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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/12/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU IA AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] [...], residente in [...]di Civitate Parte_1
(FG) ed ivi elettivamente domiciliato alla via Roma n.36 presso lo studio degli avv.ti
RA De ON e ET EL, dai quali è congiuntamente rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in San Controparte_1
OL di Civitate ed elettivamente domiciliata in Torremaggiore (FG) presso lo studio dell'avv. Aurelio Iarocci, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti pagina 1 di 15 appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1300/2022, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 12/05/2022, pubblicata in data 13/5/2022, a definizione del giudizio n.7552/2014 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno della odierna appellata ed avente ad oggetto “vendita di cose immobili”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 12/12/2025, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante:” Accogliersi l'appello e per l'effetto, i n riforma della sentenza impugnata, accerti la Corte e dichiari il preliminare inadempimento della società appellata relativamente alla scrittura privata del 14/6/2011 e, per l'effetto, dato attgo della legittimità del recesso esercitato ex art.1385 c.c. dall'appellante, condannare la società appellata al versamento in favore dell'appellante, della somma di €60.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, oltre interessi legali dal 9/5/14 al soddisfo;
conseguenzialmente, condannare la società appellata alle spese deòl doppio gfrado di giudizio oltre accessori di legge” ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
La controversia in esame tra origine da un preliminare di compravendita immobiliare convenuto inter partes il 14/6/2011, con il quale l'odierna società appellata, operante nel locale settore dell'edilizia privata, prometteva di vendere, in favore dell'odierno appellante che si obbligava ad acquistare, un appartamento per civile abitazione da realizzarsi nel comune di residenza di entrambe le parti, con annesso garage pertinenziale, al convenuto costo complessivo di €100.000,00 del quale €30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria veniva contestualmente versate dal promittente acquirente, convenendo il saldo residuo, in modo progressivo, in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori con il residuo a versarsi in occasione del rogito e con fissazione di un termine di ultimazione dell'immobile entro il 31/12/2012, comprensivo di tutti gli impianti di pertinenza.
pagina 2 di 15 Sulla scorta di tale originaria pattuizione contrattuale, l'impresa venditrice dava origine ai lavori di costruzione, completando il grezzo dell'immobile e sospendendo i lavori senza il rispetto del convenuto termine di consegna.
La ridetta circostanza, interpretata dal promittente acquirente quale inadempimento contrattuale idoneo a consentirgli il recesso dal preliminare, determinava l'introduzione del giudizio ad iniziativa dello stesso dinanzi il competente Tribunale foggiano.
Infatti, con citazione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio la Parte_1 società costruttrice e promissaria venditrice, odierna appellata, al fine di ivi sentir dichiarare, , previo accertamento dell'inadempimento alla stessa convenuta ascrivibile con riguardo al contratto del 14/6/2011, la legittimità del recesso da esso attore operato dal ridetto contratto preliminare dallo stesso esercitato ai sensi dell'art.1385 c.c., e per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondergli il doppio della caparra versata, ovvero la somma di €60.000,00 oltre interessi dal 9/5/14 al soddisfo, con vittoria di spese.
Assumeva il , a supporto della ridetta domanda, di aver convenuto con la società Pt_1
con il richiamato preliminare del 14/6/2011, l'acquisto in suo favore di un CP_1 appartamento per abitazione da realizzare a cura della società venditrice per il pattuito prezzo di €100.000,00 con €30.000,00 già versate a titolo di caparra, contestualmente alla scrittura privata predetta a fronte della preventivata consegna dell'immobile realizzato con tutti gli impianti pertinenziali entro il termine del 31/12/2012.
Aggiungeva che, abbondantemente scaduto il ridetto termine, senza aver ricevuto la formale consegna dell'immobile compiuto, con propria missiva del 15/4/2014, diffidava formalmente la società convenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni, dedotte in contratto, concedendogli un ulteriore termine di quindici giorni, comunicando che, in caso di persistente inadempimento, lo stesso avrebbe esercitato la facoltà di recesso a norma di legge, richiedendo il doppio della caparra come innanzi versata.
Assumeva che, in riscontro alla diffida predetta, la società convenuta, replicava con propria missiva del 28/4/2014 di aver correttamente adempiuto al contratto, imputando quindi il dedotto inadempimento in capo ad esso promissario acquirente, con seguito di ulteriori e reciproche contestazioni, cui seguiva la proposizione del giudizio con le ridette richieste.
pagina 3 di 15 Si costituiva la società convenuta, impugnando e contestando la domanda attorea.
In particolare, rappresentava di aver adempiuto agli obblighi sulla stessa gravanti come da contratto, precisando, quale confutazione dell'inadempimento contestagli dall'attore, che la realizzazione degli impianti elettrico, idrico e termico, non spettasse ad essa convenuta, atteso che tali opere, così come previsto nel capitolato dei lavori, erano a carico del promissario acquirente il quale, non avendole eseguite, aveva di fatto determinato la sospensione dei lavori, configurandosi la realizzazione dell'impiantistica predetta propedeutica all'ultimazione dell'immobile, dovendosi, pertanto, ritenere unico ed esclusivo soggetto inadempiente il promissario acquirente, invocando il rigetto della domanda attorea con la ritenzione della versata caparra e vittoria di spese.
Così radicatosi il giudizio lo stesso, istruito con le ammesse prove orali, perveniva all'udienza decisoria del 24/1/2022 nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 12-13/5/2022, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia rigettando la domanda attorea con conseguenziale statuizione condannatoria delle spese processuali a carico dell'attore.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Previa ricostruzione delle reciproche prospettazioni difensive assunte dalle parti, riteneva il Tribunale prioritaria la verifica della richiesta legittimità, da parte attorea, del recesso contrattuale operato con riferimento al preliminare inter partes convenuto, supportato, in tesi attorea, dal pregresso inadempimento di parte convenuta.
