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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4591/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
- nato nella città di San Paolo (Brasile) il 30.11.1988, residente in [...]Parte_1
Forjaz 53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.02.2002, residente in [...]Parte_2
n. 500, Bairro San Francisco, Piracicaba, San Paolo/SP Cap13423470
- nato nella città di Olimpia (Brasile) il 12.01.1999, residente in [...]Parte_3
Geraldo Egidio Giacoia 147, Jardim Tropical I, Olimpia/SP Cap 15402306
- nato nella città di Olimpia (Brasile) il 26.07.1990, residente in [...]Parte_4
Brasilia 258, Parque Villa Lobos, Olimpia/SP Cap 15400492
- nata nella città di Olimpia (Brasile) il 7.01.1997, residente in [...]Parte_5
222, Vila Di Marco, Olimpia/SP Cap 15402094
- nata nella città di San Josè do Rio Preto (Brasile) il 10.08.1981, Parte_6 residente in [...]n.53 Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di Olimpia (Brasile) il 17.10.1968, residente in [...]Parte_7
Uchoa 500, Casa 97, Sao Francisco, Piracicaba/SP Cap 13423470
- , nato nella città di San Paolo (Brasile) il 23.04.2007, residente in [...]Parte_8
68, Alto do Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_1 [...]
, nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.04.1971 e nato il Parte_9 Parte_10
22.06.1961 nella città di San Paolo (Brasile)
nata nella città di Rio de Janeiro (Brasile) il 10.03.2009, residente in [...]Parte_11
Djalma Forjas 53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_1 , nato nella città di San Paolo Parte_6 Controparte_1
(Brasile) l'11.12.1982, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) in virtù di procura alle liti in calce all'atto Email_1
introduttivo, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25.
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex Controparte_2
lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 4 luglio 2024 gli odierni ricorrenti hanno adito il Tribunale di Lecce chiedendo l'accertamento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti dell'avo italiano (indicato anche come , o Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...] da genitori italiani e successivamente emigrato in Brasile, Parte_1 dove visse fino alla morte senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana né acquisire quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica della Repubblica Federale del Brasile.
La domanda giudiziale è stata proposta in ragione dell'impossibilità di ottenere tutela in via amministrativa in tempi ragionevoli e della necessità di vedere riconosciuto un diritto soggettivo che, secondo la prospettazione attorea, spetta loro sin dalla nascita in virtù della continuità della trasmissione della cittadinanza per linea paterna.
In data 11 novembre 2024 si è costituito in giudizio il , in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, il quale, pur non contestando nel merito la spettanza dello status civitatis ai ricorrenti e dichiarando di non aver ricevuto elementi ostativi dalle amministrazioni competenti, ha richiamato nella propria memoria la particolare complessità dei procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, evidenziando l'enorme mole di istanze pendenti presso la rete consolare italiana in Brasile e la necessità per l'Amministrazione di procedere a verifiche accurate sugli atti di stato civile prodotti, specie in considerazione dei numerosi casi di falsificazioni documentali segnalati dalle sedi consolari. L'Avvocatura ha, altresì, rappresentato che i ritardi che caratterizzano tali procedimenti non sono espressione di inerzia patologica, ma conseguenza fisiologica della sproporzione tra il numero delle richieste e le risorse disponibili.
Successivamente è intervenuto nel procedimento il Pubblico Ministero, il quale, esaminata la documentazione allegata al ricorso e la linea genealogica integralmente ricostruita, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, ritenendo che le prove depositate attestino l'esistenza di una linea di discendenza legittima e ininterrotta dall'avo italiano, nonché l'assenza di rinunce o naturalizzazioni idonee a interrompere il possesso e la trasmissione della cittadinanza.
* * * * * * * *
Dal ricorso emerge che l'avo comune nato il [...] a [...] genitori italiani, Persona_1 emigrò in Brasile, dove nel 1918 contrasse matrimonio con . Da tale unione nacquero Pt_7 CP_4 Per_3
(1926) e anch'essi cittadini italiani iure sanguinis in quanto nati anteriormente a
[...] Persona_4 qualsiasi naturalizzazione del padre, che non risulta infatti essersi mai verificata. sposò Persona_3 successivamente e dal loro matrimonio nacquero (1961) e Persona_5 Persona_6 [...]
(1971), dai quali discendono diversi odierni ricorrenti, tra cui Parte_9 Parte_1
(1988) e (2007). Dal ramo di discendono invece Parte_8 Persona_4 Persona_7
1964), (1965), (1968),
[...] Persona_8 Parte_7 Persona_9
(1970) e (1981), dai cui nuclei familiari provengono ulteriori ricorrenti quali Parte_6
(1999), (1990), (2002), Persona_10 Parte_4 Parte_2 [...]
(1997) e la minore (2009). Parte_5 Persona_11
L'intera catena generazionale è stata documentata mediante la produzione di certificati di nascita, matrimonio e certificato negativo di naturalizzazione apostillati, che attestano l'assenza di eventi interruttivi quali rinunce o naturalizzazioni lungo l'intero arco genealogico, confermando così la continuità della trasmissione dello status civitatis dall'avo italiano sino agli odierni istanti.
All'udienza del 5 dicembre 2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali. Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025,
n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dagli odierni ricorrenti è fondata e merita accoglimento. Come noto, il nostro ordinamento riconosce da sempre la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, principio codificato dapprima negli artt. 1 e ss. della legge n. 555 del 1912 e oggi ripreso dalla legge n. 91 del 1992, la quale attribuisce la cittadinanza al soggetto che la deriva per nascita da un genitore italiano, senza alcun limite generazionale e subordinatamente alla verifica dell'assenza di eventi interruttivi quali naturalizzazioni volontarie o rinunce. Tale impianto normativo è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, che ne ha chiarito la natura di diritto soggettivo perfetto, imprescrittibile e non degradabile a interesse legittimo.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dai ricorrenti offre un quadro genealogico coerente e completo, dal quale emerge che l'avo italian nato in [...] e successivamente emigrato in Persona_1
Brasile, non ha mai acquisito la cittadinanza straniera né ha mai manifestato volontà di rinuncia a quella italiana, come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane. La continuità della trasmissione dello status civitatis lungo le generazioni è confermata da certificati di nascita e matrimonio apostillati, i quali provano che i discendenti sono sempre nati da soggetti ancora cittadini italiani e che nessuno degli ascendenti si è mai naturalizzato prima degli eventi rilevanti. Ne deriva che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita, per effetto automatico del principio di discendenza, e che il giudizio ha la sola funzione dichiarativa di un diritto che preesiste al suo accertamento.
Sul piano amministrativo, i ricorrenti hanno rappresentato di avere tentato reiteratamente di prenotare un appuntamento presso il a San Paolo, attraverso la piattaforma “Prenot@mi”, Parte_12 senza mai riuscire ad accedere alla fase di presentazione della domanda. La costante assenza di date disponibili, l'impossibilità di conoscere i tempi per la formazione delle liste d'attesa e la totale incertezza sulla possibilità di essere convocati integrano una situazione di oggettiva impraticabilità della via amministrativa, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza. I Tribunali italiani, in particolare il Tribunale di
Roma, hanno infatti affermato che il protrarsi indefinito delle procedure consolari, dovuto all'enorme mole di domande pendenti e all'insufficienza delle risorse disponibili, si traduce in un impedimento di fatto idoneo a legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale diretta, essendo in gioco un diritto soggettivo che non può essere sacrificato per ragioni organizzative dell'Amministrazione. In tal senso, le pronunce del 10 giugno
2016, 16 settembre 2016, 18 gennaio 2022 e 17 gennaio 2021 hanno chiarito che l'incertezza dei tempi e l'impossibilità di essere convocati costituiscono «un diniego sostanziale» del diritto vantato, con conseguente ammissibilità dell'azione giudiziale senza necessità di attendere il decorso dei termini di cui al
D.P.R. n. 362/1994, non potendo tali termini essere interpretati come condizioni di procedibilità in assenza di un'esplicita previsione normativa.
Deve, inoltre, escludersi che il fenomeno della cosiddetta “grande naturalizzazione brasiliana” possa avere effetti nel caso di specie. La giurisprudenza italiana, sin dalla sentenza della Corte di Cassazione del 5 ottobre
1907, ha affermato che l'attribuzione automatica della cittadinanza straniera da parte di un ordinamento estero non può determinare la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede sempre un atto volontario dell'interessato o, comunque, un comportamento attivo di adesione alla nuova cittadinanza. Le successive pronunce, anche in epoca recente, hanno confermato che la naturalizzazione imposta dal Brasile alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento non produceva effetti secondo il diritto italiano, poiché incompatibile con il disposto dell'art. 11 del Codice civile del 1865 e con il principio per cui le norme straniere non possono derogare a quelle interne in materia di stato e capacità delle persone. Il certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti rende del tutto superflua, nel caso concreto, qualsiasi ulteriore indagine in proposito.
Alla luce di tali considerazioni, risulta pienamente dimostrata la sussistenza della linea di discendenza diretta dall'avo italiano e l'assenza di eventi interruttivi idonei a impedire la trasmissione della cittadinanza. Deve parimenti ritenersi integrata la condizione di impossibilità di ottenere tutela in via amministrativa, con conseguente dovere del giudice di procedere alla declaratoria dello status civitatis dei ricorrenti, in conformità ai principi generali e alla giurisprudenza consolidata in materia. Il parere favorevole espresso dal Pubblico
Ministero conferma la correttezza della ricostruzione fattuale e giuridica operata dagli istanti e rafforza la conclusione secondo cui il ricorso è pienamente fondato.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: - nato nella città di San Paolo (Brasile) il 30.11.1988, Parte_1
residente in [...]53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.02.2002, residente in [...]Parte_2
n. 500, Bairro San Francisco, Piracicaba, San Paolo/SP Cap13423470 - nato nella città di Olimpia (Brasile) il 12.01.1999, residente in [...]Parte_3
Geraldo Egidio Giacoia 147, Jardim Tropical I, Olimpia/SP Cap 15402306
- nato nella città di Olimpia (Brasile) il 26.07.1990, residente in [...]Parte_4
Brasilia 258, Parque Villa Lobos, Olimpia/SP Cap 15400492
- nata nella città di Olimpia (Brasile) il 7.01.1997, residente in [...]Parte_5
222, Vila Di Marco, Olimpia/SP Cap 15402094
- nata nella città di San Josè do Rio Preto (Brasile) il 10.08.1981, Parte_6
residente in [...]n.53 Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di Olimpia (Brasile) il 17.10.1968, residente in [...]Parte_7
Uchoa 500, Casa 97, Sao Francisco, Piracicaba/SP Cap 13423470
- , nato nella città di San Paolo (Brasile) il 23.04.2007, residente in [...]Parte_8
68, Alto do Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_2 [...]
, nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.04.1971 e nato il Parte_9 Parte_10
22.06.1961 nella città di San Paolo (Brasile)
- nata nella città di Rio de Janeiro (Brasile) il 10.03.2009, residente in [...]Parte_11
Djalma Forjas 53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_2
, nato nella città di San Paolo Parte_6 Controparte_1
(Brasile) l'11.12.1982, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 5.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4591/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
- nato nella città di San Paolo (Brasile) il 30.11.1988, residente in [...]Parte_1
Forjaz 53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.02.2002, residente in [...]Parte_2
n. 500, Bairro San Francisco, Piracicaba, San Paolo/SP Cap13423470
- nato nella città di Olimpia (Brasile) il 12.01.1999, residente in [...]Parte_3
Geraldo Egidio Giacoia 147, Jardim Tropical I, Olimpia/SP Cap 15402306
- nato nella città di Olimpia (Brasile) il 26.07.1990, residente in [...]Parte_4
Brasilia 258, Parque Villa Lobos, Olimpia/SP Cap 15400492
- nata nella città di Olimpia (Brasile) il 7.01.1997, residente in [...]Parte_5
222, Vila Di Marco, Olimpia/SP Cap 15402094
- nata nella città di San Josè do Rio Preto (Brasile) il 10.08.1981, Parte_6 residente in [...]n.53 Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di Olimpia (Brasile) il 17.10.1968, residente in [...]Parte_7
Uchoa 500, Casa 97, Sao Francisco, Piracicaba/SP Cap 13423470
- , nato nella città di San Paolo (Brasile) il 23.04.2007, residente in [...]Parte_8
68, Alto do Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_1 [...]
, nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.04.1971 e nato il Parte_9 Parte_10
22.06.1961 nella città di San Paolo (Brasile)
nata nella città di Rio de Janeiro (Brasile) il 10.03.2009, residente in [...]Parte_11
Djalma Forjas 53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_1 , nato nella città di San Paolo Parte_6 Controparte_1
(Brasile) l'11.12.1982, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) in virtù di procura alle liti in calce all'atto Email_1
introduttivo, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25.
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex Controparte_2
lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 4 luglio 2024 gli odierni ricorrenti hanno adito il Tribunale di Lecce chiedendo l'accertamento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti dell'avo italiano (indicato anche come , o Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...] da genitori italiani e successivamente emigrato in Brasile, Parte_1 dove visse fino alla morte senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana né acquisire quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica della Repubblica Federale del Brasile.
La domanda giudiziale è stata proposta in ragione dell'impossibilità di ottenere tutela in via amministrativa in tempi ragionevoli e della necessità di vedere riconosciuto un diritto soggettivo che, secondo la prospettazione attorea, spetta loro sin dalla nascita in virtù della continuità della trasmissione della cittadinanza per linea paterna.
