Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 3
L'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo sostituito dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 3888, fonda la distinzione tra i giuochi d'azzardo e giuochi da trattenimento non più soltanto sugli elementi della aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì su quello del valore del costo della partita; inoltre prevedendo la possibilità di distribuzione di premi consistenti in piccola oggettistica non convertibili in danaro e fissando i limiti di prolungamento o ripetizione della partita per gli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità, individua condizioni ulteriori per tali apparecchi al fine di una loro configurabilità come leciti.
L'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, distingue gli apparecchi e congegni per il giuoco d'azzardo tra quelli che hanno insita la scommessa, nel senso che sussiste l'impegno di una somma di danaro sulla previsione di un risultato del tutto indipendente dal comportamento del giocatore, e quelli che pur non avendo insita la scommessa consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro, di qualsiasi importo e quindi anche irrisorio, o in natura, anche se inidoneo al conseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile.
Il giuoco d'azzardo, punito dall'art. 718 cod. pen., si configura allorché l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà dovuta alla fortuna ed al caso e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 42519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42519 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 24/10/2002
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1325
3. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 22532/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE EA, n. ad Avigliano il 6.12.1967;
avverso l'ordinanza 9.4.2002 del Tribunale per il riesame di Potenza;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. F. M. IAIE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 16.3.2002 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza convalidava il sequestro probatorio (operato dalla Guardia di Finanza in data 14.3.2002) di n. 4 apparecchi elettronici del tipo video-poker, installati presso un esercizio pubblico di bar sito in Piano San Nicola - SS. 93, considerati idonei ad essere utilizzati per il gioco di azzardo.
Detto sequestro era stato effettuato in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 T.U. delle leggi di P.S. Con ordinanza 9.4.2002 il Tribunale di Potenza rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CO EA quale socio accomandante della s.a.s. "ESSEGICI di IL & C.".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il CO, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del "fumus delicti", in quanto l'illegalità degli apparecchi assoggettati a sequestro sarebbe stata incongruamente affermata: in particolare, non sarebbero state accertate le "concrete modalità di gioco e di funzionamento delle schede elettroniche mediante una prova tecnica";
- i video-poker, inoltre non apparterrebbero alla categoria degli apparecchi leciti (da intrattenimento), di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S., i quali possono ricevere solo l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone del valore non superiore ad un euro, bensì alla diversa categoria degli apparecchi leciti, di cui al comma 5, che non hanno il limite d'introduzione della moneta metallica, purché il valore di una partita, che deve durare almeno 12 secondi, non sia superiore ad un euro e purché il giocatore non possa vincere un premio superiore alla ripetizione della partita per non più di dieci volte;
- l'incongrua correlazione del sequestro alla "necessità di effettuare indagini peritali tese a verificare la fondatezza dell'assunto accusatorio", comportante la non consentita configurazione della misura quale mezzo di ricerca della notitia criminis.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti" (vedi Cass., Sez. Unite, 29.11.1994, n. 20). L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 6^, 3.3.1998, Campo;
Sez. 2^, 22.5.1997, Acampora;
nonché Cass., Sez. Unite, 4.5.2000, n. 7, AR, che supera e rilegge Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, n. 23, Bassi). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. 6^ 29.1.1998, Sarnataro e Sez. 1^, 3.10.1997, Attaniese). Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. 6^, 30.4.1993, Bermen).
2. Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ipotizzato le contravvenzioni di cui all'artt. 718 cod. pen. (gioco di azzardo tenuto in un pubblico esercizio) ed all'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, in relazione alle quali gli apparecchi elettronici sequestrati sono sicuramente "corpo di reato".
Ai sensi dell'art. 721 cod. pen., si ha gioco di azzardo, proibito dall'art. 718 cod. pen., quando l'abilità del giocatore ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna ed al caso, per determinare la vincita (elemento dell'alea) e sussiste un fine di lucro, inteso come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.