A tale riguardo, premetteva preliminarmente il primo giudice che, pur non potendo configurarsi il termine di consegna dell'immobile stabilito in contratto di natura
“essenziale” e la cui scadenza avrebbe avallato l'azione risolutoria della parte adempiente, l'ulteriore termine di cui all'operata diffida ad adempiere potesse ritenersi idoneo a tale scopo, avendo la diffida ad adempiere il medesimo scopo di realizzare, anche in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti collegati a tale clausola, ovvero la rapida risoluzione del rapporto alla scadenza, inevasa, di un fissato termine essenziale nell'interesse della parte adempiente. pagina 4 di 15 Riteneva quindi potenzialmente legittimo l'operato recesso da parte del atteso Pt_1 che, con riferimento ad un contratto cui acceda la consegna di una caparra confirmatoria, il contraente non inadempiente che abbia intimato diffida ad adempiere alla controparte, dichiarando espressamente che, allo spirare del termine fissato, il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto, ben possa rinunciare successivamente, anche mediante comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo, conseguendone che dovrà ritenersi legittimamente esercitato, ad opera della parte adempiente, il diritto di recesso ex art.1385 c.c..
Venendo poi al caso di specie, rilevava, tuttavia che il recesso, sebbene astrattamente corretto quanto a tempistica e formalismo preliminare, doveva necessariamente sottoporsi ad una attenta e rigorosa verifica di correttezza in concreto, attesa la prospettazione difensiva assunta dal convenuto che di fatto, ribaltava, la responsabilità dell'inadempimento in capo all'attore cui incombeva, per specifica clausola convenzionale,
l'esecuzione materiale dell'impiantistica pertinenziale all'immobile, in assenza della quale lo stesso immobile non avrebbe potuto completarsi e rifinirsi.
A tale riguardo, precisava che, per costante giurisprudenza di legittimità, nel caso come quello in esame, laddove le parti si contestavano reciprocamente l'inadempimento ostativo alla conclusione del contratto, spettasse al giudice di merito “la valutazione unitaria e comparativa delle reciproche condotte e l'individuazione di quale comportamento, oltre ad essere contrario a buona fede e di non scarsa importanza, abbia inciso in modo determinante e prevalente sulla causa del contratto, facendone venir meno l'originaria funzione economica-sociale”.
Quale ulteriore premessa, evidenziava poi il Tribunale la necessità di una previa attività
d'interpretazione del contratto in esame, al fine di individuare le singole prestazioni cui le parti erano tenute in vista della stipula del definitivo, applicando, nell'opera interpretativa predetta, i criteri predeterminati ex lege, verificando quindi la reale volontà delle parti.
In tale contesto ermeneutico, evidentemente prioritario, doveva ricercarsi il riferimento letterale alle specifiche clausole contrattuali.
In tale quadro, la clausola relativa all'obbligo gravante a carico della società convenuta di ultimare l'immobile promesso in vendita entro la data del 31/1/2012, salvo casi di forza pagina 5 di 15 maggiore o per fatto o atti non imputabili alla promissaria venditrice, andava coordinata con il convenuto “capitolato delle opere e dei lavori” configurandosi lo stesso quale parte integrante del preliminare con riferimento ai lavori in concreto da eseguirsi, nonché con la ulteriore clausola integrativa aggiunta dalle parti in forza della quale si stabiliva che gli impianti elettrico, idrico, termico, comprensivo di sanitari, caldaia, riserva dell'acqua e tutto ciò che comprendeva i suddetti impianti, fossero a carico esclusivo della parte acquirente (presumibilmente in ragione della capacità artigianle manifestata nel settore edilizio dallo stesso e con il chiaro scopo ridurre i costi dell'appalto-acquisto di cui Pt_1 al preliminare), rappresentando tale specifica ed inequivoca convenzione l'oggetto del contendere del giudizio atteso che, secondo la prospettazione difensiva di parte attorea, la clausola andava interpretata nel senso che la realizzazione degli impianti sarebbe comunque dovuta spettare all'impresa venditrice, gravando sull'acquirente soltanto le spese a fronte della contrapposta versione fattuale della società convenuta per cui tali lavori dovevano essere realizzati “ a cura e spese” del promissario acquirente (essendo stati defalcati dal capitolato previsto a carico della promissaria venditrice).
Il contrasto interpretativo veniva risolto dal Tribunale propendendo per la versione di parte convenuta a tanto supportato dalla stessa esegesi letterale della clausola in esame laddove l'espressione utilizzata dalle parti “ sono a carico della parte acquirente” non potesse limitarsi alla previsione delle sole spese (risultando implicito il carico delle stesse,
a seguito di anticipazione dell'impresa appaltatrice, in capo all'appaltante acquirente) sia in ragione del richiamo espresso al capitolato lavori a realizzarsi, nell'ambito del quale si inseriva la convenzione in esame e sia perché, qualora le parti avessero voluto far riferimento soltanto ai costi delle opere di impiantistica predette, avrebbero richiamato il punto n.7 del preliminare, dedicato appunto alle spese a carico della parte acquirente e non il capitolato dei lavori.
L'inclusione di tale clausola, in deroga al previsto capitolato dei lavori la cui esecuzione incombeva pacificamente in capo all'impresa costruttrice, induceva a ritenere nel senso derogatorio predetto la volontà delle parti, ovvero quella di escludere, da un lato, la realizzazione degli impianti tra le opere a carico della convenuta e di prevederle, dall'altro,
a carico esclusivo della parte attorea, comprendendo chiaramente non solo la il costo ma anche la l'onere effettivo della realizzazione stessa.
pagina 6 di 15 Reputava, quindi, il Tribunale, sulla scorta di tale rilievo interpretativo e di quanto incontestabilmente emerso nel corso del giudizio in ordine all'omessa realizzazione di tali opere da parte attorea, con la rilevanza confessoria derivante dall'ammissione dello stesso in sede di suo interrogatorio formale, allorché l'immobile si trovava “allo stato Pt_1 grezzo” dirimente l'ammissione predetta, integrata, ai fini della decisione, dall'omissione probatoria, incombente a carico dell'attore, in ordine all'asserita impossibilità da parte sua di realizzare gli impianti in questione a causa dello stato in cui trovavasi l'immobile, destituendo qualsiasi rilevanza probatoria alle dichiarazioni del teste addotto dallo stesso attore, in quanto privo di competenze tecniche in materia edilizia.
