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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3975 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliate in Roma in Viale del Lido n. C.F._2
78 presso lo studio professionale dell'avv. Riccardo Mancini che le rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- parte attrice
E nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Augusto Riboty n. C.F._3
28 presso lo studio professionale dell'Avv. Maria Giuseppina Iannella che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Oliva, giusta procura speciale in atti;
- parte convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.01.2021 le parti attrici convenivano avanti l'intestato Tribunale al fine di accertare e Controparte_1 dichiarare il suo inadempimento agli obblighi genitoriali di assistenza, educazione e mantenimento della LI nata in [...] vincolo matrimoniale Parte_2 con e per l'effetto condannarlo (i) alla ripetizione di quota parte Parte_1 delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, (ii) al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della LI di € 350,00 al mese in quanto non economicamente autosufficiente, (iii) al risarcimento del danno extra patrimoniale subito per la violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale nei riguardi della LI
e da liquidarsi in via equitativa nella misura da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese del giudizio.
A fondamento della domanda proposta le parti attrici deducevano:
- che aveva contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 in Ucraina nell'anno 1996;
- che dall'unione delle parti era nata in [...] la LI il 16.03.1998; Pt_2
- che nel 1999 i coniugi si erano trasferito con la LI in Italia;
- che pochi mesi dopo il trasferimento dall'Ucraina il marito aveva abbandonato la casa familiare ed era andato a convivere con un'altra donna;
- che negli anni il padre si era disinteressato totalmente della LI;
- che il convenuto non aveva provveduto al mantenimento di e non aveva Pt_2 rapporti con la madre;
- che la LI, divenuta maggiorenne, conviveva tuttora con la madre, non aveva un'occupazione lavorativa e frequentava con profitto la facoltà di lettere e filosofia indirizzo scienze per il turismo;
- che sin dal suo arrivo in Italia lavorava come badante presso Parte_1 abitazioni private;
- che la stessa non aveva un contratto di lavoro regolare, percepiva un compenso di circa 500,00 al mese e sostegno economico dalla propria madre;
- che era altresì madre di altri due figli nati da un nuovo Parte_1
2 rapporto sentimentale;
- che lavorava stabilmente come operaio e percepiva una Controparte_1 retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro;
- che la madre si era sempre occupata delle necessità della LI in via esclusiva.
2. Con memoria del 29.04.2021 si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le avverse deduzioni, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello ucraino, la violazione del principio del ne bis in idem internazionale in quanto nel 2012 vi era già stato, su impulso dell'attrice, un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ucraina in merito al mantenimento di deduceva Pt_2
l'infondatezza in fatto delle domande attoree poiché aveva intrattenuto per molti anni rapporti con la LI in seguito ostacolati dalla madre ed aveva contribuito al suo sostentamento per quanto possibile in relazione alle sue condizioni economiche.
Tanto premesso e contestato, il convenuto chiedeva in via pregiudiziale di rito dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano in favore di quello ucraino, in via preliminare nel merito, dichiararsi la violazione del principio del ne bis in idem e, in via subordinata nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto, con avversa condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite.
3. All'udienza del 05.05.2021 il Giudice, sentiti i difensori, concedeva termine alle parti per il deposito di memorie autorizzate a mezzo delle quali le stesse insistevano nelle loro istanze e in particolare la parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari.
Con ordinanza del 07.12.2021 il Giudice respingeva le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla parte convenuta, assegnava i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza di amissione dei mezzi istruttori.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi alle udienze del 18.01.2023 e 29.09.2023 e, esaurito l'espletamento delle prove, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con trattazione scritta all'udienza del 15.11.2024 e rimessa in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta nei limiti di seguito indicati.
4.1. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano in favore di quello ucraino. Con riferimento alla questione pregiudiziale di rito deve essere confermato quanto già disposto con ordinanza emessa in data
3 7.12.2021. Deve premettersi che parte convenuta ha sollevato questione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore del Giudice ucraino richiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione In particolare, il convenuto ha dedotto nella comparsa di costituzione e risposta che: “Il matrimonio tra il signor e la RA Controparte_1
fu sciolto ricorrendo al Tribunale del rione di Sadgora della città di Chernivtsi in Parte_1
Ucraina il 21 aprile 2004, nonostante entrambe le parti vivevano in Italia. Successivamente, nel 2012, la RA , pur vivendo in Italia, ricorreva nuovamente Tribunale del rione di Parte_1
Sadgora della città di Chernivtsi in Ucraina, per veder riconosciuto il diritto al mantenimento della LI e ciò in ragione del fatto che l'ordinamento Ucraino non stabilisce in sede di divorzio il Pt_2 mantenimento per i figli. Il Tribunale Ucraino accoglieva il ricorso dell'attrice e condannava nella causa
n. 2- 567/12 (procedimento n. 2/2410/523/12) il convenuto al “versamento di un assegno alimentare mensile da versarsi alla RA per il sostentamento della LI Parte_1
pari a ½ parte di tutti i tipi di suo guadagno a partire dal 11.10.12 e finché la Parte_2 LI non arriva alla maggiore età ma non meno del 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età” (doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Con provvedimento del 25 settembre 2017, il Tribunale Ucraino deliberava la terminazione del procedimento esecutivo a carico del convenuto n. 4429218 (mandato esecutivo n. 2-567/12 del
30.7.2014) teso proprio alla riscossione delle somme stabilite dal Tribunale Ucraino in favore della RA per il mantenimento della LI (doc. 2, allegato alla comparsa di Parte_3 Pt_2 costituzione e risposta). Tale provvedimento accertava non solo la maggiore età dell'attrice
[...]
