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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
R.G. n. 739/2020
il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nella seguente composizione: dott. LU RE Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 739/2020 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ermelinda Parte_1 C.F._1
Mele e dall'avv. Eleonora Leati, elettivamente domiciliata in Prato, piazza Mercatale n. 135 presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Gattai, elettivamente domiciliato in Prato, via Pallaccorda n. 6 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
pagina 1 di 12
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: come da note sostitutive di udienza di precisazione conclusioni del Per_ 21.10.2025: voglia il Tribunale, -disporre che i figli minori, e , vengano affidati in via Per_1 esclusiva alla madre , nelle forme e nei modi di cui all'art. 337 quater c.c. nell'esclusivo Parte_1 interesse dei minori stessi;
la sig.ra comunicherà al sig. le decisioni assunte Pt_1 CP_1 nell'interesse dei figli in modo da coinvolgerlo in ogni caso nella sua responsabilità genitoriale e nell'educazione dei figli;
-disporre che i figli mantengano il collocamento e la propria dimora abituale presso l'abitazione in uso alla madre in Prato, via Sotto l'Organo n. 56; -disporre che alcuna forma di Per_ frequentazione debba avvenire tra il sig. e i figli e , almeno fino a quando i CP_1 Per_1 terapeuti che hanno in cura i minori non lo riterranno opportuno, per la salvaguardia del benessere psicofisico di e -disporre che, come per legge, il padre contribuisca ad Per_1 Per_3 CP_1 mantenimento dei due figli minori, mediante la corresponsione, per la cura, l'istruzione e l'educazione dei Per_ figli e e per far fronte a tutte le esigenze ordinarie dei medesimi, fino a quando questi non Per_1 saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascuno di essi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, su carta prepagata a con Iban [...], entro e Parte_1 non oltre il 10 di ogni mese;
-disporre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare alla sig.ra CP_1 il 50% delle spese straordinarie che risulteranno opportune e necessarie per la cura, Parte_1
l'istruzione e l'educazione dei figli, dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, senza necessità di previo consenso o accordo preventivo da parte dei genitori;
-disporre il consenso di al rilascio CP_1 Per_ del passaporto personale della sig.ra e di quello dei figli minori e , Parte_1 Persona_4 nonché di disporre il consenso del padre altresì ai fini del rilascio e/o rinnovo della carta di identità di
di e . -voglia comunque il Tribunale assumere ogni altro Parte_1 Persona_4 Per_3 provvedimento meglio visto e ritenuto nell'esclusivo e superiore interesse dei minori. -Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Per il convenuto: come da note sostitutive di udienza di precisazione conclusioni del
21.10.2025: voglia il Tribunale 1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e Persona_4 Per_3 ai due genitori e stabilire che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, all'educazione, alla salute vengano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2) Disporre che la permanenza dei figli presso il padre sia attuata con le seguenti modalità e nei seguenti tempi: - terrà con sé i figli nei giorni di CP_1 lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dal termine delle lezioni scolastiche o della scuola
d'infanzia fino al mattino successivo allorché li ricondurrà a scuola o presso l'abitazione della madre mentre ogni quindici giorni, i figli rimarranno con il padre dal venerdì alla domenica sera;
- i figli
pagina 2 di 12 staranno alternativamente con i due genitori per una settimana a Natale o per la fine dell'anno e a
Pasqua mentre per le vacanze estive staranno alternativamente con i due genitori per quindici giorni, anche non consecutivi. 3) Determinare, tenuto conto delle rispettive effettive capacità economiche, delle risorse patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi, se debba corrispondere a Parte_1 CP_1 un assegno periodico di contributo al suo mantenimento determinandone il relativo importo.
[...]