Pertanto, concludeva il primo giudice il proprio procedimento motivazionale, ritenendo che l'allegato inadempimento della società convenuta, circa la mancata ultimazione dei lavori, dovesse interpretarsi in diretto rapporto causale del previo inadempimento di parte attorea laddove la stessa ometteva di realizzare gli impianti, così come concordato, incidendo, quindi, tale inadempimento in maniera determinante e prevalente sulla causa del contratto, conseguendone la ritenuta illegittima del recesso operato dal ai Pt_1 sensi di legge con doveroso rigetto della sua domanda.
Avverso la suddetta motivazione insorgeva il proponendo il gravame che ci Pt_1 occupa, a supporto del quale articolava un'unica e sostanziale censura, prospettando una lacunosa interpretazione fattuale e giuridica della vicenda sostanziale in esame aggravata dall'omesso rilievo di asserite ed allegate circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata, invocandone la riforma integrale con inversione delle contrapposte responsabilità determinanti l'effetto risolutorio del contratto con legittima applicazione del recesso contrattuale di legge e richiesta di pagamento del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata.
Si costituiva la società appellata, contestando la fondatezza dell'avversa doglianza, ribadendo la correttezza dell'impugnata motivazione e concludendo come in epigrafe.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18/11/2022, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza dell'11/10/2024, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella cartolare del 6/12/2024, nel corso della quale veniva riservata in decisone ex art.190 c.p.c., per essere rimessa sul ruolo per modifica del Collegio decisorio all'udienza del 612/6/2026, anticipata con provvedimento in atti, a quella del 12/12/2025, trattata pagina 7 di 15 con la persistente modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione con reiterazione delle originarie conclusioni, veniva infine riservata in decisione senza concessione di ulteriori termini difensivi, avendo le parti già provveduto a depositare le rispettive difese conclusionali.
Motivazione della decisione
L'originaria, lacunosa, esposizione fattuale di parte attorea, opportunamente sanata dal dirimente richiamo, da parte convenuta, alla clausola con cui derogavano le parti alla ordinaria imputazione dei costi e della realizzazione dell'opera appaltata, oggetto della compromessa vendita, ponendo quelli relativi alla realizzazione dell'impiantistica elettrica, idrica e termica a cura e spese della parte acquirente, rappresenta una circostanza dirimente ai fini decisori del gravame in esame, attesa l'idoneità della stessa a ribaltare l'asserito inadempimento contrattuale di parte convenuta per mancata consegna del termine originario, ovvero in quello di cui alla successiva diffida stragiudiziale, dell'immobile completo e rifinito, con conseguente, in tesi attorea, legittimo esercizio del recesso contrattuale da parte acquirente e contestuale diritto al preteso pagamento del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata, prospettando una più corretta ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda sostanziale con chiaro inadempimento ascrivibile alla parte attorea.
La circostanza sostanziale dell'omessa esecuzione da parte del dei lavori a suo Pt_1 carico, così come inequivocamente descritti nella clausola aggiunta dalle parti in deroga al generale capitolato lavori ad eseguirsi da parte dell'impresa convenuta, evidentemente non limitata ai soli costi ma comprendendo anche l'onere della materiale realizzazione delle opere ad eseguirsi dalla persona dell'acquirente (il quale aveva le specifiche qualità tecniche per adoperarsi in tal senso ovvero appaltare a terzi le opere medesime) deve integrarsi con quella processuale del mancato assolvimento da parte dello stesso attore all'onere probatorio sullo steso gravante in ordine alla contestata impossibilità di provvedervi in conseguenza di alcune omissioni strutturali da parte dell'impresa costruttrice.
A tale riguardo, invero, prospetta il , odierno appellante, una sorta di “esimente” Pt_1 alla incontestata omessa esecuzione delle opere di impiantistica generale in quanto di fatto impossibilitato dalla mancata idonea predisposizione preparatoria alla materiale posa pagina 8 di 15 in opere degli impianti necessari per la ultimazione dell'immobile dallo stato grezzo a quello abitativo, ma omette di supportare tale dirimente rilievo con idoneo riscontro tecnico peritale, a nulla rilevando, come correttamente precisato dal primo giudice, la deposizione testimoniale meramente valutativa da parte di un soggetto inidoneo ad esprimere siffatte valutazioni tecniche.
La prospettata “propedeuticità” delle opere preparatorie all'installazione degli impianti a servizio dell'immobile da destinarsi a civile abitazione, in tesi attorea, omesse dall'impresa costruttrice, avrebbe dovuto essere avallata da pertinente valutazione tecnica con auspicabile ctu tecnica-valutativa mai richiesta dall'attore.
In sostanza, le contrapposte tesi difensive delle parti involgevano un evidente riscontro tecnico-valutativo atteso che, mentre la società convenuta giustificava la persistente sospensione dei lavori e la mancata ultimazione dell'immobile in diretto rapporto causale con l'omissione imputabile al promissario acquirente che non provvedeva a porre in opera gli impianti pertinenziali (elettrico, idrico e termico), di fatto precludendo, per ragioni tecniche edilizie, la pavimentazione e la piastrellatura dell'immobile, opere evidentemente successive alla installazione dell'impiantistica, a sua volta, il promissario acquirente imputava alla società costruttrice la mancata predisposizione di sua competenza per consentire la realizzazione degli impianti predetti.
Questo “gioco delle parti”, con contrapposte accuse di inadempimento contrattuale andava, evidentemente, corroborato da riscontri istruttori con i rispettivi oneri gravanti a carico di colui che tale prospettazione aveva allegato, ovvero da parte dell'attore.
Solamente un consulente tecnico esperto in edilizia ed impiantistica avrebbe potuto avvalorare la tesi, piuttosto suggestiva, di parte attorea.