, ma anche che a carico del signor non pendeva di alcun debito”. Parte_2 Controparte_1
Occorre rilevare che, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
22828 del 12/09/2019 (Rv. 655332 - 01) : “In tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Convenzione dell'Aja del 1961, resa esecutiva con la l. 24 ottobre 1980,
n. 742, applicabile "ratione materia", la competenza giurisdizionale internazionale è attribuita, in via generale, allo Stato di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via del tutto residuale e sussidiaria quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i provvedimenti o resti al riguardo inerte e sia stata avviata una preventiva interlocuzione formale tra i due Stati. Ne consegue che non può essere riconosciuta in Italia una sentenza dello Stato di cittadinanza di una minore, che ne disponga il trasferimento nello Stato estero (Ucraina), ove la minore abbia dimora abituale in Italia, presso il padre convivente, in assenza degli elementi eccezionali e derogatori sopra indicati, atteso che, secondo quanto stabilito nell'art. 64 lettera a) l. n. 218 del 1995, il provvedimento giurisdizionale estero può essere riconosciuto solo se pronunciato secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano”.
4 In dettaglio, deve rilevarsi che la legge n. 218/95 determina l'ambito di applicazione della giurisdizione italiana fissandolo in primis in ragione della residenza e/o domicilio del convenuto nello stato italiano (art. 3) ma tale criterio può essere derogato, per scelta delle parti, in favore di un giudice straniero. Inoltre, l'art. 36 della predetta legge stabilisce espressamente che i rapporti personali e patrimoniali tra figli, compresa la potestà dei genitori, vadano regolati però dalla legge nazionale del figlio. Infine, l'art. 8 del Protocollo dell'Aja firmato il 23 novembre 2007 (sottoscritto anche l'Ucraina) consente la scelta della legge applicabile specificando che può selezionarsi anche la legge designata in sede di divorzio e/o separazione.
Nel caso di specie, deve ribadirsi che non sussiste una piena coincidenza tra il giudizio svoltosi in ucraina, dapprima di divorzio e in seguito finalizzato ad ottenere il mantenimento della LI fino alla maggiore età, e quello intentato con il presente giudizio che riguarda il riconoscimento del mantenimento a favore di LI maggiorenne, non autosufficiente (peraltro non previsto nell'ordinamento ucraino) o del diritto agli alimenti ed il risarcimento dei danni per omesso mantenimento ed inosservanza degli obblighi genitoriali di cura ed assistenza.
4.2. Nel merito, le parti attrici hanno richiesto la condanna di parte convenuta (i) alla ripetizione di quota parte delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, (ii) al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della LI di € 350,00 al mese in quanto non economicamente autosufficiente, (iii) al risarcimento del danno extra patrimoniale subito per la violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale nei riguardi della LI e da liquidarsi in via equitativa nella misura da accertarsi in corso di causa.
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem internazionale in quanto nel 2012 vi era già stato, su ricorso dell'attrice, un pronunciamento da parte dell'Autorità Giudiziaria ucraina in merito al mantenimento di e, in subordine, l'infondatezza in fatto delle domande attoree con richiesta di Pt_2 rigetto delle domande proposte.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la presente controversia rientri nell'ambito della competenza della sezione famiglia, con decisione da assumersi in composizione collegiale. Sebbene, infatti, il danno endofamiliare tradizionalmente viene attratto nell'orbita della competenza della sezione civile ordinaria in composizione monocratica,
5 nel caso di specie, tuttavia, le parti attrici hanno richiesto anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la LI maggiorenne, non autosufficiente, che radica la competenza al Tribunale in composizione collegiale ex art. 337 septies c.c., secondo cui
“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
A ciò non osta la circostanza per cui il ricorso è stato introdotto con atto di citazione atteso che, nel regime ante riforma Cartabia, anche le azioni di stato venivano introdotte con atto di citazione e la competenza è sempre stata ritenuta del Tribunale in composizione collegiale.
Infine, deve rilevarsi, esclusivamente per completezza di ricostruzione del sistema, che con il cd. Correttivo ex D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, alla riforma Cartabia, l'art. 473 bis c.p.c. è stato modificato nel senso che “Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente” con la conseguenza che, attualmente, anche le controversie in materia di danno endofamiliare sono rientranti nella competenza del Tribunale ordinario, sezione famiglia, con applicazione della nuova disciplina alle cause introdotte dal 28 febbraio
2023. Sebbene tale disposizione non sia applicabile ratione temporis al presente giudizio, tale innovazione legislativa si inserisce nel solco della tendenza da parte del legislatore di concentrare la tutela in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale o di convivenza more uxorio, anche per le questioni risarcitorie derivanti dalla violazione dei doveri nascenti dal rapporto familiare, nell'ambito di un giudizio unitario dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
4.3. Nel merito, deve rilevarsi che i fatti relativi al presente giudizio devono essere così ricostruiti:
- con sentenza emessa dal Tribunale ucraino il 12.02.2004 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
- con sentenza emessa in data 26.11.2012 il Tribunale ucraino ha disposto, su ricorso di HE che il debba corrispondere un assegno Pt_1 CP_1 alimentare per il mantenimento della LI minorenne pari alla metà del suo guadagno e comunque non inferiore al 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta);
6 - dalla documentazione depositata dal convenuto risulta che l'obbligo di mantenimento si è concluso con la maggiore età della LI senza che risultino ulteriori debiti in corso, come attestato dal Tribunale ucraino che si è pronunciato con delibera sulla terminazione del procedimento esecutivo in data 25.9.2017 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
4.4. Con riferimento alla richiesta di mantenimento a favore della LI maggiorenne non autosufficiente, il Collegio ritiene che la medesima debba essere accolta. Infatti, è risultato provato in corso di causa che la LI tuttora frequenta gli studi universitari e non lavora. Il difensore delle parti attrici ha depositato in atti il certificato di iscrizione presso l'università la Sapienza nonché le Controparte_2 ricevute di pagamento delle tasse universitarie e, da ultimo, il conseguimento della laurea in 20.03.2024 con certificato di iscrizione nell'anno 2024/2025 al corso di laurea magistrale in risorse umane, scienze del lavoro e innovazione. Dunque, deve ritenersi che parte attrice ha dato piena prova che la LI sta proseguendo gli studi, peraltro anche con profitto avendo già conseguito la laurea ed avendo intrapreso anche un corso di studi post universitario.
