Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
4 O 7 ) L 3 L . E O N C B , A E 1 P 9 E 9 I N 1 - D O 1 I 1 Z E - A 1 C R I 2 T D . S REPUBBLICA ITALIANA I L U I G 9 01864 /0 1 E G 3 R E E A 6 D N 4 . E . T T T S N I T LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE E ( R S Oggetto E A OPPOSIZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE BECRET INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17969/98Dott. Gaetano Presidente GAROFALO Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -Consigliere Cron..3967 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud.17/10/00 Dott. Lucio TT DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere - UFFICIO CORIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. SENTENZA per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: # 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE MI PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA MANFREDI FRATTARELLI, difeso dall'avvocato MARRONE UBALDO, giusta delega in atti;
· ricorrente -
contro
COND VIA SCIPIONE LI VOLSI 6 PALERMO, in persona dell'Amm.re Avv. Isabella CUDIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DE CRISTOFOLO 46, presso lo studio dell'avvocato PICCIALUTI G, difeso 2000 dall'avvocato BONFIGLIO AMEDEO, giusta delega in atti;
1664 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 634/98 del Giudice di pace di PALERMO, depositata il 12/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Lucio TT DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 8/1/1998 CE TR proponeva opposizio- ne avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Palermo con il quale, ad istanza del condominio di via S. Li Volsi 6 di Palermo, le era stato intimato il pagamento di £ 918.766 a titolo di concorso spese condo- miniali. A sostegno dell'opposizione la CE deduceva: la mancanza di prova scritta del credito;
l'erronea ripartizione delle spese;
il difetto di legit- timazione attiva dell'amministratore e l'insussistenza del diritto al compen- so;
la mancanza di un'apposita delibera dell'assemblea relativamente alla voce rimborso sig. Oneri. Il condominio, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenen- done l'infondatezza. L'adito giudice di pace di Palermo, con sentenza 12/6/1998, rigettava l'opposizione osservando: che l'amministratore del condominio, malgrado l'impugnazione della delibera di nomina, durante la pendenza del relativo giudizio conserva i suoi poteri ed il diritto al compenso fino alla sua sostitu- zione con provvedimento del giudice o con una nuova delibera dell'assemblea; che l'asserita mancanza di prova scritta non sussisteva avendo il condominio, mediante i documenti prodotti, dimostrato l'esistenza del credito vantato e la fondatezza del suo diritto;
che le spese per la pulizia delle scale non configuravano spese per la conservazione delle parti comuni e, quindi, ad esse non si applicava la norma di cui all'articolo 1224 c.c.; che, comunque, non essendo tale norma inderogabile, i condomini potevano le- gittimamente ripartire le dette spese in modo diverso;
che il condominio aveva adottato il criterio della ripartizione proporzionale in millesimi sin dal 1987 con l'acquiescenza da parte di tutti i condomini, compresa l'opponente, il che aveva dato luogo ad una convenzione modificatrice della disciplina della ripartizione delle spese relative alla pulizia delle scale;
che la CE aveva dato il suo consenso al detto criterio di ripartizione delle spese di pulizia delle scale avendolo applicato per alcuni anni nella qualità di amministratrice del condomino. La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta da CE TR con ricorso affidato a quattro motivi. Il condominio di via S. Li Volsi 6 di Palermo ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la CE denuncia violazione degli arti- coli 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di un punto decisivo della controver- sia relativo alla voce di spesa indicata come “rimborso Oneri”. Deduce la ricorrente che il giudice di pace ha omesso del tutto l'esame del motivo di opposizione al decreto ingiuntivo concernente l'addebito mensile di una spesa fissa - mai autorizzata - indicata come "rimborso Oneri”: non si capi- sce pertanto come il giudice di pace abbia potuto asserire che il condominio aveva dimostrato mediante prove documentali la fondatezza del suo diritto e che l'ammontare degli importi indicati nei quattro prospetti mensili era suf- fragato da documenti giustificativi. Con il secondo motivo di ricorso la CE, denunciando violazione dell'articolo 1124 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c., deduce che il giudice di me- rito ha applicato - per la ripartizione delle spese di pulizia e manutenzione delle scale nonché delle spese di energia elettrica per l'illuminazione delle scale e per l'alimentazione dell'ascensore un criterio diverso da quello 4 stabilito dell'articolo 1124 c.c. e ciò sulla base di un preteso e non docu- mentato accordo verbale tra i condomini. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'articolo 1137 c.c. sostenendo che il giudice di pace ha errato nell'affermare che la dedotta nullità della delibera condominiale di nomina dell'amministratore non privava di efficacia la stessa che continuava a conservare effetto non es- sendone stata sospesa l'esecutività dall'autorità giudiziaria. Ad avviso della CE il giudice di merito avrebbe dovuto vagliare la sussistenza di un'ipotesi di nullità radicale della delibera e, ritenuta nella specie sussistente tale ipotesi, avrebbe dovuto disporre la disapplicazione della delibera impu- gnata essendo l'atto nullo inidoneo a produrre effetti. