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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Pietro Caré ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2791 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato in [...]/MG, Brasile, il 12/06/1987; Parte_1
, nato in [...]é/MG, Brasile, il 30/05/1997; Controparte_1
, nato in [...]/MG, Brasile, il 10/10/1990, Controparte_2
, nata in [...]é/MG, Brasile, il Controparte_3 06/09/1961; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato, presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15, sono elettivamente domiciliati;
- RICORRENTI - E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_4 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 5 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note in sostituzione di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_4 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , nato a [...], provincia di Cosenza, Persona_1 in data 28.09.1870, il quale è emigrato in Brasile e ha contratto matrimonio con
[...]
nella città di Itaperuna (Brasile), in data 22/08/1896; il sig. Per_2 Persona_1 non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione coniugale tra
[...]
e (o ) è nata , in [...] Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 23/07/1918, nella città di Itaperuna (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
(o ), in data 16/12/1936. Successivamente al Persona_5 Persona_6 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Persona_4 Persona_7 Dall'unione coniugale tra e è nata Persona_7 Persona_5 Per_8
in data 16/09/1937, nella città di Itaperuna (Brasile), la quale ha contratto
[...] matrimonio con (o ), in data 25/04/1959, nella città di Persona_9 Persona_10
1 , Brasile. Successivamente al matrimonio, Persona_11 Persona_8 passerà a chiamarsi con il nome . Dall'unione coniugale tra Persona_12
(o o ) e Persona_12 Parte_2 Parte_3
(o ) sono nati: Persona_9 Persona_10
- , in data 06/02/1960, nella città di Patrocínio do Muriaé Parte_4 (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data Persona_13 28/12/1987. Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_13 chiamarsi con il nome;
dall'unione coniugale tra Persona_14 Per_1
e sono nati: 1) Per_9 Parte_2 Persona_14 Controparte_2
, ricorrente, in data 10/10/1990, nella città di Muriaé (Brasile), il quale ha
[...] contratto matrimonio con de , in data 01/10/2021, Persona_15 Persona_16 nella città di , Brasile;
2) , ricorrente, in Persona_11 Controparte_1 data 30/05/1997, nella città di Patrocínio do Muriaé (Brasile);
- , in data 06/09/1961, nella città di Patrocínio do Muriaé Controparte_3
(Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data Persona_17
26/07/1986. Successivamente al matrimonio, passerà a Controparte_3 chiamarsi con il nome;
dall'unione coniugale tra Controparte_3 [...]
e , è nato , Controparte_3 Parte_1 Per_17 Parte_1 ricorrente, in data 12/06/1987, nella città di Muriaé (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data 20/03/2014. Persona_18
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_5 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_5 sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro. Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_4 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 5.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, ed il giudice delegato all'istruzione ha riservato la causa per la decisione.
**** 2. Preliminarmente, va disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, vista la decisione della Corte costituzionale n. 142/2025 del 31/07/2025. Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di OL (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una
2 perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di Persona_1 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge, però, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale (precisamente ha Persona_4 trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , nata in data [...], Persona_8 la quale, a sua volta, l'ha trasmessa ai propri figli e Parte_4 Parte_2 [...]
, odierna ricorrente), circostanze suscettibili di determinare, secondo la Controparte_3 legge del tempo, l'interruzione della catena di trasmissione della cittadinanza. La trasmissione jure sanguinis era, infatti, all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 -
3 riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta
o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso
o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 20.11.2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Carè
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