Determinare, se alcuno dei coniugi coaffidatari, tenuto conto dei criteri suddetti, dei tempi di permanenza dei figli con i rispettivi genitori coaffidatari e dei compiti domestici e di cura che saranno assunti da ciascun genitore, debba corrispondere all'altro un assegno periodico di contributo al mantenimento dei figli minori al fine di realizzare il principio di proporzionalità, determinandone eventualmente il relativo importo nonché la misura del concorso delle spese straordinarie previste dal protocollo vigente approvato dal Tribunale di Prato e previamente concordate dai due genitori. 4) Condannare, in ogni caso, la ricorrente all'integrale refusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio in favore del convenuto. IN IPOTESI: richiamati i provvedimenti del 17.07.2020, del 14.09.2022 e del 1.10.2024, 1)
Disporre l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre nella forma ordinaria e Persona_4 Per_3 disporre che le decisioni sulle questioni di maggior interesse relative alla vita dei figli siano adottate da entrambi i genitori;
2) Disporre che corrisponda a a titolo di contributo CP_1 Parte_1 per il mantenimento della prole, la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario di cui alla lett.a) del provvedimento presidenziale del 17.07.2020, oltre al
50% delle spese straordinarie di cui alle lett.b) e c) del provvedimento presidenziale del 17.07.2020. 3)
Condannare, in ogni caso, la ricorrente all'integrale refusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio in favore del convenuto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/03/2020, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio con rito CP_1 civile a Vernio (PO) in data 11/08/2012, unione dalla quale sono nati i figli in data Per_1
Per_ 27/08/2010 e in data 6/09/2016.
La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocazione presso di lei nella casa coniugale, da lasciare nella disponibilità della stessa;
che alcuna forma di contatto e di frequentazione possa avvenire tra il padre e i figli minori «almeno fino a quando il servizio di psicologia e UFSMIA distretto di Prato, già incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Firenze non lo ritenga opportuno, per la salvaguardia del benessere psico- fisico di e un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli pari a Per_1 Per_3
€ 600,00 mensili per ciascun figlio, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 3 di 12 Si è costituito in giudizio che nulla ha opposto alla domanda di separazione, CP_1 ma ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con la previsione di un'ampia frequentazione tra padre e figli e, se del caso, un assegno perequativo per il mantenimento dei figli a carico della moglie.
All'esito dell'udienza del 1/07/2020, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre;
ha sospeso la frequentazione padre/figli; ha posto a carico del convenuto un contributo mensile per il mantenimento dei figli di
€ 125,00 mensili per ciascun figlio, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate secondo il protocollo d'intesa di questo
Tribunale sui procedimenti in materia di famiglia.
All'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., il giudice istruttore ha respinto l'istanza di modifica ex art. 709 c.p.c. proposta dalla ricorrente ed ha assegnato alle parti i termini per la trattazione scritta. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore ha modificato i provvedimenti presidenziali in punto di spese straordinarie;
ha ammesso parzialmente la prova per testi richiesta dal convenuto e la controprova richiesta dalla ricorrente;
ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Firenze la trasmissione degli atti del procedimento aperto a tutela dei figli minori. In corso d'istruttoria, le parti hanno chiesto la pronuncia con sentenza non definitiva di separazione personale;
è stata dunque pronunciata la sentenza sullo stato n. 336/2022 il 3 giugno 2022.
Con ordinanza del 14 settembre 2022 il Giudice, preso atto dell'istanza promossa dalla ricorrente, ha modificato l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale in data 17/07/2020 in punto di mantenimento dei figli disponendo che corrispondesse a CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate nei provvedimenti presidenziali, e ha ordinato a di produrre telematicamente il CP_1 contratto di lavoro con Satos Società Agricola Toscana s.p.a. e i documenti relativi all'attività lavorativa svolta presso Opera Investigazioni Sicurezza s.r.l.s. (contratto di lavoro e buste paga o ricevute/fatture relative ai compensi percepiti negli ultimi 12 mesi), invitando poi entrambe le parti a produrre telematicamente eventuali atti sopravvenuti relativi al procedimento penale n.
