Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia previsto dal D.M. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in concreto penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito amministrativo idoneo a provocare l'intervento della polizia giudiziaria. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sintomatica dello spaccio la detenzione della droga da parte di un soggetto che si trovava di notte in atteggiamento di attesa sulla pubblica strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2012, n. 10653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10653 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 12/07/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1313
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 31703/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KA NI N. IL 17/03/1981;
nei confronti del:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 8/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 02/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
-1- EK IN propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze, del 2 maggio 2011, che ha respinto la domanda, dallo stesso avanzata, di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 10 gennaio al 27 marzo 2007, in regime di arresti domiciliari, disposto in sostituzione della misura dell'obbligo di dimora precedentemente applicata, in relazione alla fattispecie delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Delitto dal quale, dopo l'iniziale condanna in primo grado, il EK è stato assolto.
La corte d'appello ha rigettato l'istanza, avendo ritenuto che il richiedente, con la sua condotta gravemente colposa, aveva contribuito a dar causa al provvedimento restrittivo. Avverso tale decisione viene, dunque, proposto ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo alla individuazione, in capo al ricorrente, di comportamenti gravemente colposi, ritenuti ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione.
-2- L'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
-1- Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l'ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave. A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all'adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo. Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare. Nulla vieta al giudice della riparazione di prendere in considerazione gli stessi comportamenti oggetto dell'esame del giudice penale, sempre che la valutazione di essi sia eseguita dal primo non rapportandosi ai canoni di giudizio del processo penale, bensì a quelli propri del procedimento riparatorio, che è diretto non ad accertare responsabilità penali, bensì solo a verificare se talune condotte abbiano quantomeno concorso a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo.
-2- Orbene, nel caso di specie, la corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, sulla base di quanto desunto dalla lettura della stessa sentenza assolutoria, che la condotta del EK aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare, sia pur in presenza di errore dell'autorità inquirente, la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.
È stato, in particolare, ricordato che il richiedente, sorpreso in strada da personale di polizia, in ora notturna, in compagnia della coimputata Enuta, in atteggiamento di attesa, era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente eccedente il valore soglia di cui al D.M. 11 aprile 2006; aveva cioè tenuto, secondo il coerente argomentare della stessa corte, condotta certamente equivoca, tale da giustificare le accuse formulate a suo carico.
Peraltro, il possesso sulla pubblica via di sostanza stupefacente, seppur ritenuto non rilevante sotto il profilo penale, costituisce, in ogni caso, illecito amministrativo. Sotto tale profilo, la condotta del EK, proprio perché contrastante con precise norme di legge, di per sè costituisce grave imprudenza e realizza il concetto di "colpa grave", nei termini indicati dall'art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo riparatorio, poiché ha quantomeno contribuito alla formazione di un quadro indiziario significativo, che ha determinato l'intervento degli inquirenti.
Giustamente, inoltre, i giudici della riparazione hanno rilevato che la misura custodiale è stata applicata a seguito di comportamento anomalo imputabile all'odierno ricorrente, che ha provocato l'aggravamento della misura dell'obbligo di dimora originariamente imposta.
-3- Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 750,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in favore del Ministero resistente, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013