Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di immigrazione clandestina, qualora la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore di cui all'art. 14, comma quinto ter, L. n. 286 del 1998 sia iniziata anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 271 del 2004, che ha trasformato il reato da contravvenzione in delitto, inasprendo la pena, e sia proseguita successivamente ad essa, deve essere fatta applicazione della sopravvenuta più severa pena, essendo il reato permanente e non rilevando il fatto che il provvedimento del Questore contenga la previsione delle sole conseguenze penali proprie della contravvenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2008, n. 13842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13842 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/02/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00360
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 032073/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA EL, N. IL 20/03/1978;
avverso SENTENZA del 24/05/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale della medesima città che, all'udienza del 14.7.2005, unificati i reati con il vincolo della continuazione, aveva condannato BA DJ alla pena di mesi sei di reclusione e di Euro 1400,00 di multa, con sospensione condizionale della pena, per i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5, come modificato dalla L. n. 189 del 2002 e D.L. n. 241 del 2004. Quest'ultimo reato risulta in particolare contestato all'imputato perché, quale destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta il 18.8.04, notificato in pari data con decreto del Questore di Caserta e con contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni;
non vi ottemperava. Accertato in Napoli il 13.7.2005.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato il quale, tramite il difensore, eccepisce:
1) Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14, comma 5;
2) Mancanza di motivazione. Sostiene in proposito il ricorrente che:
- difetta la motivazione nel provvedimento impugnato sulle ragioni che escludono di prestare fede alle dichiarazioni dell'imputato che si è dichiarato privo di mezzi per lasciare l'Italia;
- non vi è altresì motivazione sulla circostanza che il reato era, in relazione all'epoca di consumazione, contravvenzione e non delitto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al primo motivo rileva il Collegio che questa Corte ha già più volte affermato che ai fini della sussistenza del "giustificato motivo" - idoneo ad escludere la configurabilità in capo allo straniero extracomunitario del reato di inottemperanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - è insufficiente la mera allegazione da parte dello straniero della carenza di mezzi economici e della mancanza di attività lavorativa nel Paese di origine, in quanto tali circostanze da sole non integrano una situazione personale di grave e pressante condizionamento psicologico in grado di legittimare l'applicazione dell'esimente speciale (Sez. 1, n. 37787 del 26/10/2006 Rv. 235164). Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso viene dal ricorrente sollevato invece il problema della sanzione applicabile in quanto il provvedimento risulta notificato allo straniero nella vigenza della normativa pregressa rispetto a quella introdotta dalla L. n. 271 del 2004 che ha trasformato il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.Lgs n. 286 del 1998 da contravvenzione in delitto, inasprendo la pena. Sostiene, infatti, l'imputato che l'indicazione della sanzione costituisce un requisito sostanziale dell'ordine di allontanamento;
che, essendo i fatti commessi sotto la vigenza della pregressa normativa contemplante la fattispecie contravvenzionale, la ammonizione contenuta nel decreto di espulsione non poteva che fare riferimento alle conseguenze allora previste e che, pertanto, nonostante le modifiche apportate alla L. n. 271 del 2004, art. 14 dalla citata, il fatto contestato non è sanzionabile come delitto. Sulla questione si registrano, invero, differenti orientamenti di legittimità. Nel senso indicato dal ricorrente si è ad esempio espressa Sez. 1, n. 29726 del 15/06/2007 Rv. 237590 che, pur riconoscendo la natura permanente del reato ed il rapporto di continuità normativa tra le varie disposizioni, ha tuttavia ritenuto che l'inasprimento sanzionatorio non sia opponitele all'imputato qualora l'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis contenga solo la previsione delle conseguenze penali relative alla contravvenzione costituendo la indicazione delle conseguenze penali della trasgressione dell'ordine un requisito sostanziale dell'ordine di allontanamento (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis), nella specie inesistente con riguardo alla sanzione prevista per il delitto dalla modifica legislativa.
Altro orientamento ritiene punibile il reato soltanto a titolo di contravvenzione e limitatamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 271 del 2004, (Sez. 1, n. 28656 del 07/07/2006 Rv. 235245).
La Corte d'appello ha invece rigettato la questione conformandosi ad un ulteriore e diverso orientamento di questa Corte secondo cui per effetto di tale modifica si è verificata una successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità e, poiché il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal Questore ha natura permanente, è conforme a legge una sentenza di condanna che abbia applicato la pena più severa sopravvenuta, qualora la condotta, iniziata sotto la vigenza della norma più favorevole, sia proseguita sotto quella meno favorevole (Sez. 1, Ordinanza n. 3999 del 18/01/2006 Rv. 232967). Ed è a quest'ultimo orientamento che il Collegio ritiene di dovere aderire in forza del principio di carattere generale per cui nel reato permanente, il protrarsi del periodo consumativo ad opera dell'agente comporta, in caso di successione di leggi penali che puniscano più severamente il fatto criminoso, l'applicazione della legge nel cui ambito temporale di vigenza ricada un segmento della condotta antigiuridica ed in considerazione del fatto che l'inasprimento delle sanzioni non incide ex post sulla legittimità del provvedimento di allontanamento che va comunque valutata, anche con riferimento al dovere di informazione dello straniero, al momento della sua emissione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008