I fatti desumibili dagli atti e dai documenti acquisiti evidenziavano, invero, un onere esecutivo, incontestabilmente evaso da parte attorea, quale quello della effettiva realizzazione, allorché l'immobile era allo stato “grezzo” (unico stato di fatto che consentiva la posa in opera dell'impiantistica ed il compimento delle successive opere di rifinitura) configurabile in diretto rapporto causale con la mancata ultimazione dell'immobile, preclusa palesemente dalla omissione predetta, non potendo realizzarsi le pagina 9 di 15 tramezzature, pavimentazioni e rifiniture varie senza prima aver installato le tubazioni idriche ed i cavi elettrici che avrebbero consentito l'abitabilità dello stesso.
La tesi difensiva addotta dal , dopo aver colpevolmente omesso la convenzione Pt_1 contrattuale che gli imponeva la realizzazione degli impianti, addotta nel tentativo di confutare la giustificazione allegata da controparte allegando l'impossibilità, in ragione dello stato di fatto dell'immobile, di poter diligentemente assolvere al proprio onere esecutivo, omettendo, tuttavia, di conferire spessore probatorio a tale assunto difensivo, limitandosi ad addurre un teste che nulla poteva dire in merito alle addotte lacune ascrivibili all'impresa costruttrice che di fatto impedivano la installazione degli impianti, non merita accoglimento, siccome no n adeguatamente supportata da specifici riscontri probatori.
L'appellante adduceva, a supporto della censura, l'omessa rilevanza probatoria da attribuire ad un'ammissione da parte del legale rappresentante della società costruttrice circa un mancato posizionamento di c.d. “ragni in plastica” e la tramezzatura degli ambienti interni, opere intese quali preliminari e propedeutiche alla installazione degli impianti.
L'assunto difensivo non può condividersi, ostandovi, in primo luogo, un chiaro profilo di inammissibilità rituale ex art.345 c.p.c., non avendo mai prospettato con la citazione introduttiva la circostanza predetta in termini dirimenti per il contestato inadempimento risolutorio ascrivibile alla società convenuta, rilevandosi, in secondo luogo che la pretesa ammissione confessoria di parte convenuta non involgeva fattivamente la pretesa natura preliminare e propedeutica dei c.d., ragni e della tramezzatura interna, atteso che la richiamata omessa installazione della tubazione generale (onere incombente sul ) Pt_1 precludeva, a sua volta, la predisposizione successiva delle opere preliminari per la realizzazione dell'impianto idrico e termico.
A nulla rilevava la mancata fornitura della pavimentazione e delle piastrelle atteso che, anche un profano può comprendere l'impossibilità di realizzare una pavimentazione od una piastrellatura se prima non fossero state posizionate nella muratura le condotte idriche ed elettriche, evidentemente preliminari, propedeutiche e sottostanti le opere di rifinitura.
pagina 10 di 15 L'invocato “accertamento delle precise prestazioni a carico di entrambe le parti” necessitava, stante la contrapposta posizione difensiva in ordine alle rispettive opere preliminari, di una precisa verifica tecnica ricognitiva sullo stato dei luoghi, laddove, ovviamente fosse stata dall'attore richiesta e laddove una ricognizione, a distanza pluriennale dalla realizzazione della perimetratura muraria, avesse potuto consentire una verifica esauriente.
A tale riguardo, invero, non può sottacersi la circostanza di incomprensibile inerzia da parte attorea in quanto, a fronte di un termine contrattuale di consegna convenuto al
31/12/2012, solamente il successivo 15/4/14, a distanza di circa due anni, il Pt_1 provvedeva a diffidare stragiudizialmente la controparte contrattuale, essendo, tra l'altro, ben consapevole di aver esso stesso omesso di adempiere alla clausola di cui innanzi, così supportando e giustificando l'eccezione di inadempimento a sua volta contestagli dalla società convenuta.
Si riscontra, nella specie, a fronte dell'eccezione d'inadempimento proposta dalla convenuta per giustificare la mancata ultimazione dei lavori, una evidente omissione probatoria gravante a carico della parte attorea, conseguente all'allegazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa eccepito dalla società convenuta.
La società convenuta, invero, comprovava documentalmente il fatto estintivo rappresentato dall'onere incombente a carico dell'attore di provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione dell'impiantistica preliminare e propedeutica all'ultimazione dell'immobile in corso di realizzazione così, invertendo, in forza della proposta eccezione d'inadempimento l'onere probatorio originariamente sulla stessa gravante.
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base ad un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 14030/2025).
In tale ottica va quindi interpretato prevalente ed assorbente l'inadempimento ascrivibile in capo al promissario acquirente il quale, omettendo di eseguire le opere che consapevolmente si era accollato, di fatto precludeva alla convenuta di adempiere alla pagina 11 di 15 propria obbligazione contrattuale, così impedendo, di fatto, la stessa ragione economica- sociale del contratto preliminare di compravendita di immobile in corso di realizzazione.
In sostanza, la sospensione dei lavori necessari per completare l'immobile che si era obbligata a vendere al doveva configurarsi sorretta da una buona fede Pt_1 contrattuale e in diretto rapporto di causalità con l'inadempimento prevalente e preliminare ascrivibile allo stesso.
Il rilievo oggettivo di cui innanzi destituisce di fondamento tanto l'operato recesso da parte del quanto la sua successiva richiesta risolutoria del contratto con asserito diritto Pt_1 al pagamento, a titolo risarcitorio, del doppio della caparra a suo tempo versata alla società convenuta.
La domanda attorea andava quindi disattesa, condividendosi integralmente il percorso logico-deduttivo adottato dal Tribunale per pervenire alla ridetta soluzione decisoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n.1300/2022 resa dal Tribunale monocratico di Foggia in data 12-13/5/2022, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della appellata, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, delle competenze Controparte_1 difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi €9.991,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Pt_1
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del
[...] contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 16/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU IA estensore pagina 12 di 15 ( avv. Leonardo Nota)
pagina 13 di 15 .
pagina 14 di 15 .
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU IA AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] [...], residente in [...]di Civitate Parte_1
(FG) ed ivi elettivamente domiciliato alla via Roma n.36 presso lo studio degli avv.ti
RA De ON e ET EL, dai quali è congiuntamente rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in San Controparte_1
OL di Civitate ed elettivamente domiciliata in Torremaggiore (FG) presso lo studio dell'avv. Aurelio Iarocci, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti pagina 1 di 15 appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1300/2022, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 12/05/2022, pubblicata in data 13/5/2022, a definizione del giudizio n.7552/2014 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno della odierna appellata ed avente ad oggetto “vendita di cose immobili”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 12/12/2025, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante:” Accogliersi l'appello e per l'effetto, i n riforma della sentenza impugnata, accerti la Corte e dichiari il preliminare inadempimento della società appellata relativamente alla scrittura privata del 14/6/2011 e, per l'effetto, dato attgo della legittimità del recesso esercitato ex art.1385 c.c. dall'appellante, condannare la società appellata al versamento in favore dell'appellante, della somma di €60.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, oltre interessi legali dal 9/5/14 al soddisfo;
conseguenzialmente, condannare la società appellata alle spese deòl doppio gfrado di giudizio oltre accessori di legge” ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
La controversia in esame tra origine da un preliminare di compravendita immobiliare convenuto inter partes il 14/6/2011, con il quale l'odierna società appellata, operante nel locale settore dell'edilizia privata, prometteva di vendere, in favore dell'odierno appellante che si obbligava ad acquistare, un appartamento per civile abitazione da realizzarsi nel comune di residenza di entrambe le parti, con annesso garage pertinenziale, al convenuto costo complessivo di €100.000,00 del quale €30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria veniva contestualmente versate dal promittente acquirente, convenendo il saldo residuo, in modo progressivo, in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori con il residuo a versarsi in occasione del rogito e con fissazione di un termine di ultimazione dell'immobile entro il 31/12/2012, comprensivo di tutti gli impianti di pertinenza.
pagina 2 di 15 Sulla scorta di tale originaria pattuizione contrattuale, l'impresa venditrice dava origine ai lavori di costruzione, completando il grezzo dell'immobile e sospendendo i lavori senza il rispetto del convenuto termine di consegna.
La ridetta circostanza, interpretata dal promittente acquirente quale inadempimento contrattuale idoneo a consentirgli il recesso dal preliminare, determinava l'introduzione del giudizio ad iniziativa dello stesso dinanzi il competente Tribunale foggiano.
Infatti, con citazione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio la Parte_1 società costruttrice e promissaria venditrice, odierna appellata, al fine di ivi sentir dichiarare, , previo accertamento dell'inadempimento alla stessa convenuta ascrivibile con riguardo al contratto del 14/6/2011, la legittimità del recesso da esso attore operato dal ridetto contratto preliminare dallo stesso esercitato ai sensi dell'art.1385 c.c., e per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondergli il doppio della caparra versata, ovvero la somma di €60.000,00 oltre interessi dal 9/5/14 al soddisfo, con vittoria di spese.
Assumeva il , a supporto della ridetta domanda, di aver convenuto con la società Pt_1
con il richiamato preliminare del 14/6/2011, l'acquisto in suo favore di un CP_1 appartamento per abitazione da realizzare a cura della società venditrice per il pattuito prezzo di €100.000,00 con €30.000,00 già versate a titolo di caparra, contestualmente alla scrittura privata predetta a fronte della preventivata consegna dell'immobile realizzato con tutti gli impianti pertinenziali entro il termine del 31/12/2012.
Aggiungeva che, abbondantemente scaduto il ridetto termine, senza aver ricevuto la formale consegna dell'immobile compiuto, con propria missiva del 15/4/2014, diffidava formalmente la società convenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni, dedotte in contratto, concedendogli un ulteriore termine di quindici giorni, comunicando che, in caso di persistente inadempimento, lo stesso avrebbe esercitato la facoltà di recesso a norma di legge, richiedendo il doppio della caparra come innanzi versata.
Assumeva che, in riscontro alla diffida predetta, la società convenuta, replicava con propria missiva del 28/4/2014 di aver correttamente adempiuto al contratto, imputando quindi il dedotto inadempimento in capo ad esso promissario acquirente, con seguito di ulteriori e reciproche contestazioni, cui seguiva la proposizione del giudizio con le ridette richieste.
pagina 3 di 15 Si costituiva la società convenuta, impugnando e contestando la domanda attorea.
In particolare, rappresentava di aver adempiuto agli obblighi sulla stessa gravanti come da contratto, precisando, quale confutazione dell'inadempimento contestagli dall'attore, che la realizzazione degli impianti elettrico, idrico e termico, non spettasse ad essa convenuta, atteso che tali opere, così come previsto nel capitolato dei lavori, erano a carico del promissario acquirente il quale, non avendole eseguite, aveva di fatto determinato la sospensione dei lavori, configurandosi la realizzazione dell'impiantistica predetta propedeutica all'ultimazione dell'immobile, dovendosi, pertanto, ritenere unico ed esclusivo soggetto inadempiente il promissario acquirente, invocando il rigetto della domanda attorea con la ritenzione della versata caparra e vittoria di spese.
Così radicatosi il giudizio lo stesso, istruito con le ammesse prove orali, perveniva all'udienza decisoria del 24/1/2022 nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 12-13/5/2022, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia rigettando la domanda attorea con conseguenziale statuizione condannatoria delle spese processuali a carico dell'attore.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Previa ricostruzione delle reciproche prospettazioni difensive assunte dalle parti, riteneva il Tribunale prioritaria la verifica della richiesta legittimità, da parte attorea, del recesso contrattuale operato con riferimento al preliminare inter partes convenuto, supportato, in tesi attorea, dal pregresso inadempimento di parte convenuta.