Il Collegio rileva che, di recente, la Cassazione con ordinanza n. 17183 del 2020 si è pronunciata sull'argomento dell'autonomia economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei genitori: “4.2.1. - In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993
n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n. 5883). Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004,
n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre
7 più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n.
12952)”.
Ed ancora, più in dettaglio, secondo la Suprema Corte: “Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale”.
Deve ritenersi pertanto che la LI abbia proseguito gli studi universitari Pt_2 con diligenza e sta tuttora seguendo un percorso di studi finalizzato a realizzare le proprie aspirazioni ed attitudini che giustifica la corresponsione di un mantenimento da parte del padre, fino a quando la medesima non avrà trovato un lavorio idoneo alle proprie aspirazioni con una stabilità occupazionale che le consenta di mantenersi in maniera autonoma.
Ai fini della determinazione dell'importo del mantenimento deve farsi riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
A seguito dell'istruttoria svolta, è risultato che il convenuto lavora alle dipendenze della ditta Ipf Zanier Srl con contratto a tempo indeterminato e percepisce mensilmente euro 1.500,00 / 1.600,00 circa ed ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro
24.842,09 e per l'anno 2022 di euro 24.243,00. Il convenuto ha anche allegato un contratto di locazione con canone di euro 700,00 mensili ma con scadenza nel mese di ottobre dell'anno 2019. ha dichiarato di lavorare in maniera saltuaria come badante Parte_1 percependo circa 500,00 euro mensili, di essere sostenuta economicamente dalla propria madre e di avere avuto altri due figli nati da successiva relazione sentimentale.
Deve ritenersi equo disporre un assegno di mantenimento mensile da parte del
8 convenuto di euro 350,00 mensili con decorrenza dal raggiungimento della LI della maggiore età, ossia dal mese di aprile 2018, entro il giorno 5 di ciascun mese, e con aggiornamento annuale Istat.
4.5. Con riferimento alla richiesta di rimborso delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, la domanda non può essere accolta.
In primo luogo, deve rilevarsi che la eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte convenuta con riferimento alle spese di mantenimento ordinario e straordinario, deve ritenersi tardiva, come eccepito da parte attrice, in quanto esclusivamente con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. Secondo la Cassazione Sez.
U, sentenza n. 3567 del 14/02/2011 “ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum” (in senso conforme cfr. Cass. ordinanza n. 22688 anno 2025).
Nel merito, tuttavia, la domanda non può essere accolta.
Risulta documentalmente provato che sull'assegno di mantenimento a carico del padre per la LI si è già pronunciato il Tribunale ucraino su ricorso della Parte_1 che ha condannato il alla corresponsione di un assegno alimentare per il CP_1 mantenimento della LI minorenne pari alla metà del suo guadagno e comunque non inferiore al 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età.
Deve ritenersi fondata, pertanto, la eccezione preliminare di merito di violazione del principio del ne bis in idem in quanto la pronuncia del Tribunale ucraino ha già disposto sul mantenimento a carico del padre per la LI, fino al raggiungimento della maggiore età e – tenuto conto dell'entità del mantenimento – lo stesso deve ritenersi relativo sia le spese ordinarie che le spese straordinarie per la LI. Inoltre, parti attrici non hanno dato piena prova delle spese sostenute dalla madre per la LI negli anni precedenti al raggiungimento della maggiore età, salvo per le spese di danza e di studi universitari sostenuto dalla madre.
5.3. Con riguardo alla richiesta del danno endofamiliare per privazione del
9 rapporto parentale deve osservarsi quanto segue.
Dalla istruttoria svolta è risultato che il convenuto si è sostanzialmente disinteressato della cura e, in parte, del mantenimento della LI, violando in tal modo i doveri, previsti dall'art. 143 cod. civ. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà e, più in generale, sanciti dall'art. 30 della Costituzione che, individuando entrambi i genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, pone non solo il dovere di ciascuno nei confronti del figlio ma anche un dovere reciproco dei genitori, la cui violazione cagiona anche al genitore rimasto solo ad accudire la prole un danno non patrimoniale risarcibile.
In tema di responsabilità genitoriale, il sistema normativo prevede un
“automatismo” fra procreazione e responsabilità genitoriale. L'obbligo dei genitori di mantenere, educare e prendersi cura dei figli sorge infatti dalla nascita, costituisce un elemento fondamentale del rapporto familiare e dipende dal fatto stesso della procreazione, ed a tale dovere corrisponde il diritto della prole alla protezione ed alle cure necessarie al proprio benessere, di intrattenere e godere della relazione e del contatto diretto con i propri genitori.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'obbligo di mantenimento di un figlio persiste sin dalla procreazione, ed anche se il riconoscimento avviene anni dopo la nascita del bambino, il dovere di versare gli alimenti inizia dalla data della sua nascita” (cfr. Cass. ordinanza n. 28442 del 13 ottobre 2023 ed in senso conforme cfr. Cass. n. 7960/2017 e Cass. n.
15100/2005, nonché Trib. Di Monza, sentenza n. 1417/2021).
Inoltre, la Cassazione ha anche affermato che: “L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento”. (cfr. Cass. n. 26205 del 22/11/2013).
In punto di diritto deve osservarsi che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che
10 sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (cfr. Cassazione civile sez. I -
09/03/2020, n.6518).
Tutto ciò premesso, quanto alla domanda di condanna di risarcimento del danno a favore della LI maggiorenne non autosufficiente, per la violazione dei doveri Pt_2 genitoriali di assistenza morale nei riguardi della LI, il medesimo è risultato provato a seguito dell'istruttoria svolta.
