimo la somma di € 3.615,01;
- a seguito della notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva e di atto di precetto alla sig.ra il Condominio ricorrente iniziava l'azione esecutiva e procedeva CP_1
a pignoramento immobiliare successivamente trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Arezzo in data 14.06.2023; - in particolare, il Condominio ricorrente depositava istanza di vendita in relazione agli immobili di seguito indicati: “Fabbricato posto nel Comune di Arezzo, Via G. Fattori
n° 9, consistente in un immobile di civile abitazione al piano terra, composto di vani
11,00, oltre 3 garages di 14 e 15 mq, con identificazione al Catasto Fabbricati del
Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 33,
Categoria A2, vani 11,00; Foglio 127, Particella 588, Subalterno 23, Categoria C6, mq 15; Foglio 127, Particella 588, Subalterno 24, Categoria C6, mq 14; Foglio 127,
Particella 588, Subalterno 25, Categoria C6, mq 14. 2)- Piena proprietà in capo a
(Cod.Fisc. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._1
21.07.1961, di un Fabbricato posto nel Comune di Subbiano (AR), Loc. I Prati, consistente in un immobile di civile abitazione al piano terra, composto di vani 7,5, con identificazione al Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano (AR), al Foglio 65, particella 128, Categoria A3, vani 7,5.”;
- che dalla certificazione notarile emergeva l'insussistenza della trascrizione dell'accettazione di eredità della figlia del de cuius , sig.ra Persona_1
in quanto per la moglie del de cuius, sig.ra Controparte_1 Parte_3
l'accettazione tacita di eredità risultava da atto di donazione Notaio Rep. Persona_2
141064/40666 del 25.07.2006, nel quale la sig.ra disponeva delle quote Parte_3
di sua proprietà in favore della figlia nonché della quota alla Controparte_1
medesima pervenuta in successione dal defunto marito;
Persona_1
- che in data 15.07.2024 il Condominio, per il principio della continuità delle trascrizioni, provvedeva a trascrivere presso l'Agenzia delle Entrate e del Territorio di
Arezzo l'accettazione tacita di eredità del de cuius sig. a favore Persona_1
della sig.ra Parte_3
- che dunque è interesse del Condominio ricorrente agire per ottenere una pronuncia che accerti giudizialmente che la sig.ra è erede puro e semplice del Controparte_1
sig. , al fine di consentire la relativa trascrizione di accettazione Persona_1 dell'eredità, ciò in quanto la sig.ra ha compiuto atti che Controparte_1
presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare tacitamente l'eredità, quali la voltura catastale e l'effettivo possesso di beni ereditari, dei quali la CP_1
avrebbe materialmente disposto a seguito della morte del padre.
Il Condominio ricorrente rilevava in particolare che, nel caso di specie, la sig.ra Controparte_1
aveva effettuato la voltura catastale in relazione ai beni oggetto della successione appartenuti al de cuius, come da visura allegata (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), compiendo dunque un atto incompatibile con la volontà di rinunciare alla suddetta eredità; inoltre, il Condominio ricorrente ha allegato che la sig.ra sarebbe in possesso dei beni immobili del defunto padre, Controparte_1
e che non avendo la stessa provveduto ad effettuare l'inventario entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. né tantomeno la rinuncia, la stessa dovrebbe di conseguenza considerarsi erede puro e semplice del de cuius.
Dunque, sarebbe dimostrato che è erede puro e semplice di , Controparte_1 Persona_1 con conseguente acquisizione dei correlati diritti ereditari sui beni facenti parte dell'asse ereditario paterno.
All'udienza del 27.11.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, è stata dichiarata la contumacia di ed è stato ammesso Controparte_1
l'interrogatorio formale della convenuta così come articolato dalla parte ricorrente.
All'udienza fissata per l'interrogatorio formale della convenuta contumace la stessa, regolarmente citata, non si è presentata.
La causa è passata dunque in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti di cui al verbale d'udienza del 23.01.2025.
Ciò premesso, la domanda di accertamento della qualità di erede è fondata e va accolta.
L'articolo 474 del codice civile prevede che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
Giova rammentare che, a mente dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4843/2019), affinché possa verificarsi una accettazione tacita è necessaria, oltre alla consapevolezza da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore, “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Sono invece privi di rilevanza, ai fini dell'accettazione, tutti quegli atti che costituiscono
“adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”, quale la denuncia di successione. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività (…) incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass.
14499/2018). In particolare, nel caso di specie si rileva che l'immobile sito in Arezzo, Via G. Fattori n. 9, consistente in un immobile di civile abitazione al piano terra, composto di vani 11,00, oltre 3 garages di 14 e 15 mq, con identificazione al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana
A, Foglio 127, particella 588, subalterno 33, Categoria A2, vani 11,00; Foglio 127, Particella 588,
Subalterno 23, Categoria C6, mq 15; Foglio 127, Particella 588, Subalterno 24, Categoria C6, mq 14;
Foglio 127, Particella 588, Subalterno 25, Categoria C6, mq 14. 2) risulta abitato dalla resistente, come si desume dalla CTU esperita nella procedura esecutiva e depositata quale doc. 4 allegato al ricorso (cfr. pag. 3: “Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dal debitore”).
Tale immobile risulta dalla documentazione in atti di provenienza parzialmente ereditaria, poiché la quota di ¼ della proprietà del suddetto immobile è pervenuta alla resistente in ragione della successione ereditaria del padre . Persona_1
Si desume, infatti, dal certificato notarile ex art. 567 c.p.c. redatto dal Notaio dott. Persona_3
(doc. 3): a) che il bene censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione
[...]
Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 33, è originato in seguito a fusione n. 102325.1/2016 del 18 luglio 2016 con i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana
A, Foglio 127, particella 588, subalterno 9 e 10; b) che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 9, 24 e 25 erano pervenuti per la quota di ¼ alla sig.ra per successione ab intestato di , Controparte_1 Persona_1
deceduto il 23.02.2005 in Arezzo (i restanti ¾ sono pervenuti alla convenuta in ragione di donazione effettuata dalla madre sig.ra con atto di donazione ai rogiti del Notaio in Parte_3 Persona_2
data 25.07.2006 – doc. 6).
La provenienza ereditaria del bene immobile attualmente occupato dalla convenuta CP_1
risulta inoltre confermata dalla denuncia di successione in morte del sig.
[...] Per_1
, depositata quale doc. 5, da cui si evince che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune
[...]
di Arezzo, alla Sezione Urbana A, Foglio 127, particella 588, subalterno 9, 24 e 25 siano caduti in successione, per la quota di ½ appartenente al de cuius, in pari misura in favore della madre della convenuta, sig.ra e della convenuta stessa. Parte_3
Inoltre, nel caso di specie sia il possesso dell'immobile sopra indicato da parte della convenuta, sia la provenienza ereditaria di questi ultimi e l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. Per_1
risultano confermati anche dalla mancata presentazione della parte convenuta contumace
[...] all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, così come stabilito dall'art. 232, co. I c.p.c., il quale testualmente dispone che “Se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Come ricordato dalla Suprema Corte, “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione.” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 10099/2013).
La domanda di accertamento della qualità di erede deve pertanto trovare accoglimento.
Deve inoltre trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di ordinare la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, essendo il presente provvedimento trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che nata ad [...] il [...] (CF: Controparte_1
), è erede di (CF: , nato C.F._1 Persona_1 C.F._2
a Passignano sul Trasimeno (PG) il 27.08.1925, e deceduto ad Arezzo in data 23.02.2005;
- ordina la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Arezzo;
- spese compensate.
Arezzo, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio