Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Non sussiste il reato di cui all'art. 334 cod. pen. qualora la sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'art. 213 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2007, n. 35391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35391 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/05/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1580
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 038528/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) RO ES N. IL 11/09/1966;
avverso SENTENZA del 18/04/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18/4/2006 il Tribunale di Napoli mandava assolto MA ES dai reati di cui all'art. 334 c.p., comma 2 e art.349 cpv. c.p. (nn. 1 e 2 della rubrica) "perché il fatto non sussiste".
In punto di fatto il Tribunale accertava che in data 4/12/2004, a carico del MA, era stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo in relazione al motoveicolo Honda Transalp, tg. CC 79624, stante l'accertamento del mancato uso del casco protettivo e, dunque, in applicazione dell'art. 171 C.d.S..
Si accertava altresì che il MA, che sottoscriveva il verbale di fermo ed affidamento, veniva reso edotto degli obblighi gravanti sul custode e che il luogo di custodia veniva indicato in Piazza Mercato n. 184, Napoli.
In data 18/12/2004 agenti di p.s. si recavano all'indirizzo di cui sopra per verificare la presenza del motoveicolo, constatando che sul citofono non era presente il nome del prevenuto e che nel cortile del palazzo non si trovava alcuna moto.
Il MA, pertanto, veniva denunciato per i reati di cui all'art. 334 c.p., comma 2 e art. 349 c.p., comma 2.
Il Tribunale di Napoli mandava assolto l'imputato da entrambe le imputazioni con formula ampiamente assolutoria.
In particolare, quanto al reato di cui all'art. 334 c.p., osservava che non sussistevano i presupposti della norma asseritamente violata, punendo espressamente l'art. 334 c.p. la condotta di chi "sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa", laddove - nel caso di specie - il provvedimento emesso a carico del prevenuto era un mero fermo amministrativo e non potendosi operare alcuna estensione, per i principi di tassatività delle incriminazioni e del divieto di interpretazione analogica in materia penale, dell'ambito di operatività della norma. Quanto alla imputazione relativa al reato di cui all'art. 349 c.p., non risultava alcuna materiale apposizione di sigilli sul motociclo e, dunque, l'ipotesi contestata non poteva dirsi integrata. Oltretutto - osservava il Tribunale - il reato di cui all'art. 349 c.p. non poteva dirsi sussistente nel caso di sigilli apposti non già per assicurare la conservazione o l'identità della cosa, ma al solo fine di impedirne l'uso.
Avverso la pronuncia assolutoria - limitatamente al capo 1) della rubrica (art. 334 c.p.) - ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo che il Tribunale aveva mandato assolto il MA per la considerazione che il provvedimento di fermo amministrativo esulava dal novero degli atti elencati dall'art. 334 c.p. quali antecedenti necessari della condotta illecita descritta (ovvero procedimento penale e procedimento amministrativo).
Ciò posto, non si comprendeva in quale possibile categoria andasse annoverato il fermo amministrativo, atto finale di un procedimento amministrativo di accertamento di un'infrazione al codice della strada.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso del Pubblico Ministero va rigettato perché infondato. Invero, il fermo amministrativo di un veicolo, disciplinato dall'art. 214 C.d.S., è una misura cautelare amministrativa, che mira a far cessare la circolazione del veicolo ed a provvedere alla collocazione del veicolo stesso in apposito luogo di custodia.
Il sequestro amministrativo è, invece, disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed è previsto "nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa". Ad esempio, si avrà una semplice ipotesi di fermo amministrativo nel caso di destinazione ed uso di un veicolo in modo difforme da quanto indicato nella carta di circolazione o ancora nel caso di utilizzo del veicolo adibito al trasporto delle persone, ad uso proprio senza avere il titolo prescritto.
Si avrà, per contro, confisca amministrativa del veicolo nell'ipotesi - a titolo esemplificativo - di cui all'art. 116 C.d.S., comma 18, nel caso di reiterata violazione di guida di autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente come pure nel caso di effettuazione su ciclomotore di modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti di 45 Km/h o ancora nel caso di fabbricazione, commercio o vendita di ciclomotore sviluppante una velocità superiore a 45 Km/h..
Le due norme (artt. 213 e 214 C.d.S) muovono da presupposti ontologicamente diversi ed ubbidiscono a logiche tra loro distinte, con la conseguenza che, per il principio della tassatività e della determinatezza delle fattispecie penali, deve ritenersi che la condotta tipica come delineata dall'art. 334 c.p., parlando di "sequestro" (giudiziario e/o amministrativo) del bene, non possa ritenersi comprensiva anche del "fermo amministrativo", che è misura diversa, fattualmente e normativamente, rispetto al sequestro. Ora, è pur vero che l'art. 214 C.d.S., comma 8 prevedendo la condotta di colui che circoli con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, fa salva "l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode". Tuttavia, tale previsione, mentre sicuramente integra la fattispecie tipica del capoverso dell'art. 649 c.p. (violazione dei sigilli), erroneamente esclusa dal Tribunale e per la quale il Pubblico Ministero non ha dedotto alcuna specifica censura, di certo non può estensivamente ricondursi nell'ambito di operatività dell'art. 334 c.p., ostandovi il principio generale del divieto analogico in malam partem.
Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero va, conseguentemente, rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007