Infatti, i testi sentiti testi hanno dichiarato che la LI non ha avuto contatti Pt_2 con il padre da quando era piccola, ad eccezione di limitate occasioni e che questi si è disinteressato alla educazione, mantenimento ed istruzione della LI.
La teste ha dichiarato che il convenuto non ha incontrato Testimone_1 la LI “da quando aveva 11 mesi” fatta eccezione per due o tre occasioni e che “non ha mai dato nulla” per il suo mantenimento e che “dalla età di tre o quattro anni non ha neppure più chiesto di lei”. in sede di interrogatorio formale ha affermato che il Parte_1 convenuto, quando la LI era ancora piccola, le ha impedito di contattarlo bloccando il telefono. Infine, anche la LI in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato Pt_2 che il padre la chiamava raramente fino a 10, 12 anni e che in seguito l'ha chiamata per qualche compleanno anche in ritardo e che la madre non ha ostacolato la frequentazione del padre con la LI.
Anche la teste di parte convenuta, pur avendo dichiarato che il padre ha cercato invano di consegnare alla LI vestiti da bambina e peluche ma che tornava a casa
“senza che la madre li avesse presi” si è evidentemente riferita all'età dell'infanzia della LI ma non a quella dell'adolescenza avendo attualmente 27 anni. Lo stesso Pt_2 convenuto ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di andare a trovare la LI quando poteva, ma di non ricordare di preciso e di avere pagato quanto disposto dal
Tribunale ucraino. Infine, le foto allegate in atti riguardano la LI quando era piccola, salvo una fotografia in cui la medesima è ritratta con il fratello, nato dalla relazione del padre con la nuova compagna.
Dunque, deve essere accolta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice per lesione del “rapporto parentale” per la LI che sarebbe stata privata dell'apporto morale e materiale della figura paterna e, dunque, per la lesione dei diritti nascenti dal
11 rapporto di filiazione tutelati dagli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Infatti, tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile, sulla scorta del totale disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti della LI naturale.
Va evidenziato che secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma sez. I civ., sentenza 19 maggio 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti), il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno. Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.. A seguito della decisione delle Sezioni unite della
Suprema Corte, n. 26972/2008, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale. Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela.
Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale deve essere rammentato quanto ribadito di recente dalla giurisprudenza secondo cui “Il danno non patrimoniale deve comunque essere allegato e provato dal danneggiato. Nel caso di specie il figlio ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. ….. deve ritenersi sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita.
Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità” (Cass. sent.13 maggio 2011, n.10527).
12 Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria è la quasi totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale della LI Applicando a tali fatti noti le comuni regole di Pt_2 esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c.
A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, infatti se anche la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione.
Ritenuto quindi sussistente l'an della pretesa risarcitoria, si deve ora valutare il quantum di essa, in relazione al quale, stante la particolare tipologia di pregiudizio sofferto, non può che riconoscersi l'applicabilità del giudizio in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Nel caso di specie, utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso nel 2025 presso il Tribunale di Roma, che determinano in € 11.549,20 il valore di punto per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando in 20 punti il punteggio nel caso di morte di un genitore, aumentato di 7 punti in relazione all'età del genitore e del figlio ed applicando i suddetti parametri, il danno da morte del genitore, deve essere quantificato in € 311.828,4 (valore del singolo punto per
27).
Tuttavia, va apportato al suddetto criterio un adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto delle tabelle. La liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono. Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, si sottragga al ruolo genitoriale e
13 colpevolmente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione (cfr. Cass. n. 16657/2014). Conseguentemente, non può che riconoscersi la necessità di rideterminazione verso il ribasso del parametro liquidatorio previsto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di perdita definitiva del genitore per decesso.
Nel caso di specie, tale valore deve essere diminuito sia in quanto non vi erano rapporti di convivenza tra il e la LI e per la mancanza di un serio vincolo CP_1 affettivo determinato dalla circostanza per cui il padre è stato assente in maniera quasi totale e continuativa, pur essendovi state talune occasioni di incontro con lo stesso e la LI (come risulta dalla documentazione depositata dal difensore di parte convenuta).
Pertanto, il danno deve essere quantificato nella misura del 25% del danno da morte, dovendosi quantificare l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali in euro
77.957,1 somma già attualizzata e sul cui importo devono decorrere gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Tra l'altro, dall'istruttoria svolta non è emerso che la mancata instaurazione del rapporto parentale del padre con sia stato determinato dalle condotte tenute dalla Pt_2 che ne abbia ostacolato la frequentazione negli anni. Parte_1
Deve essere rigettata la domanda di condanna di parte attrici ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non essendo emerso in giudizio che le medesime abbiano agito con mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in capo al convenuto, per controversia di valore indeterminato complessità media per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e con compensazione nella misura di 1/3 in ragione della soccombenza delle parti attrici con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre dall'anno 1999 fino al raggiungimento della maggiore età della LI.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 737 c.p.c., depositato da iscritto al n. 3975/2020 R.G.A.C., così decide: Parte_1
- rigetta la domanda di parti attrici alla ripetizione di quota parte delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 per i motivi sopra esposti;
- accoglie la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la LI a carico del padre e, per l'effetto, attribuisce mensilmente a un Parte_1 assegno di euro 350,00 per il mantenimento della LI, maggiorenne non
14 autosufficiente da corrispondersi da parte del dal mese di aprile 2018 al CP_1 domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti del convenuto risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di per perdita del rapporto Parte_2 parentale e, per l'effetto, condanna a corrispondere alla LI euro Controparte_1
77.957,1 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
-condanna il convenuto a rifondere a parti attrici le spese di giudizio con compensazione nella misura di 1/3 che liquida in euro 6.000,00 per onorari oltre spese per contributo unificato e marca da bollo e rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Riccardo Mancini dichiarato antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 10.10.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3975 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliate in Roma in Viale del Lido n. C.F._2
78 presso lo studio professionale dell'avv. Riccardo Mancini che le rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- parte attrice
E nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Augusto Riboty n. C.F._3
28 presso lo studio professionale dell'Avv. Maria Giuseppina Iannella che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Oliva, giusta procura speciale in atti;
- parte convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.01.2021 le parti attrici convenivano avanti l'intestato Tribunale al fine di accertare e Controparte_1 dichiarare il suo inadempimento agli obblighi genitoriali di assistenza, educazione e mantenimento della LI nata in [...] vincolo matrimoniale Parte_2 con e per l'effetto condannarlo (i) alla ripetizione di quota parte Parte_1 delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, (ii) al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della LI di € 350,00 al mese in quanto non economicamente autosufficiente, (iii) al risarcimento del danno extra patrimoniale subito per la violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale nei riguardi della LI
e da liquidarsi in via equitativa nella misura da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese del giudizio.