A tale riguardo, premetteva preliminarmente il primo giudice che, pur non potendo configurarsi il termine di consegna dell'immobile stabilito in contratto di natura
“essenziale” e la cui scadenza avrebbe avallato l'azione risolutoria della parte adempiente, l'ulteriore termine di cui all'operata diffida ad adempiere potesse ritenersi idoneo a tale scopo, avendo la diffida ad adempiere il medesimo scopo di realizzare, anche in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti collegati a tale clausola, ovvero la rapida risoluzione del rapporto alla scadenza, inevasa, di un fissato termine essenziale nell'interesse della parte adempiente. pagina 4 di 15 Riteneva quindi potenzialmente legittimo l'operato recesso da parte del atteso Pt_1 che, con riferimento ad un contratto cui acceda la consegna di una caparra confirmatoria, il contraente non inadempiente che abbia intimato diffida ad adempiere alla controparte, dichiarando espressamente che, allo spirare del termine fissato, il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto, ben possa rinunciare successivamente, anche mediante comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo, conseguendone che dovrà ritenersi legittimamente esercitato, ad opera della parte adempiente, il diritto di recesso ex art.1385 c.c..
Venendo poi al caso di specie, rilevava, tuttavia che il recesso, sebbene astrattamente corretto quanto a tempistica e formalismo preliminare, doveva necessariamente sottoporsi ad una attenta e rigorosa verifica di correttezza in concreto, attesa la prospettazione difensiva assunta dal convenuto che di fatto, ribaltava, la responsabilità dell'inadempimento in capo all'attore cui incombeva, per specifica clausola convenzionale,
l'esecuzione materiale dell'impiantistica pertinenziale all'immobile, in assenza della quale lo stesso immobile non avrebbe potuto completarsi e rifinirsi.
A tale riguardo, precisava che, per costante giurisprudenza di legittimità, nel caso come quello in esame, laddove le parti si contestavano reciprocamente l'inadempimento ostativo alla conclusione del contratto, spettasse al giudice di merito “la valutazione unitaria e comparativa delle reciproche condotte e l'individuazione di quale comportamento, oltre ad essere contrario a buona fede e di non scarsa importanza, abbia inciso in modo determinante e prevalente sulla causa del contratto, facendone venir meno l'originaria funzione economica-sociale”.
Quale ulteriore premessa, evidenziava poi il Tribunale la necessità di una previa attività
d'interpretazione del contratto in esame, al fine di individuare le singole prestazioni cui le parti erano tenute in vista della stipula del definitivo, applicando, nell'opera interpretativa predetta, i criteri predeterminati ex lege, verificando quindi la reale volontà delle parti.
In tale contesto ermeneutico, evidentemente prioritario, doveva ricercarsi il riferimento letterale alle specifiche clausole contrattuali.
In tale quadro, la clausola relativa all'obbligo gravante a carico della società convenuta di ultimare l'immobile promesso in vendita entro la data del 31/1/2012, salvo casi di forza pagina 5 di 15 maggiore o per fatto o atti non imputabili alla promissaria venditrice, andava coordinata con il convenuto “capitolato delle opere e dei lavori” configurandosi lo stesso quale parte integrante del preliminare con riferimento ai lavori in concreto da eseguirsi, nonché con la ulteriore clausola integrativa aggiunta dalle parti in forza della quale si stabiliva che gli impianti elettrico, idrico, termico, comprensivo di sanitari, caldaia, riserva dell'acqua e tutto ciò che comprendeva i suddetti impianti, fossero a carico esclusivo della parte acquirente (presumibilmente in ragione della capacità artigianle manifestata nel settore edilizio dallo stesso e con il chiaro scopo ridurre i costi dell'appalto-acquisto di cui Pt_1 al preliminare), rappresentando tale specifica ed inequivoca convenzione l'oggetto del contendere del giudizio atteso che, secondo la prospettazione difensiva di parte attorea, la clausola andava interpretata nel senso che la realizzazione degli impianti sarebbe comunque dovuta spettare all'impresa venditrice, gravando sull'acquirente soltanto le spese a fronte della contrapposta versione fattuale della società convenuta per cui tali lavori dovevano essere realizzati “ a cura e spese” del promissario acquirente (essendo stati defalcati dal capitolato previsto a carico della promissaria venditrice).
Il contrasto interpretativo veniva risolto dal Tribunale propendendo per la versione di parte convenuta a tanto supportato dalla stessa esegesi letterale della clausola in esame laddove l'espressione utilizzata dalle parti “ sono a carico della parte acquirente” non potesse limitarsi alla previsione delle sole spese (risultando implicito il carico delle stesse,
a seguito di anticipazione dell'impresa appaltatrice, in capo all'appaltante acquirente) sia in ragione del richiamo espresso al capitolato lavori a realizzarsi, nell'ambito del quale si inseriva la convenzione in esame e sia perché, qualora le parti avessero voluto far riferimento soltanto ai costi delle opere di impiantistica predette, avrebbero richiamato il punto n.7 del preliminare, dedicato appunto alle spese a carico della parte acquirente e non il capitolato dei lavori.
L'inclusione di tale clausola, in deroga al previsto capitolato dei lavori la cui esecuzione incombeva pacificamente in capo all'impresa costruttrice, induceva a ritenere nel senso derogatorio predetto la volontà delle parti, ovvero quella di escludere, da un lato, la realizzazione degli impianti tra le opere a carico della convenuta e di prevederle, dall'altro,
a carico esclusivo della parte attorea, comprendendo chiaramente non solo la il costo ma anche la l'onere effettivo della realizzazione stessa.
pagina 6 di 15 Reputava, quindi, il Tribunale, sulla scorta di tale rilievo interpretativo e di quanto incontestabilmente emerso nel corso del giudizio in ordine all'omessa realizzazione di tali opere da parte attorea, con la rilevanza confessoria derivante dall'ammissione dello stesso in sede di suo interrogatorio formale, allorché l'immobile si trovava “allo stato Pt_1 grezzo” dirimente l'ammissione predetta, integrata, ai fini della decisione, dall'omissione probatoria, incombente a carico dell'attore, in ordine all'asserita impossibilità da parte sua di realizzare gli impianti in questione a causa dello stato in cui trovavasi l'immobile, destituendo qualsiasi rilevanza probatoria alle dichiarazioni del teste addotto dallo stesso attore, in quanto privo di competenze tecniche in materia edilizia.