In data 11 novembre 2024 si è costituito in giudizio il , in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, il quale, pur non contestando nel merito la spettanza dello status civitatis ai ricorrenti e dichiarando di non aver ricevuto elementi ostativi dalle amministrazioni competenti, ha richiamato nella propria memoria la particolare complessità dei procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, evidenziando l'enorme mole di istanze pendenti presso la rete consolare italiana in Brasile e la necessità per l'Amministrazione di procedere a verifiche accurate sugli atti di stato civile prodotti, specie in considerazione dei numerosi casi di falsificazioni documentali segnalati dalle sedi consolari. L'Avvocatura ha, altresì, rappresentato che i ritardi che caratterizzano tali procedimenti non sono espressione di inerzia patologica, ma conseguenza fisiologica della sproporzione tra il numero delle richieste e le risorse disponibili.
Successivamente è intervenuto nel procedimento il Pubblico Ministero, il quale, esaminata la documentazione allegata al ricorso e la linea genealogica integralmente ricostruita, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, ritenendo che le prove depositate attestino l'esistenza di una linea di discendenza legittima e ininterrotta dall'avo italiano, nonché l'assenza di rinunce o naturalizzazioni idonee a interrompere il possesso e la trasmissione della cittadinanza.
* * * * * * * *
Dal ricorso emerge che l'avo comune nato il [...] a [...] genitori italiani, Persona_1 emigrò in Brasile, dove nel 1918 contrasse matrimonio con . Da tale unione nacquero Pt_7 CP_4 Per_3
(1926) e anch'essi cittadini italiani iure sanguinis in quanto nati anteriormente a
[...] Persona_4 qualsiasi naturalizzazione del padre, che non risulta infatti essersi mai verificata. sposò Persona_3 successivamente e dal loro matrimonio nacquero (1961) e Persona_5 Persona_6 [...]
(1971), dai quali discendono diversi odierni ricorrenti, tra cui Parte_9 Parte_1
(1988) e (2007). Dal ramo di discendono invece Parte_8 Persona_4 Persona_7
1964), (1965), (1968),
[...] Persona_8 Parte_7 Persona_9
(1970) e (1981), dai cui nuclei familiari provengono ulteriori ricorrenti quali Parte_6
(1999), (1990), (2002), Persona_10 Parte_4 Parte_2 [...]
(1997) e la minore (2009). Parte_5 Persona_11
L'intera catena generazionale è stata documentata mediante la produzione di certificati di nascita, matrimonio e certificato negativo di naturalizzazione apostillati, che attestano l'assenza di eventi interruttivi quali rinunce o naturalizzazioni lungo l'intero arco genealogico, confermando così la continuità della trasmissione dello status civitatis dall'avo italiano sino agli odierni istanti.
All'udienza del 5 dicembre 2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali. Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025,
n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dagli odierni ricorrenti è fondata e merita accoglimento. Come noto, il nostro ordinamento riconosce da sempre la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, principio codificato dapprima negli artt. 1 e ss. della legge n. 555 del 1912 e oggi ripreso dalla legge n. 91 del 1992, la quale attribuisce la cittadinanza al soggetto che la deriva per nascita da un genitore italiano, senza alcun limite generazionale e subordinatamente alla verifica dell'assenza di eventi interruttivi quali naturalizzazioni volontarie o rinunce. Tale impianto normativo è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, che ne ha chiarito la natura di diritto soggettivo perfetto, imprescrittibile e non degradabile a interesse legittimo.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dai ricorrenti offre un quadro genealogico coerente e completo, dal quale emerge che l'avo italian nato in [...] e successivamente emigrato in Persona_1
Brasile, non ha mai acquisito la cittadinanza straniera né ha mai manifestato volontà di rinuncia a quella italiana, come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane. La continuità della trasmissione dello status civitatis lungo le generazioni è confermata da certificati di nascita e matrimonio apostillati, i quali provano che i discendenti sono sempre nati da soggetti ancora cittadini italiani e che nessuno degli ascendenti si è mai naturalizzato prima degli eventi rilevanti. Ne deriva che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita, per effetto automatico del principio di discendenza, e che il giudizio ha la sola funzione dichiarativa di un diritto che preesiste al suo accertamento.