2655/2019 r.g.n.r. a carico di e al procedimento pendente dinanzi al Tribunale per CP_1
i Minorenni di Firenze, a tutela dei minori e Per_1 Per_3
pagina 4 di 12 Interpellati i servizi territorialmente competenti, sia per i minori che per il sostegno alla genitorialità di entrambi i coniugi, il Giudice ha disposto la CTU, nominando all'uopo la dott.ssa per rispondere al seguente quesito: «Il consulente, 1) accerti e descriva il profilo di Persona_5
Per_ personalità dei genitori e dei figli minori (27/08/2010) e (6/09/2016), valutandone lo stato di Per_1 benessere psicologico ovvero le eventuali condizioni di disagio e difficoltà riscontrate indicandone, in quest'ultimo caso, le cause;
2) valuti quale sia (o sia stata per quanto riguarda il padre) la qualità della relazione di ciascuno dei genitori con i figli e la qualità della relazione dei minori con le figure genitoriali, nell'ambito sia del contesto materno che di quello paterno, anche in rapporto alle rispettive famiglie di origine e al fratello 3) esprima una valutazione della capacità di ciascun Persona_6 Per_ genitore di svolgere la funzione genitoriale;
4) previo ascolto dei minori e , quest'ultimo se Per_1 ritenuto capace di discernimento, e previa acquisizione della loro opinione al riguardo, verifichi se sussistano le condizioni per una ripresa della relazione tra il padre e i figli;
in caso negativo, dica se vi siano interventi di supporto che è possibile adottare e indichi la finalità che tali interventi dovrebbero avere;
in caso affermativo, indichi le modalità con le quali dovrebbe avvenire la ricostruzione di una relazione dei bambini con la figura paterna (e viceversa) e le eventuali misure di sostegno da adottare nei confronti dei genitori e dei figli nell'ambito di tale percorso;
5) alla luce dei superiori accertamenti: a) esamini le possibili soluzioni di affidamento e di collocamento dei figli, evidenziando gli aspetti positivi e quelli negativi, valutando in particolare quale sia nella fattispecie in esame la formula di affidamento più idonea che, nel tutelare l'interesse dei minori al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi, in concreto, questo interesse e li protegga dalla conflittualità genitoriale e da eventuali fattori pregiudizievoli;
b) indichi gli eventuali tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori nonché le modalità di frequentazione genitori-figli che appaiono più idonee al caso concreto;
6) valuti la necessità che i genitori intraprendano (o proseguano se già iniziati) percorsi di sostegno alla genitorialità, individualmente e/o separatamente, e se sia necessario un sostegno psicologico per i figli;
7) verifichi, adoperandosi a tal fine, se sussistano i presupposti e le condizioni per poter addivenire ad Per_ una soluzione conciliativa della controversia nell'interesse di e , rappresentandone gli esiti ed Per_1 indicando le eventuali soluzioni proposte nell'elaborato; 8) specifichi, alla luce dei risultati dell'indagine
e degli accertamenti che saranno espletati, se sia opportuno o necessario predisporre un ulteriore periodo di monitoraggio con indicazione della relativa tempistica;
9) verifichi la volontà della minore di Per_1 essere ascoltata dal giudice e, in ogni caso, dica se l'ascolto possa arrecare pregiudizio alla bambina».
All'esito del deposito della consulenza, il Giudice con ordinanza dell'1 ottobre 2024 ha provveduto in via provvisoria a modificare parzialmente i provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 17/07/2020, disponendo: 1) l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre nella forma ordinaria e per Per_1 Per_3 Parte_1
l'effetto dispone che le decisioni sulle questioni di maggior interesse relative alla vita dei figli
pagina 5 di 12 siano adottate da entrambi i genitori;
2) la prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale intrapreso da presso la AUSL Toscana Centro, anche con le finalità indicate dal CTU Per_1
(pagina 58 della relazione) e demanda al CTU, sentito il professionista che segue la minore e i
CTP, la valutazione sui tempi dell'eventuale inserimento della minore nel setting del percorso di Per_ sostegno alla genitorialità dei genitori;
3) che inizi un percorso di psicoterapia individuale presso la AUSL Toscana Centro con le finalità indicate dal CTU (pagina 58 della relazione); 4) che entrambe le parti avviino o proseguano un percorso di psicoterapia individuale e ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, sia individuale che integrato con l'altro genitore;
5) Per_ che tra il sig. e il figlio , incontri monitorati dal Servizio sociale, in spazio neutro, due CP_1 volte alla settimana per un'ora (o con la diversa frequenza che il servizio pubblico può garantire), che inizieranno successivamente all'avvio del percorso terapeutico del bambino di cui al punto 3), con i tempi stabiliti dal CTU, sentiti i CTP e il professionista incaricato;
6) che gli incontri di cui al punto 5) possano essere ampliati nella durata e nella frequenza, nonché svincolati dallo spazio neutro, e aperti ai nonni paterni, nei modi e nei tempi stabiliti dal CTU, sentiti i CTP e il Servizio Sociale;
B) autorizza il Servizio Sociale e la AUSL Toscana Centro ad acquisire copia della relazione di c.t.u. depositata in data 7/09/2024; C) un supplemento di CTU avente ad oggetto il monitoraggio in relazione a quanto previsto al punto A) e l'aggiornamento delle risposte ai quesiti di cui all'ordinanza del 31/01/2024, comprensivo della descrizione dei percorsi psicologici intrapresi dalle parti e dai minori.