A fondamento della domanda proposta le parti attrici deducevano:
- che aveva contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 in Ucraina nell'anno 1996;
- che dall'unione delle parti era nata in [...] la LI il 16.03.1998; Pt_2
- che nel 1999 i coniugi si erano trasferito con la LI in Italia;
- che pochi mesi dopo il trasferimento dall'Ucraina il marito aveva abbandonato la casa familiare ed era andato a convivere con un'altra donna;
- che negli anni il padre si era disinteressato totalmente della LI;
- che il convenuto non aveva provveduto al mantenimento di e non aveva Pt_2 rapporti con la madre;
- che la LI, divenuta maggiorenne, conviveva tuttora con la madre, non aveva un'occupazione lavorativa e frequentava con profitto la facoltà di lettere e filosofia indirizzo scienze per il turismo;
- che sin dal suo arrivo in Italia lavorava come badante presso Parte_1 abitazioni private;
- che la stessa non aveva un contratto di lavoro regolare, percepiva un compenso di circa 500,00 al mese e sostegno economico dalla propria madre;
- che era altresì madre di altri due figli nati da un nuovo Parte_1
2 rapporto sentimentale;
- che lavorava stabilmente come operaio e percepiva una Controparte_1 retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro;
- che la madre si era sempre occupata delle necessità della LI in via esclusiva.
2. Con memoria del 29.04.2021 si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le avverse deduzioni, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello ucraino, la violazione del principio del ne bis in idem internazionale in quanto nel 2012 vi era già stato, su impulso dell'attrice, un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ucraina in merito al mantenimento di deduceva Pt_2
l'infondatezza in fatto delle domande attoree poiché aveva intrattenuto per molti anni rapporti con la LI in seguito ostacolati dalla madre ed aveva contribuito al suo sostentamento per quanto possibile in relazione alle sue condizioni economiche.
Tanto premesso e contestato, il convenuto chiedeva in via pregiudiziale di rito dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano in favore di quello ucraino, in via preliminare nel merito, dichiararsi la violazione del principio del ne bis in idem e, in via subordinata nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto, con avversa condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite.
3. All'udienza del 05.05.2021 il Giudice, sentiti i difensori, concedeva termine alle parti per il deposito di memorie autorizzate a mezzo delle quali le stesse insistevano nelle loro istanze e in particolare la parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari.
Con ordinanza del 07.12.2021 il Giudice respingeva le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla parte convenuta, assegnava i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza di amissione dei mezzi istruttori.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi alle udienze del 18.01.2023 e 29.09.2023 e, esaurito l'espletamento delle prove, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con trattazione scritta all'udienza del 15.11.2024 e rimessa in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta nei limiti di seguito indicati.
4.1. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano in favore di quello ucraino. Con riferimento alla questione pregiudiziale di rito deve essere confermato quanto già disposto con ordinanza emessa in data
3 7.12.2021. Deve premettersi che parte convenuta ha sollevato questione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore del Giudice ucraino richiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione In particolare, il convenuto ha dedotto nella comparsa di costituzione e risposta che: “Il matrimonio tra il signor e la RA Controparte_1
fu sciolto ricorrendo al Tribunale del rione di Sadgora della città di Chernivtsi in Parte_1
Ucraina il 21 aprile 2004, nonostante entrambe le parti vivevano in Italia. Successivamente, nel 2012, la RA , pur vivendo in Italia, ricorreva nuovamente Tribunale del rione di Parte_1
Sadgora della città di Chernivtsi in Ucraina, per veder riconosciuto il diritto al mantenimento della LI e ciò in ragione del fatto che l'ordinamento Ucraino non stabilisce in sede di divorzio il Pt_2 mantenimento per i figli. Il Tribunale Ucraino accoglieva il ricorso dell'attrice e condannava nella causa
n. 2- 567/12 (procedimento n. 2/2410/523/12) il convenuto al “versamento di un assegno alimentare mensile da versarsi alla RA per il sostentamento della LI Parte_1
pari a ½ parte di tutti i tipi di suo guadagno a partire dal 11.10.12 e finché la Parte_2 LI non arriva alla maggiore età ma non meno del 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età” (doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Con provvedimento del 25 settembre 2017, il Tribunale Ucraino deliberava la terminazione del procedimento esecutivo a carico del convenuto n. 4429218 (mandato esecutivo n. 2-567/12 del
30.7.2014) teso proprio alla riscossione delle somme stabilite dal Tribunale Ucraino in favore della RA per il mantenimento della LI (doc. 2, allegato alla comparsa di Parte_3 Pt_2 costituzione e risposta). Tale provvedimento accertava non solo la maggiore età dell'attrice
[...]
