Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2002, n. 26683
CASS
Sentenza 2 luglio 2002

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In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n.257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art.734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione "in linea di massima" o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art.3 della citata legge n.257/1989 e dell'art.735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2002, n. 26683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26683
    Data del deposito : 2 luglio 2002

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