All'esito, il Giudice ha disposto un monitoraggio del nucleo familiare e ha disposto che nel frattempo i contatti padre/figli proseguissero attraverso contatti telefonici.
E' stata, infine, fissata udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle quali il giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.., con riduzione dei termini vista l'ultratriennalità della causa.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
Sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori
La riforma legislativa del 2006 prevede l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori come regola in ipotesi di rottura dell'unione familiare. Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. prevede, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori, qualora l'affidamento congiunto risulti contrario all'interesse del minore.
In particolare, per derogare al regime di affidamento condiviso è necessario che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del pagina 6 di 12 minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda della tipologia di regime adottato: infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata dal genitore cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso, bensì per un affido c.d. superesclusivo dei minori alla madre Parte_1
Ed infatti, nell'anno 2019, il è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui CP_1 agli artt. 81, II co, 609 bis, 609 ter, I co., n. 1, e 5, 609 septies “per avere in numerose occasioni, abusando della propria autorità di padre, costretto la propria figlia , di anni 8 e il Persona_4 proprio figlio di anni 14 a subire atti sessuali e, in particolare mostrandosi spesso Persona_6
Per_ nudo ai tre figli e , di anni 3; chiedendo a in diverse occasioni di Per_6 Per_1 Per_1 toccargli il pene, insistendo per vincere la resistenza della bambina, ed ottenendo quanto richiesto;
appoggiando il proprio pene alla zona genitale della figlia , denudandosi e Per_1 facendosi toccare il pene dal figlio e contemporaneamente toccando il pene al figlio, Per_6 talvolta mostrando a e film pornografici. Con le aggravanti dell'età della persona Per_1 Per_6 offesa e del rapporto di ascendenza fra autore e vittima.” Nel corso del procedimento penale, gli
è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, successivamente convertita dal Tribunale del riesame nel divieto di avvicinamento ai figli.
L'allontanamento forzoso dai figli ha oggettivamente determinato una frattura nel rapporto genitoriale. L'11 ottobre 2022, il GUP del Tribunale di Prato ha assolto dal reato CP_1 ascrittogli, non ritenendo attendibili le dichiarazioni della figlia parzialmente in contrasto Per_1
pagina 7 di 12 con le dichiarazioni del fratello La sentenza è stata appellata e non si è ancora celebrato il Per_6 giudizio di secondo grado.
La frequentazione padre\figli, tuttavia, da allora, non è mai ripresa. Il una volta assolto, CP_1 ha chiesto di ripristinare immediatamente l'affido condiviso dei figli o, in via di ipotesi, che il
Tribunale disponesse il solo affido esclusivo alla madre, ma non l'affidamento superesclusivo.
Osserva, a questo proposito, il Collegio che la sentenza penale, pur pervenendo all'assoluzione del ha ritenuto accertati alcuni comportamenti che, pur non essendo CP_1 penalmente rilevanti e idonei a configurare la fattispecie contestata, ciò nonostante sono rilevanti sotto il profilo dell'idoneità genitoriale;
il giudice, infatti, ha stigmatizzato sotto tale profilo la circostanza che il “ si è più volte mostrato nudo ai figli minori, sovente anche ballando o CP_1 comunque giocherellando con il proprio pene”; tali atteggiamenti, se pur non penalmente rilevanti, rendono le motivazioni del rifiuto del padre da parte dei figli, come si seguito indicato.
Nel corso del giudizio, peraltro, è stata svolto specifica CTU volta ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti e, poi, è seguito un percorso di sostegno alle parti e ai minori. E' stato effettuato altresì un monitoraggio, l'esito del quale è in atti attraverso la relazione del ctu del
27 giugno 2025.
Con riferimento alla capacità genitoriale del la ctu ha messo in rilievo della CP_1 significative criticità su vari aspetti della genitorialità, quali la capacità di accudimento, normativa, di accoglimento\contenimento delle richieste e la gestione degli aspetti emotivi e le situazioni di criticità con i figli. A causa di difficoltà imputabili a problematiche del Servizio pubblico, l'intervento di sostegno alla genitorialità è iniziato tardivamente e il supporto psicologico si è interrotto quasi subito a causa delle dimissioni rassegnate dal medico che seguiva il senza che fosse individuato altro medico. Sottolinea il ctu che il mostra autentico CP_1 CP_1 interesse verso i figli ma fatica a distinguere i propri bisogni genitoriali dall'opportunità di realizzarli nel momento concreto.
