Sentenza 2 luglio 2002
Massime • 1
In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n.257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art.734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione "in linea di massima" o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art.3 della citata legge n.257/1989 e dell'art.735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2002, n. 26683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26683 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 02/07/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 2566
3. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 033215/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMAnei confronti di:
1) VE TO N. IL 17/03/1952
avverso SENTENZA del 19/04/2001 CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. Dott. V. Monetti, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio
RILEVATO IN FATTO:
- che la corte d'appello di Roma, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 734 c.p.p., dichiarò la insussistenza delle condizioni per il riconoscimento in Italia, ai fini dell'esecuzione della pena in tale Paese, della sentenza con la quale OV EN era stato condannato, in Gran Bretagna, alla pena di anni 12 di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti, osservando, a sostegno di tale decisione, che, tra le condizioni previste dalla Convenzione di Strasburgo resa esecutiva in Italia con legge n. 257 del 1989, mancava quella costituita dall'accordo tra Stato in cui era stata pronunciata la condanna e Stato in cui si sarebbe dovuta trasferire l'esecuzione atteso che, nella specie, il primo di essi (cioè la Gran Bretagna) si era limitato ad esprimere un consenso "in linea di principio", con riserva di ritirarlo qualora fosse stata riconosciuta la eseguibilità in Italia di una pena inferiore a quella inflitta;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la procura generale della Repubblica in Roma, denunciando erronea applicazione della legge penale sull'assunto, in sintesi, che quello richiesto allo Stato di condanna sarebbe appunto un consenso di massima, da prestarsi senza il vincolo dell'osservanza di particolari forme, ed in presenza del quale (come si verificherebbe nella specie), la corte d'appello non potrebbe negare il riconoscimento della sentenza straniera, posto che, in ultima analisi, lo Stato di condanna, senza in alcun modo violare la Convenzione, potrebbe sempre decidere, a riconoscimento avvenuto, ove non ritenga soddisfacenti i termini nei quali esso è stato effettuato, di non dar luogo all'effettivo trasferimento del condannato;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1989 n. 257, recante "disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali", stabilisce, per quanto qui d'interesse, che il ministro della giustizia, a sostegno della richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna a pena che si voglia eseguire in Italia, trasmetta al procuratore generale presso la corte d'appello competente, "la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione";
- che l'art. 2 della legge anzidetta stabilisce che il riconoscimento della sentenza straniera abbia luogo quando ricorrano, "oltre quelle previste dalla Convenzione", anche le ulteriori condizioni ivi indicate, sulla cui sussistenza, nella specie, non vi è questione;
- che, in base al successivo art. 3, la corte d'appello, con la sentenza di riconoscimento, determina, "sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita", applicando, all'uopo, "i criteri previsti dall'art. 10 della convenzione" e determinando essa stessa la pena da eseguire, quando la stessa non sia stabilita dalla sentenza straniera;
- che, pertanto, attesa la possibilità che, in base alla disposizione normativa da ultimo richiamata, la determinazione della pena da eseguire, pur necessariamente effettuata con la pronuncia di riconoscimento della sentenza straniera, possa risultare non soddisfacente per lo Stato di condanna, non può pretendersi da quest'ultimo, ai fini della suddetta pronuncia, null'altro che un consenso di massima a che la pena venga eseguita nello Stato di cui è cittadino il condannato, fermo restando che il consenso definitivo a tale trasferimento dell'esecuzione resta subordinato (legittimamente), alla verifica che la pena effettivamente riconosciuta come eseguibile sia ritenuta congrua dallo Stato di condanna, il quale potrà, quindi, in caso contrario, sempre decidere di non dar luogo all'effettivo trasferimento del condannato;
- che, alla stregua di tali principi, deve quindi escludersi, in accoglimento del ricorso e conformemente al parere espresso dalla procura generale presso questa Corte, la legittimità del diniego di riconoscimento della sentenza penale straniera basato, come si verifica nella specie, soltanto sul carattere condizionato del consenso prestato dallo Stato di condanna;
- che, conseguentemente, l'impugnata sentenza non può che essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, ad altra sezione della corte d'appello di Roma, la quale, in assoluta libertà di determinazione per tutto quanto non coperto dalla presente decisione, dovrà nuovamente provvedere sulla richiesta di riconoscimento della sentenza straniera "de qua", ai fini dell'esecuzione della relativa pena in Italia;
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002