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure - che possono essere esaminate congiuntamente per evidenti ragioni di ordine logico e per eco- nomia di motivazione e di trattazione - relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'arti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giu- 5 dice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazio- ne: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Per- tanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesisten- za della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della “ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato ( sentenze 9/9/1998 n. 8932; 1/10/1998 n. 9754, confermate dalla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modificato articolo 113 c.p.c, è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescin- de dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso con- creto (l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrativa" ravvisa- bile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non completamente definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato - quando siano denunciati i vizi di cui al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c. - al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espres- sione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la regola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole ritenute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto dell'opposizione a decreto ingiunti- vo proposta da CE TR. - conLa motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali -- e consente agevolmente di identificare con chiarezza la “ratio decidendi". Del tutto infondata è la censura relativa all'asserita violazione delle nor- me procedurali indicate dalla ricorrente nei motivi in esame e che si risolve essenzialmente nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamento di fatti quali, in particolare, la prova circa la voce di spesa indicata come - "rimborso Oneri" e l'accordo raggiunto dai condomini in ordine ai criteri di ripartizione delle spese condominiali in questione - che sono inderogabile prerogativa del giudice del merito al quale spetta individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le risultanze processuali controllando- ne l'attendibilità e la concludenza. -Al riguardo a parte la genericità della doglianza concernente la vaga e non meglio precisata spesa relativa alla sopra indicata voce "rimborso sig. Oneri” è sufficiente osservare che dalla motivazione dell'impugnata sen- tenza emerge con evidenza che il giudice di pace ha necessariamente esami- 17 nato anche la tesi dell'opponente, della quale si fa espressa menzione nella parte espositiva della pronuncia di cui si chiede l'annullamento, circa l'asserita mancanza di una delibera assembleare in relazione alla detta voce di spesa". La tesi difensiva in questione è stata chiaramente ritenuta infon- data dal giudice di pace il quale ha espressamente esaminato e valutato in una visione unitaria il complesso probatorio acquisito e non ha mancato di rilevare che il condominio aveva dimostrato l'esistenza del credito vantato “producendo in giudizio, in aggiunta alla documentazione già allegata al ri- corso per decreto ingiuntivo, i documenti giustificativi su cui si basano le ripartizioni mensili (atti n. 14)". In proposito come riportato nella parte narrativa che precede - il giudi- ce del merito ha puntualmente fatto riferimento ed ha posto in evidenza le risultanze istruttorie valutate quali, in particolare, i quattro prospetti mensili ed i piani di ripartizione spese lavori di riparazione terrazzo II piano. Del pari l'accordo raggiunto dai condomini in ordine ai criteri di ripartizione delle spese è stato ritenuto provato dal giudice di pace sulla base dei richia- mati documenti prodotti dal condominio relativi ai prospetti mensili di ri- partizione spese con relative quietanze e ricevute a firma anche della stessa CE. Nella specie il giudice di pace ha correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite e sulla cui base ha ritenuto di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla CE. Alla detta valutazione la ricor- rente contrappone la propria, ma della maggiore o minore attendibilità di questa, rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, non è certo con- sentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione. Dal rigetto dei primi tre motivi del ricorso discende logicamente il rigetto anche del quarto concernente le spese del giudizio di opposizione che il giu- dice di pace ha ineccepibilmente posto a carico della CE nel pieno ri- spetto del principio della soccombenza. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giu- dizio di legittimità liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 173900, ol- tre lire 600.000 a titolo di onorari. Roma 17 ottobre 2000 Il presidente Il co liere estensore Соекти Сам памReli IL CANCELLIERE 01 Paolo Tatarico balezica DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 FEB. 2001 4 O Roma 7 L ) L 3 . AL CANCELLIERE C1 E O N B C LA , E 1 A 9 E P 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 R C I 2 T S . D I L G U I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T I E ( R S E A