Pertanto, concludeva il primo giudice il proprio procedimento motivazionale, ritenendo che l'allegato inadempimento della società convenuta, circa la mancata ultimazione dei lavori, dovesse interpretarsi in diretto rapporto causale del previo inadempimento di parte attorea laddove la stessa ometteva di realizzare gli impianti, così come concordato, incidendo, quindi, tale inadempimento in maniera determinante e prevalente sulla causa del contratto, conseguendone la ritenuta illegittima del recesso operato dal ai Pt_1 sensi di legge con doveroso rigetto della sua domanda.
Avverso la suddetta motivazione insorgeva il proponendo il gravame che ci Pt_1 occupa, a supporto del quale articolava un'unica e sostanziale censura, prospettando una lacunosa interpretazione fattuale e giuridica della vicenda sostanziale in esame aggravata dall'omesso rilievo di asserite ed allegate circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata, invocandone la riforma integrale con inversione delle contrapposte responsabilità determinanti l'effetto risolutorio del contratto con legittima applicazione del recesso contrattuale di legge e richiesta di pagamento del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata.
Si costituiva la società appellata, contestando la fondatezza dell'avversa doglianza, ribadendo la correttezza dell'impugnata motivazione e concludendo come in epigrafe.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18/11/2022, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza dell'11/10/2024, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella cartolare del 6/12/2024, nel corso della quale veniva riservata in decisone ex art.190 c.p.c., per essere rimessa sul ruolo per modifica del Collegio decisorio all'udienza del 612/6/2026, anticipata con provvedimento in atti, a quella del 12/12/2025, trattata pagina 7 di 15 con la persistente modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione con reiterazione delle originarie conclusioni, veniva infine riservata in decisione senza concessione di ulteriori termini difensivi, avendo le parti già provveduto a depositare le rispettive difese conclusionali.
Motivazione della decisione
L'originaria, lacunosa, esposizione fattuale di parte attorea, opportunamente sanata dal dirimente richiamo, da parte convenuta, alla clausola con cui derogavano le parti alla ordinaria imputazione dei costi e della realizzazione dell'opera appaltata, oggetto della compromessa vendita, ponendo quelli relativi alla realizzazione dell'impiantistica elettrica, idrica e termica a cura e spese della parte acquirente, rappresenta una circostanza dirimente ai fini decisori del gravame in esame, attesa l'idoneità della stessa a ribaltare l'asserito inadempimento contrattuale di parte convenuta per mancata consegna del termine originario, ovvero in quello di cui alla successiva diffida stragiudiziale, dell'immobile completo e rifinito, con conseguente, in tesi attorea, legittimo esercizio del recesso contrattuale da parte acquirente e contestuale diritto al preteso pagamento del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata, prospettando una più corretta ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda sostanziale con chiaro inadempimento ascrivibile alla parte attorea.
La circostanza sostanziale dell'omessa esecuzione da parte del dei lavori a suo Pt_1 carico, così come inequivocamente descritti nella clausola aggiunta dalle parti in deroga al generale capitolato lavori ad eseguirsi da parte dell'impresa convenuta, evidentemente non limitata ai soli costi ma comprendendo anche l'onere della materiale realizzazione delle opere ad eseguirsi dalla persona dell'acquirente (il quale aveva le specifiche qualità tecniche per adoperarsi in tal senso ovvero appaltare a terzi le opere medesime) deve integrarsi con quella processuale del mancato assolvimento da parte dello stesso attore all'onere probatorio sullo steso gravante in ordine alla contestata impossibilità di provvedervi in conseguenza di alcune omissioni strutturali da parte dell'impresa costruttrice.
A tale riguardo, invero, prospetta il , odierno appellante, una sorta di “esimente” Pt_1 alla incontestata omessa esecuzione delle opere di impiantistica generale in quanto di fatto impossibilitato dalla mancata idonea predisposizione preparatoria alla materiale posa pagina 8 di 15 in opere degli impianti necessari per la ultimazione dell'immobile dallo stato grezzo a quello abitativo, ma omette di supportare tale dirimente rilievo con idoneo riscontro tecnico peritale, a nulla rilevando, come correttamente precisato dal primo giudice, la deposizione testimoniale meramente valutativa da parte di un soggetto inidoneo ad esprimere siffatte valutazioni tecniche.
La prospettata “propedeuticità” delle opere preparatorie all'installazione degli impianti a servizio dell'immobile da destinarsi a civile abitazione, in tesi attorea, omesse dall'impresa costruttrice, avrebbe dovuto essere avallata da pertinente valutazione tecnica con auspicabile ctu tecnica-valutativa mai richiesta dall'attore.
In sostanza, le contrapposte tesi difensive delle parti involgevano un evidente riscontro tecnico-valutativo atteso che, mentre la società convenuta giustificava la persistente sospensione dei lavori e la mancata ultimazione dell'immobile in diretto rapporto causale con l'omissione imputabile al promissario acquirente che non provvedeva a porre in opera gli impianti pertinenziali (elettrico, idrico e termico), di fatto precludendo, per ragioni tecniche edilizie, la pavimentazione e la piastrellatura dell'immobile, opere evidentemente successive alla installazione dell'impiantistica, a sua volta, il promissario acquirente imputava alla società costruttrice la mancata predisposizione di sua competenza per consentire la realizzazione degli impianti predetti.
Questo “gioco delle parti”, con contrapposte accuse di inadempimento contrattuale andava, evidentemente, corroborato da riscontri istruttori con i rispettivi oneri gravanti a carico di colui che tale prospettazione aveva allegato, ovvero da parte dell'attore.
Solamente un consulente tecnico esperto in edilizia ed impiantistica avrebbe potuto avvalorare la tesi, piuttosto suggestiva, di parte attorea.
