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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1410/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di BO RE BOnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso bonificaviboinliquidazione@it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005269540000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato 10.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e al Consorzio di BO RE
BOnese in Liquidazione (e depositato il 14.11.2025) la contribuente Ricorrente_1, difesa dall'Avvocato Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 00052695 40 000, notificata in data 23.10.2025, per contributi consortili anno d'imposta 2021 per l'importo complessivo di € 229,88 ed espone quanto segue.
Sulla giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria adita.
In via preliminare, si rileva come la presente controversia rientri nella giurisdizione di questa On. le Corte di Giustizia Tributaria.
Come indicato nella stessa cartella di pagamento impugnata, e conformemente a consolidata giurisprudenza, le controversie relative alla debenza dei contributi consortili di bonifica hanno natura tributaria e sono devolute alla cognizione del giudice tributario
Sulla nullità della pretesa per applicazione di norma dichiarata incostituzionale (articolo 23 L. reg. Cal. N.
11/2003).
Il primo e assorbente motivo di nullità della pretesa impositiva risiede nel fatto che essa si fonda su una norma, l'articolo 23 della legge Regionale della Calabria n. 11/2003, dichiarata incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 10 luglio 2018.
La cartella di pagamento impugnata, nel “dettaglio degli importi dovuti”, indica espressamente quale fonte della pretesa la “descrizione trib. BO (cod., 1h78) articolo 23 L. R. 11/03”.
La consulta, con la citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo per violazione degli articoli 3,23 e 53 della Costituzione.
La Corte ha stabilito che la norma regionale aveva illegittimamente trasformato il contributo di bonifica per sua natura “tributo speciale”
o “di scopo”, in una sorta di imposta fondiaria generale, del tutto svincolata dal presupposto indefettibile del beneficio specifico e diretto per l'immobile del consorziato.
Sul difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento la cartella di pagamento impugnata è altresì nulla per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'articolo 7 della legge n. 212/2000(Statuto del Contribuente).
L'atto opposto si limita a indicare un importo complessivo e i dati catastali degli immobili, senza fornire alcun elemento idoneo a far comprendere alla contribuente l'iter logico-giuridico seguito per la determinazione del quantum debeatur. Manca qualsiasi riferimento al piano di classifica, al piano di riparto delle spese, ai criteri di calcolo applicati e, soprattutto, alla natura e all'esistenza del presunto beneficio che giustificherebbe l'imposizione.
Nel merito: violazione dell'articolo 7, co.
5-bis, D.lgs 546/1992 sull'onere della prova. Insussistenza del presupposto impositivo per mancanza di un beneficio specifico e diretto.
Anche a voler superare i vizi radicali sopra esposti, la pretesa creditoria è del tutto infondata.
Il presupposto indefettibile dell'obbligo contributivo ai sensi dell'articolo 860 c.c. e dell'articolo 10 del R.
D.13 febbraio 1933, n. 215, è il conseguimento da parte del fondo di un “vantaggio diretto ed immediato” per effetto delle opere di bonifica.
Sul punto, è intervenuta in modo dirimente la riforma del processo tributario attuata con la legge n.
130/2022, che ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 7 del D. Lgs n. 546/1992.
Nel caso dei contributi di bonifica, la “ragione oggettiva” della pretesa è proprio il beneficio specifico e diretto arrecato al fondo del contribuente.
Pertanto anche qualora il Consorzio avesse prodotto un piano di classifica regolarmente approvato la mera inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non sarebbe più sufficiente a fondare la pretesa impositiva di fronte alla contestazione del contribuente.
In forza della nuova normativa, la presunzione del beneficio è superata dall'onere probatorio rafforzato in capo all'ente. Spetta al Consorzio dimostrare attivamente con prove concrete “una correlazione di tipo causa effetto tra l'attività consortile ed il decremento di periodo idraulico” o l'incremento di valore degli specifici immobili della ricorrente.
