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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1964/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA ENZO E ELVIRA SELLERIO N° 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SANSONE SERGIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA ENZO E ELVIRA SELLERIO N° 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SANSONE SERGIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimoni celebrato a Palermo, il 20/02/2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 15 aprile 2025 e sottoscritto il 3 settembre 2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“01) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
02) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in via Statella
Vincenzo n.13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra quale collocataria e nell'interesse dei figli, i quali coabiteranno Pt_2 con la madre fino a quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
03) Il IG. continuerà ad abitare presso l'abitazione della di lui Pt_1 madre in attesa di ulteriore ed eventuale sistemazione definitiva;
04) I figli, data la loro maggiore età, concerteranno in piena autonomia gli incontri col padre compatibilmente con orari e impegni dello stesso, impegni che saranno comunicati preventivamente, con un margine di preavviso per quanto possibile tempestivo;
05) I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento in loro favore, dichiarandosi economicamente autonomi ed indipendenti;
06) Il IG. verserà ai figli (maggiorenni ma non Parte_1 autosufficienti) tramite accredito su c/c loro intestato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, considerando una tolleranza di 5 gg., l'assegno di mantenimento pari nel complesso ad € 310,00 (trecentodieci/00) così ripartito: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il figlio ed € 60,00 Per_1
(sessanta/00) ad integrazione dell'assegno unico che il padre percepisce per fino al compimento degli anni 21 dello stesso, al quale, da detta data, Per_2 verserà la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale assegno sarà corrisposto aggiornato e rivalutato automaticamente di anno in anno come da tabella degli indici ISTAT al consumo.
2 07) Le seguenti spese straordinarie nell'interesse dei figli che non richiedono il consenso dell'altro genitore – quelle concernenti le spese per la retta scolastica, acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, la mensa scolastica e servizio di scuolabus, prestazioni mediche non coperte dal S.S.N
– sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
08) Le ulteriori spese straordinarie, come quelle relative all'iscrizione all'Università del figlio e l'acquisto di massimo 3 sedi Persona_3 universitarie annue per i corsi Universitari online per il figlio Controparte_1 per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, sono anche queste poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ma di esse i coniugi concordano, quale presupposto indefettibile, il preventivo consenso di entrambi.
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: sub 1) - per le spese del mutuo regionale semestrale contratto con Banca
Intesa Sanpaolo per acquisto prima casa, il IG. verserà entro il Pt_1 giorno 1 di ogni mese la somma di € 266,00 (duecentosessantasei/00) fino alla scadenza (ultima rata gennaio 2034); sub 2) - per le spese del mutuo integrativo contratto con Banca Intesa
Sanpaolo per acquisto prima casa, il IG. verserà il giorno 1 di ogni Pt_1 mese € 140,00 (centoquaranta/00) fino a scadenza, ultima rata novembre
2033; sub 3) - per le spese del prestito contratto con OS per ristrutturazione immobile (per un totale di € 430,50 mensili da dividere al 50%) il IG. Pt_1 verserà la somma di € 215,25 (duecentoquindici/25) mensili entro il giorno 1 di ogni mese fino a scadenza (ultima rata 1 maggio 2031); sub 4) - per le spese del prestito contratto con Santander avente ad oggetto l'acquisto macchina per il figlio e pari corrispondente alla spesa Per_1 mensile di € 370,00 (trecentosettanta/00), i coniugi dichiarano che tale spesa verrà suddivisa fino a scadenza (ultima rata 1° giugno 2030) nel seguente modo:
- il 50% verrà pagato dal figlio;
- ¼ verrà pagato dal IG. , Parte_1
- ¼ verrà pagato dalla IG.ra ; Parte_2
3 - il IG. dichiara di rinunciare al possesso della seconda Parte_1 casa di Corsano (LE), nonché a qualsiasi diritto di uso della stessa, il cui pieno ed esclusivo diritto di godimento viene concesso con il suo consenso alla IG.ra
; Parte_2
In particolare, i coniugi dichiarano di comune accordo la volontà di procedere alla donazione di detto immobile in favore dei figli, quale atto di liberalità a tutela e garanzia del loro futuro.
A tal fine si impegnano a stipulare, entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione dal provvedimento di omologa del presente ricorso, l'atto pubblico di donazione davanti a notaio, con le formalità richieste dalla legge, assumendo sin d'ora ogni onere e responsabilità connessi a tale trasferimento.
Inoltre, dichiarano che tale impegno è assunto in modo irrevocabile e in esecuzione degli accordi patrimoniali collegati al presente procedimento unificato. Infine, dichiarano di essere consapevoli del fatto che, in caso di rifiuto di uno dei coniugi a firmare l'atto di donazione, l'altro potrà agire per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti dell'atto non concluso
(quale esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex artt. 2932 c.c.).”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 1964/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 15 aprile 2025 e sottoscritto il 3 settebre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa
4 al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di PALERMO al n. 2, p.
II, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1964/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA ENZO E ELVIRA SELLERIO N° 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SANSONE SERGIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA ENZO E ELVIRA SELLERIO N° 34, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SANSONE SERGIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimoni celebrato a Palermo, il 20/02/2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 15 aprile 2025 e sottoscritto il 3 settembre 2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“01) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
02) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in via Statella
Vincenzo n.13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra quale collocataria e nell'interesse dei figli, i quali coabiteranno Pt_2 con la madre fino a quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
03) Il IG. continuerà ad abitare presso l'abitazione della di lui Pt_1 madre in attesa di ulteriore ed eventuale sistemazione definitiva;
04) I figli, data la loro maggiore età, concerteranno in piena autonomia gli incontri col padre compatibilmente con orari e impegni dello stesso, impegni che saranno comunicati preventivamente, con un margine di preavviso per quanto possibile tempestivo;
05) I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento in loro favore, dichiarandosi economicamente autonomi ed indipendenti;
06) Il IG. verserà ai figli (maggiorenni ma non Parte_1 autosufficienti) tramite accredito su c/c loro intestato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, considerando una tolleranza di 5 gg., l'assegno di mantenimento pari nel complesso ad € 310,00 (trecentodieci/00) così ripartito: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il figlio ed € 60,00 Per_1
(sessanta/00) ad integrazione dell'assegno unico che il padre percepisce per fino al compimento degli anni 21 dello stesso, al quale, da detta data, Per_2 verserà la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale assegno sarà corrisposto aggiornato e rivalutato automaticamente di anno in anno come da tabella degli indici ISTAT al consumo.
2 07) Le seguenti spese straordinarie nell'interesse dei figli che non richiedono il consenso dell'altro genitore – quelle concernenti le spese per la retta scolastica, acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, la mensa scolastica e servizio di scuolabus, prestazioni mediche non coperte dal S.S.N
– sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
08) Le ulteriori spese straordinarie, come quelle relative all'iscrizione all'Università del figlio e l'acquisto di massimo 3 sedi Persona_3 universitarie annue per i corsi Universitari online per il figlio Controparte_1 per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, sono anche queste poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ma di esse i coniugi concordano, quale presupposto indefettibile, il preventivo consenso di entrambi.
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: sub 1) - per le spese del mutuo regionale semestrale contratto con Banca
Intesa Sanpaolo per acquisto prima casa, il IG. verserà entro il Pt_1 giorno 1 di ogni mese la somma di € 266,00 (duecentosessantasei/00) fino alla scadenza (ultima rata gennaio 2034); sub 2) - per le spese del mutuo integrativo contratto con Banca Intesa
Sanpaolo per acquisto prima casa, il IG. verserà il giorno 1 di ogni Pt_1 mese € 140,00 (centoquaranta/00) fino a scadenza, ultima rata novembre
2033; sub 3) - per le spese del prestito contratto con OS per ristrutturazione immobile (per un totale di € 430,50 mensili da dividere al 50%) il IG. Pt_1 verserà la somma di € 215,25 (duecentoquindici/25) mensili entro il giorno 1 di ogni mese fino a scadenza (ultima rata 1 maggio 2031); sub 4) - per le spese del prestito contratto con Santander avente ad oggetto l'acquisto macchina per il figlio e pari corrispondente alla spesa Per_1 mensile di € 370,00 (trecentosettanta/00), i coniugi dichiarano che tale spesa verrà suddivisa fino a scadenza (ultima rata 1° giugno 2030) nel seguente modo:
- il 50% verrà pagato dal figlio;
- ¼ verrà pagato dal IG. , Parte_1
- ¼ verrà pagato dalla IG.ra ; Parte_2
3 - il IG. dichiara di rinunciare al possesso della seconda Parte_1 casa di Corsano (LE), nonché a qualsiasi diritto di uso della stessa, il cui pieno ed esclusivo diritto di godimento viene concesso con il suo consenso alla IG.ra
; Parte_2
In particolare, i coniugi dichiarano di comune accordo la volontà di procedere alla donazione di detto immobile in favore dei figli, quale atto di liberalità a tutela e garanzia del loro futuro.
A tal fine si impegnano a stipulare, entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione dal provvedimento di omologa del presente ricorso, l'atto pubblico di donazione davanti a notaio, con le formalità richieste dalla legge, assumendo sin d'ora ogni onere e responsabilità connessi a tale trasferimento.
Inoltre, dichiarano che tale impegno è assunto in modo irrevocabile e in esecuzione degli accordi patrimoniali collegati al presente procedimento unificato. Infine, dichiarano di essere consapevoli del fatto che, in caso di rifiuto di uno dei coniugi a firmare l'atto di donazione, l'altro potrà agire per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti dell'atto non concluso
(quale esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex artt. 2932 c.c.).”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 1964/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 15 aprile 2025 e sottoscritto il 3 settebre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa
4 al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di PALERMO al n. 2, p.
II, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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