La ripresa dei rapporti con i figli, peraltro, è stata complicata dalla reazione che i minori hanno Per_ avuto a seguito della morte della nonna materna di e , che rappresentava per i nipoti un Per_1 significativo punto di riferimento.
Ed infatti, dopo il tragico evento, per quanto concerne si è passati da un iniziale Per_1
Per_ interesse e non opposizione a che incontrasse il padre ad una totale chiusura verso il medesimo. Le condizioni psicologiche di si sono enormemente aggravate, con diagnosi di Per_1 umore instabile e pensieri anticonservativi;
il 14 agosto 2023, la ragazza è stata ricoverata per otto giorni nel reparto di neuropsichiatria del Meyer perché la madre l'ha portata in ospedale a pagina 8 di 12 causa dello stato confusionario a seguito di abuso di alcool e farmaci;
è stata dimessa con terapia farmacologica e monitoraggio (cfr. relazione dell'UFSMIA del 1 ottobre 2023). E' inevitabilmente seguito un grave peggioramento del rendimento scolastico e la difficoltà a recarsi a scuola e ad assistere alle lezioni con gli altri compagni. Per_
Nello stesso periodo, anche le condizioni di sono peggiorate e, di conseguenza, il tempo Per_ che la dott. dedicava a è stato spostato su , rallentando il percorso Pt_2 Per_1 terapeutico sulla ragazza, per mancanza di risorse sufficienti.
Il ha mal gestito la frustrazione derivante dal rifiuto dei figli di vederlo, perché presi dai CP_1 loro malesseri, anche se la ctu ha comunque riscontrato un miglioramento nell'attenzione del ai bisogni dei figli. Al momento, tuttavia, la ctu e il Servizio hanno sconsigliato la ripresa CP_1 dei rapporti senza il completamento dei percorsi in essere.
La sostanziale assenza di rapporti tra padre e figli sin dal 2019 e i soli sporadici contatti telefonici, peraltro allo stato interrotti, escludono che il possa conoscere le inclinazioni, i CP_1 bisogni e i desideri dei minori, così da poter prendere per loro le decisioni di maggiore interesse.
Nel corso del giudizio, invece, la ha collaborato nel cercare di riavvicinare padre e figli Pt_1
e tra i genitori si è avuta una maggiore collaborazione (nel gestire le chat padre-figli, nel coinvolgere il nella quotidianità dei figli); la ricorrente nel corso del monitoraggio, CP_1 nonostante la morte della madre, risulta aver rafforzato gli aspetti della propria genitorialità, potenziando anche la cogenitorialità.
Allo stato, dunque, i minori devono essere affidati in via c.d. superesclusiva alla madre, con collocamento presso la medesima in Prato, via Sotto l'Organo n. 56 o nel luogo in cui, nel futuro, dovesse stabilire la propria residenza;
la dovrà tenere informato il di tutti gli aspetti Pt_1 CP_1 rilevanti nella vita dei figli sotto il profilo educativo, di istruzione e sanitario.
Stando così le cose, e considerati i problemi gravi dei figli minori e il loro categorico rifiuto, non appare, allo stato opportuno reintrodurre una frequentazione padre\figli. Appare, infatti, preliminarmente, necessario che il prosegua i percorsi attivati, anche per essere coadiuvato CP_1 nella gestione della frustrazione legata al rifiuto dei figli, così come i minori.
Anche la dovrà proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità. Pt_1
Presso la dovrà altresì essere attivata un'educativa domiciliare per i minori. Pt_1
Il Servizio sociale dovrà proseguire nel monitoraggio per almeno dodici mesi. Le relazioni del Servizio saranno fatte pervenire al giudice tutelare presso il quale deve essere aperta la vigilanza, ai sensi dell'art. 337 c.c..
pagina 9 di 12 Stante la delicatezza delle problematiche familiari, è richiesta dal servizio pubblico la massima attenzione e sollecitudine nella effettiva messa in atto dei supporti disposti dal Tribunale per il nucleo familiare.
Per quanto attiene alla richiesta di regolamentazione del diritto di vista del padre nei confronti dei figli, lo stesso dovrà essere disciplinato per il tramite del Servizio sociale di zona il quale verificherà, all'esito dei percorsi individuati per padre e figli, il desiderio dei minori di incontrare il padre e, se del caso, svolgerà una valutazione sull'opportunità e le modalità degli stessi e riferirà al giudice della vigilanza.
