Sentenza 27 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA. 0 1 1 6 4 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 19704/98 Dott. Ettore MERCURIO Cron.2485 Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud.23/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio in dal Sig. IL SOLE 24 ORE -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 3000 tempore, GEN. 2001 per diritti rappresentante propersona del legale IL CA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Cenrale dell'Istituto, CE rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
GO TE RI;
⚫ 2000 - intimata avverso la sentenza n. 3832/97 del Tribunale di BARI, 4410 -1- depositata il 07/11/97 R.G.N. 839/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per del ricorso ai sensi della Legge l'estinzione n.448/98. -2- R.G. 19704/98 Svolgimento del processo febbraio 1995, il Pretore di Bari Con sentenza dell'8 condannava l'INPS a corrispondere a OF TE IA, a decorrere dal 1° ottobre 1983, la pensione di reversibilità in godimento nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983. Avendo interposto appello la OF, dolutasi del mancato riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi, il Tribunale di Bari, con sentenza del 27 novembre 1997, statuiva, in parziale riforma della decisione di primo grado, la condanna dell'INPS a corrispondere all'appellante il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti, a que decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412, di quanto disposto dall'art. 16, comma sesto, della stessa legge, provvedendo (in termini che in questa sede di legittimità non interessa precisare) sulle spese dei giudizi di primo e secondo grado. Avverso l'anzidetta sentenza del Tribunale di Bari (prodotta in copia autentica nel cui dispositivo l'appellante, per mero ed irrilevante errore materiale, è menzionata come EN -anziché OF- TE IA) (INPS ha proposto ricorso per cassazione. La OF -cui il ricorso è stato ritualmente notificato- 3 non si è costituita. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, l'istituto previdenziale, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge n.662 del 1996, si duole che il Tribunale non abbia pronunciato d'ufficio l'estinzione del giudizio in applicazione del comma 183 dell'art. 1 sopra citato. Ritiene il Collegio che il giudizio, concernente gli accessori relativi alla cd. cristallizzazione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994, sia da dichiarare Jay estinto in applicazione dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448. Infatti, tale norma -che ha sostituito quella (di analogo contenuto, salva la diversità del riferimento temporale) dettata dall'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662, prevede appunto che siano dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti, i giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi e 182, della legge 1996/n.662, e non vi è dubbio che fra 181 tali questioni rientri quella (su cui ha deciso l'impugnata sentenza) concernente il regime della mora dell'INPS relativamente all'erogazione dellle prestazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994. 4 Pertanto, poiché la previsione di estinzione dei giudizi, con compensazione delle spese, dettata da tale norma non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali, come più volte affermato da questa Corte (v. Cass. nn.19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n.13979) e confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.310 in data 11-20 luglio 2000, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del giudizio alla questione -accessori sulla cd.(limitatamente cristallizzazione- devoluta al Tribunale di Bari) e compensare le spese sia del giudizio di legittimità che dei precedenti gradi di merito (v., anche su tale punto, Cass. n.6171 del 1999 già citata).
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese sia della fase di legittimità che dei precedenti gradi di merito. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 Noeзитети месно Il Cons. Est. Flowerd eefici all Il Presidente Shillie I A 0 D 3 S 1 , 3 S . 5 O A T L IL COLLABORATORE DI CE T . R L , A O Depositata in Cancelleria N A ' B 27 GEN. 2001 S L E I 3 L P D E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O oggi, E P S BORATORE E A M I D I G A E G ERIA A , E O D O L T AS R E T T T I S S A A R E I N I L T E G R L D N E S O E O E E C R O D 5