Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 42519
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Sentenza 24 ottobre 2002

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L'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo sostituito dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 3888, fonda la distinzione tra i giuochi d'azzardo e giuochi da trattenimento non più soltanto sugli elementi della aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì su quello del valore del costo della partita; inoltre prevedendo la possibilità di distribuzione di premi consistenti in piccola oggettistica non convertibili in danaro e fissando i limiti di prolungamento o ripetizione della partita per gli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità, individua condizioni ulteriori per tali apparecchi al fine di una loro configurabilità come leciti.

L'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, distingue gli apparecchi e congegni per il giuoco d'azzardo tra quelli che hanno insita la scommessa, nel senso che sussiste l'impegno di una somma di danaro sulla previsione di un risultato del tutto indipendente dal comportamento del giocatore, e quelli che pur non avendo insita la scommessa consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro, di qualsiasi importo e quindi anche irrisorio, o in natura, anche se inidoneo al conseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile.

Il giuoco d'azzardo, punito dall'art. 718 cod. pen., si configura allorché l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà dovuta alla fortuna ed al caso e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 42519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42519
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

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