Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1957, n. 35
Articolo 1Articolo 3
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24 marzo 1957
Art. 2.
Le modalita' per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare a mente dell' art. 2 della legge 19 marzo 1952, n. 185 .
Entrata in vigore il 24 marzo 1957