L'art. 110 del RD. 18.6.1931, n. 773, come sostituito dall'art. 1 della legge 6.10.1995, n. 425, sanziona non l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco di azzardo bensì l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico ed il 4^ comma di detto articolo considerava "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro", mentre i successivi commi 5^, 6^ e 7^ del medesimo art. 110 descrivevano e circoscrivevano la categoria degli apparecchi leciti "da trattenimento e da gioco di abilità". Questi ultimi potevano consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che poteva consistere: nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte;
in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale ma non rimborsabili;
nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.
Le disposizioni dianzi citate distinguevano, dunque, i giochi di azzardo da quelli di trattenimento - fondando la distinzione sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore - mentre riferivano i descritti limiti quantitativi non agli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità, configurandoli quali condizioni ulteriori (rispetto al predominio dell'abilità del giocatore) per la loro liceità.
Quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, invece, le norme medesime distinguevano tra quelli che:
- avevano insita la "scommessa", intesa come impegno di una somma di danaro sulla previsione di un risultato di una corsa, di un incontro sportivo, ma anche di un gioco nel quale, dopo l'introduzione di una banconota ovvero di monete, il movimento dei congegni meccanici od elettronici ed il loro arresto sono del tutto indipendenti dal comportamento dei giocatori (es.: macchinette c.d. mangiasoldi del tipo rotamint, bingo, roulette, slot-machine, etc.);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentivano vincite puramente aleatorie di un premio in danaro di qualsiasi importo (anche se irrisorio);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentivano vincite puramente aleatori di un premio in natura che concretizzasse lucro (il premio in danaro, dunque, concretizzava lucro sempre e comunque;
mentre esclusivamente per quello in natura doveva verificarsi in concreto, caso per caso, se esso concretizzasse lucro, cioè fosse idoneo a fare conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile). Lo stesso art. 110 del RD. 18.6.1931, n. 773, come sostituito (da ultimo) dall'art. 37 della legge 23.12.2000, n. 388, prevede, al 4^ comma, che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato". I successivi commi 5^, 6^ e 7^ del medesimo art. 110 descrivono e circoscrivono la categoria degli apparecchi leciti "da trattenimento e da gioco di abilità", descritti come quelli in cui:
a) "l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro".
Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono "per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi";
b) "il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita". Tali prodotti "non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro". Le previsioni dell'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, nella formulazione attuale:
- fondano la distinzione tra i giochi di azzardo da quelli di trattenimento non più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita, dell'abilità del giocatore, bensì anche su quello del valore del costo della partita;
- riferiscono sia la possibilità di distribuzione di beni di piccola oggettistica non convertibili in denaro sia i limiti di prolungamento o ripetizione della partita non agli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità, continuando a configurarli quali condizioni ulteriori (rispetto al predominio dell'abilità del giocatore) per la loro liceità.
Quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, invece, la norma attualmente distingue tra quelli che:
- hanno insita la "scommessa" (nel senso dianzi illustrato);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorio di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio) o in natura. Per l'eventuale premio in natura, inoltre, non è più richiesto che esso debba concretizzare lucro, cioè debba essere idoneo a fare conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile.
3. Il Collegio non ignora le diverse argomentazioni formulate in due recenti decisioni di questa stessa 3^ Sezione: 1.3.2001, n. 54 (cam. cons. 21.1.2001), P.M. in proc. Annachiarico e 21.11.2001, n. 2836 (cam. cons. 4.10.2001), Cara.
3.1 Nella prima di tali decisioni (Sez. 3^, 1.3.2001, n. 54 (cam. cons. 21.1.2001), P.M. in proc. Annachiarico) si afferma che l'art. 110 del RD. n. 773/1931, allorquando, nel definire gli apparecchi per il gioco di azzardo, usa l'espressione "apparecchi che hanno insita la scommessa", non può che fare riferimento a scommesse che consentono di conseguire, nel caso di vincita, un vantaggio economico.