Sul piano amministrativo, i ricorrenti hanno rappresentato di avere tentato reiteratamente di prenotare un appuntamento presso il a San Paolo, attraverso la piattaforma “Prenot@mi”, Parte_12 senza mai riuscire ad accedere alla fase di presentazione della domanda. La costante assenza di date disponibili, l'impossibilità di conoscere i tempi per la formazione delle liste d'attesa e la totale incertezza sulla possibilità di essere convocati integrano una situazione di oggettiva impraticabilità della via amministrativa, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza. I Tribunali italiani, in particolare il Tribunale di
Roma, hanno infatti affermato che il protrarsi indefinito delle procedure consolari, dovuto all'enorme mole di domande pendenti e all'insufficienza delle risorse disponibili, si traduce in un impedimento di fatto idoneo a legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale diretta, essendo in gioco un diritto soggettivo che non può essere sacrificato per ragioni organizzative dell'Amministrazione. In tal senso, le pronunce del 10 giugno
2016, 16 settembre 2016, 18 gennaio 2022 e 17 gennaio 2021 hanno chiarito che l'incertezza dei tempi e l'impossibilità di essere convocati costituiscono «un diniego sostanziale» del diritto vantato, con conseguente ammissibilità dell'azione giudiziale senza necessità di attendere il decorso dei termini di cui al
D.P.R. n. 362/1994, non potendo tali termini essere interpretati come condizioni di procedibilità in assenza di un'esplicita previsione normativa.
Deve, inoltre, escludersi che il fenomeno della cosiddetta “grande naturalizzazione brasiliana” possa avere effetti nel caso di specie. La giurisprudenza italiana, sin dalla sentenza della Corte di Cassazione del 5 ottobre
1907, ha affermato che l'attribuzione automatica della cittadinanza straniera da parte di un ordinamento estero non può determinare la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede sempre un atto volontario dell'interessato o, comunque, un comportamento attivo di adesione alla nuova cittadinanza. Le successive pronunce, anche in epoca recente, hanno confermato che la naturalizzazione imposta dal Brasile alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento non produceva effetti secondo il diritto italiano, poiché incompatibile con il disposto dell'art. 11 del Codice civile del 1865 e con il principio per cui le norme straniere non possono derogare a quelle interne in materia di stato e capacità delle persone. Il certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti rende del tutto superflua, nel caso concreto, qualsiasi ulteriore indagine in proposito.
Alla luce di tali considerazioni, risulta pienamente dimostrata la sussistenza della linea di discendenza diretta dall'avo italiano e l'assenza di eventi interruttivi idonei a impedire la trasmissione della cittadinanza. Deve parimenti ritenersi integrata la condizione di impossibilità di ottenere tutela in via amministrativa, con conseguente dovere del giudice di procedere alla declaratoria dello status civitatis dei ricorrenti, in conformità ai principi generali e alla giurisprudenza consolidata in materia. Il parere favorevole espresso dal Pubblico
Ministero conferma la correttezza della ricostruzione fattuale e giuridica operata dagli istanti e rafforza la conclusione secondo cui il ricorso è pienamente fondato.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: - nato nella città di San Paolo (Brasile) il 30.11.1988, Parte_1
residente in [...]53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.02.2002, residente in [...]Parte_2
n. 500, Bairro San Francisco, Piracicaba, San Paolo/SP Cap13423470 - nato nella città di Olimpia (Brasile) il 12.01.1999, residente in [...]Parte_3
Geraldo Egidio Giacoia 147, Jardim Tropical I, Olimpia/SP Cap 15402306
- nato nella città di Olimpia (Brasile) il 26.07.1990, residente in [...]Parte_4
Brasilia 258, Parque Villa Lobos, Olimpia/SP Cap 15400492
- nata nella città di Olimpia (Brasile) il 7.01.1997, residente in [...]Parte_5
222, Vila Di Marco, Olimpia/SP Cap 15402094
- nata nella città di San Josè do Rio Preto (Brasile) il 10.08.1981, Parte_6
residente in [...]n.53 Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap 02418160
- , nata nella città di Olimpia (Brasile) il 17.10.1968, residente in [...]Parte_7
Uchoa 500, Casa 97, Sao Francisco, Piracicaba/SP Cap 13423470
- , nato nella città di San Paolo (Brasile) il 23.04.2007, residente in [...]Parte_8
68, Alto do Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_2 [...]
, nata nella città di San Paolo (Brasile) il 15.04.1971 e nato il Parte_9 Parte_10
22.06.1961 nella città di San Paolo (Brasile)
- nata nella città di Rio de Janeiro (Brasile) il 10.03.2009, residente in [...]Parte_11
Djalma Forjas 53, Bairro Mandaqui, San Paolo/SP Cap , minorenne e rappresentato dai genitori P.IVA_2
, nato nella città di San Paolo Parte_6 Controparte_1
(Brasile) l'11.12.1982, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 5.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti