Sentenza 24 ottobre 2012
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Non è ammessa in sede esecutiva la revoca della confisca ancorchè erroneamente disposta con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per mancata opposizione, ostandovi la formazione del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2012, n. 49477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49477 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
49477 /12 77 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Alfredo Maria Lombardi - Presidente - Sent. n. sez.1968 Luigi Marini -- Relatore - -CC 24/10/2012 Elisabetta Rosi R.G.N.23643/2011 Chiara Graziosi Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IR UC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/3/2011 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona, che ha respinto l'istanza di restituzione dell'automezzo in sequestro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto penale di condanna, divenuto esecutivo in data 16/12/2010 a seguito di rinuncia all'opposizione, il sig. RR è stato condannato perché colpevole del reato previsto dall'art. 256, commal, lett.a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 in relazione all'avvenuto trasporto irregolare di un carico di rifiuti speciali;
il decreto penale disponeva altresì la confisca dell'automezzo utilizzato per il trasporto.
2. Il sig. RR ha successivamente presentato al Giudice delle indagini preliminari istanza di restituzione dell'automezzo, istanza che il giudice ha respinto sul presupposto che la rinuncia all'opposizione avverso il decreto penale comporti l'esecutività di questo in tutte le sue disposizioni e non consenta la successiva revoca di una di esse.
3. Avverso tale decisione viene proposto ricorso, con il quale si lamenta l'esistenza di una violazione di legge per avere giudice ordinato la confisca quale conseguenza del decreto penale di condanna, in contrasto col disposto del comma 2 dell'art.259 del d.lgs. aprile 2006, n.152, che prevede l'obbligo di confisca esclusivamente nell'ipotesi di sentenza di condanna e di applicazione di pena concordata che abbiano ad oggetto i reati ex artt. 256 o 258, comma 4, della medesima legge;
la stessa Corte di cassazione ha escluso che la confisca possa seguire a decreto penale di condanna (Sez.3, n.36063 del 7/7/2009) e chiarito che la confisca disposta dalle leggi speciali non è assimilabile a quella prevista dall'art.240, comma 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che non sia qui in discussione il principio interpretativo secondo cui in sede di decreto penale di condanna la confisca "obbligatoria" può essere disposta dal giudice soltanto in ipotesi di applicazione del secondo comma dell'art.240 cod. pen. e non nelle ipotesi previste da disposizioni contenute nelle leggi speciali (da ultimo, Sez.3, ordinanza n.18774 del 29/2/2012, PM in proc. Straicue e altro).
2. E' in discussione, invece, il principio accolto dall'ordinanza impugnata secondo cui non è ammessa la revoca della confisca, pur erroneamente disposta, che sia contenuta nel decreto penale di condanna non opposto, e ciò sulla base del formarsi di cosa giudicata. In tal senso depongono più decisioni di questa Corte, quali Sez.1, n.3877 del 20/1/2004, La Mastra, rv 227330 e Sez.3, n.7475 del 18/1/2008, Petracchi, rv 239008. Tale principio, che ha riguardo non alla natura obbligatorio o facoltativa della confisca, bensì agli effetti della decisione giudiziale non impugnata, appare applicabile anche al caso in esame.
3. Rispetto a tale principio il ricorrente non ha proposto specifico motivo di ricorso né offerto argomenti che contrastino la decisione del giudice dell'esecuzione, così che il ricorso deve essere considerato viziato da genericità ai sensi degli artt. 581, lett.c) e 591, lett.c) cod. proc. pen. M 2 4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2012 Il Presidente Il Consigliere estensore Luigi Marini Alfredo Maria Lombardi Begh Marzia hol DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 DIC 2012 IL CANCEIL CANCELLIERE I E L O N 3