Sentenza 30 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 IO 8 9 Z 1 5 / A IA . 4 R / N T R 6 - S 2 I IN NO012 77 /0 1 A . B G T .R . E U L .P R L B D I A A L , R E D B REPUBBLICA T D A E I T S T 1 N A N E 5 I E S 1 OPOJO ITAL NO S R I . E E A N T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto CONTRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CONSORZIO BONIFICA COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 12889/98 Dott. Enrico PAPA - Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere - - Consigliere - Cron. 2687 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - Ud. 09/11/00 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA سمنا sul ricorso proposto da: delCS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 72, ROMA VIA FEDERICO CESI UFFICIO COPIE dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocat Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 TENAGLIA DOMENICO, giusta procura a margine;
- ricorrente 31 GEN. 2001 IL CANCELLIERE
contro
CANCELLERIA UN CARMINE;
intimato - avverso la sentenza n. 43/98 del Giudice di pace di CG408163 2000 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/98; 1848 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TENAGLIA, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. $ 1. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 5 giugno 1996 MI hen NE, proprietario e usufruttuario di terreni rica- denti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica e ir- rigazione di AL di RO ( successivamente Consorzio di bonifica Centro Bacino Saline, PE, AL e RO ), con sede in Francavilla al Mare, conveniva in giudi- zio dinanzi al locale giudice di pace detto ente, chiedendone la condanna alla restituzione di contribu- ti consortili pagati dal 1987, deducendone l'illegittimità, in quanto non aveva tratto alcun bene- ficio dalle opere realizzate dal Consorzio. Con sentenza non definitiva 30 settembre - 2 otto- bre 1996 il giudice di pace respingeva le eccezioni d'incompetenza per materia e per valore, osservando che la causa non poteva considerarsi devoluta alla com- petenza del tribunale in materia d'imposte e tasse 1 2 art. 9, comma secondo, cod. proc. civ.), non essendo in- sorta tra contribuente e amministrazione finanziaria, e non avendo i contributi in questione natura tributaria, ai fini dell'inclusione nei casi previsti dall'art.2 del d.l.vo n. 546/92. Nè aveva alcun rilievo il fatto che tali contributi venissero riscossi con le procedure e coi privilegi previsti per i tributi statali. Contro tale sentenza il Consorzio poneva riserva di ricorso per cassazione. hous Con sentenza definitiva 4 9 aprile 1998 il giudi- -ce di pace accoglieva la domanda, sul presupposto ac- certato attraverso consulenza tecnica e prove testimo- niali che i terreni dell'attore non avessero avuto benefici di tipo fondiario dalle opere realizzate dal Consorzio. Pertanto i contributi consorziali, aventi la natura di corrispettivi dei benefici tratti dagli immo- bili situati nel comprensorio, non erano dovuti. Avverso tali sentenze il Consorzio ha proposto ri- corso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento e di memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. § 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, impugnando la sentenza non definitiva il ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli secondo com- 3 ma,cod. proc. civ., 862 e 864 cod.civ., 21 e 59 r.d. 13 febbario 1933, n.215 e successive modificazioni;
viola- zione e falsa applivcazione degli articoli 5 d.l. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni nel- la legge 28 febbraio 1983, n.53, e 8, comma 1° bis, d.
1.27 aprile 1990, n.90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n.163; omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione ( art.360, n.2, 3, 4 e 5 her cod. proc. civ. Premesso che la decisione sulla competenza non può essere adottata secondo equità, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i con- tributi a favore dei consorzi di bonifica devono esse- re considerati prestazioni patrimoniali pubblicistiche, rientranti nella categaria generale dei tributi. Richiama, in particolare, la sentenza n9537/97, la quale ha espressamente affermato che la competenza in materia spetta al Tribunale, ai sensi dell'art. 9, se- condo comma, cod. proc. civ. Tale interpretazione riceverebbe un'indiretta con- ferma attarverso le sentenza della Corte Costituzionale 3 maggio 1963, n.55, e 21 novembre 1967, n.5, nelle quali si evidenzia che l'obbligo di contribuzione in questione non deriva da un impegno di natura contrat- tuale assunto dai proprietari interessati alla bonifi- 4 ca.
2.2. Col secondo motivo, denunciando - in relazione alla sentenza definitiva omesso esame di punti deci- sivi, nonchè motivazione omessa, insufficiente e con- traddittoria, in relazione all'art. 360, n.4 e 5, cod. proc. civ., il Consorzio lamenta che la sentenza de- finitiva impugnata non abbia considerato - in conformi- tà al principio affermato da Sez. Un., n.8957 e 8960/96 - che il vantaggio derivante dalle opere può essere anche generale, e non concernere specificamente un sin- как golo immobile. Tale vantaggio deve consistere in un incremento di valore dell'immobile soggetto a contribu- to, collegato con un nesso causale con le opere di bo- nifica e la loro manutenzione. Tale problematica non sarebbe stata affrontata dal- la sentenza impugnata. § 3. Motivi della decisione Il pimo motivo merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, successiva alla sentenza delle Sezioni Unite 23 settem- bre 1998, n.9493 ( per una recente pronuncia si veda Sez. I, 18 gennaio 2000, n.470 ), i contributi consor- ziali rientrano nella categoria generale dei tributi poichè le modalità di costituzione di tali enti e le finalità di interesse pubblico della loro attività 5 istituzionale non consentono di sostenere che l'obbligo contributivo derivi da un impegno associativo assunto dai proprietari interessati;
esso deriva, inve- ce, dalla legge, la quale li rende esigibili mediante ruoli e con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. La citata sentenza delle Sezioni Unite ha, altresì, affermato che la competenza per ma- teria del tribunale, prevista dall'art. 9, secondo com- коси ma, cod. proc. civ., non sorge soltanto quando il rappor- to tributario venga dedotto come oggetto di una
contro
- versia promossa nei confronti dell'Amministrazione fi- nanziaria, ma anche nei casi in cui, come nella specie, si tratti di prestazione pubblicistica di natura tribu- taria a favore di enti pubblici a costituzione e parte- cipazione obbligatoria. Poichè non vengono prospettate nuove e decisive ra- gioni per derogare a tale indirizzo, il Collegio ritie- ne di doversi conformare allo stesso. In accoglimento della censura le sentenze devono essere, pertanto, cassate, con assorbimento del secondo motivo e con la dichiarazione di competenza del Tribu- nale di Chieti. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Chieti;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 9 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. E CORT N Enrico Papa Enrico Altieri O I Z nan ماشا A IL CANCELLIERE C1 DO NO пиевь "Grou DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GETE 2004 Oggi. CANCELLIERE C1 DO NO . . A . I C . L R D L A A L E . T E D B U T;
I A B S N T I E N A 1 E S R I S 3 E T 1 R I A E . T N A M 7