Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 2
Integra l'elemento oggettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo telefax a un ordine professionale di una lettera contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o la conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo professionale. (Fattispecie relativa all'invio via fax di una missiva dal contenuto diffamatorio all'ordine professionale dei medici veterinari).
Il conflitto di competenza, quando vi è incertezza sul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze aggravanti e la decisione non possa essere adottata allo stato degli atti, deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale é in grado di decidere definitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriori elementi acquisiti, pronunciandosi anche sul reato meno grave. (Fattispecie in cui il Tribunale aveva escluso che l'invio, tramite fax, di una lettera dal contenuto diffamatorio all'ordine professionale dei medici veterinari integrasse gli estremi della diffamazione aggravata ex art. 595, comma terzo, cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Commento offensivo su facebook è diffamazione aggravata (cass. 24431/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.). Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 febbraio ? 8 giugno 2015, n. 24431 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il 18 luglio 2013 il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 18888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18888 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/04/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1781
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003472/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI TREVISO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE DI TREVISO;
ORDINANZA del 12/01/2007 TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. il quale ha concluso per la competenza del giudice di pace.
OSSERVA
Rilevato che il giudice di pace di Treviso declinava la propria competenza nel procedimento a carico di BE RO perché l'imputazione di cui all'art. 595 c.p., comma 3, eccedeva la sua competenza;
rimetteva le parti avanti al tribunale di Treviso;
che il tribunale di Treviso, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal difensore del BE, escludeva che la contestata diffamazione fosse avvenuta a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo a darne pubblicità a un numero indeterminato di persone (la lettera diffamatoria era stata indirizzata all'Ordine Professionale dei Medici veterinari, e si poteva al più parlare di un numero determinato di persone), escludeva pertanto l'aggravante di cui all'art. 595 c.p., comma 3, e sollevava conflitto di competenza;
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto dei due giudici di conoscere del procedimento consegue una stasi insuperabile del processo, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
In passato, la Suprema Corte (Cass. 5, 24. 4- 222. 7.2003, n. 30819 - ric. Verde) ha affermato che integra l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone.
Si ritiene allora che, nell'invio di una lettera ad un Ordine professionale, non sia automaticamente esclusa la possibilità di un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, ben potendo sussistere la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo (personale dipendente dell'Ordine, medici veterinari presenti nella sede dell'Ordine, ecc), di accedere senza legittima opposizione di chi sull'ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto, ad una lettera genericamente indirizzata al Consiglio (e non nella forma riservata e personale, indirizzata ad un solo componente del consiglio);
del resto, il capo d'imputazione è stato formulato proprio nei termini aggravati, ed il tribunale di Treviso non poteva sic et simpliciter escludere l'aggravante, senza aver svolto al riguardo alcun accertamento istruttorio;
la Suprema Corte ha anche già avuto modo di affermare che, in tema di conflitti di competenza, quando la risoluzione di un conflitto dipende dalla sussistenza di circostanze aggravanti e non possa essere esclusa, allo stato, in base ad una valutazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle ipotesi prospettate, il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sulla esatta configurazione giuridica del fatto, col sussidio che può essere offerto dall'acquisizione e dal vaglio di ulteriori elementi nel giudizio, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave (Cass. 1^, 13.12.1991-21.1.1992, n. 4875 - confl. Comp. G.I. Trapani;
Cass. 1^, 5.5-25.6.1993, n. 2040 - confl. comp. Gip Pret. Salerno);
ne consegue che la competenza appartiene al giudice superiore, libero di giungere all'esclusione eventuale dell'aggravante, ma solo alla luce della compiuta istruttoria dibattimentale.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto determina la competenza del tribunale di Treviso cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007