Articolo 9 della Legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 settembre 1967
Art. 9.
L' articolo 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano".
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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