, ma anche che a carico del signor non pendeva di alcun debito”. Parte_2 Controparte_1
Occorre rilevare che, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
22828 del 12/09/2019 (Rv. 655332 - 01) : “In tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Convenzione dell'Aja del 1961, resa esecutiva con la l. 24 ottobre 1980,
n. 742, applicabile "ratione materia", la competenza giurisdizionale internazionale è attribuita, in via generale, allo Stato di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via del tutto residuale e sussidiaria quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i provvedimenti o resti al riguardo inerte e sia stata avviata una preventiva interlocuzione formale tra i due Stati. Ne consegue che non può essere riconosciuta in Italia una sentenza dello Stato di cittadinanza di una minore, che ne disponga il trasferimento nello Stato estero (Ucraina), ove la minore abbia dimora abituale in Italia, presso il padre convivente, in assenza degli elementi eccezionali e derogatori sopra indicati, atteso che, secondo quanto stabilito nell'art. 64 lettera a) l. n. 218 del 1995, il provvedimento giurisdizionale estero può essere riconosciuto solo se pronunciato secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano”.
4 In dettaglio, deve rilevarsi che la legge n. 218/95 determina l'ambito di applicazione della giurisdizione italiana fissandolo in primis in ragione della residenza e/o domicilio del convenuto nello stato italiano (art. 3) ma tale criterio può essere derogato, per scelta delle parti, in favore di un giudice straniero. Inoltre, l'art. 36 della predetta legge stabilisce espressamente che i rapporti personali e patrimoniali tra figli, compresa la potestà dei genitori, vadano regolati però dalla legge nazionale del figlio. Infine, l'art. 8 del Protocollo dell'Aja firmato il 23 novembre 2007 (sottoscritto anche l'Ucraina) consente la scelta della legge applicabile specificando che può selezionarsi anche la legge designata in sede di divorzio e/o separazione.
Nel caso di specie, deve ribadirsi che non sussiste una piena coincidenza tra il giudizio svoltosi in ucraina, dapprima di divorzio e in seguito finalizzato ad ottenere il mantenimento della LI fino alla maggiore età, e quello intentato con il presente giudizio che riguarda il riconoscimento del mantenimento a favore di LI maggiorenne, non autosufficiente (peraltro non previsto nell'ordinamento ucraino) o del diritto agli alimenti ed il risarcimento dei danni per omesso mantenimento ed inosservanza degli obblighi genitoriali di cura ed assistenza.
4.2. Nel merito, le parti attrici hanno richiesto la condanna di parte convenuta (i) alla ripetizione di quota parte delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, (ii) al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della LI di € 350,00 al mese in quanto non economicamente autosufficiente, (iii) al risarcimento del danno extra patrimoniale subito per la violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale nei riguardi della LI e da liquidarsi in via equitativa nella misura da accertarsi in corso di causa.
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem internazionale in quanto nel 2012 vi era già stato, su ricorso dell'attrice, un pronunciamento da parte dell'Autorità Giudiziaria ucraina in merito al mantenimento di e, in subordine, l'infondatezza in fatto delle domande attoree con richiesta di Pt_2 rigetto delle domande proposte.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la presente controversia rientri nell'ambito della competenza della sezione famiglia, con decisione da assumersi in composizione collegiale. Sebbene, infatti, il danno endofamiliare tradizionalmente viene attratto nell'orbita della competenza della sezione civile ordinaria in composizione monocratica,
5 nel caso di specie, tuttavia, le parti attrici hanno richiesto anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la LI maggiorenne, non autosufficiente, che radica la competenza al Tribunale in composizione collegiale ex art. 337 septies c.c., secondo cui
“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
A ciò non osta la circostanza per cui il ricorso è stato introdotto con atto di citazione atteso che, nel regime ante riforma Cartabia, anche le azioni di stato venivano introdotte con atto di citazione e la competenza è sempre stata ritenuta del Tribunale in composizione collegiale.
Infine, deve rilevarsi, esclusivamente per completezza di ricostruzione del sistema, che con il cd. Correttivo ex D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, alla riforma Cartabia, l'art. 473 bis c.p.c. è stato modificato nel senso che “Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente” con la conseguenza che, attualmente, anche le controversie in materia di danno endofamiliare sono rientranti nella competenza del Tribunale ordinario, sezione famiglia, con applicazione della nuova disciplina alle cause introdotte dal 28 febbraio
2023. Sebbene tale disposizione non sia applicabile ratione temporis al presente giudizio, tale innovazione legislativa si inserisce nel solco della tendenza da parte del legislatore di concentrare la tutela in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale o di convivenza more uxorio, anche per le questioni risarcitorie derivanti dalla violazione dei doveri nascenti dal rapporto familiare, nell'ambito di un giudizio unitario dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
4.3. Nel merito, deve rilevarsi che i fatti relativi al presente giudizio devono essere così ricostruiti:
- con sentenza emessa dal Tribunale ucraino il 12.02.2004 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
- con sentenza emessa in data 26.11.2012 il Tribunale ucraino ha disposto, su ricorso di HE che il debba corrispondere un assegno Pt_1 CP_1 alimentare per il mantenimento della LI minorenne pari alla metà del suo guadagno e comunque non inferiore al 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta);
6 - dalla documentazione depositata dal convenuto risulta che l'obbligo di mantenimento si è concluso con la maggiore età della LI senza che risultino ulteriori debiti in corso, come attestato dal Tribunale ucraino che si è pronunciato con delibera sulla terminazione del procedimento esecutivo in data 25.9.2017 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
4.4. Con riferimento alla richiesta di mantenimento a favore della LI maggiorenne non autosufficiente, il Collegio ritiene che la medesima debba essere accolta. Infatti, è risultato provato in corso di causa che la LI tuttora frequenta gli studi universitari e non lavora. Il difensore delle parti attrici ha depositato in atti il certificato di iscrizione presso l'università la Sapienza nonché le Controparte_2 ricevute di pagamento delle tasse universitarie e, da ultimo, il conseguimento della laurea in 20.03.2024 con certificato di iscrizione nell'anno 2024/2025 al corso di laurea magistrale in risorse umane, scienze del lavoro e innovazione. Dunque, deve ritenersi che parte attrice ha dato piena prova che la LI sta proseguendo gli studi, peraltro anche con profitto avendo già conseguito la laurea ed avendo intrapreso anche un corso di studi post universitario.