I fatti desumibili dagli atti e dai documenti acquisiti evidenziavano, invero, un onere esecutivo, incontestabilmente evaso da parte attorea, quale quello della effettiva realizzazione, allorché l'immobile era allo stato “grezzo” (unico stato di fatto che consentiva la posa in opera dell'impiantistica ed il compimento delle successive opere di rifinitura) configurabile in diretto rapporto causale con la mancata ultimazione dell'immobile, preclusa palesemente dalla omissione predetta, non potendo realizzarsi le pagina 9 di 15 tramezzature, pavimentazioni e rifiniture varie senza prima aver installato le tubazioni idriche ed i cavi elettrici che avrebbero consentito l'abitabilità dello stesso.
La tesi difensiva addotta dal , dopo aver colpevolmente omesso la convenzione Pt_1 contrattuale che gli imponeva la realizzazione degli impianti, addotta nel tentativo di confutare la giustificazione allegata da controparte allegando l'impossibilità, in ragione dello stato di fatto dell'immobile, di poter diligentemente assolvere al proprio onere esecutivo, omettendo, tuttavia, di conferire spessore probatorio a tale assunto difensivo, limitandosi ad addurre un teste che nulla poteva dire in merito alle addotte lacune ascrivibili all'impresa costruttrice che di fatto impedivano la installazione degli impianti, non merita accoglimento, siccome no n adeguatamente supportata da specifici riscontri probatori.
L'appellante adduceva, a supporto della censura, l'omessa rilevanza probatoria da attribuire ad un'ammissione da parte del legale rappresentante della società costruttrice circa un mancato posizionamento di c.d. “ragni in plastica” e la tramezzatura degli ambienti interni, opere intese quali preliminari e propedeutiche alla installazione degli impianti.
L'assunto difensivo non può condividersi, ostandovi, in primo luogo, un chiaro profilo di inammissibilità rituale ex art.345 c.p.c., non avendo mai prospettato con la citazione introduttiva la circostanza predetta in termini dirimenti per il contestato inadempimento risolutorio ascrivibile alla società convenuta, rilevandosi, in secondo luogo che la pretesa ammissione confessoria di parte convenuta non involgeva fattivamente la pretesa natura preliminare e propedeutica dei c.d., ragni e della tramezzatura interna, atteso che la richiamata omessa installazione della tubazione generale (onere incombente sul ) Pt_1 precludeva, a sua volta, la predisposizione successiva delle opere preliminari per la realizzazione dell'impianto idrico e termico.
A nulla rilevava la mancata fornitura della pavimentazione e delle piastrelle atteso che, anche un profano può comprendere l'impossibilità di realizzare una pavimentazione od una piastrellatura se prima non fossero state posizionate nella muratura le condotte idriche ed elettriche, evidentemente preliminari, propedeutiche e sottostanti le opere di rifinitura.
pagina 10 di 15 L'invocato “accertamento delle precise prestazioni a carico di entrambe le parti” necessitava, stante la contrapposta posizione difensiva in ordine alle rispettive opere preliminari, di una precisa verifica tecnica ricognitiva sullo stato dei luoghi, laddove, ovviamente fosse stata dall'attore richiesta e laddove una ricognizione, a distanza pluriennale dalla realizzazione della perimetratura muraria, avesse potuto consentire una verifica esauriente.
A tale riguardo, invero, non può sottacersi la circostanza di incomprensibile inerzia da parte attorea in quanto, a fronte di un termine contrattuale di consegna convenuto al
31/12/2012, solamente il successivo 15/4/14, a distanza di circa due anni, il Pt_1 provvedeva a diffidare stragiudizialmente la controparte contrattuale, essendo, tra l'altro, ben consapevole di aver esso stesso omesso di adempiere alla clausola di cui innanzi, così supportando e giustificando l'eccezione di inadempimento a sua volta contestagli dalla società convenuta.
Si riscontra, nella specie, a fronte dell'eccezione d'inadempimento proposta dalla convenuta per giustificare la mancata ultimazione dei lavori, una evidente omissione probatoria gravante a carico della parte attorea, conseguente all'allegazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa eccepito dalla società convenuta.
La società convenuta, invero, comprovava documentalmente il fatto estintivo rappresentato dall'onere incombente a carico dell'attore di provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione dell'impiantistica preliminare e propedeutica all'ultimazione dell'immobile in corso di realizzazione così, invertendo, in forza della proposta eccezione d'inadempimento l'onere probatorio originariamente sulla stessa gravante.
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base ad un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 14030/2025).
In tale ottica va quindi interpretato prevalente ed assorbente l'inadempimento ascrivibile in capo al promissario acquirente il quale, omettendo di eseguire le opere che consapevolmente si era accollato, di fatto precludeva alla convenuta di adempiere alla pagina 11 di 15 propria obbligazione contrattuale, così impedendo, di fatto, la stessa ragione economica- sociale del contratto preliminare di compravendita di immobile in corso di realizzazione.
In sostanza, la sospensione dei lavori necessari per completare l'immobile che si era obbligata a vendere al doveva configurarsi sorretta da una buona fede Pt_1 contrattuale e in diretto rapporto di causalità con l'inadempimento prevalente e preliminare ascrivibile allo stesso.
Il rilievo oggettivo di cui innanzi destituisce di fondamento tanto l'operato recesso da parte del quanto la sua successiva richiesta risolutoria del contratto con asserito diritto Pt_1 al pagamento, a titolo risarcitorio, del doppio della caparra a suo tempo versata alla società convenuta.
La domanda attorea andava quindi disattesa, condividendosi integralmente il percorso logico-deduttivo adottato dal Tribunale per pervenire alla ridetta soluzione decisoria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n.1300/2022 resa dal Tribunale monocratico di Foggia in data 12-13/5/2022, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della appellata, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, delle competenze Controparte_1 difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi €9.991,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Pt_1
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del
[...] contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 16/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU IA estensore pagina 12 di 15 ( avv. Leonardo Nota)
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