Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1999, n. 3196
CASS
Sentenza 15 ottobre 1999

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Il giudice di appello, qualora ritenga di non potere accogliere l'accordo proposto dalle parti ex art. 599 cod. proc. pen. non può pronunciare direttamente sentenza, decidendo la causa nel merito, con la conferma della decisone di primo grado, perché l'omissione dell'ordine di citazione a comparire per il dibattimento priva l'imputato appellante dell'esercizio del suo diritto di intervenire nel processo, facendosi assistere dal difensore, per discutere i motivi di appello e presentare conclusioni nel merito. Ciò da luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) cod proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1999, n. 3196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3196
    Data del deposito : 15 ottobre 1999

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