Il Collegio rileva che, di recente, la Cassazione con ordinanza n. 17183 del 2020 si è pronunciata sull'argomento dell'autonomia economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei genitori: “4.2.1. - In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993
n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n. 5883). Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004,
n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre
7 più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n.
12952)”.
Ed ancora, più in dettaglio, secondo la Suprema Corte: “Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale”.
Deve ritenersi pertanto che la LI abbia proseguito gli studi universitari Pt_2 con diligenza e sta tuttora seguendo un percorso di studi finalizzato a realizzare le proprie aspirazioni ed attitudini che giustifica la corresponsione di un mantenimento da parte del padre, fino a quando la medesima non avrà trovato un lavorio idoneo alle proprie aspirazioni con una stabilità occupazionale che le consenta di mantenersi in maniera autonoma.
Ai fini della determinazione dell'importo del mantenimento deve farsi riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
A seguito dell'istruttoria svolta, è risultato che il convenuto lavora alle dipendenze della ditta Ipf Zanier Srl con contratto a tempo indeterminato e percepisce mensilmente euro 1.500,00 / 1.600,00 circa ed ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro
24.842,09 e per l'anno 2022 di euro 24.243,00. Il convenuto ha anche allegato un contratto di locazione con canone di euro 700,00 mensili ma con scadenza nel mese di ottobre dell'anno 2019. ha dichiarato di lavorare in maniera saltuaria come badante Parte_1 percependo circa 500,00 euro mensili, di essere sostenuta economicamente dalla propria madre e di avere avuto altri due figli nati da successiva relazione sentimentale.
Deve ritenersi equo disporre un assegno di mantenimento mensile da parte del
8 convenuto di euro 350,00 mensili con decorrenza dal raggiungimento della LI della maggiore età, ossia dal mese di aprile 2018, entro il giorno 5 di ciascun mese, e con aggiornamento annuale Istat.
4.5. Con riferimento alla richiesta di rimborso delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, la domanda non può essere accolta.
In primo luogo, deve rilevarsi che la eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte convenuta con riferimento alle spese di mantenimento ordinario e straordinario, deve ritenersi tardiva, come eccepito da parte attrice, in quanto esclusivamente con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. Secondo la Cassazione Sez.
U, sentenza n. 3567 del 14/02/2011 “ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum” (in senso conforme cfr. Cass. ordinanza n. 22688 anno 2025).
Nel merito, tuttavia, la domanda non può essere accolta.
Risulta documentalmente provato che sull'assegno di mantenimento a carico del padre per la LI si è già pronunciato il Tribunale ucraino su ricorso della Parte_1 che ha condannato il alla corresponsione di un assegno alimentare per il CP_1 mantenimento della LI minorenne pari alla metà del suo guadagno e comunque non inferiore al 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età.
Deve ritenersi fondata, pertanto, la eccezione preliminare di merito di violazione del principio del ne bis in idem in quanto la pronuncia del Tribunale ucraino ha già disposto sul mantenimento a carico del padre per la LI, fino al raggiungimento della maggiore età e – tenuto conto dell'entità del mantenimento – lo stesso deve ritenersi relativo sia le spese ordinarie che le spese straordinarie per la LI. Inoltre, parti attrici non hanno dato piena prova delle spese sostenute dalla madre per la LI negli anni precedenti al raggiungimento della maggiore età, salvo per le spese di danza e di studi universitari sostenuto dalla madre.
5.3. Con riguardo alla richiesta del danno endofamiliare per privazione del
9 rapporto parentale deve osservarsi quanto segue.
Dalla istruttoria svolta è risultato che il convenuto si è sostanzialmente disinteressato della cura e, in parte, del mantenimento della LI, violando in tal modo i doveri, previsti dall'art. 143 cod. civ. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà e, più in generale, sanciti dall'art. 30 della Costituzione che, individuando entrambi i genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, pone non solo il dovere di ciascuno nei confronti del figlio ma anche un dovere reciproco dei genitori, la cui violazione cagiona anche al genitore rimasto solo ad accudire la prole un danno non patrimoniale risarcibile.
In tema di responsabilità genitoriale, il sistema normativo prevede un
“automatismo” fra procreazione e responsabilità genitoriale. L'obbligo dei genitori di mantenere, educare e prendersi cura dei figli sorge infatti dalla nascita, costituisce un elemento fondamentale del rapporto familiare e dipende dal fatto stesso della procreazione, ed a tale dovere corrisponde il diritto della prole alla protezione ed alle cure necessarie al proprio benessere, di intrattenere e godere della relazione e del contatto diretto con i propri genitori.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'obbligo di mantenimento di un figlio persiste sin dalla procreazione, ed anche se il riconoscimento avviene anni dopo la nascita del bambino, il dovere di versare gli alimenti inizia dalla data della sua nascita” (cfr. Cass. ordinanza n. 28442 del 13 ottobre 2023 ed in senso conforme cfr. Cass. n. 7960/2017 e Cass. n.
15100/2005, nonché Trib. Di Monza, sentenza n. 1417/2021).
Inoltre, la Cassazione ha anche affermato che: “L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento”. (cfr. Cass. n. 26205 del 22/11/2013).
In punto di diritto deve osservarsi che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che
10 sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (cfr. Cassazione civile sez. I -
09/03/2020, n.6518).
Tutto ciò premesso, quanto alla domanda di condanna di risarcimento del danno a favore della LI maggiorenne non autosufficiente, per la violazione dei doveri Pt_2 genitoriali di assistenza morale nei riguardi della LI, il medesimo è risultato provato a seguito dell'istruttoria svolta.
