Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9173 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I Z @e / A 4 / R T S I R G REPUBBLICA ITALIANA F . E L D R L T L A U E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . B D D B I I A S E R T RTE SUPREMA DI CASSAZIONE · A N T T I E 1 N Oggetto S R 3 NE TRIBUT917 3/01 E I 1 TRIBUTI E S A . E T CONTENZIOSO N A CAPACITA M PROCESSUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.! Magistrati: DEGLI UFFICI R.G.N. 8715/99 - Presidente Dott. Michele CANTILLO Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Cron. 22092 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Rep. Ud. 03/04/01 Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: BR RA, OT VI, OT SABRINA, OT SIMONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA PATRICIA, difesi dall'avvocato BALZANO GIUSEPPE, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10presso 2001 rappresenta e difende ope legis;
742 resistente avversO la sentenza n. 48/98 della Commissione regionale di VENEZIA, depositata il tributaria 12/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BALZANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. NI GR, PI IR, PI Sabrina e PI MO, rappresentati e difesi come in atti, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex le- ge dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassa- zione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto legit- timo l'atto di accertamento impugnato dalle ricorrenti.
1.2. In fatto, le ricorrenti hannc impugnato un av- viso di accertamento di valore, notificato loro dall'Ufficio del Registro competente, in relazione alla successione apertasi a seguito del decesso del coniuge- 2 genitore PI CO, eccependo il vizio di motiva- zione e la congruità dei valori dichiarati. La Commis- sione Tributaria Provinciale di Bassano del Grappa ha accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo carente la motivazione dell'atto impugnato. La Commissione Tri- butaria Regionale, invece, ha capovolto l'esito del giudizio di primo grado.
1.3. A sostegno del ricorso viene riproposta la censura relativa alla carenza di motivazione dell'atto di accertamento. Viene, inoltre, dedotto che l'Ufficio non ha provato, nel merito, il maggior valore accertato (violazione dell'art 2697 c.c.) e che, comunque, lo stesso Ufficio ha proposto appello senza avere fornito la prova di essere in possesso della relativa autoriz- zazione, richiesta in forza dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992. 1.4. Il Ministero si è soltanto costituito. STONE 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare privo di fondamento.
2.2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di rito, relativa alla dedotta inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, carenzaper 521 d.lgs.dell'autorizzazione di cui all'art. 546/1992. L'eccezione è infondata perché, come è noto, le disposizioni del d.lgs. 546/1992 "hanno effetto da l- 3 la data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali" (art. 80, comma 2, del medesi- оmo d.lgs 654/92), e quindi dal 1 aprile 1996 (v. art. 1, d.l. 403/1995, conv. in legge 495/1995). L'appello, invece, è stato proposto molto tempo prima, nel 1993. Il fatto che il giudizio sia stato celebrato, successi- vamente, vigente il nuovo sistema di contenzioso, non può incidere retroattivamente. In materia processuale vale il principio tempus regit actum. Peraltro, come hanno puntualmente evidenziato i giudici di appello, l'eccezione non ha fondamento nemmeno nel contesto del- la normativa che disciplinava il "vecchio" contenzioso. Infatti, "l'art. 22 comma 3 DPR 636/1972, vigente quan- do fu presentato l'appello notificato come detto il 22 marzo 1992, richiedeva il visto dell'Ispettorato compartimentale solo quando l'ammontare del tributo in contestazione fosse stato di importo inferiore a lire cinquemilioni, il che non si verifica nel presente giu- dizio" (p. 3 della sentenza impugnata).
2.3. Nel merito, primo motivo di censura (vizio di motivazione dell'atto di accertamento impugnato) si esaurisce in una lunga dissertazione sull'obbligo di motivare gli atti di accertamento e ncn contiene nessun "attacco diretto" alla sentenza impugnata. Questa, poi, in relazione sulla motivazione dell'atto di accertamen- 4 to, oggetto della originaria impugnazione, afferma che "l'avviso di accertamento del quale si discute contiene effettivamente l'indicazione degli "elementi" in base ai quali è stato determinato il valore dei beni" (p.4). Alla affermazione di principio segue la specificazione che il maggior valore è stato accertato sulla base di atti di registrazione di beni similari specificamente indicati con numero e data (ivi). Quindi, la censura della carenza di motivazione anche se fosse stata cor- rettamente "mirata" alla sentenza, piuttosto che all'atto di accertamento, sarebbe stata comunque in- fondata. Lo stesso dicasi per la pretesa violazione dell'onere della prova, eccepita sul rilievo, infonda- to, che l'Ufficio si sarebbe sottratto all'onere di do- ver offrire gli elementi sui quali ha basato l'accertamento. Risulta dal brano di motivazione già citato che l'Ufficio ha indicato atti aventi ad oggetto beni similari, dai quali emergono i valori di riferi- mento. Né i ricorrenti hanno contestato tali riferimen- ti.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 5 Così deciso in Roma il 3 Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio I Z A S S A C aprile 2001. Il Presidente cantile) (dr. Michele Canti DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi •6 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N IO Z 6 C R O E T 8 A 9 R 1 5 T / IS 4 . / N 6 G 2 E . R B .R A .P I A L L D R D A L A E . E T T B D U A I N T S E B I N S 1 E A E R 3 S I 1 T I R . A E N T A M 10