Se si dovesse ritenere che la norma fa riferimento anche alle scommesse cui si connette un premio non apprezzabile economicamente, non si verterebbe in ipotesi di gioco d'azzardo, per contrasto con la definizione che di esso viene data dall'art. 721 cod. pen., e si realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento con quegli apparecchi che, non avendo insita la scommessa, sono considerati per il gioco di azzardo solo se la vincita concretizza lucro. Trattasi di argomentazioni che non possono essere condivise, in quanto non tengono conto della formulazione letterale della norma. L'art. 110 del R.D. n. 773/1931, come sostituito (da ultimo) dall'art. 37 della legge n. 388/2000, sanziona (giova ribadirlo) non l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco di azzardo bensì l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico, specificando che tali apparecchi sono sia quelli che hanno insita la "scommessa" sia quelli che, pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio), o in natura (anche non concretizzante lucro). Non si profila, pertanto, alcuna disparità di trattamento, poiché vanno comunque qualificati "di azzardo" - ai fini del divieto di installazione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nei circoli e nelle sedi delle associazioni - sia i giochi che hanno insita la scommessa, sia quelli qualificati dal carattere puramente aleatorio della vincita di - qualsiasi premio, sia infine quelli che, indipendentemente dalle caratteristiche appena enunciate, comportano vincite di valore superiore ai limiti legislativamente fissati per i giochi leciti.
Trattasi di disciplina non collegata in alcun modo alla nozione di "gioco di azzardo" fornita dall'art. 721 cod. pen. (anche per la diversa ratio della tutela) e ciò esclude la pertinenza di qualsiasi comparazione ai fini interpretativi.
3.2 Nella seconda decisione (Sez. 3^, 21.11.2001, n. 2836 (cam. cons. 4.10.2001), Cara) si ribadisce che, nello schema normativo dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S., anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 388/2000, "la definizione di gioco di azzardo rimane quella disegnata dall'art. 721 cod. pen."; si prospetta la necessità di "una lettura adeguatrice delle norme in discorso", per non creare "una vistosa antinomia" tra le stesse e per non suscitare "delicati problemi di compatibilità costituzionale sulla razionalità della più recente opzione legislativa"; si afferma che "il concetto di gioco di azzardo non può dissociarsi da quello di interesse patrimoniale".
Tali enunciazioni restano inficiate:
- dal dichiarato intento di "ermeneusi adeguatrice" (per il preteso allineamento delle "norme speciali a taluni valori fondanti dell'impianto codicistico", in una prospettiva di "armonicità del sistema"), non consentita a fronte di un dettato legislativo che, almeno sul punto, non dà causa ad equivoci;
- dalla incompleta valutazione della natura e della ratio della norma di pubblica sicurezza: che delinea una fattispecie criminosa non coincidente ne' ponentesi in rapporto di specialità con quella degli artt. 718 e 721 cod. pen.; che fornisce una nozione autonoma degli "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo" ed è rivolta a prevenire non soltanto il gioco di azzardo sanzionato dal codice penale, bensì qualsiasi attività di gioco, con congegni automatici ed elettronici, che implichi il pagamento di una posta di importo superiore ad un euro e non si risolva in un mero trattenimento ma si connetta all'attrattiva del conseguimento di un'utilità diversa dal puro svago (con la modesta deroga, qualora non si configuri l'aleatorietà, della distribuzione di premi consistenti in piccola oggettistica, non convertibili in danaro).
Non appare corretta, pertanto, l'affermazione che "un apparecchio può essere considerato destinato al gioco di azzardo solo quando le vincite che esso consente abbiano un contenuto economico ed il gioco stesso abbia caratteristiche prevalenti di aleatorietà", ma va affermato che un apparecchio deve ritenersi destinato al gioco di azzardo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del R.D. n.773/1931 - ogni volta che esso non sia riconducibile all'ambito di liceità specificamente delineato da tale norma.
Ciò corrisponde all'intento del legislatore, che ha inteso porre fine anche alla possibilità di conferire premi consistenti in gettoni rigiocabili (non immediatamente dopo la conclusione della partita) nello stesso locale o in buoni per consumazioni o in oggetti, che molto spesso surrettiziamente celavano premi in danaro.
4. Da alcune decisioni di questa Corte Suprema potrebbe evincersi che non costituirebbero apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un premio corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo non superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro (vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3^: 23.9.2002, Loddo;
22.3.2002, Cordaro).
Tale interpretazione, però, non può essere condivisa alla stregua di un ulteriore e più meditato approfondimento.
Il 4^ comma dell'art. 110 riconduce, come si è detto, alla categoria agli apparecchi e congegni "per il gioco d'azzardo" anche quelli che consentono "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente".
Tale locuzione è stata rapportata al "valore della partita non superiore ad un euro" anche sulla considerazione che soltanto attraverso un'interpretazione siffatta si eviterebbe una irrazionale parificazione dei giochi di abilità a quelli aleatori (vedi Cass., Sez. 3^ 18.10.2002, n. 35082, Cara). Una più attenta esegesi della norma, però, induce a rilevare che essa non pone alcuna eccezione all'illiccità assoluta dei giochi aleatori, bensì si limita ad affermare che anche quei giochi nei quali sono prevalenti gli elementi dell'abilità e del trattenimento (di cui al 5^ comma), qualora consentano vincite superiori a quelle che contribuiscono a conferire ad essi il carattere di liceità, devono considerarsi essi pure "di azzardo" e sono conseguentemente assoggettati, in quanto tali, alla sanzione penale. Il prolungamento o la ripetizione della partita sono riferiti, nei commi successivi, soltanto ai videogiochi di abilità ed intrattenimento e non riguardano in alcun modo quelli che hanno carattere di aleatorietà: essi costituiscono comunque un premio ed ai giochi aleatori non può riconnettersi l'acquisibilità di alcun premio, poiché il legislatore ha inteso escludere ogni forma possibile di incentivazione.
Il gioco ove è assorbente l'elemento dell'alea, in sostanza, deve considerarsi "d'azzardo" anche qualora consenta, come premio, la mera ripetizione di una partita il cui costo non superi il valore corrispondente ad un euro.
5. Gli elementi posti a base del provvedimento impugnato (tenuto anche conto che l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame ed il precedente provvedimento applicativo della misura devono considerarsi strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne costituiscono il fondamento) sono i seguenti:
- il gioco praticabile per mezzo degli apparecchi sequestrati era destinato a riprodurre quello del poker e le combinazioni erano interamente rimesse al caso, attraverso un codice di funzionamento ignoto al giocatore, sicché nessun effetto causale poteva praticamente ricondursi alla pretesa "abilità mentale o strategica" di questi nell'individuare il "cambio delle carte";
- gli apparecchi consentivano l'inserimento sia di monete metalliche di due euro sia, nel lettore di attivazione, di banconote del taglio di cinque euro, senza limitazione di numero;
- i crediti acquisibili consentivano vincite superiori a dieci volte la puntata.
Nella fattispecie in esame, dunque, i video-poker sequestrati appaiono costituire apparecchi per il gioco d'azzardo, che - pur non avendo insita la "scommessa" (nel senso dianzi illustrato) - consentono vincite puramente aleatorie.
Alla luce degli elementi anzidetti, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi (spettando al giudice del merito la compiuta verifica), le contrarie argomentazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" delle contravvenzioni contestate e deve affermarsi la legittimità del decreto di sequestro e dell'ordinanza di riesame.
Nel prosieguo delle indagini potranno essere approfondite le ulteriori specifiche peculiarità degli apparecchi in sequestro, per cui il vincolo appare assolutamente funzionale anche ai detti accertamenti tecnici (che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non devono necessariamente precedere il sequestro).
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002