Infatti, i testi sentiti testi hanno dichiarato che la LI non ha avuto contatti Pt_2 con il padre da quando era piccola, ad eccezione di limitate occasioni e che questi si è disinteressato alla educazione, mantenimento ed istruzione della LI.
La teste ha dichiarato che il convenuto non ha incontrato Testimone_1 la LI “da quando aveva 11 mesi” fatta eccezione per due o tre occasioni e che “non ha mai dato nulla” per il suo mantenimento e che “dalla età di tre o quattro anni non ha neppure più chiesto di lei”. in sede di interrogatorio formale ha affermato che il Parte_1 convenuto, quando la LI era ancora piccola, le ha impedito di contattarlo bloccando il telefono. Infine, anche la LI in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato Pt_2 che il padre la chiamava raramente fino a 10, 12 anni e che in seguito l'ha chiamata per qualche compleanno anche in ritardo e che la madre non ha ostacolato la frequentazione del padre con la LI.
Anche la teste di parte convenuta, pur avendo dichiarato che il padre ha cercato invano di consegnare alla LI vestiti da bambina e peluche ma che tornava a casa
“senza che la madre li avesse presi” si è evidentemente riferita all'età dell'infanzia della LI ma non a quella dell'adolescenza avendo attualmente 27 anni. Lo stesso Pt_2 convenuto ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di andare a trovare la LI quando poteva, ma di non ricordare di preciso e di avere pagato quanto disposto dal
Tribunale ucraino. Infine, le foto allegate in atti riguardano la LI quando era piccola, salvo una fotografia in cui la medesima è ritratta con il fratello, nato dalla relazione del padre con la nuova compagna.
Dunque, deve essere accolta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice per lesione del “rapporto parentale” per la LI che sarebbe stata privata dell'apporto morale e materiale della figura paterna e, dunque, per la lesione dei diritti nascenti dal
11 rapporto di filiazione tutelati dagli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Infatti, tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile, sulla scorta del totale disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti della LI naturale.
Va evidenziato che secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma sez. I civ., sentenza 19 maggio 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti), il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno. Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.. A seguito della decisione delle Sezioni unite della
Suprema Corte, n. 26972/2008, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale. Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela.
Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale deve essere rammentato quanto ribadito di recente dalla giurisprudenza secondo cui “Il danno non patrimoniale deve comunque essere allegato e provato dal danneggiato. Nel caso di specie il figlio ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. ….. deve ritenersi sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita.
Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità” (Cass. sent.13 maggio 2011, n.10527).
12 Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria è la quasi totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale della LI Applicando a tali fatti noti le comuni regole di Pt_2 esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c.
A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, infatti se anche la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione.
Ritenuto quindi sussistente l'an della pretesa risarcitoria, si deve ora valutare il quantum di essa, in relazione al quale, stante la particolare tipologia di pregiudizio sofferto, non può che riconoscersi l'applicabilità del giudizio in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Nel caso di specie, utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso nel 2025 presso il Tribunale di Roma, che determinano in € 11.549,20 il valore di punto per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando in 20 punti il punteggio nel caso di morte di un genitore, aumentato di 7 punti in relazione all'età del genitore e del figlio ed applicando i suddetti parametri, il danno da morte del genitore, deve essere quantificato in € 311.828,4 (valore del singolo punto per
27).
Tuttavia, va apportato al suddetto criterio un adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto delle tabelle. La liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono. Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, si sottragga al ruolo genitoriale e
13 colpevolmente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione (cfr. Cass. n. 16657/2014). Conseguentemente, non può che riconoscersi la necessità di rideterminazione verso il ribasso del parametro liquidatorio previsto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di perdita definitiva del genitore per decesso.
Nel caso di specie, tale valore deve essere diminuito sia in quanto non vi erano rapporti di convivenza tra il e la LI e per la mancanza di un serio vincolo CP_1 affettivo determinato dalla circostanza per cui il padre è stato assente in maniera quasi totale e continuativa, pur essendovi state talune occasioni di incontro con lo stesso e la LI (come risulta dalla documentazione depositata dal difensore di parte convenuta).
Pertanto, il danno deve essere quantificato nella misura del 25% del danno da morte, dovendosi quantificare l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali in euro
77.957,1 somma già attualizzata e sul cui importo devono decorrere gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Tra l'altro, dall'istruttoria svolta non è emerso che la mancata instaurazione del rapporto parentale del padre con sia stato determinato dalle condotte tenute dalla Pt_2 che ne abbia ostacolato la frequentazione negli anni. Parte_1
Deve essere rigettata la domanda di condanna di parte attrici ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non essendo emerso in giudizio che le medesime abbiano agito con mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in capo al convenuto, per controversia di valore indeterminato complessità media per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e con compensazione nella misura di 1/3 in ragione della soccombenza delle parti attrici con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre dall'anno 1999 fino al raggiungimento della maggiore età della LI.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 737 c.p.c., depositato da iscritto al n. 3975/2020 R.G.A.C., così decide: Parte_1
- rigetta la domanda di parti attrici alla ripetizione di quota parte delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della LI a far data dall'anno 1999 per i motivi sopra esposti;
- accoglie la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la LI a carico del padre e, per l'effetto, attribuisce mensilmente a un Parte_1 assegno di euro 350,00 per il mantenimento della LI, maggiorenne non
14 autosufficiente da corrispondersi da parte del dal mese di aprile 2018 al CP_1 domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti del convenuto risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di per perdita del rapporto Parte_2 parentale e, per l'effetto, condanna a corrispondere alla LI euro Controparte_1
77.957,1 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
-condanna il convenuto a rifondere a parti attrici le spese di giudizio con compensazione nella misura di 1/3 che liquida in euro 6.000,00 per onorari oltre spese per contributo unificato e marca da bollo e rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Riccardo Mancini dichiarato antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 10.10.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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