A maggior ragione nel caso di specie, dove il Consorzio non ha prodotto né il piano di classifica né alcun altro documento a supporto, l'onere probatorio grava integralmente su di esso, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di legittimità ancor prima della riforma.
In via ulteriormente subordinata: sulla nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti.
In via gradata, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per vizio derivato dalla mancata notifica degli atti presupposti, quali il piano di classifica e il piano di riparto della spesa.
L'odierna ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di alcun atto presupposto che le consentisse di conoscere e contestare i criteri e i calcoli posti a base della pretesa.
Tale omissione ha irrimediabilmente viziato il procedimento, comportando la nullità insanabile della cartella di pagamento qui impugnato.
L'Agenzia delle Entrate IS in data 28.11.2025 si costituisce e contro deduce.
Sul difetto di legittimazione passiva dell'Ente della IS.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa sono tutte rivolte all'Ente creditore. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate IS dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Sul difetto di legittimazione passiva dell'Ente della IS. L'Agente della IS non può essere chiamato a rispondere di una attività di esclusiva competenza dell''Ente impositore e non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente impositore come del resto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1985 del 29 gennaio 2014.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore.
Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo infatti legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale dall'ente di esazione allor quando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'Ente Impositore quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
L'articolo 7 L.212/2000 Motivazione della cartella.
Preliminarmente si fa rilevare che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della IS.
L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente secondo il quale gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Con riferimento alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo. In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi casi l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente ma ha contenuto diverso.
Quanto infatti con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accentratrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento. Non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale anche in tema di motivazione della cartella vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio è tenuto ad allungare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata derivandone in difetto la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il carico preteso non è dovuto in quanto le parti intimate (Agente della IS ed Ente impositore, quest'ultimo neppure costituito) non hanno offerto la prova né del beneficio fondiario arrecato dalle opere consortili ai terreni gravati, né - in difetto di tale prova – della approvazione del piano di classifica in virtù del quale il ridetto beneficio deve reputarsi presunto iuris tantum.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in BO Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
AN ZU
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1410/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di BO RE BOnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso bonificaviboinliquidazione@it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005269540000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato 10.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e al Consorzio di BO RE
BOnese in Liquidazione (e depositato il 14.11.2025) la contribuente Ricorrente_1, difesa dall'Avvocato Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 00052695 40 000, notificata in data 23.10.2025, per contributi consortili anno d'imposta 2021 per l'importo complessivo di € 229,88 ed espone quanto segue.
Sulla giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria adita.
In via preliminare, si rileva come la presente controversia rientri nella giurisdizione di questa On. le Corte di Giustizia Tributaria.
Come indicato nella stessa cartella di pagamento impugnata, e conformemente a consolidata giurisprudenza, le controversie relative alla debenza dei contributi consortili di bonifica hanno natura tributaria e sono devolute alla cognizione del giudice tributario
Sulla nullità della pretesa per applicazione di norma dichiarata incostituzionale (articolo 23 L. reg. Cal. N.
11/2003).
Il primo e assorbente motivo di nullità della pretesa impositiva risiede nel fatto che essa si fonda su una norma, l'articolo 23 della legge Regionale della Calabria n. 11/2003, dichiarata incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 10 luglio 2018.
La cartella di pagamento impugnata, nel “dettaglio degli importi dovuti”, indica espressamente quale fonte della pretesa la “descrizione trib. BO (cod., 1h78) articolo 23 L. R. 11/03”.
La consulta, con la citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo per violazione degli articoli 3,23 e 53 della Costituzione.
La Corte ha stabilito che la norma regionale aveva illegittimamente trasformato il contributo di bonifica per sua natura “tributo speciale”
o “di scopo”, in una sorta di imposta fondiaria generale, del tutto svincolata dal presupposto indefettibile del beneficio specifico e diretto per l'immobile del consorziato.
Sul difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento la cartella di pagamento impugnata è altresì nulla per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'articolo 7 della legge n. 212/2000(Statuto del Contribuente).
L'atto opposto si limita a indicare un importo complessivo e i dati catastali degli immobili, senza fornire alcun elemento idoneo a far comprendere alla contribuente l'iter logico-giuridico seguito per la determinazione del quantum debeatur. Manca qualsiasi riferimento al piano di classifica, al piano di riparto delle spese, ai criteri di calcolo applicati e, soprattutto, alla natura e all'esistenza del presunto beneficio che giustificherebbe l'imposizione.
Nel merito: violazione dell'articolo 7, co.
5-bis, D.lgs 546/1992 sull'onere della prova. Insussistenza del presupposto impositivo per mancanza di un beneficio specifico e diretto.
Anche a voler superare i vizi radicali sopra esposti, la pretesa creditoria è del tutto infondata.
Il presupposto indefettibile dell'obbligo contributivo ai sensi dell'articolo 860 c.c. e dell'articolo 10 del R.
D.13 febbraio 1933, n. 215, è il conseguimento da parte del fondo di un “vantaggio diretto ed immediato” per effetto delle opere di bonifica.
Sul punto, è intervenuta in modo dirimente la riforma del processo tributario attuata con la legge n.
130/2022, che ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 7 del D. Lgs n. 546/1992.
Nel caso dei contributi di bonifica, la “ragione oggettiva” della pretesa è proprio il beneficio specifico e diretto arrecato al fondo del contribuente.
Pertanto anche qualora il Consorzio avesse prodotto un piano di classifica regolarmente approvato la mera inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non sarebbe più sufficiente a fondare la pretesa impositiva di fronte alla contestazione del contribuente.
In forza della nuova normativa, la presunzione del beneficio è superata dall'onere probatorio rafforzato in capo all'ente. Spetta al Consorzio dimostrare attivamente con prove concrete “una correlazione di tipo causa effetto tra l'attività consortile ed il decremento di periodo idraulico” o l'incremento di valore degli specifici immobili della ricorrente.
A maggior ragione nel caso di specie, dove il Consorzio non ha prodotto né il piano di classifica né alcun altro documento a supporto, l'onere probatorio grava integralmente su di esso, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di legittimità ancor prima della riforma.
In via ulteriormente subordinata: sulla nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti.
In via gradata, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per vizio derivato dalla mancata notifica degli atti presupposti, quali il piano di classifica e il piano di riparto della spesa.
L'odierna ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di alcun atto presupposto che le consentisse di conoscere e contestare i criteri e i calcoli posti a base della pretesa.
Tale omissione ha irrimediabilmente viziato il procedimento, comportando la nullità insanabile della cartella di pagamento qui impugnato.
L'Agenzia delle Entrate IS in data 28.11.2025 si costituisce e contro deduce.
Sul difetto di legittimazione passiva dell'Ente della IS.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa sono tutte rivolte all'Ente creditore. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate IS dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Sul difetto di legittimazione passiva dell'Ente della IS. L'Agente della IS non può essere chiamato a rispondere di una attività di esclusiva competenza dell''Ente impositore e non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente impositore come del resto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1985 del 29 gennaio 2014.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore.
Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo infatti legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale dall'ente di esazione allor quando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'Ente Impositore quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
L'articolo 7 L.212/2000 Motivazione della cartella.
Preliminarmente si fa rilevare che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della IS.
L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente secondo il quale gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Con riferimento alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo. In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi casi l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente ma ha contenuto diverso.
Quanto infatti con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accentratrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento. Non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale anche in tema di motivazione della cartella vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio è tenuto ad allungare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata derivandone in difetto la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il carico preteso non è dovuto in quanto le parti intimate (Agente della IS ed Ente impositore, quest'ultimo neppure costituito) non hanno offerto la prova né del beneficio fondiario arrecato dalle opere consortili ai terreni gravati, né - in difetto di tale prova – della approvazione del piano di classifica in virtù del quale il ridetto beneficio deve reputarsi presunto iuris tantum.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in BO Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
AN ZU