Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato; infatti, le disposizioni contenute nell'art. 165 cod. pen., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
Commentario • 1
- 1. E' reato difendersi se si può fuggire (Cass. 33837/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2018
In tema di legittima difesa, la reazione è necessaria quando è inevitabile vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. L'allontanamneto se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come extrema, davvero inevitabile, ratio per salvare un proprio bene, e non per sacrificare l'onore, La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2004, n. 43188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43188 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 22/09/2004
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1247
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 36199/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Parte civile AN IT, nata in [...] il [...];
contro la sentenza 14 novembre 2002 della Corte d'appello di Roma;
nel procedimento a carico di:
CA IT, nato in [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore della ricorrente parte civile, avv.to Margareth Amitrano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.- EF IT, parte civile costituita nel giudizio a carico di RL IT, propone ricorso contro la sentenza 14 novembre 2004, con la quale la Corte d'appello Roma ha confermato la condanna, pronunciata dal giudice di primo grado, per il delitto di cui all'art. 570 c.p. ed al risarcimento del danno patrimoniale e morale, determinato in complessive lire 6.100.000.
La Corte d'appello - tenuto conto che EF IT si era costituita parte civile quale erede della persona offesa IL ON, deceduta prima dell'inizio del processo, e che, oltre alla EF IT, vi era il fratello RO, quale altro erede - quantificava il danno patrimoniale in complessive lire 10.200.000 ed il danno morale in lire 2.000.000 e liquidava in favore della parte civile costituita EF IT alla somma di lire 6.100.000, pari al 50% del danno complessivo. Non applicava, in mancanza delle condizioni di legge, la subordinazione della sospensione dell'esecuzione della pena all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno. 2. - La ricorrente deduce con due distinti motivi:
che sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 185 c.p., in quanto i giudici di merito hanno liquidato il danno morale senza tenere conto, per un verso, che la parte civile era costituita in giudizio quale erede della parte offesa e non in proprio e, per altro verso, che il danno morale subito dalla deceduta IL FO era da quantificare in misura superiore ai due milioni in ragione delle notevoli sofferenze e difficoltà prodotte alla ex moglie per l'omesso adempimento degli obblighi imposti dal giudice civile;
che illegittimamente i giudici di merito avrebbero omesso di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno;
che, in prossimità dell'udienza, il difensore della parte civile presentava memoria con la quale illustrava le ragioni di fondatezza dei motivi di ricorso, contestando l'esiguità della quantificazione del danno morale in rapporto alla misura del danno patrimoniale. Tale è le sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è inammissibile, in ogni sua articolazione. 1.1.- Le censure riferite ai parametri posti a fondamento della quantificazione del danno morale non sono ammesse in sede di legittimità, in quanto dirette ad ottenere una rivalutazione delle scelte di merito, correttamente giustificate nella sentenza impugnata che ha fatto del tutto propri gli argomenti sviluppati dal primo giudice. Il danno morale è stato definito, in via equitativa ed alla stregua di norme di comune esperienza, nella misura di due milioni, a fronte di un danno patrimoniale di lire 10.200.000 e la diversa percentuale cui fa riferimento la ricorrente, al di là della sua genericità, non ha fondamento di ordine generale, dovendosi avere riguardo alla specifica fattispecie incriminatice ed alle sue concrete modalità di realizzazione. Peraltro, ai fini della liquidazione del danno morale, definito con valutazione equitativa, elemento di giudizio, nonostante l'erede agisca iure hereditatis e non iure proprio, può anche essere ragionevolmente la circostanza che esso è liquidato all'erede dell'avente diritto in considerazione della atipicità dei parametri che presiedono alla quantificazione del danno non patrimoniale rispetto a quelli relativi al danno patrimoniale, i cui elementi sono in ogni caso verificabili. 1.2.- Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto la parte civile non è legittimata ad impugnare le statuizioni riguardanti il c.d. danno criminale, al quale è riconducibile l'istituto della sospensione condizionale della pena e le disposizioni che ne prevedono limiti e condizioni di operatività. Infatti, la disposizione di cui agli artt. 165 c.p., nel testo sostituito dall'art. 128 della legge n. 689 del 1981, secondo cui la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguarda il danno civilistico patrimonialmente inteso bensì il danno criminale, vale a dire quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione (o alla messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che il capo della sentenza di condanna che dispone nei suddetti termini in ordine alla sospensione condizionale della pena non riguarda l'azione e gli interessi civili, sicché in ordine alle statuizioni relative agli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 c.p.p. (Sez. 2^, 21 gennai 1997, rv. 207312).
Il ricorso, dunque, è del tutto inammissibile.
A norma dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento in solido delle spese del procedimento. Mentre, tenuto conto della difficoltà di definizione dei limiti entro cui la parte civile è ammessa a far valere i propri interessi in sede di impugnazione e della mancanza di diritto vivente sul punto, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 per escludere la condanna in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004