Sulla richiesta di mantenimento dei figli – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito: tale obbligo, infatti, sorge e sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso che ci occupa il Tribunale ha deciso, in via provvisoria sul punto, sia in sede presidenziale il 17 luglio 2020 (stabilendo € 125,00 mensili per ciascun figlio e il 50% delle spese straordinarie) che con successiva modifica del 14 settembre 2022 ( aumentando il contributo a € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie); il
Tribunale, considerato che la situazione reddituale del è mutata nel corso del giudizio, CP_1 ritenute congrue le somme così determinate nel corso del giudizio, ritiene di confermarle in via definitiva, disponendo nella misura di € 125,00 mensili per figlio l'importo del mantenimento a carico del anche dal deposito del ricorso fino al 17 luglio 2020. Con riferimento alla CP_1 situazione attuale, che vede il titolare di un lavoro stabile, e alla determinazione del CP_1 contributo a decorrere dal deposito della presente sentenza, il Collegio osserva che: la Pt_1 provvede per intero alla gestione dei figli, dato che gli incontri tra padre e figli sono sospesi;
il reddito netto della medesima, come risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2025, è di €
6.800,00 annui. Dal CU 2025 risulta, invece, che il ha un reddito annuo lordo di € CP_1
20.554,05. Tenuto conto che il ha l'obbligo di mantenere anche un altro figlio, considerata CP_1 la differenza tra le parti sia sotto il profilo del reddito che per quanto concerne l'impegno profuso nella gestione dei minori, e tenuto altresì conto che è emerso in corso di causa che il può CP_1 contare in maniera costante sull'aiuto dei genitori del presso i quali egli abita, il Collegio CP_1 ritiene di dover porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 250,00 ciascuno, per un totale di € pagina 10 di 12 500,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Prato\COA Prato.
L'assegno unico sarà devoluto unicamente alla madre, affidataria esclusiva e collocataria dei minori.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese del giudizio saranno a carico del resistente, ivi comprese quelle inerenti l'espletata CTU. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia di complessità media con applicazione del valore minimo, come da dispositivo.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Per_ 1) Affida i figli minori e in via c.d. superesclusiva a autorizzando Per_1 Parte_1 la stessa ad assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figli, senza il consenso dell'altro genitore. In particolare, la madre avrà il potere di prendere autonomamente – oltre a quelle di ordinaria amministrazione – anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli minori, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendono necessarie nell'interesse dei minori;
con collocamento dei medesimi presso la residenza della madre;
2) Il diritto di visita padre-figli rimarrà sospeso;
saranno consentiti contatti telefonici, secondo le modalità concordate, qualora non risulti di nocumento alla serenità dei minori;
la futura eventuale Per_ ripresa della frequentazione tra e ed il padre, sarà valutata e monitorata dal Servizio Per_1
Sociale territorialmente competente, in base all'esito dei percorsi di supporto previsti di seguito per padre e figli;
3) dispone il supporto del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale già incaricato che dovrà relazionare al giudice della vigilanza sull'andamento familiare a cadenza semestrale (6 mesi) con attribuzione dei seguenti compiti: monitoraggio del benessere psicofisico dei minori e verifica del loro adattamento alla situazione familiare;
supporto educativo e psicoterapeutico per entrambi i figli attraverso il mantenimento del percorso psicologico già intrapreso o presso struttura privata, se non fosse disponibile in struttura pubblica;
vigilanza sull'andamento scolastico dei minori e coordinamento con le istituzioni scolastiche per garantire la continuità del supporto educativo pagina 11 di 12 specialistico;
supporto psicoterapeutico per e e percorso di sostegno CP_1 Parte_1 alla genitorialità per entrambi;
4) dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare territorialmente competente (Prato) per l'apertura della vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
5) conferma l'obbligo di mantenimento dei figli a carico di dal deposito del ricorso CP_1 fino al 14 settembre 2022 nella misura di € 125,00 mensili e dal 14 settembre 2022 al deposito della presente sentenza in € 200,00 mensili;
a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di euro 500,00 mensili (€ 250,00 per figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato;
l'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% da Parte_1
6) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 5.431,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge oltre esborsi e spese di CTU;
Si comunichi a cura della cancelleria al Servizio Sociale di Prato già incaricato.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, su relazione della dott. LU
RE.
La Presidente est.
LU RE
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