Sentenza breve 12 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 19 luglio 2023
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01445/2026REG.PROV.COLL.
N. 04482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2025, proposto dalla signora NA TT LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Margherita Pedone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 11marzo 2025, n. 2026, che accogliendo l’appello ha riformato la sentenza del T.a.r. Basilicata, sez. I, 12 gennaio 2023, n. 12.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. AN OR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di appello depositato il 7 aprile 2023, rubricato al r.g. n. 3204/2023, la sig.ra TT LA NA ha impugnato la sentenza emessa dal T.a.r. per la Basilicata, 12 gennaio 2023, n. 12, che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
- del provvedimento emesso dalla Regione Basilicata, Direzione generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, Ufficio Pianificazione territoriale e Paesaggio n. 23BC.2022/D.01062 del 29 settembre 2022, di rigetto della richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata con istanza prot. n. 143494/23 AD del 22.7.2020, avente a oggetto la realizzazione di una “Struttura turistico ricettiva polivalente ubicata nel comune di Matera, Parco della Murgia materana alla c.da Murgecchia”;
- del presupposto parere emesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata prot. n. 26158/23 AH del 31 agosto 2022.
1.1. Nel giudizio d’appello, con ordinanza n. 7087 del 19 luglio 2023, questa stessa sezione ha disposto una verificazione sui luoghi oggetto di causa, la cui Relazione finale è stata depositata il 5 agosto 2024.
2. Con la sentenza n. 2026 dell’11 marzo 2025 questa sezione ha così statuito:
“ alla luce delle risultanze della documentata relazione del verificatore, ritiene che l’appello sia da accogliere in relazione alle censure di erroneità dell’istruttoria e travisamento dei presupposti e dei fatti (I motivo), atteso che come accertato e documentato con l’apparato documentale fotografico dal verificatore, in relazione alla tematica dei “coni visuali”: Il progetto non risulta visibile dagli altri beni culturali (archeologici) presenti nel contesto. In merito all’incidenza del progetto rispetto ai beni paesaggistici si rileva che, sebbene la struttura turistica prevista abbia dimensioni planimetriche considerevoli, le stesse risultano confrontabili con le dimensioni caratteristiche dei luoghi (i fronti di cava), inoltre la ridotta altezza dei corpi di fabbrica (Reception-foresteria e scuderia), di fatto, consente agli stessi di ben inserirsi nel pianoro ove sono previsti, rendendosi poco o per nulla visibili da coni visivi che da Est puntano verso la struttura, in ragione del filtro offerto dalla collina (posta ad Est) del pianoro.
La struttura risulta visibile per interno, esclusivamente da Sud, e precisamente dal versante opposto della Gravina (lato Matera), per il tratto antistante il pianoro e corrispondente allo sperone prossimo alla casa circondariale di Matera”.
3. Con il ricorso per l’ottemperanza in esame, la signora TT NA LL ha chiesto l’ottemperanza della sentenza dell’11 marzo 2025 n. 2026 di questa Sezione rappresentando di:
a) avere invitato le Amministrazioni interessate a dare ottemperanza alla suindicata sentenza “con la massima sollecitudine visto il lungo periodo di tempo trascorso dalla proposizione dell’istanza della deducente prot. n. 143494/23 AD del 22.7.2020” ;
b) avere reiterato l’invito suindicato con nota del 9 maggio 2025.
La ricorrente ha rappresentato di ritenere manifesta l’omissione e il carattere gravemente elusivo del contegno delle Amministrazioni in pregiudizio della ricorrente e pertanto di dover proporre ricorso per l’ottemperanza della sopra indicata sentenza.
4. Il Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, si sono costituiti in giudizio con memoria formale.
5. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.1. L’appello è fondato e deve essere accolto.
Gli obblighi conformativi rivenienti dalla sentenza n. 2026 dell’11 marzo 2025 di questa stessa Sezione consistono nel dovere del Ministero della cultura ed in particolare della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, di riesercitare il proprio potere riattivando il procedimento amministrativo, tenendo conto di quanto è stato stabilito nella sentenza ottemperanda, segnatamente al § 10: “Il Collegio, peraltro, nell’ambito dell’attività conformativa derivante dal giudicato, rileva che l’elemento critico del progetto individuato dal verificatore, sempre sotto il profilo del cono visuale, risulta essere la scuderia sicché, l’Amministrazione, nel rinnovato procedimento, potrà prescrivere le idonee misure di modifica del progetto in relazione a tali rilievi e agli altri (id est, i materiali) indicati nella verificazione.
Ciò significa che l’Amministrazione, nel riesercitare il potere, valuterà, con apposita istruttoria, i suddetti elementi di fatto, dando conto nella motivazione delle specifiche ragioni che inducano, eventualmente, a riconfermare in parte l’esito valutativo annullato con la presente decisione.”
5.2. Il procedimento amministrativo deve essere concluso nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento oltre il predetto termine, viene nominato fin d’ora il Commissario ad acta in persona del Prefetto della Provincia di Potenza che potrà delegare un funzionario dello stesso ufficio, e che si insedierà a istanza di parte.
6. Conclusivamente, per le motivazioni sopra indicate, il ricorso per l’ottemperanza deve essere accolto, con l’ordine al Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata - di dare esecuzione alla sentenza sopra citata nel suo disposto conformativo.
7. Le spese del giudizio sono da porre a carico dell’Amministrazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 2026 dell’11 marzo 2025 nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, nomina fin d’ora il Prefetto di Potenza quale Commissario ad acta , con facoltà di delega a un funzionario prefettizio.
Condanna l’amministrazione a rifondere le spese del giudizio alla ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NZ OP, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
AN OR, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | NZ OP |
IL SEGRETARIO